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REGOLAMENTO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO

Art. 1 - I dipendenti di ruolo dell'Ateneo possono usufruire, in ragione della percentuale stabilita dall'art.3, punto a) del D.P.R. 395/88, di permessi straordinari retribuiti, per motivi di studio, nella misura massima di 150 ore individuali ogni anno.

Art. 2 - I permessi di cui all'art. 1 sono concessi per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio in corsi universitari, postuniversitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria, e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio, legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico e per la frequenza di attivit… didattiche e formative di cui al punto c) del primo comma dell'art. 9 del D.P.R. n. 319 del 3.08.1990.

Art. 3 - Nel caso in cui le richieste per suddetti permessi superino il 3% delle unità in servizio, gli stessi permessi sono concessi nel seguente ordine :

I )
viene riservato ai dipendenti dell'area sociosanitaria che frequentino corsi per il conseguimento di diplomi professionali relativi ai profili del ruolo sanitario non oltre il 20% del contingente complessivo di cui all'art. 3 punto a) del D.P.R. 395/88. Nell'ambito di tale riserva vige l'ordine di priorità stabilito dall'art. 20 del D.P.R. 384/90.

II)
a) ai dipendenti che frequentino l'ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari o post-universitari , abbiano superato gli esami degli anni precedenti;

b) ai dipendenti che frequentino l'anno di corso che precede l'ultimo e successivamente, quelli che, nell'ordine, frequentino gli anni ancora anteriori, escluso il primo, ferma restando per gli studenti universitari la condizione di cui alla lettera a);

c) ai dipendenti ammessi a frequentare attività didattiche e formative, che non si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a) e b) ;

d) ai dipendenti universitari fuori corso, valutando con priorità nella graduatoria il numero degli esami sostenuti rispetto al numero totale degli esami previsto dal corso di laurea;

Art. 4 - Nell'ambito di ciascuna fattispecie di cui ai punti a) - b) - c) dell'art. 3 la precedenza è accordata, nell'ordine , ai dipendenti che frequentino corsi di studi della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o post-universitari;

Art. 5 - A parità di condizioni, (all'interno di ciascuna categoria) i permessi sono accordati ai dipendenti che non abbiano mai fruito dei permessi medesimi per lo stesso corso di studi e, in caso di ulteriore parità, secondo l'ordine decrescente di etc..

Art. 6 - Le domande di ammissione, redatte in carta semplice, dovranno essere inoltrate all'Amministrazione entro il 30 ottobre nei modi indicati con apposito avviso affisso all'albo. La Commissione provvederà ad ultimare i lavori entro il 30 novembre.

Art. 7 - Poichè il D.P.R. 3.09.1990 subordina la concessione dei suddetti permessi per gli studenti universitari e/o postuniversitari al superamento degli esami degli anni precedenti e poiché non è possibile stabilire prima dello svolgimento della sessione invernale (febbraio - marzo) se il richiedente è in regola o meno con gli esami dell'anno precedente , coloro che non abbiano già; completato nella sessione estiva il numero degli esami richiesti, dovranno produrre il piano di studi dell'anno precedente e firmare una dichiarazione con la quale si impegnano a completare nella sessione autunnale/invernale gli esami previsti dal piano di studi relativo all'anno di corso precedente a quello per il quale presentano domanda, pena retrocessione o decadenza dalla graduatoria . Nel caso il dipendente abbia già usufruito delle ore di permesso senza poi sostenere , con esito positivo , gli esami nella sessione invernale tali ore verranno considerate con periodi di aspettativa non retribuita ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. 10.01.1957 n. 3 sempreché‚ non sia rimasto , ancorch‚ retrocesso nella graduatoria.
L'interessato dovrà inoltre presentare all'ufficio competente la certificazione degli esami della sessione invernale non appena li abbia sostenuti .
Coloro i quali intendano chiedere la fruizione dei permessi per un corso che preveda un esame di ammissione, il cui risultato si conosca entro tre mesi dalla pubblicazione della graduatoria, possono egualmente fare domanda preventiva, salvo decadere dalla graduatoria, in caso di esito negativo dell'esame.

Art. 8 - Sarà compito di un'apposita Commissione esaminare le domande inoltrate e redarre la graduatoria degli aspiranti che verrà resa pubblica al termine dei lavori, sulla base dei principi sopra elencati. Tale Commissione nominata con Decreto rettorale risulta così composta : il Direttore Amministrativo o un suo delegato, il Dirigente preposto alla divisione del Personale, il Funzionario preposto all'Ufficio Personale non docente, e 3 unità del personale non docente indicate dalle organizzazioni sindacali.

Art. 9 - Per la concessione dei permessi di cui all'art. 1 i dipendenti interessati dovranno presentare prima dell'inizio dei corsi un certificato di iscrizione e al termine degli stessi, il certificato di frequenza ai corsi nell'orario di lavoro e quello degli esami sostenuti. Qualora non fosse possibile ottenere tale tipo di attestazione è necessario presentare all'Amministrazione il calendario dei corsi che si intende seguire e per i quali si intende sostenere l'esame, oltreché il certificato dell'esame sostenuto.
L'effettivo svolgimento dei corsi costituisce l'elemento di riferimento per la fruizione dei permessi la cui durata complessiva non può superare le 150 ore annue per ciascun dipendente in esse compreso il tempo necessario per raggiungere la sede di svolgimento dei corsi.
In caso di mancata presentazione da parte del dipendente di idonea certificazione in ordine all'iscrizione nonché agli esami finali sostenuti, i periodi di permesso utilizzati sono considerati come aspettativa ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 3 del 10.01.1957 - testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello stato - o giustificati in base
analoghi istituti previsti dagli ordinamenti di appartenenza con l'applicazione dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere al recupero delle competenze fisse dalla stessa corrisposte per detti periodi.

Art. 10 - Il permesso per il conseguimento dei titoli di studio o di attestati professionali di cui all'art. 2 può essere concesso anche in aggiunta a quello necessario per le attività formative programmate per lo stesso corso.

Art. 11 - Il personale che avrà ottenuto la concessione dei permessi di cui all'art.1 del regolamento ha diritto salvo eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio comunque motivate per iscritto, a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione degli esami e non è obbligato a prestazioni di lavoro straordinario durante i giorni festivi e di riposo settimanale.

Art. 12 - Il conseguimento di un significativo accrescimento della professionalità del singolo dipendente, documentato dal titolo di studio o da attestati professionali conseguiti, costituirà titolo di servizio da valutare secondo le norme degli ordinamenti delle amministrazioni di appartenenza.

Roma, 4.03.1991

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