Regolamento
Elettorale dell'Università degli Studi di Roma "Tor
Vergata" (D.R. n. 2242 Del 12/10/98)
TITOLO I
NORME GENERALI
Art. 1 - Indizione delle elezioni
Art. 2 - Commissione elettorale centrale
Art. 3 - Liste elettorali
Art. 4 - Candidature e propaganda elettorale
Art. 5 - Elettorato del personale
Art. 6 - Elettorato degli studenti
Art. 7 - Operazioni preliminari
Art. 8 - Modalità di voto
Art. 9 - Operazioni di voto
Art. 10 - Operazioni di scrutinio
Art. 11 - Pubblicazione dei risultati elettorali
e ricorsi
Art. 12 - Norma di rinvio
TITOLO II
ELEZIONE DEL RETTORE
Art. 13 - Elettorato
Art. 14 - Seggio elettorale
Art. 15 - Ponderazione dei voti
TITOLO III
ELEZIONE DELLE COMPONENTI ELETTIVE DEL SENATO ACCADEMICO
Art. 16 - Elettorato
Art. 17 - Seggi elettorali
Art. 18 - Quorum elettorali
Art. 19 - Risultati elettorali
Art. 20 - Pubblicazione risultati elettorali
e ricorsi
Art. 21 - Sostituzione degli eletti
Art. 22 - Disposizione finale
TITOLO IV
MODALITÀ DI ELEZIONE DELLE COMPONENTI ELETTIVE DELLE
STRUTTURE DIDATTICHE E DI RICERCA
Art. 23 - Principi applicabili
TITOLO I
NORME GENERALI
Art. 1 - Indizione delle
elezioni
Le elezioni in organi centrali dell'Ateneo sono indette con
Decreto Rettorale e rese pubbliche con manifesti almeno quarantacinque
giorni prima della data fissata. La data delle elezioni è
altresì pubblicizzata in forma idonea, anche attraverso
il sito telematico d'Ateneo. Le elezioni del Rettore sono
indette dal Decano, ai sensi dell'art. 10, comma 3 dello Statuto
e rese pubbliche almeno sessanta giorni prima della data fissata.
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Art. 2 - Commissione elettorale
centrale
1.- E' istituita con Decreto Rettorale una Commissione elettorale
centrale, composta di membri che durano in carica quattro
anni e non possono essere immediatamente confermati.
2.- La Commissione è composta dai seguenti
membri:
- un docente per ogni Facoltà, designato dal relativo
Consiglio;
- uno studente, designato dal Consiglio degli studenti;
- un non docente, designato dai rappresentanti del personale
non docente nel Senato accademico;
- un impiegato della carriera direttiva, con funzioni
di segretario, designato dal Direttore amministrativo.
In sede di prima applicazione, i componenti di cui alle
lettere b) e c) sono sorteggiati tra tutti i titolari
dell'elettorato attivo delle rispettive categorie.
La Commissione elettorale centrale elegge il Presidente
ed il Vicepresidente, che durano in carica quattro anni,
tra i componenti di cui alla lettera a).
3.- Con la stessa procedura di cui ai commi
precedenti, è nominato un membro supplente per ogni
categoria, chiamato a sostituire il titolare in caso di assenza
o di impedimento.
4.- La funzione di membro della Commissione
è incompatibile con le cariche di membro del Senato
Accademico o del Consiglio d'Amministrazione, Preside di Facoltà,
Presidente di Consiglio di Corso di Studio e Direttore di
Dipartimento o di Centro interdipartimentale d'Ateneo. È,
altresì, incompatibile con la qualità di candidato
alle elezioni.
5.- È condizione di validità
delle sedute la presenza di metà più uno dei
componenti. Le funzioni del Presidente della Commissione,
in caso di temporanea assenza, sono esercitate dal Vicepresidente,
o, in assenza di questo, dal docente con maggiore anzianità
di ruolo.
