DECRETO INTERMINISTERIALE 25 MARZO 1998 N.142
Regolamento recante norme di attuazione dei principi
e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997,
n.196, sui tirocini formativi e di orientamento.
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
E CON
IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA
RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
Vista la legge del 24 giugno 1997, n. 196, recante
disposizioni in materia di promozione dell'occupazione e in particolare
l'art. 18 della predetta legge 24 giugno 1997, n. 196, contenente
disposizioni in materia di tirocini formativi e di orientamento,
il cui primo comma stabilisce che, con decreto del Ministro del
Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il Ministro
della Pubblica Istruzione e con il Ministro dell'Università
e della Ricerca Scientifica e Tecnologica da adottarsi ai sensi
dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate
disposizioni attuative;
RITENUTO di dare attuazione a tale prescrizioni;
UDITO il parere del Consiglio di Stato reso dalla
Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9
marzo 1998;
CONSIDERATO che criteri e modalità dei rimborsi
di cui all'art. 9, comma 1, lettera a) e b), del presente regolamento
non possono costituire oggetto di disciplina regolamentare, essendo
per essi prevista separata decretazione successiva al regolamento
medesimo, a norma dell'art. 18, comma 1, lettera g), e) dell'art.
26, comma 6, della sopracitata legge n. 196
del 1997, anche in considerazione della necessità di verificare
le risorse finanziarie preordinate allo scopo;
DATA comunicazione al Presidente del Consiglio dei
Ministri con nota del 18 marzo 1998;
EMANA
IL SEGUENTE REGOLAMENTO
Art. 1
Finalità
-
Al fine di realizzare momenti di alternanza
tra studio e lavoro nellambito dei processi formativi
e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza
diretta del mondo del lavoro, sono promossi tirocini formativi
e di orientamento a favore di soggetti che abbiano già
assolto lobbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre
1962, n. 1859
-
I rapporti che i datori di lavoro privati e
pubblici intrattengono con i soggetti da essi ospitati ai sensi
del comma 1, non costituiscono rapporti di lavoro
-
I datori di lavoro possono ospitare tirocinanti
in relazione allattività dellazienda, nei
limiti di seguito indicati:
-
aziende con non più di cinque dipendenti
a tempo indeterminato, un tirocinante;
-
con un numero di dipendenti a tempo indeterminato
compreso tra sei e diciannove, non più di due tirocinanti
contemporaneamente;
-
con più di venti dipendenti a tempo
indeterminato, tirocinanti in misura non superiore al dieci
per cento dei suddetti dipendenti contemporaneamente.
Art. 2
Modalità di attivazione
-
I tirocini formativi e di orientamento sono
promossi, anche su proposta degli enti bilaterali e delle associazioni
sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, da parte dei
seguenti soggetti, anche tra loro associati:
-
agenzie per limpiego istituite ai
sensi degli artt. 24e 29 della legge 28 febbraio 1987, n.
56, sezioni circoscrizionali per limpiego di cui allart.
1 della medesima legge, ovvero strutture, aventi analoghi
compiti e funzioni individuate dalle leggi regionali;
-
università e istituti di istruzione
universitaria statali e non statali abilitati al rilascio
di titoli accademici:
-
provveditorati agli studi;
-
istituzioni scolastiche statali e non statali
che rilascino titoli di studio con valore legale, anche
nellambito dei piani di studio previsti dal vigente
ordinamento;
-
centri pubblici o a partecipazione pubblica
di formazione professionale e/o orientamento nonché
centri operanti in regime di convenzione con la regione
o la provincia competente, ovvero accreditati ai sensi dellart.
17 della legge 24 giugno 1997, n. 196;
-
comunità terapeutiche, enti ausiliari
e cooperative sociali purchè iscritti negli specifici
albi regionali , ove esistenti;
-
servizi di inserimento lavorativo per disabili
gestiti da enti pubblici delegati dalla regione.
-
I tirocini possono essere promossi anche da
istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, diverse
da quelle indicate in precedenza, sulla base di una specifica
autorizzazione, fatta salva la possibilità di revoca,
della regione.
