“Regolamento per l'attivazione
e l'organizzazione dei Master Universitari istituiti ai sensi
del D.M. 3.11.1999 n. 509 e dei Corsi di perfezionamento
ex D.P.R. 162/82 e L. 341/90.”
(D.R. n. 913 del 17.3.2003) e (D.R.n.3267 del 3.11.2003 con
cui vengono modificati gli articoli 10 e 13, e D.R. n.3287 del 16.11.2004 con cui vengono modificati gli articoli 12 e 13)
Art. 1 - Norme di carattere generale
1. Presso l’Università degli studi di Roma “Tor
Vergata” possono essere istituiti Corsi di perfezionamento
che rilasciano il titolo di Master universitario, d’ora
in poi denominati Master universitari, alla conclusione dei
quali sono rilasciati i titoli di Master universitario di
primo e di secondo livello.
2. La denominazione “Master universitario dell’Università degli
studi di Roma Tor Vergata” si applica esclusivamente
ai corsi organizzati ai sensi dell‘art. 3 comma 8 del
D.M. 509/99 e dell’art. 12 del Regolamento didattico
d'Ateneo.
3. Ai corsi per il conseguimento del Master universitario
di primo livello si accede con un titolo universitario di
durata almeno triennale: laurea triennale o diploma universitario
di durata triennale o altro titolo ritenuto equipollente
dal Consiglio di Facoltà, di cui all’art. 5,
comma 1, su proposta del Consiglio di Master. Ai corsi per
il conseguimento del Master universitario di secondo livello
si accede con la laurea specialistica o corso di laurea almeno
quadriennale o altro titolo ritenuto equipollente dal Consiglio
di Facoltà, di cui all’art. 5, comma 1, su proposta
del Consiglio di Master.
4. L’iscrizione ad un Master universitario è incompatibile
con la contemporanea iscrizione ad altro corso di studi.
5. La durata dei Master universitari non può essere
inferiore ad un anno né superiore a 3. Il numero di
crediti necessari per il conseguimento del titolo di Master
universitario di primo o di secondo livello non può essere
inferiore a 60 crediti formativi universitari (CFU) per un
totale di almeno 1500 ore, con un numero di ore di attività didattica
frontale e altre forme di studio guidato e di didattica interattiva,
di norma, non inferiore a 375 e non superiore a 750. Le restanti
ore sono dedicate a stages o tirocini e/o alla redazione
di un progetto o un elaborato, nonché allo studio
e alla preparazione individuale.
6. E’ prevista la possibilità di iscriversi
a singoli moduli didattici.
Per l’iscrizione ai singoli moduli è richiesto
lo stesso titolo di studio richiesto per l’iscrizione
al Master universitario. Le modalità di partecipazione,
gli oneri corrispondenti, il rilascio dell’attestato
di frequenza e il riconoscimento dei relativi crediti ai
partecipanti che li abbiano frequentati superando i relativi
esami, sono regolati dal Consiglio del Master e specificati
nel bando.
7. Ai fini dell’ammissione al Master universitario,
la valutazione dei titoli conseguiti all'estero, sia in paesi
della CEE che extracomunitari, e della loro equipollenza è decisa
dal Consiglio di Facoltà, di cui all’art. 5,
comma 1, su proposta del Consiglio di Master, che può eventualmente
indicare i titoli predetti nel bando.
Art. 2 - Modalità per l'ammissione di studenti stranieri
1. E’ ammessa l’iscrizione di studenti stranieri
comunitari ed extracomunitari residenti in Italia con regolare
permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di studio.
2. L'iscrizione degli studenti stranieri extracomunitari
residenti all'estero è regolata dalle norme vigenti.
Art. 3 - Riconoscimento dei crediti pregressi
1. Ai sensi dell’art. 8, comma 1 del Regolamento didattico
di Ateneo, possono essere riconosciute, dal Consiglio del
Master di cui all’art. 6 attività formative,
di perfezionamento e di tirocinio seguite successivamente
al conseguimento del titolo di studio che dà accesso
al Master universitario e delle quali esista attestazione
(ivi compresi insegnamenti attivati nell’ambito di
corsi di studio), purché coerenti con le caratteristiche
del Master stesso. A tali attività vengono assegnati
crediti utili ai fini del completamento del Master universitario,
con corrispondente riduzione del carico formativo dovuto,
fino a un massimo di 20.