6.- Alla Commissione elettorale centrale spetta:
- curare - con la collaborazione dell'Ufficio elettorale
dell'Università - la tenuta e l'aggiornamento delle
liste elettorali e dell'elenco delle Facoltà di
cui all'art. 12, comma 1, lett. dB) dello Statuto;
- pronunciarsi sui reclami inerenti alle operazioni elettorali
proposti dagli elettori, dai componenti dei seggi e dai
candidati;
- collazionare i risultati pervenuti dai seggi e procedere
alla proclamazione degli eletti, ove non sia diversamente
disposto dallo Statuto o dal presente Regolamento
- decidere sui ricorsi proposti contro i risultati proclamati.
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Art. 3 - Liste elettorali
1.- La tenuta e l'aggiornamento delle liste elettorali competono
alla Commissione elettorale centrale. Per quanto riguarda
il personale, le liste elettorali constano di due elenchi
nominativi: a) uno per il personale docente, distinto per
Facoltà, ed, all'interno di ciascuna Facoltà,
per area scientifico-disciplinare di appartenenza e per fascia;
b) uno per il personale non docente; per quanto riguarda gli
studenti, le liste sono divise per Facoltà e all'interno
delle Facoltà per Corsi di Studio. Tali elenchi vengono,
senza indugio, depositati presso l'Ufficio elettorale dell'Università
e le Presidenze delle Facoltà, tenuti a consentirne
la consultazione agli interessati. Di tale deposito viene
data notizia mediante affissione almeno 20 giorni prima della
data delle elezioni. Gli elenchi predetti sono altresì
pubblicizzati nel sito telematico dell'Università.
E', inoltre, cura della Commissione elettorale centrale predisporre
elenchi distinti comprendenti tutti gli elettori assegnati
ai singoli seggi, da trasmettere ai seggi stessi prima delle
operazioni preliminari di cui all'art. 7.
2.- Gli aventi diritto al voto che non figurino
negli elenchi in parola possono proporre opposizione alla
Commissione elettorale centrale entro il sesto giorno precedente
le elezioni. Gli aventi diritto possono, altresì proporre
ricorso per l'esclusione dalle liste, di soggetti che assumano
inseriti indebitamente. La Commissione elettorale centrale
decide definitivamente, almeno due giorni prima della data
fissata per le elezioni. La stessa disciplina si applica ai
ricorsi delle Facoltà che assumano di rientrare nella
categoria contemplata dalla lettera dB), di cui all'art. 12,
comma 1, dello Statuto.
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Art. 4 - Candidature e propaganda
elettorale
1.- Le candidature del personale alle cariche in organi centrali
elettivi dell'Università, debbono essere presentate,
o fatte pervenire per raccomandata (o equivalente), entro
le ore 14 del quattordicesimo giorno precedente il giorno
delle votazioni, con dichiarazione sottoscritta dal candidato
consegnata all'Ufficio elettorale dell'Università.
Se sono comunicate a mezzo raccomandata (o equivalente) la
firma dovrà essere autenticata.
2. - Le candidature degli studenti al Senato Accademico vanno
presentate all'ufficio elettorale dell'Università entro
le ore 14,00 del ventesimo giorno precedente il giorno delle
votazioni, mediante dichiarazione sottoscritta dal candidato.
Le sottoscrizioni debbono avvenire alla presenza di una unità
di personale dell'ufficio elettorale a ciò deputata,
che procederà all'identificazione degli interessati.
3.- Delle candidature si darà tempestivamente
pubblicità con manifesto, il quale riporterà,
per ciascuna categoria di eleggibili, l'elenco numerato dei
candidati, ordinati alfabeticamente e con l'indicazione delle
rispettive date di nascita. Modifiche di tale manifesto possono
essere disposte dalla Commissione elettorale, in accoglimento
dei ricorsi eventualmente proposti da candidati esclusi, i
quali vanno presentati entro ventiquattro ore dall'affissione
del manifesto stesso. Le candidature vengono altresì
pubblicizzate nel sito telematico dell'Ateneo.
4.- Nella stessa data del manifesto di cui
al comma precedente, il Rettore, il Decano, il Preside, il
Presidente del Corso di Studio o il Direttore di Dipartimento,
a seconda del tipo di elezioni, indica aule, spazi ed orari
per la propaganda elettorale; per quanto riguarda le elezioni
dei rappresentanti del personale docente al Senato Accademico,
a tale indicazione, il Rettore procede d'intesa con ciascun
Preside.
