Regolamento per la disciplina
delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione
del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in
attuazione dell’art. 24, comma 4 della legge 7 agosto
1990, n. 241, e del decreto del Presidente della Repubblica
27 giugno 1992, n. 352.
IL RETTORE
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il d.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, con il quale è stato
emanato il Regolamento per la disciplina delle modalità di
esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso
ai documenti amministrativi, in attuazione dell’art.
24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto il D.L. 14 settembre 1993, n. 358, convertito nella
legge 12 novembre 1993, n. 448, recante differimento del
termine previsto dall’art. 13 del d.P.R. 27 giugno
1992, n. 352, per l’adozione dei regolamenti concernenti
le categorie di documenti da sottrarre all’accesso;
Sentiti i dipartimenti;
Vista la nota 19 giugno 1993 n. 4326 con la quale è stato
trasmesso lo schema di regolamento per la disciplina delle
modalità di esercizio del diritto di accesso ai
documenti amministrativi, alla Commissione per l’accesso
ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. 27 giugno 1992,
n. 352;
Atteso che con nota 9 settembre 1993 n. 7295 è stata
sollecitata l’emissione del parere da parte della
predetta Commissione;
Vista la comunicazione al Senato Accademico nella seduta
del 12 ottobre 1993;
Vista la delibera del Consiglio d’Amministrazione
con la quale, nella seduta del 10 novembre 1993, è stato
approvato il Regolamento per la disciplina delle modalità di
esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso
ai documenti amministrativi in attuazione dell’art.
24 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
DECRETA
Art. 1
(Adozione del regolamento)
1. E’ adottato il regolamento, di cui agli articoli
successivi, in attuazione dell’art. 24, comma 4 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e del d.P.R. 27 giugno 1992,
n. 352.
Art. 2
(Oggetto)
1. Il presente regolamento disciplina le modalità di
esercizio ed i casi di esclusione del diritto di accesso
ai documenti amministrativi secondo le disposizioni contenute
nel capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, e del d.P.R.
27 giugno 1992, n. 352.
Art. 3
(Ambito di applicazione)
1. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è riconosciuto
a chiunque abbia un interesse personale e diretto per la
tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.
2. Il diritto di accesso si esercita nei confronti dell’Università degli
Studi di Roma “TOR VERGATA”, di seguito denominata “Università”,
secondo le modalità previste dagli articoli seguenti.
Art. 4
(Documento amministrativo)
1. Ai fini del presente regolamento è considerato
documento amministrativo la rappresentazione, in conformità a
quanto stabilito dall’art. 22 comma 2 della legge
7 agosto 1990, n. 241 del contenuto di atti, perfetti ed
efficaci, formati dall’Università.
2. Salvo quanto disposto dal successivo art. 9 in ordine
ai documenti suscettibili di recare pregiudizio agli interessi
indicati nell’art. 24 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, il diritto di accesso si esercita altresì riguardo
ai documenti utilizzati ai fini dell’attività amministrativa
e detenuti dall’Università.
Art. 5
(Tipologia di accesso)
1. Il diritto di accesso si esercita in via informale
mediante richiesta, anche verbale, all’ufficio amministrativo
competente a formare l’atto conclusivo del procedimento.
2. Qualora non sia possibile l’accoglimento immediato
della richiesta in via informale, ovvero sorgano dubbi
sulla legittimità del richiedente, sulla sua identità,
sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell’interesse
sulla base delle informazioni e documentazioni fornite,
sull’accessibilità del documento ovvero i
documenti richiesti coinvolgano posizioni soggettive di
terzi il richiedente è invitato contestualmente
a presentare istanza formale indirizzata al Magnifico Rettore,
ovvero al Direttore di Dipartimento o di Centro interdipartimentale.
3. Il richiedente può sempre presentare richiesta
formale, al di fuori dei casi indicati al comma 2.