Art. 4 - Verifiche del profitto
1. Il conseguimento dei crediti corrispondenti all’articolazione
delle varie attività è subordinato al superamento
delle prove di verifica del profitto e della prova finale
di accertamento delle competenze complessivamente acquisite.
2. Le votazioni cui danno luogo le verifiche di profitto
sono espresse in trentesimi con eventuale menzione di lode.
La votazione della prova finale è espressa in centodecimi
con eventuale menzione di lode.
Art. 5 – Corpo docente
1. I docenti del Master universitario sono nominati dal Consiglio
di Facoltà cui per Statuto il Master universitario
afferisce, o dai Consigli di Facoltà competenti,
nel caso di Master universitario interfacoltà.
2. I docenti possono non appartenere al personale docente
dell'Ateneo.
Art. 6 - Organi del Master universitario
1. Sono organi del Master universitario: il Consiglio del
Master e il Direttore.
2. Il Consiglio del Master è costituito dai docenti
di ruolo dell’Ateneo che siano titolari di insegnamenti
impartiti nel corso o di altre attività di insegnamento
esplicitamente previste dallo statuto del master. Alle sedute
del Consiglio partecipano, senza che la loro presenza concorra
alla formazione del numero legale e senza diritto di voto,
i docenti esterni.
3. Il Direttore dura in carica, di norma, 3 anni ed è nominato
dal Consiglio di Facoltà.
4. Il Consiglio del Master può nominare un Comitato
scientifico composto da personalità particolarmente
esperte nel settore.
Art. 7 - Compiti del Consiglio del Master
1. Il Consiglio del Master ha compiti di indirizzo programmatico,
sovrintende al coordinamento delle attività didattiche
e determina, inoltre, nei limiti delle risorse finanziarie
disponibili, il compenso per i docenti interni ed esterni
e per il personale tecnico-amministrativo dei Dipartimenti
o dei Centri interessati, nonché le spese per seminari,
conferenze e convegni ed ogni altro costo di gestione,
predisponendo preventivamente un piano di spese.
2. Può proporre di attivare, sentita la Facoltà,
convenzioni con lo Stato, la Regione, il Comune ed altri
enti pubblici e privati, ed in particolare associazioni,
fondazioni ed imprese con o senza scopo di lucro. Può proporre
altresì, sentita la Facoltà, di accettare liberalità da
parte di soggetti pubblici, privati e da persone fisiche.
Art. 8 - Compiti del Direttore del Master
1. Il Direttore ha la responsabilità didattica del
Master universitario, sovrintende al suo funzionamento, coordina
le attività e cura i rapporti esterni.
Attesta ed autorizza tutti gli atti di gestione anche inerenti
alla liquidazione delle spese. Al termine del Master universitario
riferisce al Consiglio circa le iniziative effettuate.
2. Può adottare provvedimenti di urgenza sottoponendoli
a ratifica del Consiglio del Master.
3. Uno stesso docente non può essere Direttore di
più di 2 Master universitari.
4. Il Direttore può designare tra i docenti di ruolo
un Vice-Direttore, che lo supplisce in tutte le sue funzioni
in caso di impedimento o di assenza. Può, altresì,
delegare l'esercizio di talune sue funzioni a docenti componenti
il Consiglio del Master.
5. Le funzioni di Direttore, fino alla costituzione del Consiglio
del Master, sono svolte da un professore dell’Ateneo
su incarico della Facoltà.
Art. 9 – Obblighi e diritti degli iscritti al Master
universitario
1. Gli iscritti sono tenuti al pagamento di una quota di
iscrizione, nella misura prefissata dal Consiglio del Master
ed approvata dal Consiglio di Amministrazione.
2. Lo statuto del Master universitario regola gli eventuali
obblighi di frequenza.
3. A conclusione dei Master universitario, agli iscritti
che abbiano adempiuto agli obblighi didattico-amministrativi
previsti e superato la prova finale, viene rilasciato il
titolo di Master universitario del livello corrispondente
al Master universitario frequentato.
