Legge 24 giugno 1997, n. 196
"Norme in materia di promozione dell'occupazione".
(G. U. n. 154 del 4 luglio 1997 - s.o.
n. 136)
Art. 1.
(Contratto di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo)
1. Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo
è il contratto mediante il quale un'impresa di fornitura
di lavoro temporaneo, di seguito denominata "impresa fornitrice",
iscritta all'albo previsto dall'articolo 2, comma 1, pone uno
o più lavoratori, di seguito denominati "prestatori
di lavoro temporaneo", da essa assunti con il contratto previsto
dall'articolo 3, a disposizione di un'impresa che ne utilizzi
la prestazione lavorativa, di seguito denominata "impresa
utilizzatrice", per il soddisfacimento di esigenze di carattere
temporaneo individuate ai sensi del comma 2.
2. Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo
può essere concluso:
a) nei casi previsti dai contratti collettivi nazionali
della categoria di appartenenza dell'impresa utilizzatrice, stipulati
dai sindacati comparativamente più rappresentativi;
b) nei casi di temporanea utilizzazione in qualifiche
non previste dai normali assetti produttivi aziendali;
c) nei casi di sostituzione dei lavoratori assenti,
fatte salve le ipotesi di cui al comma 4.
3. Nei settori dell'agricoltura, privilegiando le
attività rivolte allo sviluppo dell'agricoltura biologica,
e dell'edilizia i contratti di fornitura di lavoro temporaneo
potranno essere introdotti in via sperimentale previa intesa tra
le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale
circa le aree e le modalità della sperimentazione.
4. È vietata la fornitura di lavoro temporaneo:
a) per le qualifiche di esiguo contenuto professionale,
individuate come tali dai contratti collettivi nazionali della
categoria di appartenenza dell'impresa utilizzatrice, stipulati
dai sindacati comparativamente più rappresentativi;
b) per la sostituzione di lavoratori che esercitano
il diritto di sciopero;
c) presso unità produttive nelle quali si
sia proceduto, entro i dodici mesi precedenti, a licenziamenti
collettivi che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle mansioni
cui si riferisce la fornitura, salvo che la fornitura avvenga
per provvedere a sostituzione di lavoratori assenti con diritto
alla conservazione del posto;
d) presso unità produttive nelle quali sia
operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario,
con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino
lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce la fornitura;
e) a favore di imprese che non dimostrano alla Direzione
provinciale del lavoro di aver effettuato la valutazione dei rischi
ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni;
f) per le lavorazioni che richiedono sorveglianza
medica speciale e per lavori particolarmente pericolosi individuati
con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
5. Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo
è stipulato in forma scritta e contiene i seguenti elementi:
a) il numero dei lavoratori richiesti;
b) le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori
ed il loro inquadramento;
c) il luogo, l'orario ed il trattamento economico
e normativo delle prestazioni lavorative;
d) assunzione da parte dell'impresa fornitrice dell'obbligazione
del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico
nonchè del versamento dei contributi previdenziali;
e) assunzione dell'obbligo della impresa utilizzatrice
di comunicare all'impresa fornitrice i trattamenti retributivi
e previdenziali applicabili, nonchè le eventuali differenze
maturate nel corso di ciascuna mensilità o del minore periodo
di durata del rapporto;
f) assunzione dell'obbligo dell'impresa utilizzatrice
di rimborsare all'impresa fornitrice gli oneri retributivi e previdenziali
da questa effettivamente sostenuti in favore del prestatore di
lavoro temporaneo;
g) assunzione da parte dell'impresa utilizzatrice,
in caso di inadempimento dell'impresa fornitrice, dell'obbligo
del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico
nonchè del versamento dei contributi previdenziali in favore
del prestatore di lavoro temporaneo, fatto salvo il diritto di
rivalsa verso l'impresa fornitrice;
h) la data di inizio ed il termine del contratto
per prestazioni di lavoro temporaneo;
i) gli estremi dell'autorizzazione rilasciata all'impresa
fornitrice.
6. È nulla ogni clausola diretta a limitare,
anche indirettamente, la facoltà dell'impresa utilizzatrice
di assumere il lavoratore al termine del contratto per prestazioni
di lavoro temporaneo di cui all'articolo 3.
7. Copia del contratto di fornitura è trasmessa
dall'impresa fornitrice alla Direzione provinciale del lavoro
competente per territorio entro dieci giorni dalla stipulazione.
8. I prestatori di lavoro temporaneo non possono
superare la percentuale dei lavoratori, occupati dall'impresa
utilizzatrice in forza di contratto a tempo indeterminato, stabilita
dai contratti collettivi nazionali della categoria di appartenenza
dell'impresa stessa, stipulati dai sindacati comparativamente
più rappresentativi.
Art.2
(Soggetti abilitati all'attività di fornitura di
prestazioni di lavoro temporaneo)
1. L'attività di fornitura di lavoro temporaneo
può essere esercitata soltanto da società iscritte
in apposito albo istituito presso il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale. Il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale rilascia, sentita la commissione centrale per l'impiego,
entro sessanta giorni dalla richiesta e previo accertamento della
sussistenza dei requisiti di cui al comma 2, l'autorizzazione
provvisoria all'esercizio dell'attività di fornitura di
prestazioni di lavoro temporaneo, provvedendo contestualmente
all'iscrizione delle società nel predetto albo. Decorsi
due anni il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su
richiesta del soggetto autorizzato, entro i trenta giorni successivi
rilascia l'autorizzazione a tempo indeterminato subordinatamente
alla verifica del corretto andamento dell'attività svolta.
2. I requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività
di cui al comma 1 sono i seguenti:
a) la costituzione della società nella forma
di società di capitali ovvero cooperativa, italiana o di
altro Stato membro dell'Unione europea; l'inclusione nella denominazione
sociale delle parole: "società di fornitura di lavoro
temporaneo"; l'individuazione, quale oggetto esclusivo, della
predetta attività; l'acquisizione di un capitale versato
non inferiore a un miliardo di lire; la sede legale o una sua
dipendenza nel territorio dello Stato;
b) la disponibilità di uffici e di competenze
professionali idonee allo svolgimento dell'attività di
fornitura di manodopera nonchè la garanzia che l'attività
interessi un ambito distribuito sull'intero territorio nazionale
e comunque non inferiore a quattro regioni;
c) a garanzia dei crediti dei lavoratori assunti
con il contratto di cui all'articolo 3 e dei corrispondenti crediti
contributivi degli enti previdenziali, la disposizione, per i
primi due anni, di un deposito cauzionale di lire 700 milioni
presso un istituto di credito avente sede o dipendenza nel territorio
nazionale; a decorrere dal terzo anno solare, la disposizione,
in luogo della cauzione, di una fideiussione bancaria o assicurativa
non inferiore al 5 per cento del fatturato, al netto dell'imposta
sul valore aggiunto, realizzato nell'anno precedente e comunque
non inferiore a lire 700 milioni;
d) in capo agli amministratori, ai direttori generali,
ai dirigenti muniti di rappresentanza e ai soci accomandatari:
assenza di condanne penali, anche non definitive, ivi comprese
le sanzioni sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981, n.
689, per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede
pubblica o contro l'economia pubblica, per il delitto previsto
dall'articolo 416-bis del codice penale, o per delitti non colposi
per i quali la legge commini la pena della reclusione non inferiore
nel massimo a tre anni, per delitti o contravvenzioni previsti
da leggi dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o,
in ogni caso, previsti da leggi in materia di lavoro o di previdenza
sociale; assenza, altresì, di sottoposizione alle misure
di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956,
n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, o della legge 13
settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 può
essere concessa anche a società cooperative di produzione
e lavoro che, oltre a soddisfare le condizioni di cui al comma
2, abbiano almeno cinquanta soci e tra di essi, come socio sovventore,
almeno un fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione, di cui agli articoli 11 e 12 della legge 31 gennaio
1992, n. 59, e che occupino lavoratori dipendenti per un numero
di giornate non superiore ad un terzo delle giornate di lavoro
effettuate dalla cooperativa nel suo complesso. Soltanto i lavoratori
dipendenti dalla società cooperativa di produzione e lavoro
possono essere da questa forniti come prestatori di lavoro temporaneo.
4. I requisiti di cui ai commi 2 e 3 nonchè
le informazioni di cui al comma 7 sono dichiarati dalla società
alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
della provincia in cui ha la sede legale, per l'iscrizione nel
registro di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della
Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581.
5. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
con decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, stabilisce le modalità
della presentazione della richiesta di autorizzazione di cui al
comma 1.
6. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
svolge vigilanza e controllo sull'attività dei soggetti
abilitati alla fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo ai
sensi del presente articolo e sulla permanenza in capo ai medesimi
soggetti dei requisiti di cui al comma 2.
7. La società comunica all'autorità
concedente gli spostamenti di sede, l'apertura delle filiali o
succursali, la cessazione dell'attività ed ha inoltre l'obbligo
di fornire all'autorità concedente tutte le informazioni
da questa richieste.
8. La disciplina in materia di assunzioni obbligatorie
e l'obbligo di riserva di cui all'articolo 25, comma 1, della
legge 23 luglio 1991, n. 223, non si applicano all'impresa fornitrice
con riferimento ai lavoratori da assumere con contratto per prestazioni
di lavoro temporaneo. I predetti lavoratori non sono computati
ai fini dell'applicazione, all'impresa fornitrice, delle predette
disposizioni.
Art. 3.
(Contratto per prestazioni di lavoro temporaneo)
1. Il contratto di lavoro per prestazioni di lavoro
temporaneo è il contratto con il quale l'impresa fornitrice
assume il lavoratore:
a) a tempo determinato corrispondente alla durata
della prestazione lavorativa presso l'impresa utilizzatrice;
b) a tempo indeterminato.
2. Con il contratto di cui al comma 1 il lavoratore
temporaneo, per la durata della prestazione lavorativa presso
l'impresa utilizzatrice, svolge la propria attività nell'interesse
nonchè sotto la direzione ed il controllo dell'impresa
medesima; nell'ipotesi di contratto a tempo indeterminato il lavoratore
rimane a disposizione dell'impresa fornitrice per i periodi in
cui non svolge la prestazione lavorativa presso un'impresa utilizzatrice.
