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Regolamento Elettorale dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" (D.R. n. 2242 Del 12/10/98)

TITOLO I
NORME GENERALI

Art. 1 - Indizione delle elezioni
Art. 2 - Commissione elettorale centrale
Art. 3 - Liste elettorali
Art. 4 - Candidature e propaganda elettorale
Art. 5 - Elettorato del personale
Art. 6 - Elettorato degli studenti
Art. 7 - Operazioni preliminari
Art. 8 - Modalità di voto
Art. 9 - Operazioni di voto
Art. 10 - Operazioni di scrutinio
Art. 11 - Pubblicazione dei risultati elettorali e ricorsi
Art. 12 - Norma di rinvio

TITOLO II
ELEZIONE DEL RETTORE

Art. 13 - Elettorato
Art. 14 - Seggio elettorale
Art. 15 - Ponderazione dei voti

TITOLO III
ELEZIONE DELLE COMPONENTI ELETTIVE DEL SENATO ACCADEMICO

Art. 16 - Elettorato
Art. 17 - Seggi elettorali
Art. 18 - Quorum elettorali
Art. 19 - Risultati elettorali
Art. 20 - Pubblicazione risultati elettorali e ricorsi
Art. 21 - Sostituzione degli eletti
Art. 22 - Disposizione finale

TITOLO IV
MODALITÀ DI ELEZIONE DELLE COMPONENTI ELETTIVE DELLE STRUTTURE DIDATTICHE E DI RICERCA

Art. 23 - Principi applicabili

TITOLO I
NORME GENERALI

Art. 1 - Indizione delle elezioni
Le elezioni in organi centrali dell'Ateneo sono indette con Decreto Rettorale e rese pubbliche con manifesti almeno quarantacinque giorni prima della data fissata. La data delle elezioni è altresì pubblicizzata in forma idonea, anche attraverso il sito telematico d'Ateneo. Le elezioni del Rettore sono indette dal Decano, ai sensi dell'art. 10, comma 3 dello Statuto e rese pubbliche almeno sessanta giorni prima della data fissata.

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Art. 2 - Commissione elettorale centrale
1.- E' istituita con Decreto Rettorale una Commissione elettorale centrale, composta di membri che durano in carica quattro anni e non possono essere immediatamente confermati.

2.- La Commissione è composta dai seguenti membri:

  1. un docente per ogni Facoltà, designato dal relativo Consiglio;
  2. uno studente, designato dal Consiglio degli studenti;
  3. un non docente, designato dai rappresentanti del personale non docente nel Senato accademico;
  4. un impiegato della carriera direttiva, con funzioni di segretario, designato dal Direttore amministrativo.
    In sede di prima applicazione, i componenti di cui alle lettere b) e c) sono sorteggiati tra tutti i titolari dell'elettorato attivo delle rispettive categorie.
    La Commissione elettorale centrale elegge il Presidente ed il Vicepresidente, che durano in carica quattro anni, tra i componenti di cui alla lettera a).

3.- Con la stessa procedura di cui ai commi precedenti, è nominato un membro supplente per ogni categoria, chiamato a sostituire il titolare in caso di assenza o di impedimento.

4.- La funzione di membro della Commissione è incompatibile con le cariche di membro del Senato Accademico o del Consiglio d'Amministrazione, Preside di Facoltà, Presidente di Consiglio di Corso di Studio e Direttore di Dipartimento o di Centro interdipartimentale d'Ateneo. È, altresì, incompatibile con la qualità di candidato alle elezioni.

5.- È condizione di validità delle sedute la presenza di metà più uno dei componenti. Le funzioni del Presidente della Commissione, in caso di temporanea assenza, sono esercitate dal Vicepresidente, o, in assenza di questo, dal docente con maggiore anzianità di ruolo.

