ART. 2
(Procedure di attivazione, valutazione delle richieste
e ripartizione degli assegni)
Al fine dellattivazione delle procedure
di cui al successivo art. 5, i docenti interessati dovranno
far pervenire al Dipartimento di afferenza entro il 30 settembre
apposita istanza nella quale dovrà essere specificato
il piano di formazione scientifica collegato al progetto
di ricerca.
I Consigli di Dipartimento valuteranno le richieste pervenute
indicando lordine di priorità delle stesse.
Tali delibere dovranno essere inviate alle Facoltà
le quali deliberano sulla ripartizione. Il Senato Accademico
attribuisce alle Facoltà gli assegni.
ART. 3
(Requisiti)
Possono essere titolari degli assegni dottori
di ricerca o laureati in possesso di curriculum scientifico
professionale idoneo per lo svolgimento di attività
di ricerca. Il rapporto di collaborazione non è pertanto
attivabile con neolaureati privi di ulteriori titoli di
formazione o di documentata ed idonea esperienza per attività
di ricerca già svolta.
Sono ammessi a partecipare alle selezioni di cui al successivo
art. 5 i cittadini della comunità Europea che non
abbiano superato il 35° anno di età.
ART. 4
(Incompatibilità)
Il rapporto di collaborazione alla ricerca
non è attivabile con il personale di ruolo in servizio
presso le università, gli osservatori astronomici,
astrofisici e vesuviano, gli enti pubblici e le istituzioni
di ricerca di cui allarticolo 8 del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n.593, e successive
modificazioni e integrazioni, lENEA e lASI,
mentre il titolare in servizio presso altre amministrazioni
pubbliche può essere collocato in aspettativa senza
assegni.
Non è ammesso il cumulo con borse di studio a qualsiasi
titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni
nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni
allestero, lattività di ricerca dei titolari
di assegni. Il titolare di assegni può frequentare
corsi di dottorato di ricerca.
ART. 5
(Bando)
In attuazione delle deliberazioni del Senato
Accademico di cui allart. 2 e nel rispetto delle disponibilità
di bilancio, lamministrazione indice entro il 30 novembre
con decreto rettorale selezioni pubbliche per titoli integrate
da un colloquio che accerti anche la conoscenza di una o
più lingue straniere. Il bando contiene il numero,
la durata e limporto degli assegni, nonchè
lindicazione dei piani di formazione collegati ai
programmi di ricerca per cui si vuole attivare la collaborazione,
il termine per la presentazione delle domande da parte dei
candidati, nonchè i criteri di valutazione.
Il bando viene reso pubblico mediante invio alla Gazzetta
Ufficiale.
ART. 6
(Presentazione delle domande)
Le domande di partecipazione alla selezione,
redatte in carta libera secondo lo schema allegato al bando,
dovranno essere indirizzate al Rettore dellUniversità
di Roma Tor Vergata e presentate o fatte pervenire a mezzo
raccomandata postale con avviso di ricevimento alla Div.
II - Rip. III, entro e non oltre il termine indicato nel
bando stesso.
Alle domande dovrà essere allegata la seguente documentazione:
Ai fini della valutazione, i candidati dovranno
allegare alla domanda fotocopia dei documenti comprovanti
i titoli posseduti unitamente ad una autocertificazione attestante
la conformità degli stessi alloriginale.
Per le pubblicazioni o per i lavori stampati allestero
deve risultare la data ed il luogo di pubblicazione. Per i
lavori stampati in Italia devono essere adempiuti gli obblighi
previsti dallart. 1 del D.L. luogotenenziale 31.8.1945,
n.660.
Non verranno presi in considerazione i titoli che perverranno
allAmministrazione dopo il termine utile per la presentazione
delle domande di partecipazione alla selezione.
ART. 7
(Commissione esaminatrice)
La Commissione esaminatrice è nominata
con decreto del Rettore, su proposta del Consiglio di Dipartimento.
La Commissione deve essere composta da tre esperti della
materia di cui un professore ordinario con funzioni di Presidente
e due componenti scelti tra professori e ricercatori.
La Commissione elegge nel proprio seno il segretario.
ART. 8
(Modalità di selezione e graduatorie)
La Commissione alla prima riunione, stabilisce
i criteri e le modalità di valutazione dei titoli
da formalizzare nei relativi verbali, nonchè i criteri
da adottare per la valutazione del colloquio.
Ai fini della valutazione di cui al precedente comma, sono
valutati come titoli, tra gli altri, il dottorato di ricerca,
i diplomi di specializzazione e gli attestati di frequenza
di corsi di perfezionamento post-laurea, conseguiti in Italia
o allestero, nonchè lo svolgimento di una documentata
attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati
con contratti, borse di studio o incarichi, sia in Italia
che allestero.