5.- Le riunioni negli spazi ed orari predetti
possono iniziare dal 10° giorno precedente il giorno delle
elezioni e debbono cessare entro le ore 13 del giorno che
precede il giorno delle elezioni. Violazioni di questa regola
comportano l'esclusione dall'elezione dei candidati che se
ne siano resi responsabili.
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Art. 5 - Elettorato del personale.
1. - Ai fini dell'elettorato attivo viene considerato in servizio,
il personale appartenente ai ruoli dell'Università
alla data delle elezioni. Il personale che entra in servizio
il giorno delle elezioni è autorizzato, a richiesta,
dalla Commissione elettorale centrale ad esercitare il proprio
diritto di voto.
2.- Sono esclusi dall'elettorato, sia attivo
che passivo, i docenti ed i non docenti sospesi dal servizio
a seguito di procedimento disciplinare o che si trovino sospesi
cautelativamente in pendenza di procedimento penale.
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Art. 6 - Elettorato degli
studenti.
L'elettorato attivo spetta a tutti gli studenti iscritti,
in regola con il pagamento delle tasse al momento della votazione,
mentre l'elettorato passivo spetta - conformemente all'art.
84, comma 2, dello Statuto - ai soli studenti che, in regola
con il pagamento delle tasse al momento della presentazione
della candidatura, risultino iscritti all'Università
da un numero di anni che non ecceda di quattro unità
la durata legale del rispettivo corso di laurea o di diploma.
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Art. 7 - Operazioni preliminari
1.- Alle ore 17 del giorno precedente le votazioni i seggi
vengono costituiti con l'insediamento del Presidente e degli
altri componenti. Si procede quindi alle operazioni preparatorie,
le quali comprendono:
il controllo dei locali;
il controllo delle cabine;
il controllo delle urne;
la predisposizione di un sufficiente numero
di schede. Queste ultime, distinte per ciascuna categoria
di eleggibili, devono recare il timbro dell'Università
e la firma di un componente del seggio elettorale, da apporsi
prima dell'inizio delle votazioni. La timbratura e la sottoscrizione
delle ulteriori schede che si rendessero eventualmente necessarie
successivamente avviene al momento in cui la necessità
si verifica. Di ciò si dà atto nel processo
verbale.
2.- Al termine di dette operazioni, il Presidente
provvede alla chiusura delle finestre e delle porte di accesso
al seggio apponendovi i sigilli. Affida quindi le chiavi di
accesso al seggio, alla custodia delle forze dell'ordine o
di personale responsabile all'uopo designato.
3.- Alle ore 8.30 del giorno indicato per le
votazioni, accertata l'integrità dei sigilli apposti
il giorno precedente e quella delle urne, il Presidente presiede
alle operazioni necessarie allo svolgimento delle votazioni.
4.- Per la vigilanza del seggio e del relativo
materiale, sia durante lo svolgimento della votazione, sia
durante lo scrutinio, sia durante le eventuali sospensioni
diurne, il Presidente del seggio si avvale del personale ausiliario
dell'Università.
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Art. 8 - Modalità
di voto
1.- Il voto è personale, eguale, libero e segreto.
2. - È possibile esprimere una sola
preferenza. Le preferenze riferite a soggetti che non figurino
nel manifesto di cui all'art. 4, comma 3, rendono nullo il
voto.
3.- Nei casi di omonimia tra candidati, sarà
cura dell'elettore indicare la data di nascita del prescelto.
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Art. 9 - Operazioni di voto
1.- Le operazioni di voto si svolgono nel giorno indicato
dal Decreto che indice le elezioni, nel corso del quale i
seggi devono restare aperti dalle ore 9.00 alle ore 18.00.
2.- Il Presidente cura che, previo accertamento
dell'identità personale, avvenga la consegna a ciascun
elettore della scheda (o delle schede) e della matita, per
l'espressione del voto che gli compete (o dei voti che gli
competono). Egli cura, inoltre, che l'elettore apponga la
firma sull'apposito elenco, nel quale sono, altresì,
registrati gli estremi del documento d'identità dal
medesimo esibito o la dichiarazione di conoscenza di un componente
del seggio, da questi sottoscritta.
3. - Le contestazioni insorte sulle operazioni
elettorali sono decise dal Presidente che è tenuto
a riportare nel verbale eventuali richieste o contestazioni
degli interessati.
