Regolamento
dei Dottorati di Ricerca (D.R. n.107/02 del 14/01/2002)
Art. 1 - Istituzione dei dottorati
di ricerca
Art. 2 - Obiettivi Formativi e programma di studi
Art. 3 - Organi dei corsi di dottorato di ricerca
Art. 4 - Durata dei corsi
Art. 5 - Modalità di ammissione ai corsi
Art. 6 - Modalità di conferimento
del titolo
Art. 7 - Risorse finanziarie
Art. 8 - Procedure contabili
Art. 9 - Contributo per l'accesso e la frequenza
Art. 10 - Borse di studio
Art. 11 - Attività didattica sussidiaria
o integrativa
Art. 12 - Incompatibilità
Art. 13 - Valutazione
Art. 14 - Relazione con i corsi di perfezionamento
Art. 1 - Istituzione dei
dottorati di ricerca
Presso l'Università degli Studi di Roma "Tor
Vergata" possono essere istituiti corsi di dottorato
di ricerca. Essi costituiscono parte integrante dell'offerta
didattica di terzo livello dell'Università.
2. Il numero minimo di ammessi a ciascun corso
di dottorato non può essere inferiore a 3. Le tematiche
scientifiche e le relative denominazioni devono essere sufficientemente
ampie e riferirsi al contenuto di un settore scientifico-disciplinare
o di una aggregazione di più settori.
I corsi sono istituiti con decreto del Rettore,
su proposta delle Facoltà interessate o dei Dipartimenti
e previo parere favorevole del Senato Accademico e del Consiglio
di Amministrazione. Nel rispetto di quanto disposto dal presente
regolamento, la proposta dovrà specificare i requisiti
di ammissione, le modalità di svolgimento del corso,
le strutture utilizzabili, la disponibilità di un congruo
numero di docenti notoriamente qualificati per la specifica
ed originale produzione scientifica, le eventuali proposte
di convenzione e di accordi nazionali ed internazionali, l'ammontare
del contributo per l'accesso e la frequenza, il numero di
partecipanti, il numero di dottorandi esonerati (totalmente
o parzialmente) dai contributi per l'accesso e la frequenza,
il numero di borse di studio, il centro di spesa presso il
quale corso avrà la sede amministrativa e la sede delle
attività didattiche.
Con decreto rettorale, le indicazioni di cui
sopra vengono confermate negli anni successivi a quello di
istituzione, salvo diversa indicazione del Collegio dei docenti.
Torna su
Art. 2 - Obiettivi Formativi
e programma di studi
I corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca forniscono
le competenze necessarie per esercitare, presso università,
enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca
di alta qualificazione. Essi consistono nella frequenza di
corsi avanzati e nello svolgimento di programmi di ricerca
individuali e/o in collaborazione, a carattere anche interdisciplinare,
secondo le modalità definite dal Collegio dei docenti
dello specifico corso di dottorato.
Torna su
Art. 3 - Organi dei corsi
di dottorato di ricerca
Organi del corso sono: (a) il Coordinatore, (b) il Collegio
dei docenti e (c) il Rappresentante dei dottorandi.
Il Collegio dei docenti Ï composto di massima
da non più di nove docenti (o equiparati) designati
dal Consiglio o dai Consigli di Facoltà o di Dipartimento
rispettivi ed elegge, a scadenza quadriennale, il proprio
Coordinatore tra i professori di ruolo a tempo pieno componenti
il collegio medesimo. Il Collegio dei docenti ha compiti di
indirizzo programmatico, sovraintende alle attività
didattiche e di ricerca del corso e determina, nei limiti
delle risorse finanziarie disponibili, il compenso per i docenti
interni ed esterni, le spese per seminari, conferenze e convegni,
ed ogni altro costo di gestione, predisponendo preventivamente
un piano di spese. Il Collegio dei docenti può attivare
convenzioni con lo Stato, la Regione, il Comune ed altri enti
pubblici e privati ed in particolare associazioni, fondazioni
ed imprese con o senza scopo di lucro, con i quali può
instaurare rapporti di collaborazione anche al di fuori delle
convenzioni. Il Collegio dei docenti delibera, in particolare,
alla fine di ogni anno di corso líammissione degli
iscritti allíanno di corso successivo o allíesame
finale sulla base delle prove di esame eventualmente da questi
sostenute e/o sulla base di particolareggiate relazioni sulla
loro attivitÈàdi studio e ricerca.