Art. 10 - Benefici economici a favore degli iscritti al
Master universitario
1. Il Consiglio del Master può deliberare, per i più meritevoli,
o per coloro che versino in situazioni di disagio economico,
la concessione dei sotto indicati benefici economici:
·
attivazione di borse di studio;
·
esenzione totale o parziale dal pagamento del contributo
di iscrizione al Master universitario.
2. Per coloro che risultino, da idonea documentazione, essere
in situazione di handicap con una invalidità riconosciuta
pari o superiore al 66% è previsto l’esonero
dal contributo di iscrizione e il pagamento di soli 100€ per
l’intero corso.
3. E’ prevista la possibilità di frequentare
gratuitamente il Master universitario a partecipanti riconosciuti
particolarmente esperti nel settore in cambio di una loro
attività di tutoring.
4. Nel caso di esonero parziale dal contributo di iscrizione
o di borse di studio, deve essere comunque versato a favore
del bilancio dell’Ateneo per la copertura delle spese
generali il 20% dell’intero contributo d’iscrizione.
Art. 11 - Master universitari a distanza
Nel caso in cui vengano istituiti Master universitari in
cui è prevista, totalmente o parzialmente, la formazione
a distanza:
- devono essere indicate le modalità di svolgimento
del Master universitario e delle prove, sia in itinere che
finali, nonché le modalità di valutazione;
- le modalità di accertamento del profitto debbono
assicurare l’identificazione del candidato;
- la prova finale deve essere svolta in presenza.
Art. 12 - Modalità per l'istituzione
1. Le proposte di istituzione dei Master universitari sono
avanzate da una o più Facoltà anche su iniziativa
dei Dipartimenti o dei Centri. Esse sono approvate dal
Senato Accademico, dal Consiglio di Amministrazione e dal
Nucleo di valutazione di Ateneo. I Master universitari
sono istituiti con decreto del Rettore.
2. Le attività amministrativo-contabili strumentali
al funzionamento del Master universitario sono svolte da
un Dipartimento o altro Centro di spesa, con il loro consenso;
in mancanza sono svolte dall’Amministrazione centrale.
3. All’atto dell’approvazione della proposta
di istituzione del Master universitario il Consiglio di Facoltà deve
verificare che i Corsi approvati non abbiano caratteristiche
sostanzialmente uguali ad altri già attivati o in
corso di attivazione. A tale scopo l’Anagrafe dei Master
universitari è depositata presso ciascuna Presidenza
di Facoltà e aggiornata annualmente.
4. I Master universitari possono essere proposti anche congiuntamente
con altri Atenei italiani o stranieri e con Enti pubblici
o privati sulla base di apposite convenzioni. Dette convenzioni
devono essere proposte da una o più Facoltà,
ed approvate dal Consiglio di Amministrazione, sentito il
Senato Accademico.
Gli statuti dei Master interuniversitari determinano le particolari
norme organizzative che ne regolano il funzionamento e determinano
quali tra gli Atenei convenzionati provvedono all’iscrizione
degli studenti e ad assumere la responsabilità amministrativa
del Master, compreso il rilascio del titolo di studio.
5. La proposta di istituzione di un Master universitario
dovrà essere corredata da una scheda di fattibilità,
in cui devono essere indicate le risorse fisiche, le risorse
strutturali e le risorse finanziarie disponibili senza oneri
aggiuntivi a carico dell'Ateneo, di cui il Master universitario
si avvarrà; e da un piano economico che indichi la
percentuale di ripartizione delle risorse finanziarie tra
i vari costi di produzione.
6. Lo statuto del Master universitario, allegato alla proposta,
deve contenere, in conformità a quanto previsto dal
presente Regolamento:
· la denominazione del Master universitario e la denominazione, ad esso
correlata, del titolo di Master universitario che viene rilasciato;
· l’indicazione del livello del titolo di Master universitario rilasciato
a conclusione del Master;
· l’indicazione di eventuali collaborazioni in convenzione con altri
Enti o Università;
· le finalità e il progetto del Master universitario;
· i requisiti di ammissione, compresi quelli conseguiti secondo gli ordinamenti
didattici anteriori al D.M. n. 509/99;
· la durata, che non può essere inferiore ad un anno, né superiore
a 3;
· il numero di crediti necessari per il conseguimento del titolo, comunque
non inferiore a 60, e il numero totale di ore di lezione frontale e attività didattica
interattiva;
· l’articolazione del Master universitario con l’indicazione
degli insegnamenti, indicando per ogni insegnamento: il settore scientifico disciplinare,
le ore di didattica frontale ed interattiva previste e i crediti maturati;
· le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza;
· le modalità delle prove di verifica e della prova finale;
· il numero massimo degli ammessi nonché il numero minimo degli
iscritti senza il quale il Master universitario non viene attivato.