6.- Alla Commissione elettorale centrale spetta:

  1. curare - con la collaborazione dell'Ufficio elettorale dell'Università - la tenuta e l'aggiornamento delle liste elettorali e dell'elenco delle Facoltà di cui all'art. 12, comma 1, lett. dB) dello Statuto;
  2. pronunciarsi sui reclami inerenti alle operazioni elettorali proposti dagli elettori, dai componenti dei seggi e dai candidati;
  3. collazionare i risultati pervenuti dai seggi e procedere alla proclamazione degli eletti, ove non sia diversamente disposto dallo Statuto o dal presente Regolamento
  4. decidere sui ricorsi proposti contro i risultati proclamati.

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Art. 3 - Liste elettorali
1.- La tenuta e l'aggiornamento delle liste elettorali competono alla Commissione elettorale centrale. Per quanto riguarda il personale, le liste elettorali constano di due elenchi nominativi: a) uno per il personale docente, distinto per Facoltà, ed, all'interno di ciascuna Facoltà, per area scientifico-disciplinare di appartenenza e per fascia; b) uno per il personale non docente; per quanto riguarda gli studenti, le liste sono divise per Facoltà e all'interno delle Facoltà per Corsi di Studio. Tali elenchi vengono, senza indugio, depositati presso l'Ufficio elettorale dell'Università e le Presidenze delle Facoltà, tenuti a consentirne la consultazione agli interessati. Di tale deposito viene data notizia mediante affissione almeno 20 giorni prima della data delle elezioni. Gli elenchi predetti sono altresì pubblicizzati nel sito telematico dell'Università. E', inoltre, cura della Commissione elettorale centrale predisporre elenchi distinti comprendenti tutti gli elettori assegnati ai singoli seggi, da trasmettere ai seggi stessi prima delle operazioni preliminari di cui all'art. 7.

2.- Gli aventi diritto al voto che non figurino negli elenchi in parola possono proporre opposizione alla Commissione elettorale centrale entro il sesto giorno precedente le elezioni. Gli aventi diritto possono, altresì proporre ricorso per l'esclusione dalle liste, di soggetti che assumano inseriti indebitamente. La Commissione elettorale centrale decide definitivamente, almeno due giorni prima della data fissata per le elezioni. La stessa disciplina si applica ai ricorsi delle Facoltà che assumano di rientrare nella categoria contemplata dalla lettera dB), di cui all'art. 12, comma 1, dello Statuto.

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Art. 4 - Candidature e propaganda elettorale
1.- Le candidature del personale alle cariche in organi centrali elettivi dell'Università, debbono essere presentate, o fatte pervenire per raccomandata (o equivalente), entro le ore 14 del quattordicesimo giorno precedente il giorno delle votazioni, con dichiarazione sottoscritta dal candidato consegnata all'Ufficio elettorale dell'Università. Se sono comunicate a mezzo raccomandata (o equivalente) la firma dovrà essere autenticata.
2. - Le candidature degli studenti al Senato Accademico vanno presentate all'ufficio elettorale dell'Università entro le ore 14,00 del ventesimo giorno precedente il giorno delle votazioni, mediante dichiarazione sottoscritta dal candidato. Le sottoscrizioni debbono avvenire alla presenza di una unità di personale dell'ufficio elettorale a ciò deputata, che procederà all'identificazione degli interessati.

3.- Delle candidature si darà tempestivamente pubblicità con manifesto, il quale riporterà, per ciascuna categoria di eleggibili, l'elenco numerato dei candidati, ordinati alfabeticamente e con l'indicazione delle rispettive date di nascita. Modifiche di tale manifesto possono essere disposte dalla Commissione elettorale, in accoglimento dei ricorsi eventualmente proposti da candidati esclusi, i quali vanno presentati entro ventiquattro ore dall'affissione del manifesto stesso. Le candidature vengono altresì pubblicizzate nel sito telematico dell'Ateneo.

4.- Nella stessa data del manifesto di cui al comma precedente, il Rettore, il Decano, il Preside, il Presidente del Corso di Studio o il Direttore di Dipartimento, a seconda del tipo di elezioni, indica aule, spazi ed orari per la propaganda elettorale; per quanto riguarda le elezioni dei rappresentanti del personale docente al Senato Accademico, a tale indicazione, il Rettore procede d'intesa con ciascun Preside.