3. Il contratto per prestazioni di lavoro temporaneo
è stipulato in forma scritta e copia di esso è rilasciata
al lavoratore entro 5 giorni dalla data di inizio della attività
presso l'impresa utilizzatrice. Il contratto contiene i seguenti
elementi:
a) i motivi di ricorso alla fornitura di prestazioni
di lavoro temporaneo;
b) l'indicazione dell'impresa fornitrice e della
sua iscrizione all'albo, nonchè della cauzione ovvero della
fideiussione di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c);
c) l'indicazione dell'impresa utilizzatrice;
d) le mansioni alle quali il lavoratore sarà
adibito ed il relativo inquadramento;
e) l'eventuale periodo di prova e la durata del
medesimo;
f) il luogo, l'orario ed il trattamento economico
e normativo spettante;
g) la data di inizio ed il termine dello svolgimento
dell'attività lavorativa presso l'impresa utilizzatrice;
h) le eventuali misure di sicurezza necessarie in
relazione al tipo di attività.
4. Il periodo di assegnazione inizialmente stabilito
può essere prorogato, con il consenso del lavoratore e
per atto scritto, nei casi e per la durata previsti dalla contrattazione
collettiva nazionale di categoria. Il lavoratore ha diritto di
prestare l'opera lavorativa per l'intero periodo di assegnazione,
salvo il caso di mancato superamento della prova o della sopravvenienza
di una giusta causa di recesso.
5. L'impresa fornitrice informa i prestatori di
lavoro temporaneo sui rischi per la sicurezza e la salute connessi
alle attività produttive in generale e li forma e addestra
all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento
dell'attività lavorativa per la quale essi vengono assunti
in conformità alle disposizioni recate dal decreto legislativo
19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni.
Il contratto di fornitura può prevedere che tale obbligo
sia adempiuto dall'impresa utilizzatrice; in tale caso ne va fatta
indicazione nel contratto di cui al comma 3.
6. È nulla qualsiasi pattuizione che limiti,
anche in forma indiretta, la facoltà del lavoratore di
accettare l'assunzione da parte dell'impresa utilizzatrice dopo
la scadenza del contratto di fornitura di prestazioni di lavoro
temporaneo.
Art. 4.
(Prestazione di lavoro temporaneo e trattamento retributivo)
1. Il prestatore di lavoro temporaneo svolge la
propria attività secondo le istruzioni impartite dall'impresa
utilizzatrice per l'esecuzione e la disciplina del rapporto di
lavoro ed è tenuto inoltre all'osservanza di tutte le norme
di legge e di contratto collettivo applicate ai lavoratori dipendenti
dall'impresa utilizzatrice.
2. Al prestatore di lavoro temporaneo è corrisposto
un trattamento non inferiore a quello cui hanno diritto i dipendenti
di pari livello dell'impresa utilizzatrice. I contratti collettivi
delle imprese utilizzatrici stabiliscono modalità e criteri
per la determinazione e corresponsione delle erogazioni economiche
correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi
concordati tra le parti o collegati all'andamento economico dell'impresa.
3. Nel caso in cui il prestatore di lavoro temporaneo
sia assunto con contratto stipulato a tempo indeterminato, nel
medesimo è stabilita la misura dell'indennità mensile
di disponibilità, divisibile in quote orarie, corrisposta
dall'impresa fornitrice al lavoratore per i periodi nei quali
il lavoratore stesso rimane in attesa di assegnazione. La misura
di tale indennità è stabilita dal contratto collettivo
e comunque non è inferiore alla misura prevista, ovvero
aggiornata periodicamente, con decreto del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale. La predetta misura è proporzionalmente
ridotta in caso di assegnazione ad attività lavorativa
a tempo parziale.
4. Nel caso in cui la retribuzione percepita dal
lavoratore per l'attività prestata presso l'impresa utilizzatrice,
nel periodo di riferimento mensile, sia inferiore all'importo
della indennità di disponibilità di cui al comma
3, è al medesimo corrisposta la differenza dalla impresa
fornitrice fino a concorrenza del predetto importo.
Art. 5.
(Prestazione di lavoro temporaneo e formazione professionale)
1. Per il finanziamento di iniziative di formazione
professionale dei prestatori di lavoro temporaneo di cui alla
presente legge, attuate nel quadro di politiche stabilite nel
contratto collettivo applicato alle imprese fornitrici ovvero,
in mancanza, stabilite dalla commissione prevista dal comma 3,
le predette imprese sono tenute a versare un contributo pari al
5 per cento della retribuzione corrisposta ai lavoratori assunti
con il contratto di cui all'articolo 3.
2. I contributi di cui al comma 1 sono rimessi ad
un Fondo appositamente costituito presso il Ministero del lavoro
e della previdenza sociale, per essere destinati al finanziamento,
anche con il concorso delle regioni, di iniziative mirate al soddisfacimento
delle esigenze di formazione dei lavoratori assunti con il contratto
di cui all'articolo 3. I criteri e le modalità di utilizzo
delle disponibilità del Fondo di cui al presente comma
sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge. Hanno priorità nei predetti
finanziamenti le iniziative proposte, anche congiuntamente, dalle
imprese fornitrici e dagli enti bilaterali, operanti in ambito
categoriale e costituiti dalle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative nel predetto ambito, nonchè dagli enti
di formazione professionale di cui all'articolo 5, secondo comma,
lettera b), della legge 21 dicembre 1978, n. 845.
3. I finanziamenti di cui al comma 2 sono deliberati
da una commissione nominata con decreto del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale. La commissione, che opera senza oneri
aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, è composta
da un esperto nella materia della formazione professionale, con
funzioni di presidente, da un membro in rappresentanza del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale, da tre membri in rappresentanza
delle regioni, da tre membri in rappresentanza delle confederazioni
sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano
nazionale e da tre membri delle confederazioni sindacali maggiormente
rappresentative delle imprese fornitrici.
4. Il contratto collettivo applicato alle imprese
fornitrici, qualora preveda un corrispondente adeguamento in aumento
del contributo previsto nel comma 1, può ampliare, a beneficio
dei prestatori di lavoro temporaneo, le finalità di cui
al predetto comma 1, con particolare riferimento all'esigenza
di garantire ai lavoratori un sostegno al reddito nei periodi
di mancanza di lavoro. All'adeguamento del contributo provvede,
con decreto, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
sulla base delle previsioni del contratto collettivo.
5. I prestatori di lavoro temporaneo accedono alla
formazione professionale presso strutture pubbliche o private,
secondo modalità fissate dalla commissione di cui al comma
3. Tra i lavoratori che chiedono di partecipare alle iniziative
di cui al comma 2 la precedenza di ammissione è fissata,
a parità di requisiti professionali e fatta salva l'applicazione
di criteri diversi fissati dalla commissione di cui al comma 3,
in ragione dell'anzianità di lavoro da essi maturata nell'ambito
delle imprese fornitrici. Il comitato istituito con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 18 novembre 1996, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 290 dell'11 dicembre 1996, su proposta
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, definisce
criteri e modalità di certificazione delle competenze acquisite
al termine del periodo formativo.
6. In caso di omissione, anche parziale, del contributo
di cui al comma 1, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere,
oltre al contributo omesso e alle relative sanzioni, una somma,
a titolo di sanzione amministrativa, di importo pari a quella
del contributo omesso; gli importi delle sanzioni amministrative
sono versati al Fondo per la formazione di cui al comma 2 per
le finalità ivi previste.
Art. 6.
(Obblighi dell'impresa utilizzatrice)
1. Nel caso in cui le mansioni cui è adibito
il prestatore di lavoro temporaneo richiedano una sorveglianza
medica speciale o comportino rischi specifici, l'impresa utilizzatrice
ne informa il lavoratore conformemente a quanto previsto dal decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni
ed integrazioni. L'impresa utilizzatrice osserva, altresì,
nei confronti del medesimo prestatore, tutti gli obblighi di protezione
previsti nei confronti dei propri dipendenti ed è responsabile
per la violazione degli obblighi di sicurezza individuati dalla
legge e dai contratti collettivi.
2. L'impresa utilizzatrice, nel caso in cui adibisca
il prestatore di lavoro temporaneo a mansioni superiori, deve
darne immediata comunicazione scritta all'impresa fornitrice,
consegnandone copia al lavoratore medesimo.
3. L'impresa utilizzatrice risponde in solido, oltre
il limite della garanzia previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera
c), dell'obbligo della retribuzione e dei corrispondenti obblighi
contributivi non adempiuti dall'impresa fornitrice. L'impresa
utilizzatrice, ove non abbia adempiuto all'obbligo di informazione
previsto dal comma 2, risponde in via esclusiva per le differenze
retributive spettanti al lavoratore occupato in mansioni superiori.
4. Il prestatore di lavoro temporaneo ha diritto
a fruire di tutti i servizi sociali ed assistenziali di cui godono
i dipendenti dell'impresa utilizzatrice addetti alla stessa unità
produttiva, esclusi quelli il cui godimento sia condizionato all'iscrizione
ad associazioni o società cooperative o al conseguimento
di una determinata anzianità di servizio.
5. Il prestatore di lavoro temporaneo non è
computato nell'organico dell'impresa utilizzatrice ai fini dell'applicazione
di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione
per quelle relative alla materia dell'igiene e della sicurezza
sul lavoro.
6. Ai fini dell'esercizio del potere disciplinare
da parte dell'impresa fornitrice, l'impresa utilizzatrice comunica
alla prima gli elementi che formeranno oggetto della contestazione
ai sensi dell'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
7. L'impresa utilizzatrice risponde nei confronti
dei terzi dei danni ad essi arrecati dal prestatore di lavoro
temporaneo nell'esercizio delle sue mansioni.
Art. 7.