Al termine della selezione la Commissione compila una circostanziata
relazione contenente i giudizi assegnati a ciascun candidato
e formula una graduatoria di merito secondo lordine
decrescente risultante dal punteggio assegnato nella valutazione
dei titoli e delle pubblicazioni e dal punteggio ottenuto
nel colloquio e designa nellordine della graduatoria,
il vincitore della selezione.
Il giudizio finale formulato dalla Commissione per ogni
candidato verrà reso pubblico mediante affissione
allalbo dellAteneo.
Gli atti relativi alla procedura di selezione nonchè
la graduatoria di merito vengono approvati con decreto del
Rettore.
Nel caso di rinuncia dei vincitori o di risoluzione del
contratto di collaborazione alla ricerca per inadempimento
del contraente, gli assegni saranno conferiti secondo lordine
della graduatoria.
ART. 9
(Formalizzazione del rapporto)
Gli assegni sono conferiti con contratto stipulato
dal Rettore secondo il modello allegato al presente regolamento
di cui fa parte integrante. Detto contratto non dà
luogo a diritti in ordine allaccesso ai ruoli dellUniversità.
ART. 10
(Importo dellassegno)
Lassegno è pari a L. 30.000.000=
lorde annue, comprensive di tutti gli oneri connessi per
legge allerogazione dellassegno, da corrispondersi
in 12 rate mensili posticipate.
ART. 11
(Durata e rinnovo)
Lassegno di ricerca può avere
durata biennale o quadriennale e può essere rinnovato
nel limite massimo di otto anni con lo stesso soggetto.
Chi ha già usufruito della borsa di dottorato di
ricerca può godere di un assegno di ricerca per un
massimo di quattro anni ovvero fino alla concorrenza degli
otto anni.
La fissazione delle modalità di svolgimento dell'attività,
e la relativa valutazione, spettano al Consiglio di Dipartimento
presso cui si svolge la collaborazione, su relazione del
responsabile dellattività scientifica del titolare
dellassegno (tutor). Lo stesso Consiglio può
proporre il rinnovo. La decisione sul rinnovo spetta al
Senato Accademico, che dovrà tener conto della disponibilità
finanziaria e di una equa distribuzione degli assegni.
Lerogazione dellassegno è sospesa nei
periodi di assenza dovuti a gravidanza, servizio militare,
malattia. In tali casi, la durata del rapporto si protrae
per il residuo periodo ai fini della realizzazione del piano
di formazione, riprendendo a decorrere dalla data di cessazione
della causa di sospensione.
ART. 12
(Medici titolari di assegni)
Ai laureati in Medicina e Chirurgia ed Odontoiatria,
titolari di assegni per la collaborazione in discipline
medico-chirurgiche ed odontoiatriche, è consentita,
secondo le modalità previste dai singoli atti convenzionale,
la frequentazione delle strutture sanitarie convenzionate
con lAteneo al fine di aver accesso ai dati utili
allespletamento dellattività di ricerca
in questione, ivi compresi quelli clinici relativi alle
terapie applicate ai pazienti, purchè nel rispetto
della legge n. 675 del 31 dicembre 1996 e successive modificazioni
ed integrazioni sulla tutela delle persone rispetto al trattamento
dei dati personali nonchè del Regolamento emanato
da questAteneo in attuazione di detta legge, con esclusione,
pertanto, dello svolgimento dellattività assistenziale.
ART. 13
(Assegni aggiuntivi)
I Dipartimenti che siano in grado di reperire
finanziamenti esterni per l'ulteriore cofinanziamento degli
assegni di ricerca possono deliberare assegni aggiuntivi
che verranno approvati con le modalità di cui allart.
2 del presente regolamento.
Il Comitato Ricerca Scientifica può altresì
attribuire assegni aggiuntivi, dai propri fondi di ricerca,
secondo le modalità previste da un regolamento che
dovrà essere approvato dal Consiglio di Amministrazione.
ART. 14
(Trattamento fiscale, previdenziale ed assicurativo)
Come disposto dalla legge 449/97, gli assegni
in questione sono esenti da prelievo fiscale, applicandosi
ad essi le disposizioni di cui allart. 4 della legge
476/1984 e successive modificazioni ed integrazioni. Sono
invece gravati della ritenuta previdenziale del 12%, a norma
dellart. 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto
1995, n. 335, come modificato dallart. 59, comma 16,
della medesima legge 449/97.