· Le eventuali modalità di svolgimento delle selezioni per l’ammissione
al Master universitario o i criteri di ammissione;
· Le eventuali modalità di accettazione di frequentanti a singole
attività formative e le forme di contribuzione e certificazione;
· i criteri per il riconoscimento di eventuali crediti pregressi;
· l'ammontare della quota di partecipazione a carico degli iscritti;
· il Dipartimento o il Centro di Spesa presso il quale il Master universitario
avrà sede amministrativa e la sede delle attività didattiche.
7. Le delibere dei Consigli di Facoltà con le proposte
di istituzione di nuovi Master universitari devono pervenire
all’Amministrazione entro il termine del 31 marzo dell’anno accademico precedente a quello in cui si
intende istituire il Master universitario.
8. Se un Master universitario non viene attivato entro l’anno
accademico successivo a quello di istituzione decade con
decreto del Rettore. Nel caso si volesse istituire nuovamente è necessario
ripercorrere tutto l’iter procedurale.
9. Alla fine dell'anno accademico il Direttore deve presentare
al Consiglio di Facoltà una relazione sul lavoro svolto
e sui risultati conseguiti, ai fini della valutazione del
Master universitario e della eventuale riattivazione dello
stesso.
Art. 13 - Riattivazione del Master universitario
1. Una volta istituito, il Master universitario può essere
riattivato ogni anno accademico, con decreto del Rettore,
su proposta del Direttore del Master, approvata dal Consiglio
di Facoltà.
Le delibere dei Consigli di Facoltà con le proposte
di riattivazione dei Master universitari devono pervenire
all’Amministrazione entro il termine del 31 marzo dell’anno accademico precedente a quello in cui si
intende riattivare il Master universitario.
2. Eventuali aumenti o diminuzioni della quota di partecipazione
devono essere deliberati dal Consiglio di Facoltà e
sottoposti al Consiglio di Amministrazione per l’approvazione.
3. Se un Master universitario non viene riattivato per due
anni accademici consecutivi decade. La decadenza è sancita
con decreto del Rettore. Ai fini dell’eventuale nuova
istituzione è necessario ripercorrere tutto l’iter
procedurale.
Art. 14 - Risorse finanziarie
1. Le risorse finanziarie disponibili per il funzionamento
del Master universitario sono costituite dai proventi delle
iscrizioni e dagli eventuali contributi derivanti da convenzioni
con gli enti di cui ai precedenti artt. 7, comma 2, e 12,
comma 4, o da liberalità dei medesimi enti o persone
fisiche.
2. Il Consiglio del Master può stabilire un compenso
per il Direttore, per i docenti e per il personale tecnico-amministrativo.
Per i docenti interni, può essere corrisposto un compenso
a condizione che essi superino i limiti dell'impegno orario
complessivo previsto per i professori ed i ricercatori dalle
norme loro applicabili, previa dichiarazione in tal senso
del docente interessato; per il personale tecnico-amministrativo
il compenso può essere corrisposto a condizione che
le prestazioni siano effettuate al di là dell’ordinario
orario di lavoro.
3. Possono inoltre essere stipulati, nei limiti delle risorse
disponibili, contratti di diritto privato con qualificati
studiosi ed esperti esterni per incarichi di insegnamento,
seminari e conferenze.
Art. 15 - Procedure contabili
1. Al bilancio dell'Ateneo é riservato il 20% della
quota di iscrizione. Il Consiglio di Amministrazione destina
parte di tale ammontare al fondo competenze accessorie del
personale non docente. Il restante 80% viene trasferito dalla
Ragioneria al Dipartimento o al Centro di spesa presso il
quale il Master universitario ha la propria sede amministrativa.