4.- Effettuata la votazione, la scheda va ripiegata
ed inserita nell'urna relativa alla categoria di eleggibili
cui si riferisce.
5.- Alla scadenza dell'orario stabilito per
le votazioni, sono ammessi al voto gli elettori che si trovino
nei locali del seggio, ma che non abbiano ancora votato.
6.- Gli elettori fisicamente impediti possono
esprimere il loro voto con l'assistenza di un altro elettore
del medesimo seggio dagli stessi liberamente scelto. Il Presidente
del seggio ne prende nota nel verbale. Quando l'impedimento
non sia evidente, deve essere dimostrato con certificato medico,
che va allegato al verbale. Nessun elettore può esercitare
la funzione di accompagnatore per più di un elettore.
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Art. 10 - Operazioni di
scrutinio
1.- Le operazioni di scrutinio si svolgono, alla presenza
di tutti i componenti del seggio, in seduta pubblica, appena
terminate le operazioni di voto. Esse vengono portate a compimento
senza soluzione di continuità. Di tutte le operazioni
compiute si redige processo verbale, dal quale deve, tra l'altro,
risultare, in relazione a ciascuna categoria di eleggibili:
il numero delle schede pervenute al seggio
elettorale;
il numero delle schede votate;
il numero delle schede annullate;
il numero delle schede non utilizzate;
i voti riportati da ciascun candidato.
2.- Al termine delle operazioni di scrutinio,
il Seggio allega al verbale, di cui costituisce parte integrante,
l'elenco dei votanti sul quale sono state apposte le firme
degli elettori. Inserisce, inoltre, in distinti plichi, le
schede votate, le schede non utilizzate e le schede per qualsiasi
motivo annullate. Il verbale ed i plichi, sigillati e firmati
esternamente dai Componenti del seggio, sono immediatamente
recapitati alla Commissione elettorale centrale. Quest'ultima,
ove non sia in condizione di procedere immediatamente alle
operazioni preordinate alla proclamazione degli eletti, cura
che tutto il materiale trasmessole dai seggi, sia depositato
in locale idoneo, chiuso a chiave e sigillato. Sino alla ripresa
dei lavori, il locale predetto deve essere sorvegliato da
addetti al servizio di vigilanza.
3.- Spetta alla Commissione Elettorale Centrale
decidere sulle contestazioni e sui reclami verbalizzati.
4.- La Commissione elettorale centrale, accerta
il raggiungimento dei quorum previsti dall'art. 18 e procede,
ove non diversamente previsto dallo Statuto o dal presente
Regolamento, alla proclamazione degli eletti. Essa, dopo la
proclamazione, redige processo verbale dell'attività
compiuta, che trasmette al Rettore (o al Decano, per le elezioni
del Rettore), unitamente ai verbali dei seggi ed alle schede
elettorali (previamente inserite in plichi sigillati e sottoscritti
dai componenti della Commissione elettorale centrale). Di
tutto questo materiale documentale deve essere garantita la
conservazione per l'intera durata dei mandati elettivi.
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Art. 11 - Pubblicazione
dei risultati elettorali e ricorsi
1.- I risultati elettorali, accertati dalla Commissione elettorale
centrale, sono resi pubblici con manifesti entro 10 giorni
dall'elezione. Di essi viene data altresì notizia nel
sito telematico dell'Università.
2.- Entro i 10 giorni successivi può
essere proposto ricorso in opposizione alla Commissione elettorale
centrale, la quale decide entro 15 giorni dalla ricezione,
sentiti il primo firmatario del ricorso ed i membri del seggio
elettorale. La decisione è pubblicata, senza indugio,
mediante affissione nell'albo dell'Università. Di essa
viene, altresì, data notizia al primo firmatario del
ricorso.
3.- Avverso la pronuncia della Commissione
elettorale centrale, entro 5 giorni dalla pubblicazione, può
essere proposto ricorso al Senato Accademico, che si pronuncia
in via definitiva nei successivi 10 giorni, sentiti il primo
firmatario del ricorso e la Commissione elettorale centrale.
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Art. 12 - Norma di rinvio
Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano,
in quanto compatibili, le disposizioni del T.U. 16.5.1960
n. 570.
