La presente convenzione regola i rapporti tra:
- l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”,
in prosieguo denominata “Università”, cod. fiscale 80213750583,
con sede in Roma, Via Orazio Raimondo 18, in persona del Rettore pro tempore Prof.
Alessandro Finazzi Agrò, nato a Roma il 30.05.1941, per la sua carica ed
agli effetti del presente atto domiciliato a Roma, Via Orazio Raimondo 18, a quanto
segue autorizzato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle
sedute, rispettivamente, del 21.07.99 e 26.07.99;
e
la……………………………,
soggetto ospitante in prosieguo denominata “Azienda”, cod. fiscale
n………………………, partita iva
………………….., iscr…………………..con
sede legale in ………………….., Via …………………..……..,
in persona del Legale rappresentante……………………………………………..,
nato a ……………………..il………………….,
per la sua carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso l’Azienda.
ART. 1
Ai sensi dell’art. 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196
“Norme in materia di promozione dell’occupazione” (c.d. “pacchetto
Treu”), nonché ai sensi del Decreto del Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale emanato di concerto con il Ministro della P.I. e con il Ministro
dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica in data
25.03.98, n. 142, con la presente convenzione si intende promuovere iniziative
di tirocinio pratico e di esperienza, della durata massima consentita dalla legge
a laureati e/o laureandi presso la/e Facoltà di …………………..dell’Ateneo,
volte ad agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del
mondo del lavoro. I programmi relativi ai tirocini, concordati dall’Azienda
con l’Università, avranno come oggetto l’acquisizione nella
pratica della conoscenza di realtà produttive al fine di completare il
percorso formativo accademico dei tirocinanti e di agevolarne la scelta professionale.
ART. 2
L’Università si impegna a comunicare tempestivamente
alla Regione, all’Ispettorato del Lavoro territorialmente competente nonché
alle rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza, agli organismi locali
delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative, l’avvio del
tirocinio presso l’Azienda.
ART. 3
L’attività di apprendimento durante il periodo di
permanenza in Azienda, da definirsi ai sensi dell’art. 7 del Decreto 142/98
citato, sarà svolta con l’assistenza di un tutor aziendale e di un
tutor dell’Università. L’Azienda dovrà favorire l’esperienza
del tirocinante nell’ambiente di lavoro mediante le conoscenze dirette delle
tecnologie, dell’organizzazione aziendale e la visualizzazione dei processi
produttivi e delle fasi di lavoro, nonché rilasciare a richiesta dell’interessato
una dichiarazione in relazione alle conoscenze e/o competenze acquisite dal tirocinante.
ART. 4
Il rapporto di tirocinio non può configurarsi in alcun
modo come rapporto di lavoro. L’Azienda non ha alcun obbligo di assunzione
al termine del periodo di tirocinio. Durante il periodo di stage, il tirocinante,
pur non essendo tenuto al rispetto dell’orario di lavoro dei dipendenti,
deve attenersi a quanto concordato con il tutor aziendale ed adeguarsi al regolamento,
alle norme e procedure in uso, ivi comprese quelle relative alla sicurezza ed
all’igiene del lavoro, a quelle infortunistiche e alle festività
stabilite. Il tirocinante deve, altresì, sottostare ai vincoli di segretezza
per quanto attiene a prodotti, processi produttivi e ad ogni altra attività
o caratteristica dell’Azienda di cui venisse a conoscenza durante il periodo
di stage.
ART. 5
Le attività svolte nel corso dei tirocini di formazione
ed orientamento, possono avere valore di credito formativo e possono essere riportate
nel curriculum del tirocinante, ove debitamente certificate dalla struttura promotrice
(Università).
ART. 6
L’Università provvederà all’assicurazione
INAIL del tirocinante interessato (gestione per conto). In caso
di incidente occorso al tirocinante sul lavoro, questi si impegna
a segnalarlo tempestivamente e a far pervenire all’Azienda
la necessaria documentazione. Analoga situazione deve essere
trasmessa all’Università. Il tirocinante sarà,
altresì, garantito per la responsabilità civile
dall’assicurazione dell’Università durante
tutto il periodo di stage, a mezzo di polizza accesa presso
la Assicurazioni Generali s.p.a. (pos. n. 219442106).
ART. 7
L’Azienda si impegna a formalizzare il rapporto di stage
con il soggetto candidato per mezzo di una convenzione contenente le modalità
di svolgimento del tirocinio (durata e sede, contenuto e finalità, nominativo
dei tutor), nonché quanto indicato nel precedente art. 6 del presente atto
in materia di copertura assicurativa.
ART. 8
La presente convenzione ha la validità di due anni a decorrere
dalla data di sottoscrizione e potrà essere prorogata su istanza scritta
dell’Azienda da inviare all’Università entro 30 giorni dalla
scadenza.
ART. 9
Il presente atto sarà registrato e bollato in caso di
uso ai sensi degli artt. 5,6,39 e 40 del D.P.R. 131 del 26.04.1986 nonché
ai sensi degli artt. 2 e 32 del D.P.R. 642/72. Le relative spese saranno a carico
della parte richiedente.
Letto, approvato e sottoscritto. Roma,
PER L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA
Il Rettore(Prof. Alessandro Finazzi Agrò)
…………………………………………………….
PER ……………………………………………
Il Legale Rappresentante(…………………………………)
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