REGOLAMENTO
PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
Art. 1 - I dipendenti di ruolo
dell'Ateneo possono usufruire, in ragione della percentuale
stabilita dall'art.3, punto a) del D.P.R. 395/88, di permessi
straordinari retribuiti, per motivi di studio, nella misura
massima di 150 ore individuali ogni anno.
Art. 2 - I permessi di cui all'art.
1 sono concessi per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento
di titoli di studio in corsi universitari, postuniversitari,
di scuole di istruzione primaria, secondaria, e di qualificazione
professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute,
o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio, legali
o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico
e per la frequenza di attivit
didattiche e formative
di cui al punto c) del primo comma dell'art. 9 del D.P.R.
n. 319 del 3.08.1990.
Art. 3 - Nel caso in cui le richieste
per suddetti permessi superino il 3% delle unità in
servizio, gli stessi permessi sono concessi nel seguente ordine
:
I )
viene riservato ai dipendenti dell'area sociosanitaria che
frequentino corsi per il conseguimento di diplomi professionali
relativi ai profili del ruolo sanitario non oltre il 20% del
contingente complessivo di cui all'art. 3 punto a) del D.P.R.
395/88. Nell'ambito di tale riserva vige l'ordine di priorità
stabilito dall'art. 20 del D.P.R. 384/90.
II)
a) ai dipendenti che frequentino l'ultimo anno del corso di
studi e, se studenti universitari o post-universitari , abbiano
superato gli esami degli anni precedenti;
b) ai dipendenti che frequentino
l'anno di corso che precede l'ultimo e successivamente, quelli
che, nell'ordine, frequentino gli anni ancora anteriori, escluso
il primo, ferma restando per gli studenti universitari la
condizione di cui alla lettera a);
c) ai dipendenti ammessi a frequentare
attività didattiche e formative, che non si trovino
nelle condizioni di cui alle lettere a) e b) ;
d) ai dipendenti universitari fuori
corso, valutando con priorità nella graduatoria il
numero degli esami sostenuti rispetto al numero totale degli
esami previsto dal corso di laurea;
Art. 4 - Nell'ambito di ciascuna
fattispecie di cui ai punti a) - b) - c) dell'art. 3 la precedenza
è accordata, nell'ordine , ai dipendenti che frequentino
corsi di studi della scuola media inferiore, della scuola
media superiore, universitari o post-universitari;
Art. 5 - A parità di condizioni,
(all'interno di ciascuna categoria) i permessi sono accordati
ai dipendenti che non abbiano mai fruito dei permessi medesimi
per lo stesso corso di studi e, in caso di ulteriore parità,
secondo l'ordine decrescente di etc..
Art. 6 - Le domande di ammissione,
redatte in carta semplice, dovranno essere inoltrate all'Amministrazione
entro il 30 ottobre nei modi indicati con apposito avviso
affisso all'albo. La Commissione provvederà ad ultimare i
lavori entro il 30 novembre.
Art. 7 - Poichè il D.P.R.
3.09.1990 subordina la concessione dei suddetti permessi per
gli studenti universitari e/o postuniversitari al superamento
degli esami degli anni precedenti e poiché non è
possibile stabilire prima dello svolgimento della sessione
invernale (febbraio - marzo) se il richiedente è in regola
o meno con gli esami dell'anno precedente , coloro che non
abbiano già; completato nella sessione estiva il numero degli
esami richiesti, dovranno produrre il piano di studi dell'anno
precedente e firmare una dichiarazione con la quale si impegnano
a completare nella sessione autunnale/invernale gli esami
previsti dal piano di studi relativo all'anno di corso precedente
a quello per il quale presentano domanda, pena retrocessione
o decadenza dalla graduatoria . Nel caso il dipendente abbia
già usufruito delle ore di permesso senza poi sostenere ,
con esito positivo , gli esami nella sessione invernale tali
ore verranno considerate con periodi di aspettativa non retribuita
ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. 10.01.1957 n. 3 sempreché
non sia rimasto , ancorch retrocesso nella graduatoria.
L'interessato dovrà inoltre presentare all'ufficio competente
la certificazione degli esami della sessione invernale non
appena li abbia sostenuti .
Coloro i quali intendano chiedere la fruizione dei permessi
per un corso che preveda un esame di ammissione, il cui risultato
si conosca entro tre mesi dalla pubblicazione della graduatoria,
possono egualmente fare domanda preventiva, salvo decadere
dalla graduatoria, in caso di esito negativo dell'esame.
Art. 8 - Sarà compito di un'apposita
Commissione esaminare le domande inoltrate e redarre la graduatoria
degli aspiranti che verrà resa pubblica al termine dei lavori,
sulla base dei principi sopra elencati. Tale Commissione nominata
con Decreto rettorale risulta così composta : il Direttore
Amministrativo o un suo delegato, il Dirigente preposto alla
divisione del Personale, il Funzionario preposto all'Ufficio
Personale non docente, e 3 unità del personale non docente
indicate dalle organizzazioni sindacali.
Art. 9 - Per la concessione dei
permessi di cui all'art. 1 i dipendenti interessati dovranno
presentare prima dell'inizio dei corsi un certificato di iscrizione
e al termine degli stessi, il certificato di frequenza ai
corsi nell'orario di lavoro e quello degli esami sostenuti.
Qualora non fosse possibile ottenere tale tipo di attestazione
è necessario presentare all'Amministrazione il calendario
dei corsi che si intende seguire e per i quali si intende
sostenere l'esame, oltreché il certificato dell'esame sostenuto.
L'effettivo svolgimento dei corsi costituisce l'elemento di
riferimento per la fruizione dei permessi la cui durata complessiva
non può superare le 150 ore annue per ciascun dipendente in
esse compreso il tempo necessario per raggiungere la sede
di svolgimento dei corsi.
In caso di mancata presentazione da parte del dipendente di
idonea certificazione in ordine all'iscrizione nonché agli
esami finali sostenuti, i periodi di permesso utilizzati sono
considerati come aspettativa ai sensi dell'art. 69 del D.P.R.
n. 3 del 10.01.1957 - testo unico delle disposizioni concernenti
lo statuto degli impiegati civili dello stato - o giustificati
in base
analoghi istituti previsti dagli ordinamenti di appartenenza
con l'applicazione dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere
al recupero delle competenze fisse dalla stessa corrisposte
per detti periodi.
Art. 10 - Il permesso per il conseguimento
dei titoli di studio o di attestati professionali di cui all'art.
2 può essere concesso anche in aggiunta a quello necessario
per le attività formative programmate per lo stesso corso.
Art. 11 - Il personale che avrà
ottenuto la concessione dei permessi di cui all'art.1 del
regolamento ha diritto salvo eccezionali ed inderogabili esigenze
di servizio comunque motivate per iscritto, a turni di lavoro
che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione degli
esami e non è obbligato a prestazioni di lavoro straordinario
durante i giorni festivi e di riposo settimanale.
Art. 12 - Il conseguimento di un
significativo accrescimento della professionalità del singolo
dipendente, documentato dal titolo di studio o da attestati
professionali conseguiti, costituirà titolo di servizio da
valutare secondo le norme degli ordinamenti delle amministrazioni
di appartenenza.
Roma, 4.03.1991
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