Art. 3
Garanzie assicurative
-
I soggetti promotori sono tenuti ad assicurare
i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso lIstituto
nazionale per lassicurazione contro gli infortuni sul
lavoro (INAIL), nonché presso idonea compagnia assicuratrice
per la responsabilità civile verso terzi. Le coperture
assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente
svolte dal tirocinante al di fuori dellazienda e rientranti
nel progetto formativo e i orientamento. Le regioni possono
assumere a proprio carico gli oneri connessi a dette coperture
assicurative.
-
Nel caso in cui i soggetti promotori delle iniziative
di cui allart. 1 siano le strutture pubbliche competenti
in materia di collocamento e di politica attiva del lavoro,
il datore di lavoro che ospita il tirocinante può assumere
a proprio carico lonere economico connesso alla copertura
assicurativa INAIL.
-
Ai fini dellassicurazione contro gli infortuni
del lavoro, il premio assicurativo è calcolato sulla
base del calcolo della retribuzione minima annua valevole ai
fini del calcolo delle prestazioni INAIL e sulla base del tasso
del nove per mille corrispondente alla voce 0720 della tariffa
dei premi, approvata con decreto ministeriale del 18 giugno
1988.
Art. 4
Tutorato e modalità esecutive
-
I soggetti promotori garantiscono la presenza
di un tutore come responsabile didattico-organizzativo delle
attività; i soggetti che ospitano i tirocinanti indicano
il responsabile aziendale dellinserimento dei tirocinanti
cui fare riferimento.
I tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate
tra i soggetti promotori e i datori di lavoro pubblici e privati.
Alla convenzione, che può riguardare più tirocini,
deve essere allegato un progetto formativo e di orientamento
per ciascun tirocinio, contenente:
-
obiettivi e modalità di svolgimento
del tirocinio assicurando, per gli studenti, i raccordo
con i percorsi formativi svolti presso le strutture di provenienza;
-
i nominativi del tutore incaricato dal soggetto
promotore e del responsabile aziendale;
-
gli estremi identificativi delle assicurazioni
di cui allart. 3;
-
la durata ed il periodo di svolgimento del
tirocinio;
-
il settore aziendale di inserimento
-
Lesperienza può svolgersi in più
settori operativi della medesima organizzazione lavorativa.
-
Qualora le esperienze si realizzino presso una
pluralità di aziende, le convenzioni possono essere stipulate
tra il titolare della struttura che promuove i tirocini e lassociazione
di rappresentanza dei datori di lavoro interessati. E
ammessa la stipula di "convenzioni quadro" a livello
territoriale fra i soggetti istituzionali competenti a promuovere
i tirocini e le associazioni dei datori di lavoro interessate.
-
I modelli di convenzione e di progetto formativo
e di orientamento cui fare riferimento sono allegati al presente
decreto.
-
I soggetti promotori sono tenuti a trasmettere
copia della convenzione e di ciascun progetto formativo e di
orientamento alla regione, alla struttura territoriale del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale competente per territorio
in materia di ispezione nonché alle rappresentanze sindacali
aziendali ovvero in mancanza, agli organismi locali delle confederazioni
sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
-
Le attività svolte nel corso dei tirocini
di formazione e orientamento, possono avere valore di credito
formativo e, ove debitamente certificato dalle strutture promotrici,
possono essere riportate nel curriculum dello studente o del
lavoratore ai fini dellerogazione da parte delle strutture
pubbliche dei servizi per favorire lincontro tra domanda
ed offerta di lavoro.
-
I tirocini formativi e di orientamento hanno
durata massima:
-
non superiore a quattro mesi nel caso in
cui i soggetti beneficiari siano studenti che frequentano
la scuola secondaria
-
non superiore a sei mesi nel caso in cui
i soggetti beneficiari siano lavoratori inoccupati o disoccupati
ivi compresi quelli iscritti alle liste di mobilità;
-
non superiore a sei mesi nel caso in cui
i soggetti beneficiari siano allievi degli istituti professionali
di Stato, di corsi di formazione professionale, studenti
frequentanti attività formative post-diploma o post-laurea,
anche nei diciotto mesi successivi al termine degli studi;
-
non superiore a dodici mesi per gli studenti
universitari, compresi coloro che frequentano corsi di diploma
universitario, dottorati di ricerca e scuole o corsi di
perfezionamento e specializzazione nonché di scuole
o corsi di perfezionamento e specializzazione post-secondari
anche non universitari, anche nei diciotto mesi successivi
al termine degli studi;
-
non superiore a dodici mesi nel caso in
cui i soggetti beneficiari siano persone svantaggiate ai
sensi del comma 1 dellart. 4 della legge 8 novembre
1991, n. 381, con lesclusione dei soggetti individuati
al successivo punto f):
-
non superiore a ventiquattro mesi nel caso
di soggetti portatori di handicap.
