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Regolamento in materia di dichiarazioni sostitutive riferimento legge 4.1.1968, n° 15 e legge 15 maggio 1997, n° 127 (D.R. n. 1830 del 3/09/1998)

ART. 1
(Definizioni)

1. - Nel presente Regolamento:

  • l'epressione "legge 127/97" indica la legge 15 maggio 1997, n. 127 recante "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo";
  • l'espressione "legge 241/90" indica la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
  • l'espressione "legge 15/68" indica la legge 4 gennaio 1968, n.15 recante "Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme";
  • l'espressione "Università" indica l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata".

ART. 2
(Ambito di applicazione)

1. - Il presente Regolamento si applica nell'ambito dei procedimenti di competenza dell'Università.

ART. 3
(Oggetto)

1. - Il presente Regolamento stabilisce per quali fatti, stati e qualità personali, in aggiunta a quelli indicati nell'art. 2 della Legge 15/68, così come modificata dall'art. 3 comma II della Legge 127/97 è ammessa, in luogo della produzione della prescritta documentazione, una dichiarazione temporaneamente sostitutiva sottoscritta dall'interessato.

ART. 4
(Fatti, stati e qualità personali)

1. - La dichiarazione temporaneamente sostitutiva di cui all'art. 3 può riguardare unicamente la documentazione relativa ai seguenti stati, fatti o qualità personali:

  1. titolo di studio o qualifica professionale posseduta; partecipazione a corsi di studio o di istruzione professionale; risultato di eventuali esami finali dei corsi stessi, titolo di specializzazione, di abilitazione, di preparazione, di formazione, di aggiornamento, di perfezionamento e di qualificazione tecnica, con indicazione dell'Ente o Istituzione che ha rilasciato i predetti titoli, con la data del conseguimento ed eventuale votazione finale riportata;
  2. titoli preferenziali da far valere ai fini dell'approvazione della graduatoria nell'ambito di concorsi, esito di partecipazione a concorsi; conseguimento di borse di studio;
  3. attività didattica o professionale esercitata, attività lavorativa prestata, incarichi assunti, destinazioni di servizio, stato di apprendista, tirocinante ovvero esaurimento dell'apprendistato, del tirocinio o della pratica professionale, praticante per l'esercizio di una professione con indicazione del soggetto datore di lavoro e della durata, stato di disoccupazione, iscrizione nelle liste di collocamento, qualità di pensionato e categoria di pensione, qualità di studente, possesso della patente automobilistica con indicazione della relativa categoria;
  4. qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
  5. assolvimento di specifichi obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare del tributo assolto, possesso e numero del codice fiscale e della partita IVA, situazione economico - patrimoniale;
  6. stato di volontario in servizio civile, di espatrio, di imbarcato su navi mercantili;
  7. qualità di invalido riconosciuto e tipo, classe o natura dell'invalidità nonchè iscrizione negli elenchi degli invalidi;
  8. qualità di erede, di legatario, di proprietario, di locatore, di affittuario, ammontare delle eventuali quote o canoni corrisposti o ricevuti relativamente a tali qualità, ogni attestazione in tema di costituzione, traslazione o estinzione della proprietà o di altri diritti su beni immobili o mobili registrati;
  9. iscrizione presso associazioni di categoria, enti o servizi privati, al di fuori dell'iscrizione in albi od elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione;
  10. spese effettuate o danni subiti e relativi rimborsi e risarcimenti, contributi ricevuti, mutui o prestiti contratti con istituti di credito o enti pubblici, condizione di debitore o creditore nei confronti dell'amministrazione ricevente;
  11. titolarità di licenze, autorizzazioni amministrative e consimili atti di assenso;
  12. qualità di vivenza a carico;
  13. capacità giuridica, tecnica ed economica delle imprese concorrenti nelle gare d'appalto;
  14. qualità di legale rappresentante e dell'eventuale direttore di imprese concorrenti a gare d'appalto;
  15. iscrizione all'Albo Nazionale Costruttori per categoria e classifica;
  16. esecuzione di lavori nella categoria prevalente;
  17. elenco dei titoli di studio e professionali dell'imprenditore e/o dei dirigenti dell'impresa e, in particolare, dei soggetti concretamente responsabili della prestazione dei servizi, dell'esecuzione delle forniture e della condotta dei lavori;
  18. esistenza di certificati rilasciati da "autorità pubbliche" di buona esecuzione dei lavori indicanti l'importo, il periodo ed il luogo di esecuzione degli stessi, nonchè per servizi e forniture;
  19. esistenza di certificati rilasciati da istituti o servizi ufficiali, configurabili esclusivamente come Pubblica Amministrazione, incaricati del controllo di qualità.

