Regolamento in materia di
dichiarazioni sostitutive riferimento legge 4.1.1968, n°
15 e legge 15 maggio 1997, n° 127 (D.R. n. 1830 del
3/09/1998)
ART. 1
(Definizioni)
1. - Nel presente Regolamento:
-
l'epressione "legge 127/97"
indica la legge 15 maggio 1997, n. 127 recante "Misure
urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa
e dei procedimenti di decisione e di controllo";
-
l'espressione "legge 241/90"
indica la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi";
-
l'espressione "legge 15/68"
indica la legge 4 gennaio 1968, n.15 recante "Norme
sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione
ed autenticazione di firme";
-
l'espressione "Università"
indica l'Università degli Studi di Roma "Tor
Vergata".
ART. 2
(Ambito di applicazione)
1. - Il presente Regolamento si applica nell'ambito
dei procedimenti di competenza dell'Università.
ART. 3
(Oggetto)
1. - Il presente Regolamento stabilisce per
quali fatti, stati e qualità personali, in aggiunta
a quelli indicati nell'art. 2 della Legge 15/68, così
come modificata dall'art. 3 comma II della Legge 127/97
è ammessa, in luogo della produzione della prescritta
documentazione, una dichiarazione temporaneamente sostitutiva
sottoscritta dall'interessato.
ART. 4
(Fatti, stati e qualità personali)
1. - La dichiarazione temporaneamente sostitutiva
di cui all'art. 3 può riguardare unicamente la documentazione
relativa ai seguenti stati, fatti o qualità personali:
-
titolo di studio o qualifica professionale
posseduta; partecipazione a corsi di studio o di istruzione
professionale; risultato di eventuali esami finali dei
corsi stessi, titolo di specializzazione, di abilitazione,
di preparazione, di formazione, di aggiornamento, di perfezionamento
e di qualificazione tecnica, con indicazione dell'Ente
o Istituzione che ha rilasciato i predetti titoli, con
la data del conseguimento ed eventuale votazione finale
riportata;
-
titoli preferenziali da far valere ai
fini dell'approvazione della graduatoria nell'ambito di
concorsi, esito di partecipazione a concorsi; conseguimento
di borse di studio;
-
attività didattica o professionale
esercitata, attività lavorativa prestata, incarichi
assunti, destinazioni di servizio, stato di apprendista,
tirocinante ovvero esaurimento dell'apprendistato, del
tirocinio o della pratica professionale, praticante per
l'esercizio di una professione con indicazione del soggetto
datore di lavoro e della durata, stato di disoccupazione,
iscrizione nelle liste di collocamento, qualità
di pensionato e categoria di pensione, qualità
di studente, possesso della patente automobilistica con
indicazione della relativa categoria;
-
qualità di legale rappresentante
di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore
e simili;
-
assolvimento di specifichi obblighi contributivi
con l'indicazione dell'ammontare del tributo assolto,
possesso e numero del codice fiscale e della partita IVA,
situazione economico - patrimoniale;
-
stato di volontario in servizio civile,
di espatrio, di imbarcato su navi mercantili;
-
qualità di invalido riconosciuto
e tipo, classe o natura dell'invalidità nonchè
iscrizione negli elenchi degli invalidi;
-
qualità di erede, di legatario,
di proprietario, di locatore, di affittuario, ammontare
delle eventuali quote o canoni corrisposti o ricevuti
relativamente a tali qualità, ogni attestazione
in tema di costituzione, traslazione o estinzione della
proprietà o di altri diritti su beni immobili o
mobili registrati;
-
iscrizione presso associazioni di categoria,
enti o servizi privati, al di fuori dell'iscrizione in
albi od elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione;
-
spese effettuate o danni subiti e relativi
rimborsi e risarcimenti, contributi ricevuti, mutui o
prestiti contratti con istituti di credito o enti pubblici,
condizione di debitore o creditore nei confronti dell'amministrazione
ricevente;
-
titolarità di licenze, autorizzazioni
amministrative e consimili atti di assenso;
-
qualità di vivenza a carico;
-
capacità giuridica, tecnica ed
economica delle imprese concorrenti nelle gare d'appalto;
-
qualità di legale rappresentante
e dell'eventuale direttore di imprese concorrenti a gare
d'appalto;
-
iscrizione all'Albo Nazionale Costruttori
per categoria e classifica;
-
esecuzione di lavori nella categoria prevalente;
-
elenco dei titoli di studio e professionali
dell'imprenditore e/o dei dirigenti dell'impresa e, in
particolare, dei soggetti concretamente responsabili della
prestazione dei servizi, dell'esecuzione delle forniture
e della condotta dei lavori;
-
esistenza di certificati rilasciati da
"autorità pubbliche" di buona esecuzione
dei lavori indicanti l'importo, il periodo ed il luogo
di esecuzione degli stessi, nonchè per servizi
e forniture;
-
esistenza di certificati rilasciati da
istituti o servizi ufficiali, configurabili esclusivamente
come Pubblica Amministrazione, incaricati del controllo
di qualità.