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TITOLO II
ELEZIONE DEL RETTORE
Art. 13 - Elettorato
L'elettorato attivo spetta:
per la categoria contemplata dalla lettera
a) dell'art. 10, comma 2, dello Statuto, ai professori ordinari,
straordinari e associati, anche fuori ruolo dell'Università;
per la categoria contemplata dalla lettera
b) dell'art. 10, comma 2, dello Statuto, ai ricercatori che
siano confermati alla data della prima votazione, nonché
agli assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento ed alle
altre figure eventualmente assimilate dalla legge.
per la categoria contemplata dalla lettera
c) dell'art. 10, comma 2, dello Statuto, al personale tecnico-amministrativo
e dirigente dell'Università, con peso pari al 10% del
numero dei professori, ai sensi del successivo art. 15;
per la categoria contemplata dalla lettera
d) dell'art. 10, comma 2, dello Statuto, ai Componenti del
Consiglio degli studenti.
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Art. 14 - Seggio elettorale
1. - I componenti del seggio elettorale per l'elezione del
Rettore sono nominati dal Decano sulla base di rose di candidati
predisposte dalla Commissione elettorale centrale. Il seggio
è così composto:
un professore di ruolo di prima fascia, che
lo presiede;
due professori di ruolo;
un ricercatore confermato;
un impiegato della carriera direttiva;
un componente del Consiglio degli studenti.
2. - Il Decano nomina, inoltre, un supplente
per ciascuna categoria.
3. - Per i componenti del seggio elettorale
valgono le stesse incompatibilità previste per i componenti
della Commissione elettorale centrale.
4.- Le funzioni del Presidente del seggio,
in caso di temporanea assenza, sono esercitate dal Vicepresidente,
da questo nominato, o, in difetto di nomina del vice-presidente,
dal segretario.
5. - La presenza di almeno tre componenti è
condizione di validità delle operazioni del seggio
elettorale.
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Art. 15 - Ponderazione dei
voti.
Alla ponderazione dei voti espressi dal personale dell'Università,
provvede la Commissione elettorale centrale. La ponderazione
dei voti avviene nel modo seguente: la somma ponderata dei
voti validi è uguale al numero dei voti validi espressi
dal personale tecnico-amministrativo o dirigente moltiplicato
per 1/10 del rapporto fra il numero degli aventi diritti al
voto nella categoria dei professori e quello degli aventi
diritto al voto nella categoria del personale tecnico-amministrativo
o dirigente. Il medesimo meccanismo di ponderazione si applica
rispettivamente ai voti nulli ed alle schede bianche.
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TITOLO III
ELEZIONE DELLE COMPONENTI ELETTIVE DEL SENATO ACCADEMICO
Art. 16 - Elettorato
1.- Per le elezioni del Senato accademico l'elettorato attivo
e passivo spetta:
per la categoria contemplata dalla lettera
dA), di cui all'art. 12, comma 1, dello Statuto, ai professori
ordinari, straordinari e associati ed ai ricercatori dell'Università,
ripartiti per aree scientifico-disciplinari;
per la categoria contemplata dalla lettera
dB), di cui all'art. 12, comma 1, dello Statuto, ai professori
ordinari, straordinari e associati ed ai ricercatori delle
Facoltà che rientrino nella previsione statutaria,
le quali vanno individuate dalla Commissione elettorale centrale
entro 15 giorni dall'indizione dell'elezione, facendo riferimento
alla composizione che la Facoltà presenta il giorno
dell'indizione dell'elezione; ai fini dell'applicazione della
presente disposizione, deve farsi riferimento esclusivamente
all'inquadramento organico nella Facoltà di appartenenza,
non anche ad insegnamenti diversi da quello di titolarità,
eventualmente impartiti ai sensi dell'art. 73 dello Statuto;
per la categoria contemplata dalla lettera
f), di cui all'art. 12, comma 1, dello Statuto, agli studenti
che soddisfino le condizioni di cui all'art.6 del presente
regolamento.
per la categoria contemplata dalla lettera
g), di cui all'art. 12, comma 1, dello Statuto, al personale
non docente di ruolo, in servizio presso l'Università.