Il Coordinatore ha la responsabilità
didattica e scientifica del corso, ne sovraintende il funzionamento,
coordina le attività e cura i rapporti esterni. Il
Coordinatore attesta ed autorizza tutti gli atti di gestione
anche inerenti la liquidazione delle spese. Il Coordinatore
redige la relazione particolareggiata sullo stato del corso
di cui allíart.13.
Il Rappresentante degli iscritti viene eletto
annualmente fra tutti gli iscritti al corso e partecipa, con
funzioni consultiva, alle riunioni del Consiglio del centro
di spesa presso il quale corso ha la propria sede amministrativa
e la sede delle attività didattiche.
Torna su
Art. 4 - Durata dei corsi
La durata dei corsi per il conseguimento del dottorato di
ricerca non può essere inferiore a tre anni accademici
per i dottorandi a tempo piemo e a cinque anni per i dottorandi
a tempo parziale.
Torna su
Art. 5 - Modalità
di ammissione ai corsi
Possono presentare domanda di ammissione al corso i cittadini
italiani o stranieri che siano in possesso della laurea o
che conseguiscano entro la data dellíesame di ammissione
la laurea o titolo equipollente o, in ogni caso, giudicato
equivalente dalla commissione per l'esame di ammissione.
L'ammissione ai corsi di dottorato avviene sulla
base di titoli presentati e di una prova orale e/o scritta,
a giudizio insindacabile di una commissione nominata con decreto
del Rettore e composta dal Coordinatore del corso (o da un
suo delegato) e da altri due membri scelti tra i professori
appartenenti al Collegio dei docenti. Il Rettore provvede,
altresì, alla nomina di due supplenti. Al termine della
prova d'esame la commissione compila una graduatoria generale
di merito.
In caso di rinuncia degli aventi diritto prima
dell'inizio del corso, subentra altro candidato secondo l'ordine
della graduatoria.
Nel caso di dottorati istituiti a seguito di
accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale
la Commissione e le modalità di ammissione sono definite
secondo quanto previsto negli accordi stessi.
L'Università assicura la pubblicità
degli atti delle procedure di valutazione.
Torna su
Art. 6 - Modalità
di conferimento del titolo
Il titolo di dottore di ricerca si consegue all'atto del superamento
dell'esame finale che può essere ripetuto una sola
volta. L'Università, a richiesta degli interessati,
ne certifica il conseguimento. L'Università assicura
inoltre la pubblicità degli atti delle procedure di
valutazione, ivi compresi i giudizi sui singoli candidati.
Successivamente al rilascio del titolo, l'Università
provvede al deposito di copia della tesi finale presso le
biblioteche nazionali di Roma e Firenze.
Il titolo di dottore di ricerca è conferito
con decreto del Rettore su proposta della Commissione di cui
al comma 4
La tesi di dottorato può essere redatta,
previa autorizzazione del collegio dei docenti, anche in lingua
straniera.
La valutazione della tesi di dottorato è
demandata ad una commissione nominata dal Rettore, su indicazione
del Collegio dei docenti. Tale Commissione è composta
da tre docenti universitari italiani e stranieri di cui non
più di uno sia componente del Collegio dei Docenti.
Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi internazionali,
la commissione è costituita secondo le modalità
previste dagli accordi stessi.
Le Commissioni giudicatrici sono convocate dal
Rettore non oltre il trentesimo giorno successivo alla presentazione
della tesi di dottorato e sono tenute a concludere improrogabilmente
le valutazioni entro i successivi due mesi. Le eventuali dimissioni
dei componenti delle Commissioni, adeguatamente motivate,
acquistano efficacia all'ato dell'accoglimento da parte del
Rettore.
Decorso il termine di cui al comma 3 senza che
la Commissione abbia concluso i suoli lavori, il Rettore può
decretarne la decadenza nominando una nuova Commissione. Qualora
il ritardo sia dovuto a fatto od impedimento di uno o più
componenti la sostituzione riguarda solo tali componenti.