2. Nel caso di contributi di iscrizione superiori a 4.000 €,
il Consiglio di Amministrazione può riservarsi di
aumentare di volta in volta la percentuale della quota di
iscrizione spettante al bilancio dell’Ateneo fino ad
un massimo del 35%.
Art. 16 - Copertura assicurativa contro gli infortuni
1. L'Ateneo, in analogia con quanto già previsto per
gli studenti iscritti alle Facoltà ed ai corsi di
Diploma universitario, attiverà una copertura assicurativa
contro gli infortuni.
Le spese relative saranno trattenute dalla Ragioneria sul
20% della quota di iscrizione destinata al Bilancio d'Ateneo.
Art. 17 - Corsi di Perfezionamento ex D.P.R. 162/82 e L.
341/90.
1. Presso l’Università degli Studi di Roma “Tor
Vergata” possono essere istituiti i Corsi di perfezionamento
previsti dal D.P.R. 162/82 e dalla L. 341/90, d’ora
in poi denominati Corsi di perfezionamento.
2. La durata del Corso di perfezionamento non può essere
superiore ad un anno.
3. Alla conclusione del Corso viene rilasciato un attestato
di frequenza.
4. Se il Corso prevede forme di verifica del profitto, esso
comporta la maturazione di crediti che non possono comunque
essere superiori a 20. Tali crediti vanno indicati nell’attestato
di frequenza.
5. Il numero dei crediti che è possibile acquisire
con la partecipazione ai Corsi di perfezionamento di cui
al comma precedente deve essere indicato nello Statuto del
Corso.
6. Ai fini dell’iscrizione al Corso non sono riconosciuti
crediti pregressi.
7. Ai Corsi di perfezionamento si applicano gli articoli
precedenti in quanto compatibili con il presente articolo.
Ad essi, comunque, non si applica il comma 4, dell’art.
1.
MASTER UNIVERSITARIO di . . . LIVELLO
in
“ . . . . . . ”
STATUTO
Art.1 - Istituzione.
È istituito (oppure adeguato ai sensi del D.M. n. 509 del 3.11.99) ed
attivato (oppure riattivato) a partire dall’anno accademico . . . . . ,
presso il Dipartimento/Centro di . . . . della Facoltà' di . . . . . (in
convenzione o in collaborazione con. . . .) il Master universitario di . . .
. livello in . . . .
Art.2 - Finalità.
. . . . . . . .
Art.3 - Requisiti di ammissione.
Specificare il tipo di laurea, se di I o di II livello nonché le
lauree del vecchio ordinamento e/o i diplomi universitari
. . . . .
Art.4 - Durata
. . . . . . . . …………. (non inferiore
ad un anno accademico e non superiore a 3)
L’attività formativa deve corrispondere alle
modalità previste dall’art. 7 del D.M.509/99,
pari a 60 crediti formativi, di cui . . . ore (di norma non
meno di 375 e non più di 750) di attività didattica
cosiddetta frontale, cioè con la presenza di docenti
(lezioni tradizionali, laboratorio guidato, esercitazioni
guidate).
Indicare i criteri di riconoscimento degli eventuali crediti
pregressi (non più di 20) di cui all’art. 3
del Regolamento per l’attivazione e l’organizzazione
dei Master universitari e Corsi di perfezionamento.
Art.5 - Articolazione
Semestri, indirizzi, insegnamenti, moduli e le relative ore
di lezione e crediti.
Indicare le ore di lezione frontale e i crediti per ciascun
insegnamento.
Inserire il settore scientifico disciplinare per ogni insegnamento.
· . . . .
· . . .
· . . . . .
Se il Master universitario è a distanza (anche solo
parzialmente) indicare le modalità di svolgimento
dello stesso, delle prove e le modalità di valutazione.
Indicare che la prova finale deve essere svolta in presenza.
Art.6 - Verifica del profitto
Specificare le prove di verifica del profitto che lo studente
dovrà sostenere e che al termine del Master universitario
per il conseguimento del titolo dovrà sostenere
una prova finale.
Specificare, inoltre, il tipo di prove e la votazione minima
per superarle.
Art.7 - Sede amministrativa
. . . . . . . (Dipartimento o Centro di spesa)
Art.8 - Sede delle attività didattiche
. . . . . .