2.- Ai fini dell'elezione dei rappresentanti
del personale docente, hanno diritto al solo elettorato attivo
coloro che non prestano servizio nell'Ateneo, perchè,
ai sensi di legge, esonerati dagli obblighi di ufficio, comandati,
distaccati, collocati fuori ruolo, od in aspettativa obbligatoria
per seguire il coniuge all'estero, ovvero in aspettativa per
mandati elettivi. La limitazione dell'elettorato passivo di
cui al presente comma opera a condizione che il periodo di
collocamento fuori ruolo, di distacco o di comando coincida,
almeno in parte, con la durata del mandato elettivo.
3.- Ai fini dell'elezione del personale tecnico-amministrativo
hanno diritto al solo elettorato attivo coloro che non prestano
servizio nell'Ateneo, perché collocati in aspettativa
obbligatoria per situazioni di incompatibilità, in
congedo straordinario per motivi di studio, in servizio militare
o sostitutivo civile. Alla limitazione di cui al presente
comma si applica la disciplina prevista dal comma precedente.
4.- Sono ineleggibili i membri del Consiglio
di Amministrazione, fino ad un anno dalla cessazione della
carica.
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Art. 17 - Seggi elettorali
1.- I Componenti dei seggi elettorali sono nominati con Decreto
Rettorale.
2.- Per l'elezione dei rappresentanti del personale
docente il seggio è così composto:
1 Presidente (Professore di ruolo);
1 Segretario;
4 Componenti;
3.- Per l'elezione dei rappresentanti degli
studenti si costituiscono almeno tanti seggi quante sono le
Facoltà, ubicati presso la sede della Facoltà
rispettiva. Ciascun seggio è così composto:
1 Presidente (Professore di ruolo o impiegato
carriera direttiva)
1 Segretario;
4 Componenti;
4.- Per l'elezione dei rappresentanti del personale
non docente il seggio è cosi composto:
1 Presidente (impiegato carriera direttiva);
1 Segretario;
4 Componenti;
5.- Articolazioni dei seggi nelle singole Facoltà
vanno disposte dalla Commissione elettorale centrale in funzione
del numero di elettori (comunque non superiore a 1500 per
seggio), nel caso degli studenti, o della dislocazione territoriale
delle sedi di servizio, per il personale. In tal caso, prima
dell'elezione, deve procedersi alla distribuzione tra i seggi
degli aventi diritto, in base a criteri oggettivi, funzionali
alle esigenze predette.
6.- I Presidenti dei seggi sono designati dal
Rettore. I Segretari titolari e supplenti sono designati dal
Direttore amministrativo, che deve sceglierli tra le unità
di personale amministrativo. I restanti componenti sono sorteggiati
dal Direttore Amministrativo dell'Università o da un
suo delegato tra tutti gli elettori di ciascun seggio, entro
il 10° giorno precedente quello dell'elezione.
7.- Per i componenti dei seggi valgono le stesse
incompatibilità previste per i componenti della Commissione
elettorale centrale.
8.- Le funzioni del Presidente del seggio,
in caso di temporanea assenza, sono esercitate dal Vicepresidente,
da questo nominato, o, in difetto di nomina del vice-presidente,
dal segretario.
9.- La presenza di tre componenti è
condizione di validità delle operazioni del seggio
elettorale.
10.- In caso di impedimento o di mancata presentazione
del Presidente del seggio, il Rettore provvede con decreto
a sostituirlo.
11.- Presso il seggio di cui al comma 2 del
presente articolo sono predisposte urne separate per ciascuna
area scientifico-disciplinare e per ciascuna delle Facoltà
di cui alla lettera dB), dell'art. 12, comma 1, dello Statuto.
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Art. 18 - Quorum elettorali
1. - Per ciascuna categoria di eleggibili, la votazione è
valida se vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi
diritto. Per gli studenti, tale percentuale è del 15%.
2.- In caso di mancato raggiungimento, per
una o più categorie di eleggibili, del quorum di cui
al comma precedente, si procede, per la categoria (o le categorie)
in questione, ad una seconda votazione, la quale deve aver
luogo entro sette giorni lavorativi dalla precedente. Qualora
neanche in tale votazione si raggiunga il quorum prescritto,
si procederà, entro sette giorni lavorativi, ad una
terza votazione, il cui risultato sarà valido indipendentemente
dalla percentuale di partecipazione al voto.