5.- Le riunioni negli spazi ed orari predetti possono iniziare dal 10° giorno precedente il giorno delle elezioni e debbono cessare entro le ore 13 del giorno che precede il giorno delle elezioni. Violazioni di questa regola comportano l'esclusione dall'elezione dei candidati che se ne siano resi responsabili.

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Art. 5 - Elettorato del personale.
1. - Ai fini dell'elettorato attivo viene considerato in servizio, il personale appartenente ai ruoli dell'Università alla data delle elezioni. Il personale che entra in servizio il giorno delle elezioni è autorizzato, a richiesta, dalla Commissione elettorale centrale ad esercitare il proprio diritto di voto.

2.- Sono esclusi dall'elettorato, sia attivo che passivo, i docenti ed i non docenti sospesi dal servizio a seguito di procedimento disciplinare o che si trovino sospesi cautelativamente in pendenza di procedimento penale.

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Art. 6 - Elettorato degli studenti.
L'elettorato attivo spetta a tutti gli studenti iscritti, in regola con il pagamento delle tasse al momento della votazione, mentre l'elettorato passivo spetta - conformemente all'art. 84, comma 2, dello Statuto - ai soli studenti che, in regola con il pagamento delle tasse al momento della presentazione della candidatura, risultino iscritti all'Università da un numero di anni che non ecceda di quattro unità la durata legale del rispettivo corso di laurea o di diploma.

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Art. 7 - Operazioni preliminari
1.- Alle ore 17 del giorno precedente le votazioni i seggi vengono costituiti con l'insediamento del Presidente e degli altri componenti. Si procede quindi alle operazioni preparatorie, le quali comprendono:

il controllo dei locali;
il controllo delle cabine;
il controllo delle urne;
la predisposizione di un sufficiente numero di schede. Queste ultime, distinte per ciascuna categoria di eleggibili, devono recare il timbro dell'Università e la firma di un componente del seggio elettorale, da apporsi prima dell'inizio delle votazioni. La timbratura e la sottoscrizione delle ulteriori schede che si rendessero eventualmente necessarie successivamente avviene al momento in cui la necessità si verifica. Di ciò si dà atto nel processo verbale.

2.- Al termine di dette operazioni, il Presidente provvede alla chiusura delle finestre e delle porte di accesso al seggio apponendovi i sigilli. Affida quindi le chiavi di accesso al seggio, alla custodia delle forze dell'ordine o di personale responsabile all'uopo designato.

3.- Alle ore 8.30 del giorno indicato per le votazioni, accertata l'integrità dei sigilli apposti il giorno precedente e quella delle urne, il Presidente presiede alle operazioni necessarie allo svolgimento delle votazioni.

4.- Per la vigilanza del seggio e del relativo materiale, sia durante lo svolgimento della votazione, sia durante lo scrutinio, sia durante le eventuali sospensioni diurne, il Presidente del seggio si avvale del personale ausiliario dell'Università.

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Art. 8 - Modalità di voto
1.- Il voto è personale, eguale, libero e segreto.

2. - È possibile esprimere una sola preferenza. Le preferenze riferite a soggetti che non figurino nel manifesto di cui all'art. 4, comma 3, rendono nullo il voto.

3.- Nei casi di omonimia tra candidati, sarà cura dell'elettore indicare la data di nascita del prescelto.

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Art. 9 - Operazioni di voto
1.- Le operazioni di voto si svolgono nel giorno indicato dal Decreto che indice le elezioni, nel corso del quale i seggi devono restare aperti dalle ore 9.00 alle ore 18.00.

2.- Il Presidente cura che, previo accertamento dell'identità personale, avvenga la consegna a ciascun elettore della scheda (o delle schede) e della matita, per l'espressione del voto che gli compete (o dei voti che gli competono). Egli cura, inoltre, che l'elettore apponga la firma sull'apposito elenco, nel quale sono, altresì, registrati gli estremi del documento d'identità dal medesimo esibito o la dichiarazione di conoscenza di un componente del seggio, da questi sottoscritta.