Art.9 - Corpo docente
Il corpo docente è composto dai docenti del Master
universitario, i docenti devono essere nominati dal Consiglio
di Facoltà cui, per statuto, il Master universitario
afferisce (o dai Consigli di Facoltà, nel caso di
Master interfacoltà).
I docenti possono non appartenere al personale docente dell’Ateneo.
Art.10 - Organi.
1. Sono organi del Master universitario: il Consiglio del
Master, il Direttore e il Comitato Scientifico (se previsto).
2. Il Consiglio del Master è costituito dai docenti
di ruolo dell’Ateneo che siano titolari di insegnamenti
impartiti nel corso o di altre attività di insegnamento
esplicitamente previste dallo statuto del master. Alle sedute
del Consiglio partecipano, senza che la loro presenza concorra
alla formazione del numero legale e senza diritto di voto,
i docenti esterni.
3. Il Direttore dura in carica . . . . . (di norma 3 anni)
ed è nominato dal Consiglio di Facoltà.
Art.11 - Compiti del Consiglio del Master
1. Il Consiglio del Master ha compiti di indirizzo programmatico,
sovrintende al coordinamento delle attività didattiche
e determina, inoltre, nei limiti delle risorse finanziarie
disponibili, il compenso per i docenti interni ed esterni
e per il personale tecnico-amministrativo dei Dipartimenti
o dei Centri interessati, nonché le spese per seminari,
conferenze e convegni ed ogni altro costo di gestione,
predisponendo preventivamente un piano di spese.
2. Può proporre di attivare, sentita la Facoltà,
convenzioni con lo Stato, la Regione, il Comune ed altri
enti pubblici e privati, ed in particolare associazioni,
fondazioni ed imprese con o senza scopo di lucro. Può proporre
altresì, sentita la Facoltà, di accettare liberalità da
parte di soggetti pubblici, privati e da persone fisiche.
Art.12 - Compiti del Direttore del Master
1. Il Direttore ha la responsabilità didattica del
Master universitario, sovrintende al suo funzionamento, coordina
le attività e cura i rapporti esterni.
Attesta ed autorizza tutti gli atti di gestione anche inerenti
alla liquidazione delle spese. Al termine del Master universitario
riferisce al Consiglio circa le iniziative effettuate.
2. Può adottare provvedimenti di urgenza sottoponendoli
a ratifica del Consiglio del Master.
3. Il Direttore può designare tra i docenti di ruolo
un Vice-Direttore, che lo supplisce in tutte le sue funzioni
in caso di impedimento o di assenza. Può, altresì,
delegare l'esercizio di talune sue funzioni a docenti componenti
il Consiglio del Master.
4. Le funzioni del Direttore fino alla costituzione del Consiglio
del Master, sono svolte da un professore dell’Ateneo
su incarico della Facoltà.
Art.13 - Compiti del Comitato Scientifico (se previsto)
Il Comitato Scientifico ha funzioni di indirizzo generale
del Master universitario e di proposta. Ne fanno parte
docenti della Facoltà ed esperti designati da altre
Università, da Organismi Internazionali e dalla
Commissione Europea.
Art.14 - Iscrizione al Master universitario.
Indicare il numero minimo e massimo dei partecipanti, le
modalità di ammissione e selezione, la quota di
partecipazione e le relative modalità di versamento,
le borse di studio per i meritevoli e le esenzioni, parziali
o totali, delle tasse, se previste.
Indicare le eventuali modalità di accettazione di
frequentanti di singoli moduli e le relative forme di contribuzione
e certificazione.
Art.15 - Obbligo di frequenza
Indicare gli eventuali obblighi di frequenza e le modalità con
cui tale frequenza viene verificata, nonché le sanzioni
previste per gli studenti che si sottraggono a tale obbligo.
Art.16 - Conseguimento del titolo.
L’attività formativa svolta nell’ambito
del Master universitario è pari a 60 crediti formativi.
A conclusione del Master universitario agli iscritti che
abbiano superato le prove di verifica del profitto e la prova
finale viene rilasciato un diploma con il titolo di Master
Universitario di . . . .livello in “.. . . . . .”.
Art.17 - Risorse Finanziarie.
Le risorse finanziarie disponibili per il funzionamento
del Master universitario sono costituite dai proventi delle
iscrizioni e dagli eventuali finanziamenti derivanti da contratti
e convenzioni con enti pubblici e privati e da liberalità dei
medesimi Enti o persone fisiche.