Torna su
Art. 7 - Risorse finanziarie
Le risorse finanziarie disponibili per il funzionamento del
corso sono costituite, oltre che dai fondi di funzionamento
erogati dall'Ateneo, dal 90 per cento dei contributi per l'accesso
e la frequenza di cui all'art.9 nonché dal 90 per cento
dei contributi derivanti da eventuali convenzioni con soggetti
estranei all'amministrazione universitaria.
Il Collegio dei docenti può stabilire
un compenso per i docenti esterni. Per i docenti interni può
essere stabilito un compenso qualora superino i limiti dell'impegno
orario complessivo previsto per i professori ed i ricercatori
dalle rispettive norme, previa dichiarazione in tal senso
del docente interessato. Può essere altresì
previsto dal Collegio dei docenti un compenso per la documentata
attività di organizzazione e gestione del corso di
dottorato.
Possono inoltre essere stipulati, nei limiti
delle risorse disponibili, contratti di diritto privato con
qualificati studiosi ed esperti esterni per incarichi di insegnamento,
seminari e conferenze.
Il Collegio dei docenti, annualmente, può
definire l'ammontare del contributo per l'accesso la frequenza
e può disporre l'esonero (totale o parziale) dai contributi
per l'accesso e la frequenza può attivare borse di
studio, anche in variazione di quanto inizialmente previsto
nella proposta di istituzione del corso di dottorato.
Torna su
Art. 8 - Procedure contabili
Al bilancio di Ateneo è destinato il 10 per cento dei
contributi per l'accesso e la frequenza, oltre la quota per
l'assicurazione obbligatoria, nonché il 10 per cento
dei contributi derivanti da eventuali convenzioni con soggetti
estranei all'amministrazione universitaria. La restante quota
viene trasferita dalla Ragioneria al centro di spesa presso
il quale il corso ha la propria sede amministrativa.
Torna su
Art. 9 - Contributo per l'accesso
e la frequenza
Gli iscritti sono tenuti al pagamento di un contributo per
l'accesso e la frequenza. I titolari di borsa di studio sono
esonerati dal versamento del contributo di iscrizione e frequenza.
Tutti gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca sono tenuti
al versamento del premio assicurativo per la copertura di
infortuni e per responsabilità civile contro terzi
fissato annualmente dagli organi collegiali dell'Ateneo.
L'esonero (totale o parziale) dal contributo
per l'accesso e la frequenza può essere annualmente
disposto dal Collegio dei docenti previa valutazione comparativa
del merito e, in caso di parità di merito, in base
alla valutazione della situazione economica determinata ai
sensi del decreto del Presidente del consiglio dei ministri
del 30 aprile 1997, e successive integrazioni e modificazioni.
In particolare, l'esonero parziale del contributo per l'accesso
e la frequenza può essere disposto per gli anni di
corso successivo al primo per i dottorandi che intendano frequentare
il corso a tempo parziale.
Torna su
Art. 10 - Borse di studio
Ad un numero di iscritti, che può essere rideterminato
annualmente dal Consiglio dei docenti, e pari o superiore,
in ogni caso, alla metà del numero dei partecipanti,
sono erogate borse di studio previa valutazione comparativa
del merito e in caso di parità di merito, in base alla
valutazione della situazione economica determinata ai sensi
del decreto del Presidente del consiglio dei ministri del
30 aprile 1997, e successive integrazioni e modificazioni.
Le borse di studio sono assegnate, in generale,
dalla commissione per l'esame di ammissione al momento del
completamento delle procedure di ammissione al corso. Nel
caso di borse di studio assegnabili in anni successivi al
primo, l'assegnazione è fatta dal Collegio dei docenti.
Gli oneri per il finanziamento delle borse di
studio di cui al presente articolo possono essere, oltre che
a totale o parziale carico dell'Ateneo, anche anche a carico
totale o parziale di enti esterni sulla base di convenzioni.
In tale ultimo secondo caso il cofinanziamento della borsa
di studio ammonta al 50% del totale.
L'importo delle borse di studio può,
per i dottorandi che si recano all'estero, essere aumentato
anche per periodi inferiori ad un anno fino ad un massimo
del 50% della borsa di studio.
I titolari di borse di studio hanno l'obbligo
di frequentare i corsi di dottorato e di compiere attività
studio e di ricerca nell'ambito delle strutture all'uopo destinate.