4. Nei casi previsti dai commi 1, 2 e 3 l’interessato
deve indicare con completezza gli estremi del documento
oggetto della richiesta per consentirne l’individuazione,
specificare e, ove occorra, comprovare l’interesse
connesso all’oggetto della richiesta, far constare
della propria identità ovvero dei propri poteri
rappresentativi.
Art. 6
(Procedure di accesso)
1. Nell’ipotesi di accesso informale di cui al comma
1 dell’art. 5 la richiesta, esaminata immediatamente
e senza formalità è accolta mediante indicazione
della pubblicazione contenente le notizie, esibizione del
documento, estrazione di copie ovvero altra modalità idonea.
2. Nel procedimento di accesso formale la richiesta, formulata
secondo l’apposito modello predisposto dall’Università è inoltrata
all’ufficio competente a formare l’atto, ovvero,
se trattasi di atti infraprocedimentali all’ufficio
competente a formare l’atto conclusivo o a detenerlo
stabilmente.
3. Della richiesta, protocollata nell’apposito registro
delle domande di accesso e immediatamente inoltrata all’ufficio
competente, l’ufficio protocollo dell’amministrazione
centrale, del dipartimento o centro interdipartimentale, è tenuto
a rilasciare ricevuta.
4. Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine
di trenta giorni ai sensi dell’art. 25 comma 4 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, decorrenti dalla registrazione
della richiesta.
5. Responsabile del procedimento di accesso è il
funzionario preposto alla struttura organizzativa competente
secondo quanto stabilito dal comma 2 ovvero il segretario
di dipartimento o di centro interdipartimentale.
6. La competenza ad adottare e sottoscrivere gli atti relativi
al procedimento di accesso è attribuita ai soggetti
di cui al comma 5.
7. Ove la richiesta sia irregolare o incompleta l’ufficio
competente, entro 10 giorni, è tenuto a darne tempestiva
comunicazione al richiedente e con ogni mezzo idoneo ad
accettare la ricezione ed il termine del procedimento ricomincia
a decorrere dalla registrazione della richiesta perfezionata.
Art. 7
(Accoglimento della richiesta e modalità di accesso)
1. L’atto di accoglimento della richiesta di accesso
contiene l’indicazione della sede dell’ufficio
presso cui rivolgersi, dell’orario, del periodo da
stabilirsi comunque non inferiore a 15 giorni, per prendere
visione dei documenti o per ottenerne copia.
2. Nello stesso atto sono altresì indicate le modalità di
esame dei documenti da effettuarsi comunque, alla presenza
di personale addetto.
3. L’esame dei documenti è effettuato dal
richiedente presso l’ufficio indicato nella comunicazione
di cui al comma 1, ovvero da persona incaricata, con l’eventuale
accompagnamento di altra persona, di cui vanno registrate
le generalità in calce alla richiesta. L’interessato
può prendere appunti e trascrivere in tutto o in
parte i documenti presi in visione.
4. Salva comunque l’applicazione delle norme penali è vietato
asportare i documenti dal luogo presso cui sono dati in
visione, tracciare segni su di essi o comunque alterarli
in qualsiasi modo.
5. La copia dei documenti è rilasciata subordinatamente
al pagamento degli importi dovuti ai sensi dell’art.
25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nella misura stabilita
nell’art. 10.
Art. 8
(Non accoglimento della richiesta)
1. Il rifiuto e la limitazione dell’accesso richiesto
in via formale sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti
nell’art. 9 del presente regolamento in relazione
alla esigenza di salvaguardare gli interessi indicati nell’art.
24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e nell’art.
8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno
1992, n. 352 e sono motivati a cura del responsabile del
procedimento di accesso con riferimento alla normativa
vigente ed alle circostanze di fatto per cui la richiesta
non può essere accolta così come proposta.
2. Il diritto all’accesso è sempre escluso
laddove non si riscontri la sussistenza di un interesse
personale, diretto e attuale, per la tutela di situazioni
giuridicamente rilevanti.