ART. 5
(Disposizioni generali in materia di dichiarazioni temporaneamente sostitutive)

1. - La dichiarazione temporaneamente sostitutiva deve contenere tutti gli elementi che consentono di individuare in modo esatto i fatti, gli stati e le qualità personali che si intendono certificare.
2. - Nel caso in cui la dichiarazione temporaneamente sostitutiva manchi degli elementi indispensabili per l'esatta individuazione dei fatti, stati e qualità personali che si è inteso certificare, l'Università provvede a richiedere all'interessato, a mezzo lettera raccomandata o telegramma, una dichiarazione integrativa che deve essere sottoscritta dal medesimo ed inviata entro e non oltre il termine di 15 giorni ovvero il più ampio termine indicato nella richiesta.
3. - Il suddetto termine decorre dalla data della ricezione della dichiarazione integrativa da parte del destinatario.
4. - Nel caso in cui la dichiarazione integrativa non pervenga nel termine fissato, l'Università non dà ulteriore seguito al procedimento nei confronti del soggetto inadempiente.
5. - La richiesta da parte dell'Università della dichiarazione integrativa sospende il decorso del termine per la conclusione del procedimento soltanto nell'ipotesi in cui colui che deve produrre la dichiarazione stessa risulti l'unico destinatario degli effetti del provvedimento finale ai sensi dell'art.7, comma 1, legge 241/90.
6. - Negli altri casi la richiesta di cui al comma 5 non sospende il decorso del termine per la conclusione del procedimento.
7. - Qualora la dichiarazione temporaneamente sostitutiva di determinati stati, fatti o qualità personali sia prevista da norme comunitarie, di legge, di regolamento o di bandi relativi a procedure concorsuali come condizione di ammissione al procedimento stesso, la mancata produzione o la sua produzione senza gli elementi indispensabili per l'esatta individuazione degli stati, fatti o qualità personali che si è inteso certificare di cui al comma 2 del presente articolo, comporta la non ammissione al procedimento.
8 - Colui che deve produrre la dichiarazione temporaneamente sostitutiva può assolvere a tale obbligo per mezzo dell'invio di copia, anche fotostatica, della certificazione, rilasciata dai soggetti competenti, relativa agli stati, fatti e qualità personali che si intendono certificare, a condizione che nella suddetta copia dichiari sotto la propria personale responsabilità che gli stati, i fatti e le qualità personali certificate sono possedute alla data del suo invio all'Università e che l'interessato apponga data e firma in calce ad essa.
9. - Le dichiarazioni temporaneamente sostitutive di cui al presente Regolamento hanno la stessa validità temporale dei certificati che sostituiscono.

ART. 6
(Produzione della documentazione prima dell'emissione del provvedimento finale e relativi termini)

1. - Nei casi di cui al precedente articolo 4 la documentazione dovrà essere prodotta successivamente dall'interessato a richiesta dell'Amministrazione, prima che sia emesso il provvedimento a lui favorevole. Qualora l'interessato non produca la documentazione nel termine concessogli dall'Amministrazione, il provvedimento non verrà emesso.

ART. 7
(Dichiarazioni temporaneamente sostitutive già in possesso di quest'Amministrazione)

1. - Per ciascun procedimento amministrativo l'interessato dovrà produrre le relative dichiarazioni. Pertanto non verranno prese in considerazione alcuna le dichiarazioni prodotte dallo stesso relativamente ad altri procedimenti.

ART. 8
(Sottoscrizione delle dichiarazioni)

1. - Le firme apposte in calce alle dichiarazioni di cui al presente Regolamento non sono soggette a legalizzazione. Le dichiarazioni mendaci saranno perseguite ai sensi del codice penale.

ART. 9
(Formalizzazione dell'imposta di bollo)

1. - La dichiarazione temporaneamente sostitutiva è esente da imposta di bollo; al momento della sostituzione della stessa con la prescritta documentazione si provvederà alla produzione dell'atto con la formalizzazione dell'imposta di bollo, qualora essa sia necessaria.

ART. 10
(Dichiarazioni temporaneamente sostitutive prodotte da cittadini stranieri)

1. - Le dichiarazioni temporaneamente sostitutive prodotte da cittadini stranieri, recanti in calce data e firma, debbono essere redatte in lingua italiana, pena il non accoglimento delle medesime.
2. - Qualora l'interessato intenda produrre dichiarazioni in lingua straniera, a queste debbono essere allegate, pena il non accoglimento delle medesime, traduzioni in lingua italiana certificate conformi al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale.

Roma lì 3/09/1998

IL RETTORE

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