(Diritti sindacali)
1. Al personale dipendente delle imprese fornitrici
si applicano i diritti sindacali previsti dalla legge 20 maggio
1970, n. 300, e successive modificazioni.
2. Il prestatore di lavoro temporaneo, per tutta
la durata del suo contratto, ha diritto ad esercitare presso l'impresa
utilizzatrice i diritti di libertà e di attività
sindacale nonchè a partecipare alle assemblee del personale
dipendente delle imprese utilizzatrici.
3. Ai prestatori di lavoro temporaneo della stessa
impresa fornitrice, che operano presso diverse imprese utilizzatrici,
compete uno specifico diritto di riunione secondo la normativa
vigente e con le modalità specifiche determinate dalla
contrattazione collettiva.
4. L'impresa utilizzatrice comunica alla rappresentanza
sindacale unitaria, ovvero alle rappresentanze aziendali e, in
mancanza, alle associazioni territoriali di categoria aderenti
alle confederazioni dei lavoratori maggiormente rappresentative
sul piano nazionale:
a) il numero ed i motivi del ricorso al lavoro temporaneo
prima della stipula del contratto di fornitura di cui all'articolo
1; ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità
di stipulare il contratto, l'impresa utilizzatrice fornisce le
predette comunicazioni entro i cinque giorni successivi;
b) ogni dodici mesi, anche per il tramite dell'associazione
dei datori di lavoro alla quale aderisce o conferisce mandato,
il numero ed i motivi dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo
conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei
lavoratori interessati.
Art. 8.
(Prestazioni di lavoro temporaneo e lavoratori in mobilità)
1. Nel caso di assunzione con il contratto di cui
all'articolo 3 da parte di un'impresa fornitrice di lavoratore
titolare dell'indennità di mobilità, qualora la
retribuzione percepita dal lavoratore per la prestazione di lavoro
temporaneo presso l'impresa utilizzatrice sia inferiore all'importo
dell'indennità di mobilità, ovvero per i periodi
in cui è corrisposta l'indennità di disponibilità
di cui all'articolo 4, comma 3, al medesimo lavoratore è
corrisposta la differenza tra quanto, rispettivamente, percepito
a titolo di retribuzione ovvero di indennità di disponibilità
e l'indennità di mobilità. Tale differenza è
attribuibile fino alla cessazione del periodo di fruibilità
dell'indennità di mobilità. Il lavoratore assunto
dall'impresa fornitrice mantiene il diritto all'iscrizione nelle
liste di mobilità.
2. All'impresa fornitrice che assume lavoratori
titolari dell'indennità di mobilità con il contratto
per prestazioni di lavoro temporaneo a tempo indeterminato, il
contributo di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 23 luglio
1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni, è
determinato complessivamente con riferimento all'ammontare delle
mensilità di indennità di mobilità non fruite
dal lavoratore anche ai sensi del comma 1 ed è concesso
allo scadere del periodo di fruibilità di detta indennità
da parte del lavoratore medesimo.
3. Le agenzie regionali per l'impiego di cui all'articolo
24 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, possono stipulare, con
i soggetti di cui all'articolo 2, convenzioni che prevedano lo
svolgimento da parte di questi ultimi di attività mirate
a promuovere il reinserimento lavorativo dei titolari dell'indennità
di mobilità mediante l'effettuazione di prestazioni di
lavoro temporaneo nel rispetto delle condizioni previste dai commi
1, lettera b), e 2 dell'articolo 9 della citata legge n. 223 del
1991, e successive modificazioni e integrazioni. La convenzione
può prevedere lo svolgimento di attività formative
che possono essere finanziate a carico del Fondo di cui all'articolo
5, comma 2.
4. Nei confronti dei lavoratori che rifiutino l'assunzione
da parte dell'impresa fornitrice convenzionata ai sensi del comma
3, la Direzione provinciale del lavoro, su segnalazione della
sezione circoscrizionale, dispone la sospensione dell'indennità
di mobilità per un periodo pari a quello del contratto
offerto e comunque non inferiore ad un mese. Avverso il provvedimento
è ammesso ricorso, entro trenta giorni, alla Direzione
regionale del lavoro che decide, con provvedimento definitivo,
entro venti giorni.
Art. 9.
(Norme previdenziali)
1. Gli oneri contributivi, previdenziali ed assistenziali,
previsti dalle vigenti disposizioni legislative, sono a carico
delle imprese fornitrici che, ai sensi e per gli effetti di cui
all'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, sono inquadrate
nel settore terziario. Sull'indennità di disponibilità
di cui all'articolo 4, comma 3, i contributi sono versati per
il loro effettivo ammontare, anche in deroga alla vigente normativa
in materia di minimale contributivo.
2. Gli obblighi per l'assicurazione contro gli infortuni
e le malattie professionali previsti dal decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni,
sono a carico dell'impresa fornitrice. I premi ed i contributi
sono determinati in relazione al tipo ed al rischio delle lavorazioni
svolte.
3. Al fine di garantire la copertura assicurativa
per i lavoratori impegnati in iniziative formative di cui all'articolo
5, comma 2, nonchè per i periodi intercorrenti fra i contratti
per prestazioni di lavoro temporaneo stipulati a tempo determinato,
con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con il Ministro del tesoro, viene stabilita, nei limiti
delle risorse derivanti dal contributo di cui all'articolo 5,
comma 1, la possibilità di concorso agli oneri contributivi
a carico del lavoratore previsti dagli articoli 6 e 7 del decreto
legislativo 16 settembre 1996, n. 564. Con il medesimo decreto
viene stabilita la misura di retribuzione convenzionale in riferimento
alla quale i lavoratori assunti ai sensi dell'articolo 3, comma
1, possono versare la differenza contributiva per i periodi in
cui abbiano percepito una retribuzione inferiore rispetto a quella
convenzionale ovvero abbiano usufruito della indennità
di disponibilità di cui all'articolo 4, comma 3, e fino
a concorrenza della medesima misura.
Art. 10.
(Norme sanzionatorie)
1. Nei confronti dell'impresa utilizzatrice che
ricorra alla fornitura di prestatori di lavoro dipendente da parte
di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 2, ovvero che
violi le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2, 3, 4 e 5,
nonchè nei confronti dei soggetti che forniscono prestatori
di lavoro dipendente senza essere iscritti all'albo di cui all'articolo
2, comma 1, continua a trovare applicazione la legge 23 ottobre
1960, n. 1369.
2. Il lavoratore che presti la sua attività
a favore dell'impresa utilizzatrice si considera assunto da quest'ultima
con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nel caso di mancanza
di forma scritta del contratto di fornitura di prestazioni di
lavoro temporaneo ai sensi dell'articolo 1, comma 5. In caso di
mancanza di forma scritta del contratto per prestazioni di lavoro
temporaneo di cui all'articolo 3, ovvero degli elementi di cui
al citato articolo 3, comma 3, lettera g), il contratto per prestazioni
di lavoro temporaneo si trasforma in contratto a tempo indeterminato
alle dipendenze dell'impresa fornitrice.
3. Se la prestazione di lavoro temporaneo continua
dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente
prorogato, il lavoratore ha diritto ad una maggiorazione pari
al 20 per cento della retribuzione giornaliera per ogni giorno
di continuazione del rapporto e fino al decimo giorno successivo.
La predetta maggiorazione è a carico dell'impresa fornitrice
se la prosecuzione del lavoro sia stata con essa concordata. Se
la prestazione continua oltre il predetto termine, il lavoratore
si considera assunto a tempo indeterminato dall'impresa utilizzatrice
dalla scadenza del termine stesso.
4. Chi esiga o comunque percepisca compensi da parte
del lavoratore per avviarlo a prestazioni di lavoro temporaneo
è punito con la pena alternativa dell'arresto non superiore
ad un anno e dell'ammenda da lire 5.000.000 a lire 12.000.000.
In aggiunta alla sanzione penale è disposta la cancellazione
dall'albo di cui all'articolo 2, comma 1.
5. La vigilanza sull'applicazione degli obblighi
prescritti dalle norme richiamate nel presente articolo è
affidata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che
la esercita attraverso i propri organi periferici.
Art. 11.
(Disposizioni varie)
1. Quando il contratto di fornitura di prestazioni
di lavoro temporaneo riguardi prestatori con qualifica dirigenziale
non trova applicazione la disposizione di cui all'articolo 1,
comma 2.
2. Le disposizioni della presente legge che si riferiscono
all'impresa utilizzatrice sono applicabili anche a soggetti non
imprenditori. Nei confronti delle pubbliche amministrazioni non
trovano comunque applicazione le previsioni relative alla trasformazione
del rapporto a tempo indeterminato nei casi previsti dalla presente
legge.
3. Le autorizzazioni di cui all'articolo 2, comma
1, possono essere rilasciate anche a società, direttamente
o indirettamente controllate dallo Stato, aventi finalità
di incentivazione e promozione dell'occupazione.
4. Qualora, entro quattro mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, non sia intervenuta, ai sensi
dell'articolo 1, comma 2, lettera a), la determinazione da parte
dei contratti collettivi nazionali dei casi in cui può
essere concluso il contratto di fornitura di lavoro temporaneo,
il Ministro del lavoro e della previdenza sociale convoca le organizzazioni
sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative,
al fine di promuovere l'accordo. In caso di mancata stipulazione
dell'accordo entro trenta giorni successivi alla convocazione,
il Ministro del lavoro e della previdenza sociale individua in
via sperimentale, con proprio decreto, i predetti casi.
5. Qualora, entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, non sia intervenuto un contratto
collettivo per i lavoratori dipendenti dalle imprese di fornitura
di lavoro temporaneo, stipulato dalle associazioni rappresentative
delle predette imprese e dalle organizzazioni maggiormente rappresentative
dei lavoratori, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
convoca le parti al fine di promuovere un accordo tra le stesse.
6. Decorsi due anni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Governo procede ad una verifica, con
le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori
maggiormente rappresentative sul piano nazionale, degli effetti
delle disposizioni dettate dai precedenti articoli in materia
di prestazioni di lavoro temporaneo e ne riferisce al Parlamento
entro sei mesi.
