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3. Esenzione per condizione economica dal pagamento dei contributi

Lo studente che ritenga di trovarsi nelle condizioni economiche previste per ottenere l'esenzione dal pagamento di quote parziali o totali del contributo di iscrizione o immatricolazione, deve compilare la domanda di iscrizione o immatricolazione, su modello predisposto, in tutte le sue parti indicando tutti gli elementi richiesti per la valutazione della propria capacità contributiva.

Lo studente, invece, che non ritenga di trovarsi nelle condizioni economiche previste per ottenere l'esenzione dal pagamento di quote parziali o totali del contributo di iscrizione deve indicare sulla domanda di iscrizione o immatricolazione di appartenere al codice contributivo "C" e non è obbligato a dichiarare gli elementi richiesti per la valutazione della sua capacità contributiva.

Accertamento della veridicità delle dichiarazioni
Nel caso di concessioni, per motivi economici, di esenzione dal contributo universitario, l’Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" eserciterà un accurato controllo, a campione, sul 20% delle dichiarazioni prodotte dallo studente (sono esclusi da tali controlli coloro che hanno dichiarato di appartenere al codice contributivo "C") riservandosi di richiedere eventuali ulteriori informazioni che riterrà utili per accertare la veridicità delle dichiarazioni, e svolgerà con ogni mezzo a sua disposizione, anche avvalendosi dell’anagrafe tributaria, tutte quelle indagini che riterrà opportune chiedendo informazioni alla Polizia Tributaria, all’Amministrazione Finanziaria dello Stato, ai Comuni, alle Ditte e agli Uffici Catastali.
Si ricorda che ai sensi dell’art.20 della Legge 30 dicembre 1991 n.413 sono possibili controlli sui dati in possesso degli Istituti di credito e riguardanti, tra l’altro, anche conti e depositi di natura diversa.

Nel caso in cui dalle indagini effettuate risultino dichiarazioni false, incongruenti o con omissioni, l’Ateneo di "Tor Vergata" applicherà direttamente le sanzioni amministrative previste dall’art.23 della legge 02.12.1991, n.390, e segnalerà il fatto all’Autorità Giudiziaria, ai sensi dell’art.341 del Codice Penale, affinchè questa giudichi circa la sussistenza dei seguenti reati:

3.1) Criteri per la determinazione della capacità contributiva del nucleo familiare convenzionale dello studente

Alla determinazione della capacità contributiva del nucleo familiare convenzionale dello studente concorrono quattro fattori:

3.1.1) Composizione del nucleo familiare convenzionale dello studente

Il nucleo familiare convenzionale dello studente è composto dallo studente stesso e da tutti coloro, anche se non legati da vincoli di parentela, che risultino dal suo stato di famiglia alla data di presentazione della domanda di immatricolazione o iscrizione ad anni successivi, ad eccezione di quanto segue: in caso di separazione legale o divorzio dei genitori dello studente, si considera facente parte del nucleo familiare convenzionale anche il genitore che percepisce gli assegni di mantenimento dello studente.
Inoltre sono considerati facenti parte del nucleo familiare convenzionale:

3.1.1.a) i genitori dello studente e gli altri figli a loro carico anche qualora non risultino conviventi dallo stato di famiglia, in assenza di separazione legale o divorzio;

3.1.1.b) eventuali soggetti in affidamento ai genitori dello studente alla data di presentazione della domanda di immatricolazione o iscrizione ad anni successivi.
Se un componente del nucleo familiare convenzionale dello studente è portatore di handicap con invalidità riconosciuta pari o superiore al sessantasei per cento, lo studente deve incrementare di una unità il proprio nucleo familiare convenzionale. Lo stato di invalidità dovrà essere dimostrato mediante presentazione di idonea documentazione rilasciata dalle autorità competenti.

3.1.2) Valutazione dei redditi del nucleo familiare dello studente

Il reddito di tutti i componenti del nucleo familiare dello studente è definito sulla base della natura del reddito nel modo seguente:

redditi di qualsiasi natura percepiti nell'anno 1998, definiti sulla base delle evidenze fiscali, come risulta dalla dichiarazione dei redditi per l’anno 1999, di tutti i membri del nucleo familiare convenzionale (vedi: Quadro RN/RV-IRPEF rigo RN4 del modello-Persone fisiche-"Modello unificato compensativo periodo di imposta 1998" o Quadro "Calcolo dell’IRPEF"-n.ord.9 del modello 730-3-Redditi 98-"Prospetto di liquidazione relativo alla assistenza fiscale presentata").
In mancanza della dichiarazione succitata, i totali imponibili che risultano dal certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o dagli enti eroganti, di tutti i membri del nucleo familiare convenzionale.