3. - Le contestazioni insorte sulle operazioni elettorali sono decise dal Presidente che è tenuto a riportare nel verbale eventuali richieste o contestazioni degli interessati.

4.- Effettuata la votazione, la scheda va ripiegata ed inserita nell'urna relativa alla categoria di eleggibili cui si riferisce.

5.- Alla scadenza dell'orario stabilito per le votazioni, sono ammessi al voto gli elettori che si trovino nei locali del seggio, ma che non abbiano ancora votato.

6.- Gli elettori fisicamente impediti possono esprimere il loro voto con l'assistenza di un altro elettore del medesimo seggio dagli stessi liberamente scelto. Il Presidente del seggio ne prende nota nel verbale. Quando l'impedimento non sia evidente, deve essere dimostrato con certificato medico, che va allegato al verbale. Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un elettore.

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Art. 10 - Operazioni di scrutinio
1.- Le operazioni di scrutinio si svolgono, alla presenza di tutti i componenti del seggio, in seduta pubblica, appena terminate le operazioni di voto. Esse vengono portate a compimento senza soluzione di continuità. Di tutte le operazioni compiute si redige processo verbale, dal quale deve, tra l'altro, risultare, in relazione a ciascuna categoria di eleggibili:

il numero delle schede pervenute al seggio elettorale;
il numero delle schede votate;
il numero delle schede annullate;
il numero delle schede non utilizzate;
i voti riportati da ciascun candidato.

2.- Al termine delle operazioni di scrutinio, il Seggio allega al verbale, di cui costituisce parte integrante, l'elenco dei votanti sul quale sono state apposte le firme degli elettori. Inserisce, inoltre, in distinti plichi, le schede votate, le schede non utilizzate e le schede per qualsiasi motivo annullate. Il verbale ed i plichi, sigillati e firmati esternamente dai Componenti del seggio, sono immediatamente recapitati alla Commissione elettorale centrale. Quest'ultima, ove non sia in condizione di procedere immediatamente alle operazioni preordinate alla proclamazione degli eletti, cura che tutto il materiale trasmessole dai seggi, sia depositato in locale idoneo, chiuso a chiave e sigillato. Sino alla ripresa dei lavori, il locale predetto deve essere sorvegliato da addetti al servizio di vigilanza.

3.- Spetta alla Commissione Elettorale Centrale decidere sulle contestazioni e sui reclami verbalizzati.

4.- La Commissione elettorale centrale, accerta il raggiungimento dei quorum previsti dall'art. 18 e procede, ove non diversamente previsto dallo Statuto o dal presente Regolamento, alla proclamazione degli eletti. Essa, dopo la proclamazione, redige processo verbale dell'attività compiuta, che trasmette al Rettore (o al Decano, per le elezioni del Rettore), unitamente ai verbali dei seggi ed alle schede elettorali (previamente inserite in plichi sigillati e sottoscritti dai componenti della Commissione elettorale centrale). Di tutto questo materiale documentale deve essere garantita la conservazione per l'intera durata dei mandati elettivi.

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Art. 11 - Pubblicazione dei risultati elettorali e ricorsi
1.- I risultati elettorali, accertati dalla Commissione elettorale centrale, sono resi pubblici con manifesti entro 10 giorni dall'elezione. Di essi viene data altresì notizia nel sito telematico dell'Università.

2.- Entro i 10 giorni successivi può essere proposto ricorso in opposizione alla Commissione elettorale centrale, la quale decide entro 15 giorni dalla ricezione, sentiti il primo firmatario del ricorso ed i membri del seggio elettorale. La decisione è pubblicata, senza indugio, mediante affissione nell'albo dell'Università. Di essa viene, altresì, data notizia al primo firmatario del ricorso.

3.- Avverso la pronuncia della Commissione elettorale centrale, entro 5 giorni dalla pubblicazione, può essere proposto ricorso al Senato Accademico, che si pronuncia in via definitiva nei successivi 10 giorni, sentiti il primo firmatario del ricorso e la Commissione elettorale centrale.