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Art. 19 - Risultati elettorali
1. - Per ogni categoria, risultano eletti i candidati che
abbiano riportato il maggior numero di voti, salva la deroga
di cui al comma 3 del presente articolo.
2.- Per le rappresentanze del personale docente
e non docente, in caso di parità di voti, risulta eletto
il candidato che abbia maggiore anzianità di ruolo;
a parità di ruolo è eletto il più anziano
di età. Per gli studenti, a parità di voti,
risulta eletto il candidato con maggiore anzianità
d'iscrizione ed, a parità di iscrizione, è eletto
il più anziano di età.
3.- In attuazione dell'art. 12, comma 1, dello
Statuto, lettera dA), ai fini della proclamazione dei due
eletti in rappresentanza di ciascuna area scientifico-disciplinare,
si procede preliminarmente al computo dei voti attribuiti
ai singoli candidati, ripartiti per fasce; sono, quindi, proclamati
eletti i due candidati, di fascia diversa, che, per ogni area,
abbiano conseguito il maggior numero di voti validi.
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Art. 20 - Pubblicazione
dei risultati elettorali e ricorsi
1.- I risultati elettorali, accertati dalla Commissione elettorale
centrale, sono resi pubblici con manifesti entro 10 giorni
dall'elezione.
2.- Entro i 10 giorni successivi può
essere proposto ricorso in opposizione alla Commissione elettorale
centrale, la quale decide entro 15 giorni dalla ricezione,
sentiti il primo firmatario del ricorso ed i membri del seggio
elettorale. La decisione è pubblicata, senza indugio,
mediante affissione nell'albo dell'Università. Di essa
viene, altresì, data notizia al primo firmatario del
ricorso.
3.- Avverso la pronuncia della Commissione
elettorale centrale, entro 5 giorni dalla pubblicazione, può
essere proposto ricorso al Senato Accademico, che si pronuncia
in via definitiva nei successivi 10 giorni, sentiti il primo
firmatario del ricorso e la Commissione elettorale centrale.
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Art. 21 - Sostituzione degli
eletti
In caso di dimissioni, perdita dei requisiti previsti dallo
Statuto o, comunque, cessazione dalla carica per qualunque
ragione, subentra, fino al termine del mandato del componente
da sostituire, il candidato risultato primo dei non eletti,
nel rispetto - per i rappresentanti contemplati dalla lettera
dA) dell'art. 12, comma 1, dello Statuto - del disposto di
cui all'art. 12, comma 4, dello Statuto. Esaurite le graduatorie,
si procede ad elezione suppletiva.
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Art. 22 - Disposizione finale
Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano,
in quanto compatibili, le disposizioni del T.U. 16.5.1960
n. 570.
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TITOLO IV
MODALITÀ DI ELEZIONE DELLE COMPONENTI ELETTIVE DELLE
STRUTTURE DIDATTICHE E DI RICERCA
Art. 23 - Principi applicabili
1.- Le elezioni delle componenti elettive dei Consigli
di Facoltà e dei Consigli di Corso di studio sono disciplinate
da regolamenti di Facoltà, mentre quelle delle componenti
elettive dei Consigli di Dipartimento sono disciplinate da
regolamenti di Dipartimento.
2.- L'elezione va indetta dall'organo cui compete
la presidenza della struttura, almeno trenta giorni prima
della data fissata.
3.- L'elettorato e le liste elettorali vanno
regolate conformemente ai precedenti articoli 2, 5, 6 e 16.
4.- Nei seggi elettorali deve assicurarsi la
presenza di un componente, non candidato, estratto a sorte
da ciascuna categoria di eleggibili.
5.- Sulle contestazioni in materia di elettorato
e di risultati delle elezioni si pronunzia, in unico grado,
la Commissione elettorale di cui all'art. 2 del presente regolamento.
6.- I regolamenti delle strutture debbono conformarsi
a principi corrispondenti a quelli ricavabili dagli artt.
9 e 17 del presente regolamento.
7.- Per quanto non previsto dai regolamenti
predetti, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
del presente regolamento.
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