Redditi percepiti all'estero anche se non imponibili ai fini Irpef.
I redditi dei componenti del nucleo familiare convenzionale dello studente percepiti all'estero nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda di iscrizione o immatricolazione, sono valutati sulla base del tasso di cambio medio dello stesso anno, aggiornato con Decreto del Ministro delle Finanze, ai sensi della legge 28 giugno 1990, n.67, art.4, comma 6, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 1990, n.227, corretto, per Paesi diversi da quelli membri dell'Unione Europea, in relazione al reddito medio nazionale a parità di potere di acquisto. I valori dei coefficienti di correzione sono indicati nella tabella n.3.
Per tali redditi, ove non inseriti nella dichiarazione dei redditi in Italia, non è possibile avvalersi della autocertificazione, ma è necessario esibire la relativa documentazione.

N.B.
Ai fini della valutazione del reddito complessivo del nucleo familiare convenzionale, non si tiene conto dei redditi a tassazione separata di cui all'art.16 del D.P.R. 22.12.1986, n.917 e successive modificazioni. Alla somma dei valori di cui al punto 3.1.2) si sottrae il valore dell'imposta totale netta dovuta sui redditi di ogni singolo componente del nucleo familiare quale risulta dalla dichiarazione dei redditi o, in mancanza, dal certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o dagli enti eroganti.
Il reddito dei fratelli e delle sorelle dello studente considerati parte del nucleo familiare convenzionale, concorrono nella misura del 50%.

3.1.3) Valutazione del Patrimonio immobiliare dei componenti del nucleo familiare convenzionale dello studente

Per determinare il valore del patrimonio immobiliare del nucleo familiare convenzionale dello studente si devono considerare:

3.1.3.a) fabbricati e terreni edificabili: il valore dell'imponibile definito ai fini ICI al 31 dicembre 1998 diviso per cento. E' esclusa la prima casa di proprietà a condizione che in essa sia localizzata la residenza del nucleo familiare dello studente, ad eccezione di quelle appartenenti alle categorie catastali A1-A8-A9. In quest'ultimo caso si tiene conto del 50% del valore dell'immobile definito ai fini Ici diviso per cento. Per gli immobili di cui i componenti del nucleo familiare convenzionale dello studente dispongano di nuda proprietà, si tiene conto del 25% del valore dell'imponibile ai fini Ici diviso per cento.

3.1.3.b) terreni agricoli non destinati all'uso di impresa agricola, non direttamente coltivati, non gestiti in economia da imprenditori agricoli a titolo principale: il valore dell'imponibile ai fini Ici al 31 dicembre 1998 diviso per cento.
I patrimoni immobiliari localizzati all'estero, di proprietà del nucleo familiare convenzionale dello studente al 31 dicembre 1998, sono valutati solo nel caso di fabbricati ad uso abitativo, e sono considerati sulla base del valore convenzionale di mille lire per ogni metro quadro di superficie.

3.1.4) Valutazione dei patrimoni mobiliari dei componenti del nucleo familiare convenzionale dello studente

Per determinare il valore dei patrimoni mobiliari dei componenti del nucleo familiare convenzionale dello studente si considerano:

3.1.4.a) depositi bancari e postali, titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito, buoni fruttiferi ed assimilati: valore nominale della consistenza al 31 dicembre 1998;

3.1.4.b) fondi di investimento, quote di OICVM e SICAV: consistenza delle quote possedute al 31 dicembre 1998, valutate secondo l'ultima quotazione alla Borsa valori di Milano dell'anno 1998;

3.1.4.c) partecipazione in società di capitale: per le società quotate in borsa la valutazione avviene con riferimento alla consistenza delle azioni possedute al 31 dicembre 1998 secondo l'ultima quotazione della Borsa valori di Milano di tale anno; per le società non quotate la valutazione avviene moltiplicando il valore del patrimonio netto, che risulta dall'ultimo bilancio approvato alla data di presentazione della domanda, per la quota di partecipazione;

3.1.4.d) partecipazione in società di persone, in associazione tra persone ed assimilati (ad eccezione dell'impresa familiare): concorrono alla formazione dell'ICP solo se la Società o associazione è tenuta, dalla normativa fiscale, alla redazione del bilancio di esercizio, anche per opzione. In tal caso, la valutazione avviene moltiplicando il valore del patrimonio netto, che risulta dell'ultimo bilancio approvato alla data di presentazione della domanda di iscrizione o immatricolazione, per la quota di partecipazione.

Se il valore dei patrimoni mobiliari del nucleo familiare convenzionale dello studente non supera il limite di lire 150.000.000, con riferimento alla famiglia tipo di tre persone, non dovrà essere preso in considerazione per il calcolo della Capacità contributiva dello stesso. Pertanto, ai fini del calcolo della capacità contributiva, si considererà soltanto il valore del patrimonio mobiliare che eccede tale franchigia.

LIMITI DEL VALORE DEL PATRIMONIO MOBILIARE

n. componenti
nucleo familiare convenzionale
Scala equivalenza Limiti valore patrimonio
mobiliare

1

0,45

67.500.000

2

0,75

112.500.000

3

1

150.000.000

4

1,22

183.000.000

5

1,43

214.500.000

6

1,62

243.000.000

7

1,80

270.000.000

Per ogni componente in più

+0,15

 

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