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Art. 12 - Norma di rinvio
Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del T.U. 16.5.1960 n. 570.

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TITOLO II
ELEZIONE DEL RETTORE

Art. 13 - Elettorato
L'elettorato attivo spetta:

per la categoria contemplata dalla lettera a) dell'art. 10, comma 2, dello Statuto, ai professori ordinari, straordinari e associati, anche fuori ruolo dell'Università;
per la categoria contemplata dalla lettera b) dell'art. 10, comma 2, dello Statuto, ai ricercatori che siano confermati alla data della prima votazione, nonché agli assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento ed alle altre figure eventualmente assimilate dalla legge.
per la categoria contemplata dalla lettera c) dell'art. 10, comma 2, dello Statuto, al personale tecnico-amministrativo e dirigente dell'Università, con peso pari al 10% del numero dei professori, ai sensi del successivo art. 15;
per la categoria contemplata dalla lettera d) dell'art. 10, comma 2, dello Statuto, ai Componenti del Consiglio degli studenti.

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Art. 14 - Seggio elettorale
1. - I componenti del seggio elettorale per l'elezione del Rettore sono nominati dal Decano sulla base di rose di candidati predisposte dalla Commissione elettorale centrale. Il seggio è così composto:

un professore di ruolo di prima fascia, che lo presiede;
due professori di ruolo;
un ricercatore confermato;
un impiegato della carriera direttiva;
un componente del Consiglio degli studenti.

2. - Il Decano nomina, inoltre, un supplente per ciascuna categoria.

3. - Per i componenti del seggio elettorale valgono le stesse incompatibilità previste per i componenti della Commissione elettorale centrale.

4.- Le funzioni del Presidente del seggio, in caso di temporanea assenza, sono esercitate dal Vicepresidente, da questo nominato, o, in difetto di nomina del vice-presidente, dal segretario.

5. - La presenza di almeno tre componenti è condizione di validità delle operazioni del seggio elettorale.

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Art. 15 - Ponderazione dei voti.
Alla ponderazione dei voti espressi dal personale dell'Università, provvede la Commissione elettorale centrale. La ponderazione dei voti avviene nel modo seguente: la somma ponderata dei voti validi è uguale al numero dei voti validi espressi dal personale tecnico-amministrativo o dirigente moltiplicato per 1/10 del rapporto fra il numero degli aventi diritti al voto nella categoria dei professori e quello degli aventi diritto al voto nella categoria del personale tecnico-amministrativo o dirigente. Il medesimo meccanismo di ponderazione si applica rispettivamente ai voti nulli ed alle schede bianche.

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TITOLO III
ELEZIONE DELLE COMPONENTI ELETTIVE DEL SENATO ACCADEMICO

Art. 16 - Elettorato
1.- Per le elezioni del Senato accademico l'elettorato attivo e passivo spetta:

per la categoria contemplata dalla lettera dA), di cui all'art. 12, comma 1, dello Statuto, ai professori ordinari, straordinari e associati ed ai ricercatori dell'Università, ripartiti per aree scientifico-disciplinari;
per la categoria contemplata dalla lettera dB), di cui all'art. 12, comma 1, dello Statuto, ai professori ordinari, straordinari e associati ed ai ricercatori delle Facoltà che rientrino nella previsione statutaria, le quali vanno individuate dalla Commissione elettorale centrale entro 15 giorni dall'indizione dell'elezione, facendo riferimento alla composizione che la Facoltà presenta il giorno dell'indizione dell'elezione; ai fini dell'applicazione della presente disposizione, deve farsi riferimento esclusivamente all'inquadramento organico nella Facoltà di appartenenza, non anche ad insegnamenti diversi da quello di titolarità, eventualmente impartiti ai sensi dell'art. 73 dello Statuto;
per la categoria contemplata dalla lettera f), di cui all'art. 12, comma 1, dello Statuto, agli studenti che soddisfino le condizioni di cui all'art.6 del presente regolamento.
per la categoria contemplata dalla lettera g), di cui all'art. 12, comma 1, dello Statuto, al personale non docente di ruolo, in servizio presso l'Università.