ART. 5
(Disposizioni generali in materia di dichiarazioni temporaneamente
sostitutive)
1. - La dichiarazione temporaneamente sostitutiva
deve contenere tutti gli elementi che consentono di individuare
in modo esatto i fatti, gli stati e le qualità personali
che si intendono certificare.
2. - Nel caso in cui la dichiarazione temporaneamente sostitutiva
manchi degli elementi indispensabili per l'esatta individuazione
dei fatti, stati e qualità personali che si è
inteso certificare, l'Università provvede a richiedere
all'interessato, a mezzo lettera raccomandata o telegramma,
una dichiarazione integrativa che deve essere sottoscritta
dal medesimo ed inviata entro e non oltre il termine di 15
giorni ovvero il più ampio termine indicato nella richiesta.
3. - Il suddetto termine decorre dalla data della ricezione
della dichiarazione integrativa da parte del destinatario.
4. - Nel caso in cui la dichiarazione integrativa non pervenga
nel termine fissato, l'Università non dà ulteriore
seguito al procedimento nei confronti del soggetto inadempiente.
5. - La richiesta da parte dell'Università della dichiarazione
integrativa sospende il decorso del termine per la conclusione
del procedimento soltanto nell'ipotesi in cui colui che deve
produrre la dichiarazione stessa risulti l'unico destinatario
degli effetti del provvedimento finale ai sensi dell'art.7,
comma 1, legge 241/90.
6. - Negli altri casi la richiesta di cui al comma 5 non sospende
il decorso del termine per la conclusione del procedimento.
7. - Qualora la dichiarazione temporaneamente sostitutiva
di determinati stati, fatti o qualità personali sia
prevista da norme comunitarie, di legge, di regolamento o
di bandi relativi a procedure concorsuali come condizione
di ammissione al procedimento stesso, la mancata produzione
o la sua produzione senza gli elementi indispensabili per
l'esatta individuazione degli stati, fatti o qualità
personali che si è inteso certificare di cui al comma
2 del presente articolo, comporta la non ammissione al procedimento.
8 - Colui che deve produrre la dichiarazione temporaneamente
sostitutiva può assolvere a tale obbligo per mezzo
dell'invio di copia, anche fotostatica, della certificazione,
rilasciata dai soggetti competenti, relativa agli stati, fatti
e qualità personali che si intendono certificare, a
condizione che nella suddetta copia dichiari sotto la propria
personale responsabilità che gli stati, i fatti e le
qualità personali certificate sono possedute alla data
del suo invio all'Università e che l'interessato apponga
data e firma in calce ad essa.
9. - Le dichiarazioni temporaneamente sostitutive di cui al
presente Regolamento hanno la stessa validità temporale
dei certificati che sostituiscono.
ART. 6
(Produzione della documentazione prima dell'emissione del
provvedimento finale e relativi termini)
1. - Nei casi di cui al precedente articolo
4 la documentazione dovrà essere prodotta successivamente
dall'interessato a richiesta dell'Amministrazione, prima che
sia emesso il provvedimento a lui favorevole. Qualora l'interessato
non produca la documentazione nel termine concessogli dall'Amministrazione,
il provvedimento non verrà emesso.
ART. 7
(Dichiarazioni temporaneamente sostitutive già in
possesso di quest'Amministrazione)
1. - Per ciascun procedimento amministrativo
l'interessato dovrà produrre le relative dichiarazioni.
Pertanto non verranno prese in considerazione alcuna le dichiarazioni
prodotte dallo stesso relativamente ad altri procedimenti.
ART. 8
(Sottoscrizione delle dichiarazioni)
1. - Le firme apposte in calce alle dichiarazioni
di cui al presente Regolamento non sono soggette a legalizzazione.
Le dichiarazioni mendaci saranno perseguite ai sensi del codice
penale.
ART. 9
(Formalizzazione dell'imposta di bollo)
1. - La dichiarazione temporaneamente sostitutiva
è esente da imposta di bollo; al momento della sostituzione
della stessa con la prescritta documentazione si provvederà
alla produzione dell'atto con la formalizzazione dell'imposta
di bollo, qualora essa sia necessaria.
ART. 10
(Dichiarazioni temporaneamente sostitutive prodotte da
cittadini stranieri)
1. - Le dichiarazioni temporaneamente sostitutive
prodotte da cittadini stranieri, recanti in calce data e firma,
debbono essere redatte in lingua italiana, pena il non accoglimento
delle medesime.
2. - Qualora l'interessato intenda produrre dichiarazioni
in lingua straniera, a queste debbono essere allegate, pena
il non accoglimento delle medesime, traduzioni in lingua italiana
certificate conformi al testo straniero dalla competente rappresentanza
diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale.
Roma lì 3/09/1998
IL RETTORE
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