Art. 12.
(Disciplina sanzionatoria del contratto a tempo determinato)
1. Il secondo comma dell'articolo 2 della legge
18 aprile 1962, n. 230, è sostituito dal seguente:
"Se il rapporto di lavoro continua dopo la
scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato,
il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore
una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di continuazione
del rapporto pari al 20 per cento fino al decimo giorno successivo,
al 40 per cento per ciascun giorno ulteriore. Se il rapporto di
lavoro continua oltre il ventesimo giorno in caso di contratto
di durata inferiore a sei mesi ovvero oltre il trentesimo negli
altri casi, il contratto si considera a tempo indeterminato dalla
scadenza dei predetti termini. Qualora il lavoratore venga riassunto
a termine entro un periodo di dieci giorni ovvero venti giorni
dalla data di scadenza di un contratto di durata, rispettivamente,
inferiore o superiore ai sei mesi, il secondo contratto si considera
a tempo indeterminato. Quando si tratti di due assunzioni successive
a termine, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato
dalla data di stipulazione del primo contratto".
Art. 13.
(Incentivi alla riduzione e rimodulazione degli orari di lavoro,
lavoro a tempo parziale)
1. L'orario normale di lavoro è fissato in
40 ore settimanali. I contratti collettivi nazionali possono stabilire
una durata minore e riferire l'orario normale alla durata media
delle prestazioni lavorative in un periodo non superiore all'anno.
In attesa della nuova normativa in materia di tempi di lavoro
e comunque non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, le disposizioni di cui ai commi secondo
e terzo dell'articolo 5-bis del regio decreto-legge 15 marzo 1923,
n. 692, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive
modificazioni e integrazioni, continuano a trovare applicazione
solo in caso di superamento delle 48 ore settimanali di lavoro.
2. Allo scopo di favorire il ricorso a forme di
orario ridotto, anche attraverso processi concordati di riduzione
dell'orario di lavoro, con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e del
bilancio e della programmazione economica, da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite
le Commissioni parlamentari competenti, sono stabilite misure
di riduzione o rimodulazione delle aliquote contributive in funzione
dell'entità della riduzione e rimodulazione dell'orario
di lavoro determinate contrattualmente. Tali misure verranno attuate
secondo criteri e modalità stabiliti nel medesimo decreto,
con particolare riferimento alla rimodulazione delle aliquote
contributive per fasce di orario, rispettivamente, fino a ventiquattro,
oltre ventiquattro e fino a trentadue, oltre trentadue e fino
a trentasei, oltre trentasei e fino a quaranta ore settimanali.
Le medesime aliquote si applicano quando l'orario medio settimanale
sia compreso nelle fasce suddette, anche con riferimento ai casi
di lavoro a tempo parziale verticale. In sede di prima applicazione,
per i primi due anni successivi alla data di entrata in vigore
della presente legge, gli interventi sono destinati prioritariamente
ai casi in cui il contratto di cui al primo periodo preveda assunzioni
a tempo indeterminato di nuovo personale ad incremento dell'organico
o la trasformazione di contratti di lavoro da tempo pieno a tempo
parziale nell'ambito di processi di gestione di esuberi di personale.
3. I benefìci concessi ai sensi del comma
2 sono cumulabili con quelli previsti dall'articolo 7 del decreto-legge
16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 luglio 1994, n. 451, per i quali si provvede ad incrementare
le risorse preordinate allo scopo. Al comma 1 del citato articolo
7 le parole: "fino al 31 dicembre 1995" sono soppresse.
4. Con il decreto di cui al comma 2 è stabilita
la maggiore misura della riduzione delle aliquote contributive
prevista al comma 2, nei seguenti contratti a tempo parziale:
a) contratti di lavoro a tempo parziale stipulati
dalle imprese situate nelle aree di cui all'obiettivo n. 1 del
regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993,
e successive modificazioni, ad incremento degli organici esistenti
alla data di entrata in vigore della presente legge, con lavoratori
inoccupati di età compresa tra i diciotto e i venticinque
anni e residenti nelle predette aree;
b) contratti di lavoro a tempo parziale in cui siano
trasformati i contratti di lavoro intercorrenti con lavoratori
che conseguono nei successivi tre anni i requisiti di accesso
al trattamento pensionistico, a condizione che il datore di lavoro
assuma, con contratti di lavoro a tempo parziale e per un tempo
lavorativo non inferiore a quello ridotto ai lavoratori predetti,
giovani inoccupati o disoccupati di età inferiore a trentadue
anni;
c) contratti di lavoro a tempo parziale stipulati
con lavoratrici precedentemente occupate che rientrano nel mercato
del lavoro dopo almeno due anni di inattività;
d) contratti di lavoro a tempo parziale stipulati
per l'impiego di lavoratori nei settori della salvaguardia dell'ambiente
e del territorio, del recupero e della riqualificazione degli
spazi urbani e dei beni culturali;
e) contratti di lavoro a tempo parziale stipulati
da imprese che abbiano provveduto ad attuare interventi volti
al risparmio energetico e all'uso di energie alternative ai sensi
della legge 9 gennaio 1991, n. 10.
5. Decorsi due anni dall'emanazione del decreto
di cui al comma 2 il Governo procede ad una valutazione, con le
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori
maggiormente rappresentative sul piano nazionale, degli effetti
degli interventi di cui al presente articolo sui comportamenti
delle imprese fruitrici, sui livelli occupazionali e sulla diffusione
dei contratti di lavoro a tempo parziale, anche al fine di rideterminare
l'impegno finanziario di cui al presente articolo, e ne riferisce
al Parlamento.
6. Le misure previste nel presente articolo possono
essere attuate nei limiti delle risorse preordinate allo scopo
nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1,
comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come incrementato
ai sensi dell'articolo 29-quater del decreto-legge 31 dicembre
1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1997, n. 30, nella misura di lire 868 miliardi per l'anno 1997,
di lire 494 miliardi per l'anno 1998 e di lire 739 miliardi annui
a decorrere dall'anno 1999, nonchè ai sensi dell'articolo
25 della presente legge. Per il primo anno successivo alla data
di entrata in vigore della presente legge, tale limite non potrà
superare 400 miliardi di lire. Per i successivi anni il limite
è determinato con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, nell'ambito
delle risorse disponibili del Fondo, ripartendone la destinazione
tra gli incentivi alla riduzione e rimodulazione degli orari di
lavoro e gli incentivi per i contratti a tempo parziale.
7. I contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati
dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di
lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale, provvederanno
ad estendere al settore agricolo le disposizioni in materia di
lavoro a tempo parziale.
Art. 14.
(Occupazione nel settore della ricerca)
1. Con uno o più decreti del Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica, una quota, da determinarsi
annualmente, delle somme disponibili, di competenza della medesima
amministrazione e a valere sulle risorse finanziarie di cui ai
provvedimenti: legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni;
legge 1o marzo 1986, n. 64, e successive modificazioni; legge
5 agosto 1988, n. 346; decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415,
e relativa legge di conversione 19 dicembre 1992, n. 488; decreto-legge
23 settembre 1994, n. 547, e relativa legge di conversione 22
novembre 1994, n. 644; decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, e
relativa legge di conversione 29 marzo 1995, n. 95; decreto-legge
8 febbraio 1995, n. 32, e relativa legge di conversione 7 aprile
1995, n. 104; decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, e relativa
legge di conversione 8 agosto 1996, n. 421; decreto-legge 23 ottobre
1996, n. 548, e relativa legge di conversione 20 dicembre 1996,
n. 641; può essere assegnata prioritariamente, per l'erogazione,
a piccole e medie imprese, alle imprese artigiane e ai soggetti
di cui agli articoli 17 e 27 della legge 5 ottobre 1991, n. 317,
di contributi finalizzati all'avviamento di titolari di diploma
universitario, di laureati e di dottori di ricerca ad attività
di ricerca, con la stipula di contratti a termine di lavoro subordinato,
anche a tempo parziale, nell'ambito di progetti di ricerca di
durata predeterminata.
2. In deroga alla normativa concernente il personale
degli enti pubblici di ricerca e in attesa del riordino generale
del settore, è consentito agli enti medesimi, in via sperimentale,
nell'ambito di attività per il trasferimento tecnologico,
di assegnare in distacco temporaneo ricercatori, tecnologi e tecnici
di ricerca di cui all'articolo 15 della legge 11 marzo 1988, n.
67, presso piccole e medie imprese, nonchè presso i soggetti
di cui agli articoli 17 e 27 della legge 5 ottobre 1991, n. 317.
3. L'assegnazione di cui al comma 2 comporta il
mantenimento del rapporto di lavoro con l'ente assegnante, con
l'annesso trattamento economico e contributivo. È disposta
su richiesta dell'impresa o del soggetto di cui al comma 2, previo
assenso dell'interessato e per un periodo non superiore a quattro
anni, rinnovabile una sola volta, sulla base di intese tra le
parti, che regolano le funzioni, nonchè le modalità
di inserimento dei lavoratori in distacco temporaneo presso l'impresa
o il soggetto assegnatario. L'impresa o i soggetti di cui agli
articoli 17 e 27 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, corrispondono
un compenso, a titolo di incentivo e aggiuntivo al trattamento
corrisposto dall'ente assegnante, ai ricercatori, tecnologi e
tecnici di ricerca distaccati.
4. Con i decreti di cui al comma 1, a valere sulle
medesime risorse di cui alla predetta disposizione, nonchè,
per l'anno 1998, a valere su quelle di cui all'articolo 11, comma
5, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, possono essere altresì
concesse agli enti pubblici di ricerca, i quali procedano alle
assegnazioni in distacco temporaneo di cui al comma 2, eventuali
integrazioni dei contributi ordinari finalizzate alla copertura,
nella misura determinata dai medesimi decreti, degli oneri derivanti
dall'assunzione, in sostituzione del personale distaccato, di
titolari di diploma universitario, di laureati o di dottori di
ricerca con contratto a termine di lavoro subordinato anche a
tempo parziale, di durata non superiore a quattro anni, rinnovabile
una sola volta, per attività di ricerca.