-
Nel computo dei limiti sopra indicati non si
tiene conto degli eventuali periodi dedicati allo svolgimento
del servizio militare o di quello civile, nonché dei
periodi di astensione o periodi di astensione obbligatoria per
maternità.
-
Le eventuali proroghe del tirocinio sono ammesse
entro i limiti massimi di durata indicati nel presente articolo,
ferme restando le procedure previste agli artt. 3, 4 e 5.
Art. 8
Estensibilità ai cittadini stranieri
-
Le presenti disposizioni sono estese ai cittadini
comunitari che effettuino esperienze professionali in Italia,
che nellambito di programmi comunitari, in quanto compatibili
con la regolamentazione degli stessi, nonché ai cittadini
extracomunitari secondo principi di reciprocità e criteri
e modalità da definire mediante decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro
dellinterno, il Ministro della pubblica istruzione e il
Ministro delluniversità e della ricerca scientifica
e tecnologica.
Art. 9
Procedure di rimborso
-
Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale sono stabilite:
-
le modalità e i criteri di ammissione
delle imprese al rimborso totale o parziale egli oneri finanziari
connessi allattuazione dei progetti di tirocinio previsti
dallart. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, a
favore dei giovani del mezzogiorno presso imprese di regioni
del centro e del nord, ivi compresi, nel caso in cui i progetti
lo prevedano, quelli relativi alle spese sostenute per il
vitto e lalloggio del giovane. Alle finalità
del presente comma si provvede nei limiti delle risorse
finanziarie preordinate allo scopo, nellambito del
Fondo di cui allart. 1 del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 luglio 1993, n. 236;
-
le modalità e i criteri per il rimborso,
ai sensi dellrt. 26, comma 6, della legge n. 196 del
1997, degli oneri sostenuti, a titolo di assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro, dai soggetti ospitanti nel caso
in cui i soggetti promotori dei tirocini siano le strutture
individuate allart. 2, comma 1, punto a) del presente
decreto;
-
le modalità e le condizioni per la
computabilità, ai fini della legge 2 aprile 1968,
n. 482 e successive modificazioni, dei soggetti portatori
di handicap impiegati nei tirocini, purché questi
ultimi siano finalizzati alloccupazione e siano oggetto
di convenzione ai sensi degli artt. 5 e 17 della legge 28
febbraio 1987, n. 56
-
I rimborsi di cui ai punti a) e b) sono previsti
prioritariamente per i progetti di tirocinio di orientamento
e di formazione definiti allinterno di programmi quadro
predisposti dalle regioni, sentite le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative a livello nazionale.
-
Resta ferma la possibilità, per le istituzioni
scolastiche, di realizzare esperienze di stage e di tirocinio
incluse nei piani di studio previste dal vigente regolamento.
-
Si intendono abrogate con effetto dalla data
di entrata in vigore del presente regolamento le seguenti norme:
i commi 14;15;16;17 e 18, dellart. 9, del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236, il comma 13, dellart. 3,
del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, nonché lart.
15, della legge 21 dicembre 1978, n. 845.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 25 marzo 1998
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
TREU |
IL MINISTRO DELLA PUBBLICA
ISTRUZIONE, IL MINISTRO
DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
BERLINGUER |
--------------------------------------------------------------------------------
ALLEGATO 1
CONVENZIONE DI TIROCINIO
DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO
(Schema)
(Art. 3, quinto comma, del Decreto dei Ministro del lavoro e della
previdenza sociale)
TRA
Il/la ........................................................................................
(soggetto promotore) con sede in ...................................................,
codice fiscale .............................................
dora in poi denominato "soggetto promotore ",
rappresentato/a
dal Sig. .............................................. nato a
......................................................
il .........................................................................E....................................................................
(denominazione dellazienda ospitante) con sede legale in
.............................................................,
codice fiscale.............................. dora in poi
denominato "soggetto ospitante"
rappresentato/a dal Sig. .................................. ,nato
a........................................
il.........................................................................................
