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2. Particolarità

2.1) Condizioni di studente indipendente
(nucleo familiare convenzionale composto dal solo studente).

La condizione di studente indipendente, il cui nucleo familiare convenzionale non tiene conto dei componenti della famiglia di origine, è definita in relazione alla presenza dei seguenti requisiti:

2.1.a) residenza esterna all'unità abitativa della famiglia di origine, da almeno un anno rispetto alla data di presentazione della domanda di immatricolazione o iscrizione ad anni successivi, in alloggio non di proprietà di un suo membro e con una attività lavorativa che gli abbia consentito di ottenere nell’anno 1998 un reddito complessivo netto di almeno lire 7.000.000;

o se:

2.1.b) coniugato;

2.1.c) con figli a carico;

2.1.d) separato legalmente o divorziato;

2.1.e) orfano di entrambi i genitori.

Negli altri casi lo studente, qualora costituisca nucleo familiare autonomo e non conviva con la famiglia di origine dovrà dichiarare la condizione della famiglia stessa.

2.2) Altro/i studenti universitari presenti nel nucleo familiare

Se nel nucleo familiare sono presenti altro/i studenti universitari regolarmente iscritti per l’A.A.1999/2000 ad un corso universitario, lo studente deve detrarre dal reddito complessivo del nucleo familiare convenzionale i seguenti importi:

1. per un solo studente, lire 1.000.000;
2. per due studenti, lire 2.000.000;
3. oltre due studenti, lire 2.500.000.

2.3) Studenti stranieri con redditi percepiti all'estero

Esenzione per condizione economica:

2.3.1) gli studenti appartenenti a Paesi dell'Unione Europea sono equiparati agli studenti italiani (modalità "Esenzioni per condizione economica" di seguito riportate).

2.3.2) Per gli studenti provenienti dai Paesi non appartenenti all'Unione Europea, si considerano tutti i redditi percepiti dal nucleo familiare convenzionale dello studente, tenendo conto dell'area geografica di provenienza, sulla base della corrispondente documentazione fiscale tradotta dalla competente autorità consolare, e sono valutati sulla base del tasso di cambio medio dello stesso anno, aggiornato con Decreto del Ministro delle Finanze, ai sensi della legge 28 giugno 1990, n.67, art.4, comma 6, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 1990, n.227, corretto, per Paesi diversi da quelli membri dell'Unione Europea, in relazione al reddito medio nazionale a parità di potere di acquisto. I valori dei coefficienti di correzione sono indicati nella tabella n.3.

2.3.3) Gli studenti cui sia stato riconosciuto lo stato di rifugiato, ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28.07.51, ratificata con legge 24.07.54 n.722, saranno tenuti al pagamento della tassa di iscrizione di lire 535.000 (codice contributivo "A") , previa esibizione del documento attestante la posizione.

2.3.4) Per tutti i cittadini stranieri borsisti del Governo italiano l'importo della tassa e dei contributi è pari al 50% dell'importo dovuto, calcolato con le modaltà delle esenzioni per reddito di seguito riportate. Tale importo non potrà, comunque, essere inferiore a quello previsto per gli appartenenti al codice contributivo "A" (sono esclusi i borsisti del Governo italiano iscritti alle Scuole di Specializzazione).
Gli studenti stranieri con redditi percepiti all'estero dovranno presentare la documentazione fiscale al momento dell'immatricolazione o iscrizione ad anni successivi al primo.

2.4) Studenti portatori di handicap

Gli studenti portatori di handicap con invalidità riconosciuta pari o superiore al 66% sono esentati totalmente dal pagamento delle tasse e dei contributi universitari. Tale invalidità dovrà essere dimostrata mediante idonea documentazione rilasciata dalla autorità competente che dovrà essere presentata al momento della immatricolazione o della iscrizione agli anni successivi (codice contributivo "H").

2.5) Presenza nel nucleo familiare convenzionale dello studente di un componente portatore di handicap

Se un componente del nucleo familiare convenzionale dello studente è portatore di handicap con invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%, lo studente deve incrementare di una unità la composizione del proprio nucleo familiare.
Lo stato di invalidità dovrà essere dimostrato mediante presentazione di idonea documentazione rilasciata dalla autorità competente che dovrà essere presentata al momento della immatricolazione o della iscrizione agli anni successivi.