3. Il differimento dell’accesso è disposto
con atto motivato al fine di salvaguardare le esigenze
di cui al comma 6 dell’art. 24 della legge 7 agosto
1990, n. 241, in relazione a documenti la cui conoscenza
possa compromettere il buon andamento dell’azione
amministrativa.
Art. 9
(Casi di esclusione)
1. Il diritto di accesso è escluso per i documenti
suscettibili di recare pregiudizio agli interessi indicati
nell’art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché nell’art.
8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno
1992, n. 352. L’esclusione deve essere disposta unicamente
in connessione con l’effettiva sussistenza degli
interessi richiamati.
2. Nell’ambito dei criteri fissati nell’art.
8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno
1992, n. 352, sono sottratti all’accesso:
a) documenti relativi alla carriera, al trattamento economico,
alla vita privata dei dipendenti ad eccezione dell’informazione
circa la qualifica e la struttura di appartenenza e dei
collaboratori professionali anche esterni aventi a qualsiasi
titolo un rapporto di lavoro con l’Ateneo, nonché di
soggetti estranei all’amministrazione, membri di
organi collegiali e commissioni presso l’Ateneo;
resta salvo il diritto di accesso del dipendente ai documenti
che lo interessano direttamente, secondo quanto previsto
dalla normativa vigente;
b) documenti relativi al curriculum studiorum e alla vita
privata di studenti, specializzandi, dottorandi, borsisti,
allievi di corsi di formazione professionale, o altri soggetti
che comunque svolgano attività di studio o di ricerca
presso l’Ateneo; al fine di favorire l’eventuale
accesso al mondo del lavoro e delle professioni, notizie
sui soggetti predetti, limitatamente al titolo conseguito
alla relativa votazione e all’indirizzo privato potranno
essere rilasciate a coloro che presentino formale richiesta
purché dichiarino che le informazioni sono richieste
in relazione ad un eventuale inserimento nella propria
struttura lavorativa e previa acquisizione dell’assenso
degli interessati che può essere anche rilasciato
in via generale;
c) documenti relativi a gare per l’aggiudicazione
di lavori e forniture di beni e servizi, che possano pregiudicare
la sfera di riservatezza dell’impresa in ordine ai
propri interessi professionali, finanziari, industriali
e commerciali; per un’adeguata tutela degli interessi
richiamati, l’accesso è consentito mediante
estratto dei verbali di gara esclusivamente per le notizie
riguardanti la stessa impresa richiedente, l’elenco
delle ditte invitate e le relative offerte economiche,
l’indicazione della ditta aggiudicataria e la motivazione
dell’aggiudicazione. Al fine di salvaguardare il
corretto ed imparziale svolgimento delle operazioni di
gara, l’accesso ai relativi documenti è differito
al momento della comunicazione dell’aggiudicazione,
salvo i casi di pubblicità per legge degli atti
infraprocedimentali;
d) documenti relativi a procedure concorsuali ad eccezione
degli atti, o della parte di essi che riguardino l’istante
dei giudizi sintetici attribuiti ai candidati ovvero degli
atti dei quali sia prevista per legge la pubblicità;
l’accesso è in ogni caso differito al momento
dell’emanazione del formale provvedimento di approvazione
degli atti;
e) documenti e libri contabili ad eccezione dei bilanci
approvati con delibera dei competenti organi amministrativi;
resta salva la comunicazione al creditore su richiesta
dello stesso, dello stato della procedura di liquidazione
del debito;
f) documenti in possesso dell’amministrazione in
relazione allo svolgimento, da parte dei propri dipendenti,
di attività professionale medico-sanitaria, legale
o di altra attività per la quale sia previsto dall’ordinamento
il rispetto del segreto professionale;
g) documenti relativi ad atti stipulati dall’amministrazione
secondo la disciplina privatistica, ove ciò sia
di pregiudizio agli interessi indicati nell’art.
24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e nell’art.