LUniversità provvede alle coperture assicurative
per infortuni e responsabilità civile verso terzi
a favore degli assegnisti nellambito dellespletamento
della loro attività. Limporto dei relativi
premi è detratto annualmente del corrispettivo spettante.
ART. 15
(Risoluzione del contratto)
Il rapporto ha termine alla scadenza prevista
nel contratto.
Laccettazione del contratto è sottoposta a
decadenza che si verifica nel termine di trenta giorni dalla
comunicazione della graduatoria della selezione.
Possono essere giustificati soltanto i ritardi nellaccettazione
dovuti a gravi motivi, di salute o a casi di forza maggiore
debitamente comprovati.
Costituisce causa di risoluzione del rapporto linadempimento
grave e rilevante ai sensi delle disposizioni del codice
civile da parte del titolare dellassegno.
ART. 16
(Norma transitoria)
Nella prima applicazione del presente decreto
il termine di cui allart. 2 è fissato al 30
ottobre.
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA
" TOR VERGATA"
CONTRATTO PER LA COLLABORAZIONE ALLA
RICERCA
Lanno millenovecentonovantotto, il
giorno ............. del mese di ............., nella sede
del Rettorato in Via Orazio Raimondo tra lUniversità
degli Studi di Roma "Tor Vergata", codice fiscale
80213750583 in persona del Rettore Prof. Alessandro Finazzi
Agrò, domiciliato per la carica in Roma, Via Orazio
Raimondo,
e
il Dott............................................,
nato/a .................. il ....../......./......, residente
............................................... cod. fiscale
....................................
PREMESSO CHE
- Lart. 51 comma 6 della L. 449/97,
prevede per le università lerogazione di assegni
per la collaborazione ad attività di ricerca, previa
pubblicazione di apposito bando e valutazione comparativa
dei candidati;
- Il regolamento dAteneo per gli assegni
di ricerca è stato emanato con D.R. n. .................
del ................... approvato dal Senato Accademico
il ...../...../.......;
- Con bando emanato il ..................
lUniversità di Roma Tor Vergata ha messo a
concorso n......... Assegni di ricerca per la realizzazione
di collaborazione nellambito della finalità
di formazione e di sviluppo professionale di ricerca;
- Il Dott. .................................
ha superato la valutazione comparativa;
- Il Dott...................................
ha dichiarato di non essere in nessuna delle cause di incompatibilità
di cui allart. 3 del regolamento citato;
con la presente scrittura privata, redatta
in triplice copia viene stipulato il seguente contratto:
ART. 1 - Il Dott. ................................
si impegna a collaborare con il Dipartimento di ...............................
nello svolgimento di attività di ricerca sulla base
del piano di formazione allegato al contratto, al fine di
sviluppare la propria professionalità.
ART. 2 - Lattività di
cui al precedente articolo deve essere svolta dal Dott.
............................... secondo le indicazioni del
Prof. ...................... (tutor) e viene resa dal Dott.
...................... nel contesto di un rapporto di collaborazione
alla ricerca che non avrà in alcun modo carattere
di lavoro subordinato e non darà luogo a diritti
in ordine allaccesso ai ruoli dellUniversità,
essendo destinato alla formazione.
ART. 3 - Il presente contratto avrà
durata biennale a decorrere dalla data del suo perfezionamento
e potrà essere rinnovato, su proposta del Consiglio
del Dipartimento, in conformità alle modalità
indicate nel regolamento.
ART. 4 - Lassegno annuo è
di L. 30.000.000= lorde, comprensive di tutti gli oneri
connessi per legge allerogazione dellassegno,
da corrispondersi in 12 rate mensili posticipate.
Il pagamento avverrà in 12 rate mensili posticipate.
ART. 5 - Per la risoluzione anticipata
del contratto si fa rinvio alle norme legali che disciplinano
la risoluzione del contratto ed al regolamento.
ART. 6 - Tutti i dati e le informazioni
di carattere tecnico, amministrativo, scientifico, didattico
di cui il Dott. .................................. entrerà
in possesso nello svolgimento dellattività
di ricerca dovranno essere considerati strettamente riservati.
ART. 7 - Il presente contratto sarà
registrato in caso duso ai sensi dellart. 10,
Parte Seconda, della Tariffa del DPR n. 13/01/86.
Le spese di bollo e registrazione del presente contratto
sono a carico del Dott. ..............................
Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. sono allegati al contratto
e ne fanno parte integrante il regolamento per gli assegni
di ricerca di cui allart. 51 comma 6 della L. 449/97
e il Piano di Formazione, che il Dott. ..................................
dichiara di conoscere e di accettare.