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CONVENZIONE PER LA PROMOZIONE DI TIROCINI TEORICO PRATICI PRESSO AZIENDE EX ART.4, COMMA 2 DEL D.M. N°142 DEL 25 MARZO 1998

La presente convenzione regola i rapporti tra:
- l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, in prosieguo denominata “Università”, cod. fiscale 80213750583, con sede in Roma, Via Orazio Raimondo 18, in persona del Rettore pro tempore Prof. Alessandro Finazzi Agrò, nato a Roma il 30.05.1941, per la sua carica ed agli effetti del presente atto domiciliato a Roma, Via Orazio Raimondo 18, a quanto segue autorizzato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute, rispettivamente, del 21.07.99 e 26.07.99;

e

la……………………………, soggetto ospitante in prosieguo denominata “Azienda”, cod. fiscale n………………………, partita iva ………………….., iscr…………………..con sede legale in ………………….., Via …………………..…….., in persona del Legale rappresentante…………………………………………….., nato a ……………………..il…………………., per la sua carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso l’Azienda.

ART. 1

Ai sensi dell’art. 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196 “Norme in materia di promozione dell’occupazione” (c.d. “pacchetto Treu”), nonché ai sensi del Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale emanato di concerto con il Ministro della P.I. e con il Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica in data 25.03.98, n. 142, con la presente convenzione si intende promuovere iniziative di tirocinio pratico e di esperienza, della durata massima consentita dalla legge a laureati e/o laureandi presso la/e Facoltà di …………………..dell’Ateneo, volte ad agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro. I programmi relativi ai tirocini, concordati dall’Azienda con l’Università, avranno come oggetto l’acquisizione nella pratica della conoscenza di realtà produttive al fine di completare il percorso formativo accademico dei tirocinanti e di agevolarne la scelta professionale.

ART. 2

L’Università si impegna a comunicare tempestivamente alla Regione, all’Ispettorato del Lavoro territorialmente competente nonché alle rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza, agli organismi locali delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative, l’avvio del tirocinio presso l’Azienda.

ART. 3

L’attività di apprendimento durante il periodo di permanenza in Azienda, da definirsi ai sensi dell’art. 7 del Decreto 142/98 citato, sarà svolta con l’assistenza di un tutor aziendale e di un tutor dell’Università. L’Azienda dovrà favorire l’esperienza del tirocinante nell’ambiente di lavoro mediante le conoscenze dirette delle tecnologie, dell’organizzazione aziendale e la visualizzazione dei processi produttivi e delle fasi di lavoro, nonché rilasciare a richiesta dell’interessato una dichiarazione in relazione alle conoscenze e/o competenze acquisite dal tirocinante.

ART. 4

Il rapporto di tirocinio non può configurarsi in alcun modo come rapporto di lavoro. L’Azienda non ha alcun obbligo di assunzione al termine del periodo di tirocinio. Durante il periodo di stage, il tirocinante, pur non essendo tenuto al rispetto dell’orario di lavoro dei dipendenti, deve attenersi a quanto concordato con il tutor aziendale ed adeguarsi al regolamento, alle norme e procedure in uso, ivi comprese quelle relative alla sicurezza ed all’igiene del lavoro, a quelle infortunistiche e alle festività stabilite. Il tirocinante deve, altresì, sottostare ai vincoli di segretezza per quanto attiene a prodotti, processi produttivi e ad ogni altra attività o caratteristica dell’Azienda di cui venisse a conoscenza durante il periodo di stage.

ART. 5

Le attività svolte nel corso dei tirocini di formazione ed orientamento, possono avere valore di credito formativo e possono essere riportate nel curriculum del tirocinante, ove debitamente certificate dalla struttura promotrice (Università).

ART. 6

L’Università provvederà all’assicurazione INAIL del tirocinante interessato (gestione per conto). In caso di incidente occorso al tirocinante sul lavoro, questi si impegna a segnalarlo tempestivamente e a far pervenire all’Azienda la necessaria documentazione. Analoga situazione deve essere trasmessa all’Università. Il tirocinante sarà, altresì, garantito per la responsabilità civile dall’assicurazione dell’Università durante tutto il periodo di stage, a mezzo di polizza accesa presso la Assicurazioni Generali s.p.a. (pos. n. 219442106).

ART. 7

L’Azienda si impegna a formalizzare il rapporto di stage con il soggetto candidato per mezzo di una convenzione contenente le modalità di svolgimento del tirocinio (durata e sede, contenuto e finalità, nominativo dei tutor), nonché quanto indicato nel precedente art. 6 del presente atto in materia di copertura assicurativa.

ART. 8

La presente convenzione ha la validità di due anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere prorogata su istanza scritta dell’Azienda da inviare all’Università entro 30 giorni dalla scadenza.

ART. 9

Il presente atto sarà registrato e bollato in caso di uso ai sensi degli artt. 5,6,39 e 40 del D.P.R. 131 del 26.04.1986 nonché ai sensi degli artt. 2 e 32 del D.P.R. 642/72. Le relative spese saranno a carico della parte richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto. Roma,

PER L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA
Il Rettore(Prof. Alessandro Finazzi Agrò)
…………………………………………………….
PER ……………………………………………
Il Legale Rappresentante(…………………………………)
……………………………………………………..