Premesso
Che al fine di agevolare le scelte professionali
mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e
realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nellambito
dei processi formativi i soggetti richiamati
allart.18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997
n.196 possono promuovere tirocini di formazione
ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già
assolto lobbligo scolastico ai sensi
della legge 31 dicembre 1962 n.1859.
Si conviene quanto segue:
Art. 1
Ai sensi dellart. 18 della legge 24 giugno 1997, n.196 la
..........................................
(riportare la denominazione dellazienda ospitante) si impegna
ad accogliere presso le
sue strutture n......................... soggetti in tirocinio
di formazione ed orientamento
su proposta di ..........................................(riportare
la denominazione del soggetto
promotore), ai sensi dellart.5 del decreto attuativo dellart.
18 della L. 196 del 1997.
Art. 2
1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai
sensi dellart. 18, comma 1 lettera d) della
legge 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio lattività
di formazione ed orientamento è seguita e
verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste
di responsabile
didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato
dal soggetto ospitante.
3. Per ciascun tirocinante inserito nellimpresa ospitante
in base alla presente Convenzione
viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
· - il nominativo del tirocinante;
· - i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
· - obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio,
con lindicazione dei tempi di presenze in azienda
· - le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti,
uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
· - gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail
e per la responsabilità civile.
Art. 3
1. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo
e di orientamento il tirocinante è tenuto a:
n svolgere le attività previste dal progetto
formativo e di orientamento;
n rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute
sui luoghi di lavoro;
n mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati,
informazioni o conoscenze in
merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo
svolgimento del tirocinio.
Art. 4
1. Il soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i
contro gli infortunui sul lavoro presso
lInail, nonché per la responsabilità civile
presso compagnie assicurative operanti nel
settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio,
il soggetto ospitante si
impegna a segnalare levento, entro i tempi previsti dalla
normativa vigente, agli istituti
assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta
dal soggetto
promotore) ed al soggetto promotore.
2. Il soggetto promotore si impegna a far pervenire
alla regione o alla provincia delegata,
alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale competenti
per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze
sindacali aziendali copia
della Convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento.
..................................., (data)..............................................
(firma per il soggetto promotore).........................................
(firma per il soggetto ospitante)...........................................
(su carta intestata del soggetto promotore)
--------------------------------------------------------------------------------
ALLEGATO 2
PROGETTO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO
(rif. Convenzione n. ......Stipulata in data ......................)
Nominativo del tirocinante .....................................................................
......................................................nato a ................................
.................................il ..........................................................
....residente in ............................................................................
.............................................. cod. fiscale....................................
........
Attuale condizione (barrare la casella)° studente
scuola secondaria superiore
universitario
frequentante corso post-diploma
post-laurea
allievo della formazione professionale
Disoccupato/in mobilità
Inoccupato
(barrare se trattasi di soggetto portatore di handicap)
si no
Azienda ospitante ................................................................................................................
Sede/i del tirocinio (stabilimento/reparto/ufficio) .................................................................
....
...........................................................................................................................................
Tempi di accesso ai locali aziendali .....................................................................................
.
...........................................................................................................................................
Periodo di tirocinio n. mesi ....................... dal ............................al.....
..................................
Tutore (indicato dal soggetto promotore) .................................................................................
............................................................................................................................................
Tutore aziendale ...........Polizze assicurative· Infortuni
sul lavoro INAIL posizione n. ....................
· Responsabilità civile posizione n. ..................................
compagnia ..............................
Obiettivi e modalità del tirocinio .........................................................................................
....
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
Facilitazioni previste..............................................................................................................
..........................................................................................................................................
Obblighi del tirocinante· Seguire le indicazioni
dei tutori e fare riferimento ad essi per
qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre evenienze;·
Rispettare gli obblighi di
riservatezza circa processi produttivi, prodotti od altre notizie
relative allazienda di cui
venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio;·
Rispettare i regolamenti
aziendali e le norme in materia di igiene e sicurezza;
..............................,(data)....................................
firma per presa visione ed accettazione del tirocinante................................................................
firma per il soggetto promotore...........................................................
firma per lazienda..............................................................................
|