Il Consiglio del Master può stabilire un compenso
per il Direttore, per i docenti e per il personale tecnico-amministrativo.
Per i docenti interni, può essere corrisposto un compenso
a condizione che essi superino i limiti dell'impegno orario
complessivo previsto per i professori ed i ricercatori dalle
norme loro applicabili, previa dichiarazione in tal senso
del docente interessato; per il personale tecnico-amministrativo
il compenso può essere corrisposto a condizione che
le prestazioni siano effettuate al di là dell’ordinario
orario di lavoro.
Possono inoltre essere stipulati, nei limiti delle risorse
disponibili, contratti di diritto privato con qualificati
studiosi ed esperti esterni per incarichi di insegnamento,
seminari e conferenze.
CORSO DI PERFEZIONAMENTO
in
“ . . . . . . ”
STATUTO
Art.1 - Istituzione.
È istituito ed attivato a partire dall’anno accademico . . . . .
, presso il Dipartimento/Centro di . . . . della Facoltà di . . . . .
(in convenzione o in collaborazione con . . .) il Corso di perfezionamento in
. . . .
Art.2 - Finalità.
. . . . . . . .
Art.3 - Requisiti di ammissione.
Specificare il tipo di laurea, se di I o di II livello nonché le
lauree del vecchio ordinamento e/o i diplomi universitari
. . . . .
Art.4 - Durata
. . . . . . . . …………. (non superiore
ad un anno accademico)
Se l’attività formativa del Corso permette
di acquisire dei crediti formativi, indicare il numero totale
di ore di attività didattica con la presenza di docenti
(lezioni tradizionali, laboratorio guidato, esercitazioni
guidate). A ciascun credito formativo devono corrispondere
25 ore di attività dello studente di cui, di norma,
non meno del 25% e non più del 50% con la presenza
di docenti.
Art.5 - Articolazione
Semestri, indirizzi, insegnamenti, moduli e le relative ore
di lezione e crediti (se previsti).
Indicare le ore di lezione frontale e i crediti (se previsti)
per ciascun insegnamento.
Inserire il settore scientifico disciplinare per ogni insegnamento.
· . . . .
· . . .
· . . . . .
Se il Corso di perfezionamento è a distanza (anche
solo parzialmente) indicare le modalità di svolgimento
del Corso, delle prove (se previste)e le modalità di
valutazione. Indicare che la prova finale deve essere svolta
in presenza.
Art.6 - Verifica del profitto.
Se il Corso di perfezionamento permette di acquisire dei
crediti formativi è necessario prevedere delle prove
di verifica del profitto.
Specificare, inoltre, il tipo di prove e la votazione minima
per superarle.
Art.7 - Sede amministrativa
. . . . . . . (Dipartimento o Centro di spesa)
Art.8 - Sede delle attività didattiche
. . . . . .
Art.9 - Corpo docente
Il corpo docente è composto dai docenti del Corso,
i docenti devono essere nominati dal Consiglio di Facoltà cui,
per statuto, il Corso afferisce (o dai Consigli di Facoltà in
caso di Corsi interfacoltà).
I docenti possono non appartenere al personale docente dell’Ateneo.
Art.10 - Organi.
1. Sono organi del Corso: il Consiglio del Corso, il Direttore
e il Comitato Scientifico (se previsto).
2. Il Consiglio del Master è costituito dai docenti
di ruolo dell’Ateneo che siano titolari di insegnamenti
impartiti nel corso o di altre attività di insegnamento
esplicitamente previste dallo statuto del master. Alle sedute
del Consiglio partecipano, senza che la loro presenza concorra
alla formazione del numero legale e senza diritto di voto,
i docenti esterni.
3. Il Direttore dura in carica. . . . (di norma 3 anni) ed è nominato
dal Consiglio di Facoltà.
Art.11 - Compiti del Consiglio del Corso
1. Il Consiglio del Master ha compiti di indirizzo programmatico,
sovrintende al coordinamento delle attività didattiche
e determina, inoltre, nei limiti delle risorse finanziarie
disponibili, il compenso per i docenti interni ed esterni
e per il personale tecnico-amministrativo dei Dipartimenti
o dei Centri interessati, nonché le spese per seminari,
conferenze e convegni ed ogni altro costo di gestione,
predisponendo preventivamente un piano di spese.