8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno
1992, n. 352; sono sempre esclusi dall’accesso i
risultati delle ricerche commissionate da terzi ai sensi
dell’art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1980, n. 382;
h) documenti relativi all’operato di organi e commissioni
di studio e controllo dell’attività amministrativa
che non vengano acquisiti nel procedimento quali presupposti
del provvedimento finale;
i) documenti relativi a studi e ricerche; per la salvaguardia
del diritto all’invenzione;
l) ogni altro documento comunque in possesso dell’amministrazione,
riguardante la vita privata, la riservatezza di persone
fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese ed associazioni,
con particolare riferimento agli interessi epistolare,
sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale
di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi
dati siano forniti all’amministrazione dagli stessi
soggetti cui si riferiscono.
3. I documenti formati o detenuti dall’amministrazione
sono inoltre sottratti al diritto di accesso:
a) quando dalla loro divulgazione possa derivare una lesione,
specifica ed individuata alla sicurezza e alla difesa nazionale,
nonché all’esercizio della sovranità nazionale
e alla continuità e alla correttezza delle relazioni
internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi
previste nei trattati e nelle relative leggi di attuazione;
b) quando possa arrecarsi pregiudizio ai processi di formazione,
di determinazione e di attuazione della politica monetaria
e valutaria;
c) quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi,
le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali
alla tutela dell’ordine pubblico, alla prevenzione
e alla repressione della criminalità con particolare
riferimento alle tecniche investigative alla identità delle
fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle
persone coinvolte, nonché all’attività di
polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini;
d) in ogni altra ipotesi in cui l’ordinamento vigente
limiti l’accesso ai documenti amministrativi.
4. Resta ferma la facoltà dell’amministrazione
di differire il diritto di accesso ai regolamenti secondo
quanto previsto dall’art. 8 del presente regolamento.
Art. 10
(Misure organizzative)
1. Ai fini dell’attuazione del diritto di accesso
sono adottate le seguenti misure organizzative in conformità all’art.
22, comma 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ed all’art.
6 del decreto del Presidente della repubblica 27 giugno
1992, n. 352:
a) presso l’ufficio concorsi sono in distribuzione
i moduli prestampati occorrenti per le richieste ai fini
dell’esercizio del diritto di accesso, e presso gli
uffici competenti sono in distribuzione i moduli prestampati
per l’acquisizione dell’assenso dei soggetti
indicati dal comma 2, lettera b, dell’art. 9 del
presente regolamento, per la comunicazione a terzi di notizie,
secondo quanto stabilito nel medesimo articolo;
b) è istituito il registro delle richieste di accesso
ed il relativo archivio presso l’ufficio protocollo
dell’amministrazione centrale, dei dipartimenti e
dei centri interdipartimentali;
c) la tariffa unitaria da corrispondere per il rilascio
di copia dei documenti richiesti nell’ambito del
procedimento di accesso è stabilita in € 0,52
per riproduzione di documenti amministrativi inerenti alle
procedure di aggiudicazione delle gare, e in
€ 0,10 per riproduzione di documenti inerenti a tutti gli altri procedimenti
amministrativi; per le planimetrie il costo di riproduzione è maggiorato
del 50% per le spese sostenute dall’amministrazione;
d) sono istituiti presso l’ufficio economato, i dipartimenti
ed i centri interdipartimentali, il registro cronologico
delle copie dei documenti rilasciate ai fini dell’attuazione
del diritto di accesso ed il bollettario delle somme riscosse
per il rilascio delle predette copie;
e) sono pubblicati mediante affissione all’albo dell’Università i
documenti amministrativi concernenti l’organizzazione
e le funzioni degli uffici, i procedimenti amministrativi,
le circolari contenenti direttive e interpretazioni normative.
Art. 11
(Entrata in vigore e pubblicazione)
1. Il regolamento entra in vigore dalla data del presente
decreto rettorale.
2. Il regolamento verrà reso pubblico mediante affissione
all’albo dell’Università.
Roma, 7 dicembre 1993
Il Rettore
Prof. Aldo Brancati