2.- Ai fini dell'elezione dei rappresentanti del personale docente, hanno diritto al solo elettorato attivo coloro che non prestano servizio nell'Ateneo, perchè, ai sensi di legge, esonerati dagli obblighi di ufficio, comandati, distaccati, collocati fuori ruolo, od in aspettativa obbligatoria per seguire il coniuge all'estero, ovvero in aspettativa per mandati elettivi. La limitazione dell'elettorato passivo di cui al presente comma opera a condizione che il periodo di collocamento fuori ruolo, di distacco o di comando coincida, almeno in parte, con la durata del mandato elettivo.

3.- Ai fini dell'elezione del personale tecnico-amministrativo hanno diritto al solo elettorato attivo coloro che non prestano servizio nell'Ateneo, perché collocati in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità, in congedo straordinario per motivi di studio, in servizio militare o sostitutivo civile. Alla limitazione di cui al presente comma si applica la disciplina prevista dal comma precedente.

4.- Sono ineleggibili i membri del Consiglio di Amministrazione, fino ad un anno dalla cessazione della carica.

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Art. 17 - Seggi elettorali
1.- I Componenti dei seggi elettorali sono nominati con Decreto Rettorale.

2.- Per l'elezione dei rappresentanti del personale docente il seggio è così composto:

1 Presidente (Professore di ruolo);
1 Segretario;
4 Componenti;

3.- Per l'elezione dei rappresentanti degli studenti si costituiscono almeno tanti seggi quante sono le Facoltà, ubicati presso la sede della Facoltà rispettiva. Ciascun seggio è così composto:

1 Presidente (Professore di ruolo o impiegato carriera direttiva)
1 Segretario;
4 Componenti;

4.- Per l'elezione dei rappresentanti del personale non docente il seggio è cosi composto:

1 Presidente (impiegato carriera direttiva);
1 Segretario;
4 Componenti;

5.- Articolazioni dei seggi nelle singole Facoltà vanno disposte dalla Commissione elettorale centrale in funzione del numero di elettori (comunque non superiore a 1500 per seggio), nel caso degli studenti, o della dislocazione territoriale delle sedi di servizio, per il personale. In tal caso, prima dell'elezione, deve procedersi alla distribuzione tra i seggi degli aventi diritto, in base a criteri oggettivi, funzionali alle esigenze predette.

6.- I Presidenti dei seggi sono designati dal Rettore. I Segretari titolari e supplenti sono designati dal Direttore amministrativo, che deve sceglierli tra le unità di personale amministrativo. I restanti componenti sono sorteggiati dal Direttore Amministrativo dell'Università o da un suo delegato tra tutti gli elettori di ciascun seggio, entro il 10° giorno precedente quello dell'elezione.

7.- Per i componenti dei seggi valgono le stesse incompatibilità previste per i componenti della Commissione elettorale centrale.

8.- Le funzioni del Presidente del seggio, in caso di temporanea assenza, sono esercitate dal Vicepresidente, da questo nominato, o, in difetto di nomina del vice-presidente, dal segretario.

9.- La presenza di tre componenti è condizione di validità delle operazioni del seggio elettorale.

10.- In caso di impedimento o di mancata presentazione del Presidente del seggio, il Rettore provvede con decreto a sostituirlo.

11.- Presso il seggio di cui al comma 2 del presente articolo sono predisposte urne separate per ciascuna area scientifico-disciplinare e per ciascuna delle Facoltà di cui alla lettera dB), dell'art. 12, comma 1, dello Statuto.

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Art. 18 - Quorum elettorali
1. - Per ciascuna categoria di eleggibili, la votazione è valida se vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto. Per gli studenti, tale percentuale è del 15%.

2.- In caso di mancato raggiungimento, per una o più categorie di eleggibili, del quorum di cui al comma precedente, si procede, per la categoria (o le categorie) in questione, ad una seconda votazione, la quale deve aver luogo entro sette giorni lavorativi dalla precedente. Qualora neanche in tale votazione si raggiunga il quorum prescritto, si procederà, entro sette giorni lavorativi, ad una terza votazione, il cui risultato sarà valido indipendentemente dalla percentuale di partecipazione al voto.