2. Può proporre di attivare, sentita la Facoltà,
convenzioni con lo Stato, la Regione, il Comune ed altri
enti pubblici e privati, ed in particolare associazioni,
fondazioni ed imprese con o senza scopo di lucro. Può proporre
altresì, sentita la Facoltà, di accettare liberalità da
parte di soggetti pubblici, privati e da persone fisiche.
Art.12 - Compiti del Direttore del Corso
1. Il Direttore ha la responsabilità didattica del
Corso, sovrintende al suo funzionamento, coordina le attività e
cura i rapporti esterni.
Attesta ed autorizza tutti gli atti di gestione anche inerenti
alla liquidazione delle spese. Al termine del Corso riferisce
al Consiglio circa le iniziative effettuate.
2. Può adottare provvedimenti di urgenza sottoponendoli
a ratifica del Consiglio del Corso.
3. Il Direttore può designare tra i docenti di ruolo
un Vice-Direttore, che lo supplisce in tutte le sue funzioni
in caso di impedimento o di assenza. Può, altresì,
delegare l'esercizio di talune sue funzioni a docenti componenti
il Consiglio del Corso.
4. Le funzioni del Direttore fino alla costituzione del Consiglio
del Corso, sono svolte da un professore dell’Ateneo
su incarico della Facoltà.
Art.13 - Compiti del Comitato Scientifico (se previsto)
Il Comitato Scientifico ha funzioni di indirizzo generale
del Corso di perfezionamento e di proposta. Ne fanno parte
docenti della Facoltà ed esperti designati da altre
Università, da Organismi Internazionali e dalla
Commissione Europea.
Art.14 - Iscrizione al Corso di Perfezionamento.
Indicare il numero minimo e massimo dei partecipanti, le
modalità di ammissione e selezione, la quota di
partecipazione e le relative modalità di versamento,
le borse di studio per i meritevoli e le esenzioni, parziali
o totali, delle tasse, se previste.
Indicare le eventuali modalità di accettazione di
frequentanti di singoli moduli e le forme di contribuzione
e certificazione.
Art.15 - Obbligo di frequenza.
Indicare gli eventuali obblighi di frequenza e le modalità con
cui tale frequenza viene verificata, nonché le sanzioni
previste per gli studenti che si sottraggono a tale obbligo.
Art.16 - Conseguimento del titolo.
Alla conclusione del Corso di perfezionamento a coloro che
abbiano frequentato le lezioni e adempiuto agli obblighi
previsti verrà rilasciato un attestato di frequenza.
Oppure (se il corso di perfezionamento prevede forme di verifica
del profitto conformi al D.M. 509/99 e al Regolamento didattico
d’Ateneo e l’acquisizione di crediti formativi),
alla conclusione del Corso, a coloro che abbiano frequentato
le lezioni, abbiano adempiuto agli obblighi previsti e abbiano
superato le prove di verifica del profitto, verrà rilasciato
un attestato di frequenza con l’indicazione dei crediti
maturati.
Art.17 - Risorse Finanziarie.
Le risorse finanziarie disponibili per il funzionamento
del Corso di Perfezionamento sono costituite dai proventi
delle iscrizioni e dagli eventuali finanziamenti derivanti
da contratti e convenzioni con enti pubblici e privati e
da liberalità dei medesimi Enti o persone fisiche.
Il Consiglio del Master può stabilire un compenso
per il Direttore, per i docenti e per il personale tecnico-amministrativo.
Per i docenti interni, può essere corrisposto un compenso
a condizione che essi superino i limiti dell'impegno orario
complessivo previsto per i professori ed i ricercatori dalle
norme loro applicabili, previa dichiarazione in tal senso
del docente interessato; per il personale tecnico-amministrativo
il compenso può essere corrisposto a condizione che
le prestazioni siano effettuate al di là dell’ordinario
orario di lavoro.
Possono inoltre essere stipulati, nei limiti delle risorse
disponibili, contratti di diritto privato con qualificati
studiosi ed esperti esterni per incarichi di insegnamento,
seminari e conferenze.
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