2.6) Studenti non in regola con la tassa ed i contributi per l'A.A.1998/99

Lo studente che nell'A.A.1998/99 ha provveduto alla presentazione della domanda di immatricolazione o iscrizione ad anni successivi con il pagamento della I rata in acconto ed ha omesso il pagamento della II rata e/o III rata a saldo, qualora dovuta, per potersi iscrivere all'anno accademico corrente o per potersi trasferire ad altro Ateneo, ovvero per ottenere il passaggio ad altro corso di studi universitario, è tenuto al saldo delle tasse dovute per l'A.A.1998/99, più la mora per ritardato pagamento.

Lo studente che, nell'A.A.1998/99, ha provveduto al pagamento della I rata in acconto, senza formalizzare la domanda di iscrizione ad anni successivi, per potersi iscrivere all'anno accademico corrente o per potersi trasferire ad altro Ateneo o per ottenere il passaggio ad altro corso di studi universitario è tenuto, contestualmente all'iscrizione all'anno corrente, per l'A.A.1998/99, a formalizzare la propria iscrizione presentando apposita domanda e provvedere al pagamento del saldo eventualmente dovuto più le more per ritardata iscrizione e per ritardato pagamento.

2.7) Studenti fuori corso "interruttori"

Lo studente che negli anni accademici precedenti all'A.A.1999/2000 non abbia rinnovato l'iscrizione per uno o più anni accademici, contestualmente all'iscrizione all'anno corrente, dovrà regolarizzare la propria posizione amministrativa per l'anno o gli anni di interruzione iscrivendosi ad anno/i fuori corso, pagando un importo fisso di lire 500.000 per ogni anno di interruzione.
Il periodo di interruzione non è preso in considerazione ai fini della valutazione del merito.

2.8) Trasferimenti da altri Atenei al nostro Ateneo

Lo studente che si trasferisce da altro Ateneo è esonerato dal versamento delle tasse universitarie già versate presso l'Ateneo di provenienza sino all'importo massimo di lire 310.000. Non possono essere detratti i contributi universitari versati presso altro Ateneo.
Il contributo regionale di lire 190.000 è dovuto presso il nostro Ateneo qualora lo studente provenga da un Ateneo con sede fuori dalla Regione Lazio.

2.9) Trasferimenti dal nostro Ateneo ad altri Atenei

Se il trasferimento verrà chiesto prima dell'iscrizione al nuovo anno accademico e, comunque, non oltre il 15/10/1999, lo studente non dovrà corrispondere alcun importo al nostro Ateneo se non il contributo di trasferimento.
Se il trasferimento verrà chiesto successivamente all'iscrizione al nuovo anno accademico, lo studente non potrà ottenere il rimborso della tassa e dei contributi già corrisposti.
Per ottenere il trasferimento lo studente dovrà risultare in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi dell'anno/i precedenti all’A.A.1999/2000.

2.10) Rinuncia agli studi

Lo studente che in qualsiasi momento dell'anno accademico rinuncia agli studi, non avrà diritto ad ottenere il rimborso della tassa e dei contributi già corrisposti.
Non ha diritto, ugualmente, al rimborso lo studente che, pur avendo provveduto al pagamento della I rata in acconto della tassa e dei contributi, non abbia formalizzato l'immatricolazione o l'iscrizione ad anni successivi presentando la relativa istanza.

2.11) Domanda cautelativa

Lo studente che intende laurearsi entro la sessione invernale dell'A.A.1998/99, dovrà presentare, entro il 31 dicembre 1999, la domanda di iscrizione, su apposito modulo, senza effettuare alcun pagamento. Se lo studente non si sarà laureato entro l'ultimo appello di laurea della sessione invernale dell'A.A.1998/99, dovrà effettuare il pagamento della tassa universitaria e dei contributi dovuti in base al proprio codice contributivo entro 15 giorni dall'ultima seduta di laurea o diploma (sessione invernale) stabilita per il corso di studio in cui lo studente è iscritto. Coloro che presenteranno regolare domanda di iscrizione all'anno accademico 1999/2000, dovranno laurearsi a partire dalla prima sessione utile dell'anno accademico di ultima iscrizione.

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