5. I decreti di cui ai commi 1 e 4 determinano le
procedure di presentazione e di selezione delle richieste di contributo
e di integrazione, gli importi massimi del contributo e dell'integrazione
per ogni soggetto beneficiario, anche in relazione alle aree territoriali
interessate nel rispetto delle finalità stabilite dal decreto-legge
22 ottobre 1992, n. 415, e relativa legge di conversione 19 dicembre
1992, n. 488, e alla possibilità di cofinanziamento comunitario,
la differenziazione del contributo e dell'integrazione in relazione
al livello di qualificazione del personale da assumere, l'eventuale
ulteriore disciplina del distacco temporaneo, nonchè apposite
modalità di monitoraggio e di verifica.
Art. 15.
(Contratto di formazione e lavoro)
1. All'articolo 16 del decreto-legge 16 maggio 1994,
n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994,
n. 451, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: "fondazioni,"
sono inserite le seguenti: "enti pubblici di ricerca";
b) al comma 6 sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: "Nelle aree di cui all'obiettivo n. 1 del regolamento
(CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, e successive
modificazioni, in caso di trasformazione, allo scadere del ventiquattresimo
mese, dei contratti di formazione e lavoro di cui al comma 2,
lettera a), in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, continuano
a trovare applicazione, per i successivi dodici mesi, le disposizioni
di cui al comma 3 e quelle di cui al primo periodo del presente
comma. Nel caso in cui il lavoratore, durante i suddetti ulteriori
dodici mesi, venga illegittimamente licenziato, il datore di lavoro
è tenuto alla restituzione dei benefici contributivi percepiti
nel predetto periodo".
2. La Commissione regionale per l'impiego può
deliberare, ai sensi dell'articolo 9, comma 9, del decreto-legge
1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 novembre 1996, n. 608, l'inserimento mirato lavorativo
con contratto di formazione e lavoro per soggetti portatori di
handicap, sulla base di progetti previsti dai contratti collettivi
nazionali.
3. L'onere derivante dal presente articolo è
valutato in lire 60 miliardi per l'anno 1997 e in lire 120 miliardi
a decorrere dall'anno 1998.
Art. 16.
(Apprendistato)
1. Possono essere assunti, in tutti i settori di
attività, con contratto di apprendistato, i giovani di
età non inferiore a sedici anni e non superiore a ventiquattro,
ovvero a ventisei anni nelle aree di cui agli obiettivi n. 1 e
2 del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio
1993, e successive modificazioni. Sono fatti salvi i divieti e
le limitazioni previsti dalla legge sulla tutela del lavoro dei
fanciulli e degli adolescenti. L'apprendistato non può
avere una durata superiore a quella stabilita per categorie professionali
dai contratti collettivi nazionali di lavoro e comunque non inferiore
a diciotto mesi e superiore a quattro anni. Qualora l'apprendista
sia portatore di handicap i limiti di età di cui al presente
comma sono elevati di due anni; i soggetti portatori di handicap
impiegati nell'apprendistato sono computati nelle quote di cui
alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni.
2. Ai contratti di apprendistato conclusi a decorrere
da un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le relative agevolazioni contributive trovano applicazione alla
condizione che gli apprendisti partecipino alle iniziative di
formazione esterna all'azienda previste dai contratti collettivi
nazionali di lavoro. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, su proposta del comitato istituito con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 novembre 1996,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 dell'11 dicembre 1996,
sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative
sul piano nazionale, le associazioni di categoria dei datori di
lavoro e le regioni, sono definiti, entro trenta giorni dalla
decisione del comitato, i contenuti formativi delle predette iniziative
di formazione che, nel primo anno, dovranno riguardare anche la
disciplina del rapporto di lavoro, l'organizzazione del lavoro
e le misure di prevenzione per la tutela della salute e della
sicurezza sul luogo di lavoro, nonchè l'impegno formativo
per l'apprendista, normalmente pari ad almeno 120 ore medie annue,
prevedendo un impegno ridotto per i soggetti in possesso di titolo
di studio post-obbligo o di attestato di qualifica professionale
idonei rispetto all'attività da svolgere. Il predetto decreto
definisce altresì i termini e le modalità per la
certificazione dell'attività formativa svolta.
3. In via sperimentale, possono essere concesse
agevolazioni contributive per i lavoratori impegnati in qualità
di tutore nelle iniziative formative di cui al comma 2, comprendendo
fra questi anche i titolari di imprese artigiane qualora svolgano
attività di tutore. Con decreto del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, da emanare entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, sono determinati le
esperienze professionali richieste per lo svolgimento delle funzioni
di tutore, nonchè entità, modalità e termini
di concessione di tali benefìci nei limiti delle risorse
derivanti dal contributo di cui all'articolo 5, comma 1.
4. Sono fatte salve le condizioni di maggior favore
in materia di apprendistato previste per il settore dell'artigianato
dalla vigente disciplina normativa e contrattuale.
5. Il Governo emana entro nove mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti
Commissioni parlamentari, norme regolamentari ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla proposta
del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale in materia di speciali rapporti di
lavoro con contenuti formativi quali l'apprendistato e il contratto
di formazione e lavoro, allo scopo di pervenire ad una disciplina
organica della materia secondo criteri di valorizzazione dei contenuti
formativi, con efficiente utilizzo delle risorse finanziarie vigenti,
di ottimizzazione ai fini della creazione di occasioni di impiego
delle specifiche tipologie contrattuali, nonchè di semplificazione,
razionalizzazione e delegificazione, con abrogazione, ove occorra,
delle norme vigenti. Dovrà altresì essere definito,
nell'ambito delle suddette norme regolamentari, un sistema organico
di controlli sulla effettività dell'addestramento e sul
reale rapporto tra attività lavorativa e attività
formativa, con la previsione di specifiche sanzioni amministrative
per l'ipotesi in cui le condizioni previste dalla legge non siano
state assicurate.
6. Sono abrogati gli articoli 6, primo comma, e
7 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni.
Il secondo comma del predetto articolo 6 continua ad operare fino
alla modificazione dei limiti di età per l'adempimento
degli obblighi scolastici.
7. L'onere derivante dal presente articolo è
valutato in lire 185 miliardi per l'anno 1997, in lire 370 miliardi
per l'anno 1998 e in lire 550 miliardi a decorrere dall'anno 1999.
Art. 17.
(Riordino della formazione professionale)
1. Allo scopo di assicurare ai lavoratori adeguate
opportunità di formazione ed elevazione professionale anche
attraverso l'integrazione del sistema di formazione professionale
con il sistema scolastico e con il mondo del lavoro e un più
razionale utilizzo delle risorse vigenti, anche comunitarie, destinate
alla formazione professionale e al fine di realizzare la semplificazione
normativa e di pervenire ad una disciplina organica della materia,
anche con riferimento ai profili formativi di speciali rapporti
di lavoro quali l'apprendistato e il contratto di formazione e
lavoro, il presente articolo definisce i seguenti princìpi
e criteri generali, nel rispetto dei quali sono adottate norme
di natura regolamentare costituenti la prima fase di un più
generale, ampio processo di riforma della disciplina in materia:
a) valorizzazione della formazione professionale
quale strumento per migliorare la qualità dell'offerta
di lavoro, elevare le capacità competitive del sistema
produttivo, in particolare con riferimento alle medie e piccole
imprese e alle imprese artigiane e incrementare l'occupazione,
attraverso attività di formazione professionale caratterizzate
da moduli flessibili, adeguati alle diverse realtà produttive
locali nonchè di promozione e aggiornamento professionale
degli imprenditori, dei lavoratori autonomi, dei soci di cooperative,
secondo modalità adeguate alle loro rispettive specifiche
esigenze;
b) attuazione dei diversi interventi formativi anche
attraverso il ricorso generalizzato a stages, in grado di realizzare
il raccordo tra formazione e lavoro e finalizzati a valorizzare
pienamente il momento dell'orientamento nonchè a favorire
un primo contatto dei giovani con le imprese;
c) svolgimento delle attività di formazione
professionale da parte delle regioni e/o delle province anche
in convenzione con istituti di istruzione secondaria e con enti
privati aventi requisiti predeterminati;
d) destinazione progressiva delle risorse di cui
al comma 5 dell'articolo 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236, agli interventi di formazione dei lavoratori nell'ambito
di piani formativi aziendali o territoriali concordati tra le
parti sociali, con specifico riferimento alla formazione di lavoratori
in costanza di rapporto di lavoro, di lavoratori collocati in
mobilità, di lavoratori disoccupati per i quali l'attività
formativa è propedeutica all'assunzione; le risorse di
cui alla presente lettera confluiranno in uno o più fondi
nazionali, articolati regionalmente e territorialmente aventi
configurazione giuridica di tipo privatistico e gestiti con partecipazione
delle parti sociali; dovranno altresì essere definiti i
meccanismi di integrazione del fondo di rotazione;
e) attribuzione al Ministro del lavoro e della previdenza
sociale di funzioni propositive ai fini della definizione da parte
del comitato di cui all'articolo 5, comma 5, dei criteri e delle
modalità di certificazione delle competenze acquisite con
la formazione professionale;
f) adozione di misure idonee a favorire, secondo
piani di intervento predisposti d'intesa con le regioni, la formazione
e la mobilità interna o esterna al settore degli addetti
alla formazione professionale nonchè la ristrutturazione
degli enti di formazione e la trasformazione dei centri in agenzie
formative al fine di migliorare l'offerta formativa e facilitare
l'integrazione dei sistemi; le risorse finanziarie da destinare
a tali interventi saranno individuate con decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale nell'ambito delle disponibilità,
da preordinarsi allo scopo, esistenti nel Fondo di cui all'articolo
1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;
g) semplificazione delle procedure, definite a livello
nazionale anche attraverso parametri standard, con deferimento
ad atti delle Amministrazioni competenti e a strumenti convenzionali
oltre che delle disposizioni di natura integrativa, esecutiva
e organizzatoria anche della disciplina di specifici aspetti nei
casi previsti dalle disposizioni regolamentari emanate ai sensi
del comma 2;
h) abrogazione, ove occorra, delle norme vigenti.