Il Collegio dei docenti, dandone tempestiva comunicazione
al Settore Dottorati dell'Ateneo, può disporre l'esclusione
dal corso con l'eventuale decadenza della borsa di studio
dei dottorandi che sospendano l'attività di ricerca,
di studio o la frequenza delle lezioni e/o dei seminari per
un periodo superiore a trenta giorni.
Il Collegio dei docenti può, inoltre,
escludere dal corso i dottorandi previa verifica dei risultati
conseguiti. I dottorandi possono sospendere il dottorato di
ricerca per un periodo non superiore a due anni per grave
e documentata malattia.
I posti eventualmente resi disponibili da esclusioni
e rinunce possono essere coperti, dal Collegio dei docenti,
attingendo dalla graduatoria di merito del concorso.
I titolari di borse di studio fermo restando
i loro doveri possono svolgere altre attività retribuite,
giudicate compatibili dal Collegio dei Docenti fino alla concorrenza
di un reddito complessivo personale lordo pari a lire 18 milioni,
pena la decadenza del godimento della borsa.
Le borse di studio di cui al presente articolo
non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi
titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni
nazionali o straniere utili ad integrare con soggiorni all'estero
l'attività di formazione o di ricerca dei titolari
delle borse.
Le borse di studio non danno, in ogni caso luogo
a valutazioni giuridiche ed economiche ai fini di carriera.
Torna su
Art. 11 - Attività
didattica sussidiaria o integrativa
L'attività di insegnamento costituisce parte integrante
del processo formativo dei dottorandi. Conseguentemente, a
partire dal secondo anno di corso, Le Facoltà, con
apposita delibera, possono affidare agli iscritti ai corsi
di dottorato una limitata attività di supporto alla
didattica , tanto all'interno dei corsi di dottorato quanto
all'interno dei corsi di diploma o di laurea. tale attività,
autorizzata dal Coordinatore del corso, non dovrà in
ogni caso, compromettere l'attività di formazione alla
ricerca. La collaborazione didattica deve intendersi come
facoltativa e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso
ai ruoli universitari. Pur essendo, in linea di principio,
gratuita essa può dar luogo all'esonero dal pagamento
del contributo per l'accesso e la frequenza.
Torna su
Art. 12 - Incompatibilità
Gli iscritti al dottorato di ricerca possono svolgere periodi
di formazione presso Università o istituti di ricerca
italiani o stranieri per un periodo non superiore ad un anno.
Tale limite non si applica in presenza di accordi internazionali.
L'iscrizione ai corsi di dottorato è
incompatibile, pena líesclusione dal corso, con líiscrizione
ad altri corsi di dottorato presso altra università
o istituto di ricerca italiano o straniero.
Torna su
Art. 13 - Valutazione
Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento,
e successivamente a scadenza annuale ed entro il 31 dicembre
di ogni anno, il Coordinatore farà pervenire all'ufficio
competente dell'Università una particolareggiata relazione
sulla situazione del corso. Detta relazione dovrà riportare,
fra l'altro e per l'ultimo quinquennio, le date effettive
di inizio dei corsi e le modalità del loro svolgimento,
informazioni circa l'attività didattica e di ricerca
e circa le ammissioni degli iscritti agli anni successivi
al primo, informazioni circa i tassi di conseguimento del
titolo e gli sbocchi occupazionali. Alla relazione dovrà
essere allegata una valutazione scritta della situazione del
corso redatta dal Rappresentante dei dottorandi.
Il Rettore procederà annualmente alla
ripartizione dei fondi destinati alle borse di studio ed al
funzionamento dei corsi di dottorato, facendo esplicito riferimento
alla valutazione comparativa dei corsi quale emergerà
dalla relazione menzionata nel comma precedente.
Torna su
Art. 14 - Relazione con
i corsi di perfezionamento
Il collegio dei docenti può abbreviare, al massimo
di un anno, la durata del corso agli studenti che, risultati
vincitori del concorso di ammissione, abbiano conseguito un
titolo di studio post-laurea specialistico giudicato affine
e pertinente dal Collegio stesso e che sia conseguente a studi
di durata almeno annuale.
Torna su
|