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Art. 19 - Risultati elettorali
1. - Per ogni categoria, risultano eletti i candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti, salva la deroga di cui al comma 3 del presente articolo.

2.- Per le rappresentanze del personale docente e non docente, in caso di parità di voti, risulta eletto il candidato che abbia maggiore anzianità di ruolo; a parità di ruolo è eletto il più anziano di età. Per gli studenti, a parità di voti, risulta eletto il candidato con maggiore anzianità d'iscrizione ed, a parità di iscrizione, è eletto il più anziano di età.

3.- In attuazione dell'art. 12, comma 1, dello Statuto, lettera dA), ai fini della proclamazione dei due eletti in rappresentanza di ciascuna area scientifico-disciplinare, si procede preliminarmente al computo dei voti attribuiti ai singoli candidati, ripartiti per fasce; sono, quindi, proclamati eletti i due candidati, di fascia diversa, che, per ogni area, abbiano conseguito il maggior numero di voti validi.

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Art. 20 - Pubblicazione dei risultati elettorali e ricorsi
1.- I risultati elettorali, accertati dalla Commissione elettorale centrale, sono resi pubblici con manifesti entro 10 giorni dall'elezione.

2.- Entro i 10 giorni successivi può essere proposto ricorso in opposizione alla Commissione elettorale centrale, la quale decide entro 15 giorni dalla ricezione, sentiti il primo firmatario del ricorso ed i membri del seggio elettorale. La decisione è pubblicata, senza indugio, mediante affissione nell'albo dell'Università. Di essa viene, altresì, data notizia al primo firmatario del ricorso.

3.- Avverso la pronuncia della Commissione elettorale centrale, entro 5 giorni dalla pubblicazione, può essere proposto ricorso al Senato Accademico, che si pronuncia in via definitiva nei successivi 10 giorni, sentiti il primo firmatario del ricorso e la Commissione elettorale centrale.

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Art. 21 - Sostituzione degli eletti
In caso di dimissioni, perdita dei requisiti previsti dallo Statuto o, comunque, cessazione dalla carica per qualunque ragione, subentra, fino al termine del mandato del componente da sostituire, il candidato risultato primo dei non eletti, nel rispetto - per i rappresentanti contemplati dalla lettera dA) dell'art. 12, comma 1, dello Statuto - del disposto di cui all'art. 12, comma 4, dello Statuto. Esaurite le graduatorie, si procede ad elezione suppletiva.

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Art. 22 - Disposizione finale
Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del T.U. 16.5.1960 n. 570.

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TITOLO IV
MODALITÀ DI ELEZIONE DELLE COMPONENTI ELETTIVE DELLE STRUTTURE DIDATTICHE E DI RICERCA

Art. 23 - Principi applicabili
1.- Le elezioni delle componenti elettive dei Consigli di Facoltà e dei Consigli di Corso di studio sono disciplinate da regolamenti di Facoltà, mentre quelle delle componenti elettive dei Consigli di Dipartimento sono disciplinate da regolamenti di Dipartimento.

2.- L'elezione va indetta dall'organo cui compete la presidenza della struttura, almeno trenta giorni prima della data fissata.

3.- L'elettorato e le liste elettorali vanno regolate conformemente ai precedenti articoli 2, 5, 6 e 16.

4.- Nei seggi elettorali deve assicurarsi la presenza di un componente, non candidato, estratto a sorte da ciascuna categoria di eleggibili.

5.- Sulle contestazioni in materia di elettorato e di risultati delle elezioni si pronunzia, in unico grado, la Commissione elettorale di cui all'art. 2 del presente regolamento.

6.- I regolamenti delle strutture debbono conformarsi a principi corrispondenti a quelli ricavabili dagli artt. 9 e 17 del presente regolamento.

7.- Per quanto non previsto dai regolamenti predetti, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente regolamento.

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