2. Le disposizioni regolamentari di cui al comma
1 sono emanate, a norma dell'articolo 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con uno o più decreti, sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri
della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, per le pari opportunità, del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per la
funzione pubblica e gli affari regionali, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, previo parere delle competenti
Commissioni parlamentari.
3. A garanzia delle somme erogate a titolo di anticipo
o di acconto a valere sulle risorse del Fondo sociale europeo
e dei relativi cofinanziamenti nazionali è istituito, presso
il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato
generale per l'amministrazione del Fondo di rotazione per l'attuazione
delle politiche comunitarie (IGFOR), un fondo di rotazione con
amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'articolo
9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
4. Il fondo di cui al comma 3 è alimentato
da un contributo a carico dei soggetti privati attuatori degli
interventi finanziati, nonchè, per l'anno 1997, da un contributo
di lire 30 miliardi che graverà sulle disponibilità
derivanti dal terzo del gettito della maggiorazione contributiva
prevista dall'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845,
che affluisce, ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 luglio 1993, n. 236, al Fondo di rotazione per la formazione
professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo previsto
dal medesimo articolo 25 della citata legge n. 845 del 1978.
5. Il fondo di cui al comma 3 utilizzerà
le risorse di cui al comma 4 per rimborsare gli organismi comunitari
e nazionali, erogatori dei finanziamenti, nelle ipotesi di responsabilità
sussidiaria dello Stato membro, ai sensi dell'articolo 23 del
regolamento (CEE) n. 2082/93 del Consiglio del 20 luglio 1993,
accertate anche precedentemente alla data di entrata in vigore
della presente legge.
6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge il Ministro del tesoro, di concerto
con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, stabilisce
con proprio decreto le norme di amministrazione e di gestione
del fondo di cui al comma 3. Con il medesimo decreto è
individuata l'aliquota del contributo a carico dei soggetti privati
di cui al comma 4, da calcolare sull'importo del finanziamento
concesso, che può essere rideterminata con successivo decreto
per assicurare l'equilibrio finanziario del predetto fondo. Il
contributo non grava sull'importo dell'aiuto finanziario al quale
hanno diritto i beneficiari.
Art 18.
(Tirocini formativi e di orientamento)
1. Al fine di realizzare momenti di alternanza tra
studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante
la conoscenza diretta del mondo del lavoro, attraverso iniziative
di tirocini pratici e stages a favore di soggetti che hanno già
assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre
1962, n. 1859, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione,
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica,
da adottarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988,
n. 400, sono emanate, entro nove mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, disposizioni nel rispetto dei seguenti
princìpi e criteri generali:
a) possibilità di promozione delle iniziative,
nei limiti delle risorse rese disponibili dalla vigente legislazione,
anche su proposta degli enti bilaterali e delle associazioni sindacali
dei datori di lavoro e dei lavoratori, da parte di soggetti pubblici
o a partecipazione pubblica e di soggetti privati non aventi scopo
di lucro, in possesso degli specifici requisiti preventivamente
determinati in funzione di idonee garanzie all'espletamento delle
iniziative medesime e in particolare: agenzie regionali per l'impiego
e uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale; università; provveditorati agli studi; istituzioni
scolastiche statali e istituzioni scolastiche non statali che
rilascino titoli di studio con valore legale; centri pubblici
di formazione e/o orientamento, ovvero a partecipazione pubblica
o operanti in regime di convenzione ai sensi dell'articolo 5 della
legge 21 dicembre 1978, n. 845; comunità terapeutiche,
enti ausiliari e cooperative sociali, purchè iscritti negli
specifici albi regionali, ove esistenti; servizi di inserimento
lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla
regione;
b) attuazione delle iniziative nell'ambito di progetti
di orientamento e di formazione, con priorità per quelli
definiti all'interno di programmi operativi quadro predisposti
dalle regioni, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative a livello nazionale;
c) svolgimento dei tirocini sulla base di apposite
convenzioni intervenute tra i soggetti di cui alla lettera a)
e i datori di lavoro pubblici e privati;
d) previsione della durata dei rapporti, non costituenti
rapporti di lavoro, in misura non superiore a dodici mesi, ovvero
a ventiquattro mesi in caso di soggetti portatori di handicap,
da modulare in funzione della specificità dei diversi tipi
di utenti;
e) obbligo da parte dei soggetti promotori di assicurare
i tirocinanti mediante specifica convenzione con l'Istituto nazionale
per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e
per la responsabilità civile e di garantire la presenza
di un tutore come responsabile didattico-organizzativo delle attività;
nel caso in cui i soggetti promotori siano le agenzie regionali
per l'impiego e gli uffici periferici del Ministero del lavoro
e della previdenza sociale, il datore di lavoro ospitante può
stipulare la predetta convenzione con l'INAIL direttamente e a
proprio carico;
f) attribuzione del valore di crediti formativi
alle attività svolte nel corso degli stages e delle iniziative
di tirocinio pratico di cui al comma 1 da utilizzare, ove debitamente
certificati, per l'accensione di un rapporto di lavoro;
g) possibilità di ammissione, secondo modalità
e criteri stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, e nei limiti delle risorse finanziarie preordinate
allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1 del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 luglio 1993, n. 236, al rimborso totale o parziale degli oneri
finanziari connessi all'attuazione di progetti di tirocinio di
cui al presente articolo a favore dei giovani del Mezzogiorno
presso imprese di regioni diverse da quelle operanti nella predetta
area, ivi compresi, nel caso in cui i progetti lo prevedano, gli
oneri relativi alla spesa sostenuta dall'impresa per il vitto
e l'alloggio del tirocinante;
h) abrogazione, ove occorra, delle norme vigenti;
i) computabilità dei soggetti portatori di
handicap impiegati nei tirocini ai fini della legge 2 aprile 1968,
n. 482, e successive modificazioni, purchè gli stessi tirocini
siano oggetto di convenzione ai sensi degli articoli 5 e 17 della
legge 28 febbraio 1987, n. 56, e siano finalizzati all'occupazione.
Art. 19.
(Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di
Bolzano)
1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome
di Trento e di Bolzano esercitano nelle materie di cui agli articoli
16, 17 e 18 le competenze ad esse spettanti ai sensi dei rispettivi
statuti e delle relative norme di attuazione.
Art. 20.
(Disposizioni in materia di lavori socialmente utili)
1. Per la prosecuzione dei lavori socialmente utili
presso il Ministero per i beni culturali e ambientali è
autorizzata la spesa per il 1997 di lire 26 miliardi.
2. Le disposizioni vigenti in materia di lavori
socialmente utili trovano applicazione anche per i progetti di
ricerca predisposti e realizzati dagli enti pubblici del comparto,
volti ad utilizzare ricercatori e tecnici di ricerca che beneficiano
o hanno beneficiato di trattamenti di integrazione salariale o
di mobilità. Nel caso di lavoratori i quali, all'atto dell'impiego
in lavori socialmente utili nel campo della ricerca, non fruiscono
di alcun trattamento previdenziale, può essere prevista
una durata del progetto fino ad un massimo di ventiquattro mesi.
L'onere relativo all'erogazione del sussidio di cui all'articolo
14, comma 4, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, come sostituito
dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996,
n. 608, è posto a carico del Fondo per l'occupazione di
cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236, nei limiti delle risorse a tale fine preordinate.
3. All'articolo 1, comma 21, primo periodo, del
decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, dopo le parole: "dalla
legge 29 marzo 1995, n. 95," sono inserite le seguenti: "anche
con capitale sociale non inferiore a 500 milioni di lire".
4. Per la costituzione di società miste di
cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, e per la
realizzazione delle attività da affidare alle società
medesime, è autorizzata per l'anno 1997 la spesa di lire
45 miliardi in favore del Ministero per i beni culturali e ambientali,
di cui una quota di lire 1,5 miliardi destinata alla partecipazione
al capitale sociale. Al relativo onere si fa fronte con le risorse
derivanti dai mutui di cui all'articolo 9 del decreto-legge 23
febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 marzo 1995, n. 85.
Art. 21.
(Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge n. 510 del 1996 e
all'articolo 2 della legge n. 549 del 1995)
1. Al comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge
1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 novembre 1996, n. 608, dopo il primo periodo è
inserito il seguente: "Le risorse del Fondo per l'occupazione
di cui al periodo precedente, assegnate al capitolo 1176 dello
stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale per l'attivazione dei progetti di lavori socialmente utili,
non impegnate nell'esercizio finanziario di competenza potranno
esserlo in quello successivo".
2. Dopo il comma 12 dell'articolo 1 del citato decreto-legge
n. 510 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
608 del 1996 è inserito il seguente:
"12-bis. Durante i periodi di utilizzazione
nei lavori socialmente utili i lavoratori sono inseriti nelle
liste regionali di mobilità di cui all'articolo 6 della
legge 23 luglio 1991, n. 223, senza approvazione delle liste medesime
da parte delle competenti Commissioni regionali per l'impiego.
L'inserimento è disposto dal responsabile della Direzione
regionale del lavoro, su segnalazione delle sezioni circoscrizionali
per l'impiego, le quali inviano tempestivamente i relativi elenchi
comprendenti i nominativi dei lavoratori impegnati in lavori socialmente
utili".
3. Al comma 13 dell'articolo 1 del citato decreto-legge
n. 510 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
608 del 1996 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"I predetti nominativi vengono altresì comunicati
dall'Istituto nazionale della previdenza sociale alla Commissione
regionale per l'impiego".
4. Al comma 24 dell'articolo 2 della legge 28 dicembre
1995, n. 549, dopo il primo periodo è inserito il seguente:
"I predetti nominativi vengono altresì comunicati
dalle imprese alla Commissione regionale per l'impiego".
Art. 22.
(Delega al Governo per la revisione della disciplina sui lavori
socialmente utili)
1. Per provvedere alla revisione della disciplina
sui lavori socialmente utili prevista dall'articolo 1, comma 1,
del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, il Governo, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, è delegato ad emanare
entro i termini di cui al predetto comma 1 un decreto legislativo
che dovrà essere informato ai seguenti princìpi
e criteri direttivi:
a) individuazione, previa intesa con le regioni,
dei prevalenti settori ai quali rivolgere progetti di lavori socialmente
utili con particolare riguardo:
1) ai servizi alla persona: soprattutto con riguardo
all'infanzia, all'adolescenza, agli anziani, alla riabilitazione
e recupero di tossicodipendenti, ai portatori di handicap e ad
interventi mirati nei confronti delle devianze sociali;
2) alla valorizzazione del patrimonio culturale;
3) alla salvaguardia dell'ambiente e alla tutela
del territorio;
4) alla raccolta differenziata, alla gestione di
discariche e di impianti per il trattamento di rifiuti solidi
urbani;
5) alla manutenzione del verde pubblico;
6) alla tutela della salute nei luoghi pubblici
e di lavoro;
7) al miglioramento della rete idrica;
8) all'adeguamento e perfezionamento del sistema
dei trasporti;
9) alle operazioni di recupero e bonifica di aree
industriali dismesse;
10) al recupero e risanamento dei centri urbani;
11) alla tutela degli assetti idrogeologici;
12) alle aree protette e ai parchi naturali;
b) condizioni di accesso ai lavori socialmente utili
con ciò intendendosi le categorie di lavoratori nonchè
soggetti inoccupati da utilizzare in progetti di lavori socialmente
utili;
c) criteri per l'assegnazione dei lavoratori ai
soggetti gestori dei piani di lavori socialmente utili;
d) trattamento economico e durata dell'impiego in
lavori socialmente utili;
e) individuazione di criteri di armonizzazione dei
trattamenti previdenziali tra le diverse figure impegnate in progetti
di lavori socialmente utili;
f) armonizzazione della disciplina in materia di
formazione di società miste operanti nel settore dei lavori
socialmente utili e di durata temporale di regime di appalti o
convenzioni protette in materia di svolgimento di lavori socialmente
utili, da parte delle stesse;
g) individuazione di forme di incentivazione da
erogare alle società miste di cui alla lettera f) successivamente
alla conclusione dei periodi di attività svolte dalle stesse
in regime di appalti o convenzioni protette.
2. Nel decreto legislativo di cui al comma 1 viene
altresì prevista la costituzione, senza oneri aggiuntivi
a carico del bilancio dello Stato, di una idonea struttura organizzativa
finalizzata al coordinamento in materia di lavori socialmente
utili.
3. Lo schema di decreto legislativo dovrà
essere trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari al fine
della espressione del parere entro trenta giorni dalla data di
assegnazione.
Art. 23.
(Disposizioni in materia di contratti di riallineamento retributivo)
1. All'articolo 5 del decreto-legge 1o ottobre 1996,
n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre
1996, n. 608, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, il primo periodo è sostituito
dal seguente: "Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali
e di consentire la regolarizzazione retributiva e contributiva
per le imprese operanti nei territori individuati dall'articolo
1 della legge 1o marzo 1986, n. 64, è sospesa la condizione
di corresponsione dell'ammontare retributivo di cui all'articolo
6, comma 9, lettere a), b) e c), del decreto-legge 9 ottobre 1989,
n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre
1989, n. 389";
b) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole:
"di fiscalizzazione" sono inserite le seguenti: "di
leggi speciali in materia e di sanzioni a ciascuna di esse relative"
e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "I provvedimenti
di esecuzione in corso, in qualsiasi fase e grado, sono sospesi
fino alla data del riallineamento. L'avvenuto riallineamento estingue
i reati previsti da leggi speciali in materia di contributi e
di premi e le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni
altro onere accessorio. Sono fatti salvi i giudizi pendenti promossi
dai lavoratori ai fini del riconoscimento della parità
di trattamento retributivo";
c) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
"3-bis. Le imprese di cui al comma 1 che abbiano
stipulato gli accordi di cui al comma 2, nella loro qualità
di soggetti indicati nel titolo III del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni,
obbligati all'effettuazione delle ritenute alla fonte sulle somme
o valori da essi corrisposti ed alla presentazione della relativa
dichiarazione ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto, sono
ammesse a versare, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine
finale concesso dal comma 2 per la stipula degli accordi, senza
applicazione di sanzioni e interessi, le maggiori ritenute relative
ai compensi, risultanti dai suddetti accordi, effettivamente corrisposti
fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
Conseguentemente, entro lo stesso termine, detti soggetti sono
ammessi a presentare, per ciascun periodo di imposta cui si riferisce
il versamento delle ritenute relative ai compensi e senza applicazione
di sanzioni, dichiarazioni integrative per rettificare quelle
già presentate utilizzando i modelli di dichiarazione approvati
per gli stessi periodi di imposta con decreto del Ministro delle
finanze.
3-ter. La presentazione delle dichiarazioni integrative
di cui al comma 3-bis e l'esecuzione dei connessi versamenti esclude
la punibilità per i reati previsti dal decreto-legge 10
luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge
7 agosto 1982, n. 516, nei limiti delle integrazioni.
3-quater. Per le ritenute indicate nella dichiarazione
integrativa di cui al comma 3-bis non può essere esercitata
la rivalsa sui percettori dei compensi non assoggettati in precedenza
a ritenuta. Le dichiarazioni integrative non costituiscono titolo
per la deducibilità ai fini delle imposte sui redditi.
3-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi da
3-bis a 3-quater e al presente comma si applicano anche se le
violazioni sono già state rilevate; tuttavia restano ferme
le somme pagate anteriormente alla data di entrata in vigore della
presente disposizione, a titolo di soprattasse, pene pecuniarie
e interessi. Le controversie pendenti e quelle che si instaurano
sino al termine finale per la presentazione delle dichiarazioni
integrative, concernenti i compensi di cui al comma 3-bis, corrisposti
fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione,
sono estinte mediante ordinanza subordinatamente alla presentazione,
da parte del sostituto di imposta, alla segreteria dell'organo
del contenzioso tributario presso il quale pende la controversia,
di copia, anche fotostatica, della dichiarazione integrativa e
della ricevuta comprovante la consegna all'ufficio postale della
lettera raccomandata di trasmissione della dichiarazione stessa,
nonchè della ricevuta ed attestato di versamento delle
ritenute";
d) al comma 4, i primi due periodi sono sostituiti
dai seguenti: "La retribuzione da prendere a riferimento
per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale,
dovuti dalle imprese di cui al comma 1 e alle condizioni di cui
al comma 2, è quella fissata dagli accordi di riallineamento
e non inferiore al 25 per cento del minimale e, per i periodi
successivi, al 50 per cento, da adeguare, entro 36 mesi, al 100
per cento dei minimali di retribuzione giornaliera, di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. La presente
disposizione deve intendersi come interpretazione autentica delle
norme relative alla corresponsione retributiva ed alla determinazione
contributiva di cui al combinato disposto dell'articolo 1, comma
1, e dell'articolo 6, commi 9, lettere a), b) e c), e 11, del
decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. Per la differenza tra la
retribuzione di riferimento per il versamento dei predetti contributi
e l'intero importo del minimale di cui al citato decreto-legge
n. 338 del 1989, possono essere accreditati contributi figurativi,
ai fini del diritto e della misura della pensione, con onere a
carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 luglio 1993, n. 236, nel limite massimo delle risorse preordinate
a tale scopo. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale sono stabiliti criteri e modalità per il riconoscimento
dei predetti accrediti di contributi figurativi";
e) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
"6-bis. All'atto del definitivo riallineamento
retributivo ai livelli previsti nei corrispondenti contratti collettivi
nazionali di lavoro, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative, alle imprese di cui
al comma 1 sono riconosciuti, per i lavoratori interessati dagli
accordi di recepimento, gli incentivi previsti per i casi di nuova
occupazione dalle norme vigenti alla data della completa applicazione
dei contratti collettivi".
2. I limiti temporali previsti dall'articolo 5 del
decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, decorrono dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
3. I soggetti che si avvalgono degli accordi di
riallineamento retributivo di cui al presente articolo sono esclusi
dalle gare di appalto indette da enti pubblici nei territori diversi
da quelli di cui all'articolo 1 della legge 1o marzo 1986, n.
64, fino al completo riallineamento.
Art. 24.
(Disposizioni riguardanti soci delle cooperative di lavoro)
1. Per i crediti dei soci delle cooperative di lavoro
trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 2 della
legge 29 maggio 1982, n. 297, e agli articoli 1 e 2 del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 80; restano salvi e conservano
la loro efficacia ai fini delle relative prestazioni i contributi
versati antecedentemente alla data di entrata in vigore della
presente legge. I contributi rimborsati saranno restituiti dagli
organismi cooperativi all'ente previdenziale senza aggravio di
oneri accessori entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
2. In deroga alla disposizione di cui all'articolo
40, primo comma, numero 7o, del regio decreto-legge 4 ottobre
1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile
1936, n. 1155, e successive modificazioni, i lavoratori soci di
cooperative di lavoro sono soggetti all'assicurazione obbligatoria
per la disoccupazione involontaria ai fini dell'erogazione, per
i settori non agricoli, del trattamento ordinario di tale assicurazione
e del trattamento speciale di disoccupazione edile di cui alla
legge 6 agosto 1975, n. 427, e successive modificazioni, e, per
il settore agricolo, sia del trattamento ordinario che dei trattamenti
speciali di cui alle leggi 8 agosto 1972, n. 457, e 16 febbraio
1977, n. 37. I contributi relativi alla predetta assicurazione,
versati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente
legge, restano salvi e conservano la loro efficacia anche ai fini
della concessione delle prestazioni.
3. Ai fini dell'erogazione delle prestazioni di
cui al comma 2, la perdita dello stato di socio su iniziativa
della cooperativa, ivi compreso il caso di scioglimento della
cooperativa stessa, ovvero del singolo socio, è equiparata,
rispettivamente, al licenziamento o alle dimissioni del socio
medesimo.
4. Le disposizioni in materia di indennità
di mobilità nonchè di trattamento speciale di disoccupazione
edile ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 16 maggio 1994,
n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994,
n. 451, si intendono estese ai soci lavoratori delle cooperative
di lavoro svolgenti le attività comprese nei settori produttivi
rientranti nel campo di applicazione della disciplina relativa
all'indennità di mobilità stessa soggette agli obblighi
della correlativa contribuzione. L'espletamento della relativa
procedura di mobilità, estesa dall'articolo 8, comma 2,
del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, deve essere preceduto dall'approvazione,
da parte dell'assemblea, del programma di mobilità. Conservano
la loro efficacia ai fini delle relative prestazioni i contributi
versati antecedentemente alla data di entrata in vigore della
presente legge.
5. È confermata l'esclusione dall'assicurazione
di cui al comma 2 dei soci delle cooperative rientranti nella
disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30
aprile 1970, n. 602, nonchè dei soci di categorie di cooperative
espressamente escluse dalla predetta assicurazione.
6. Le disposizioni del presente articolo trovano
applicazione fino all'emanazione della disciplina sulla definizione
degli ammortizzatori sociali per i soci lavoratori di società
cooperative.
Art. 25.
(Mutui per la realizzazione di politiche per il lavoro)
1. Per la realizzazione delle politiche per il lavoro
ed in particolare per gli interventi a carico del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236, e del Fondo di cui all'articolo 1-ter del medesimo decreto-legge
n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
236 del 1993, nonchè per gli interventi previsti dall'articolo
9-septies del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, il Ministro
del tesoro è autorizzato a contrarre mutui quindicennali
con la Cassa depositi e prestiti, il cui ammortamento è
a totale carico dello Stato a decorrere dal 1998. Le somme derivanti
da detti mutui sono versate all'entrata del bilancio dello Stato
per essere assegnate, con decreto del Ministro del tesoro, sulla
base del riparto operato con deliberazione del CIPE su proposta
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, agli appositi
capitoli dello stato di previsione delle Amministrazioni interessate.
2. La società per l'imprenditorialità
giovanile s.p.a., costituita ai sensi del decreto-legge 31 gennaio
1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo
1995, n. 95, può istituire fondi di garanzia a favore dei
beneficiari degli interventi da essa effettuati, per l'attuazione
dei quali è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per
l'anno 1997. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo delle
risorse derivanti dai mutui di cui all'articolo 9 del decreto-legge
23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 marzo 1995, n. 85. La predetta società, per le
medesime finalità, è ammessa a costituire società
in ambito regionale aventi identica ragione sociale, conservando
la maggioranza assoluta del capitale sociale per un periodo minimo
di due anni.
3. I contratti di programma di cui all'articolo
2, comma 203, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
possono avere ad oggetto anche interventi nel settore turistico.
Art. 26.
(Interventi a favore di giovani inoccupati nel Mezzogiorno)
1. Il Governo della Repubblica è delegato
ad emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, un decreto legislativo per la definizione
di un piano straordinario di lavori di pubblica utilità
e di borse di lavoro, da attuare entro il 31 dicembre 1997 nei
territori delle regioni Sardegna, Sicilia, Calabria, Campania,
Basilicata, Puglia, Abruzzo e Molise, nonchè nelle province
nelle quali il tasso medio annuo di disoccupazione, secondo la
definizione allargata ISTAT, rilevato per il 1996, è superiore
alla media nazionale risultante dalla medesima rilevazione, con
l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) destinazione del piano a favore di giovani, di
età compresa tra i 21 e i 32 anni, in cerca di prima occupazione,
iscritti da più di trenta mesi nelle liste di collocamento,
ferme restando le condizioni previste dalla normativa vigente
per le ipotesi di rifiuto ingiustificato di offerte di lavoro;
b) ripartizione delle risorse per regioni tenendo
conto del tasso di disoccupazione giovanile di lunga durata e
suddivisione delle risorse stesse, in modo equilibrato, tra progetti
di lavori di pubblica utilità e di borse di lavoro entro
il mese di novembre 1997; possibilità di revisione di tale
suddivisione, su proposta delle Commissioni regionali per l'impiego,
sulla base della verifica dell'andamento del piano straordinario,
per garantire comunque il raggiungimento degli obiettivi;
c) durata dell'impegno nei lavori di pubblica utilità
e nelle borse di lavoro non superiore a dodici mesi;
d) definizione delle procedure attuative del piano
straordinario con modalità e tempi tali da realizzare l'avviamento
al lavoro di almeno 100.000 giovani inoccupati di cui al presente
comma entro il 31 dicembre 1997.
2. Per quanto riguarda i lavori di pubblica utilità,
il decreto legislativo di cui al comma 1 dovrà altresì
osservare i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) attuazione dei nuovi progetti, temporalmente
determinati, nei settori dei servizi alla persona, della salvaguardia
e della cura dell'ambiente e del territorio, del recupero e della
riqualificazione degli spazi urbani e dei beni culturali, mediante
le modalità stabilite nell'articolo 1 del decreto-legge
1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 novembre 1996, n. 608, ivi compresa la possibilità
di ricorso ad interventi sostitutivi in caso di inerzia nell'attivazione
dei progetti ovvero di mancata esecuzione degli stessi; ambiti
e tipologia dei progetti saranno definiti con decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Conferenza Stato-città
e autonomie locali;
b) ammissibilità dei soli progetti, presentati
entro due mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo
di cui al comma 1, che prevedano, a favore dei lavoratori interessati,
l'impegno a realizzare nuove attività stabili nel tempo,
anche nel settore del lavoro autonomo, nonchè i contenuti
formativi ad esse funzionali; a tal fine, individuazione delle
agenzie di promozione di lavoro e di impresa incaricate dell'attività
di assistenza tecnico-progettuale agli enti proponenti, con il
rilascio di un'apposita attestazione, valida come requisito per
la presentazione dei progetti.
3. Per quanto riguarda le borse di lavoro, il decreto
legislativo di cui al comma 1 dovrà altresì osservare
i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) possibilità di svolgere le borse di lavoro
presso imprese appartenenti ai settori di attività individuati
dalle classi D, H, I, J e K della classificazione ISTAT 1991 delle
attività economiche che non abbiano licenziato personale
nei dodici mesi precedenti, con almeno due dipendenti e non più
di cento, in misura non superiore al numero dei dipendenti e comunque
a dieci e a condizione che i giovani impegnati nelle borse di
lavoro siano ad incremento del personale occupato mediamente dall'impresa
nei dodici mesi precedenti; la medesima possibilità e alle
medesime condizioni è consentita alle imprese appartenenti
ai settori di attività individuati dalla classe G della
predetta classificazione, con almeno cinque dipendenti e non più
di cento;
b) determinazione della durata delle borse di lavoro,
fermo restando il termine di cui alla lettera c) del comma 1,
in rapporto alle caratteristiche tipologiche e dimensionali delle
imprese, escludendo le attività con carattere di stagionalità,
e ai livelli di scolarità dei giovani;
c) corresponsione del sussidio di cui all'articolo
14, comma 4, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, come modificato
dal decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 novembre 1996, n. 608; erogazione del sussidio
ai giovani da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS), subordinatamente all'attestazione mensile da parte dell'impresa
della effettiva partecipazione alle attività previste,
con predisposizione di procedure automatiche di accesso ai benefìci,
nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del
Fondo di cui al comma 7, da parte delle imprese ammesse, tra quelle
che abbiano presentato apposita dichiarazione di disponibilità
all'INPS entro termini prefissati, anche tramite le organizzazioni
datoriali di categoria;
d) riconoscimento, in caso di assunzione a tempo
indeterminato al termine della borsa di lavoro, degli incentivi
previsti in casi di nuova occupazione dalle norme vigenti alla
data dell'assunzione.
4. Sullo schema di decreto legislativo di cui al
comma 1 le competenti Commissioni parlamentari esprimono il loro
parere entro quindici giorni dalla data di trasmissione.
5. Il terzo periodo del comma 20 dell'articolo 1
del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, non trova applicazione relativamente
agli interventi attuati nei territori di cui al comma 1.
6. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale sono stabiliti modalità e criteri per il rimborso,
nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del
Fondo di cui al comma 7, degli oneri sostenuti a titolo di assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro dai datori di lavoro che abbiano
attivato tirocini di orientamento o formativi ai sensi di disposizioni
di legge vigenti.
7. Per l'attuazione dei commi da 1 a 5 del presente
articolo sono preordinate, nell'ambito del Fondo di cui all'articolo
1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, lire 300
miliardi per il 1997 e lire 700 miliardi per il 1998. Le somme
non impegnate nell'esercizio finanziario di competenza possono
esserlo in quello successivo.
Art. 27.
(Copertura finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione:
a) degli articoli 15, 16 e 20 valutati complessivamente
in lire 271 miliardi per l'anno 1997, in lire 490 miliardi per
l'anno 1998 e in lire 670 miliardi per ciascun anno a decorrere
dall'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999,
al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro
per l'anno finanziario 1997, all'uopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri;
b) degli articoli 23 e 24, valutati in lire 50 miliardi
per l'anno 1997 e in lire 90 miliardi annui a decorrere dall'anno
1998, si provvede mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 29-quater del decreto-legge 31 dicembre
1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1997, n. 30;
c) dell'articolo 25, pari a lire 105 miliardi per
l'anno 1998 ed a lire 175 miliardi annui a decorrere dal 1999
fino al 2013, si provvede per gli anni 1998 e 1999 mediante utilizzo
delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997,
utilizzando, quanto a lire 70 miliardi per l'anno 1998 ed a lire
140 miliardi per l'anno 1999, l'accantonamento relativo al Ministero
del lavoro e della previdenza sociale; quanto a lire 35 miliardi
per ciascuno degli anni 1998 e 1999 l'accantonamento relativo
al Ministero del tesoro.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.