Regolamento per l'assegnazione
di compensi di incentivazione a professori e ricercatori,
ex Art. 4 Legge 19.10.1999 n.370. (D.R. n. 2712 del 16.10.2002)
Art. 1.
1. Sulla base dell'art. 4 della Legge 19.10.1999 n. 370,
vengono assegnati compensi di incentivazione a professori
e ricercatori che abbiano soddisfatto i seguenti prerequisiti:
- abbiano optato per il tempo pieno;
- abbiano svolto eventuali attività professionali
unicamente intra moenia;
- non abbiano svolto attività didattica retribuita
presso altre Università od Istituzioni pubbliche
o private sotto forma di supplenze, contratti didattici
o contratti integrativi per più di 12 ore complessive.
Art. 2.
1. I compensi saranno assegnati ai professori o ricercatori
di cui all'Art.1, sulla base di documentata domanda, a fronte
dello svolgimento delle seguenti attività:
a) aver dedicato, in ogni tipologia di corsi di studio universitario,
nonché in attività didattiche nel campo della
formazione continua, permanente e ricorrente, in presenza
e a distanza, non meno di 120 ore (in aggiunta al numero
minimo di ore previste dalla legge) a lezioni, esercitazioni
o seminari, nonché ad ulteriori specifici impegni
orari per l'orientamento, l'assistenza ed il tutorato, la
programmazione e l'organizzazione didattica, e l'accertamento
dell'apprendimento, svolgendo attività didattica
con continuità per tutto l'anno accademico;
b) aver elaborato e realizzato:
i) progetti di miglioramento qualitativo della didattica
dal punto di vista dell'innovazione tecnologica o metodologica;
ii) progetti mirati ad attività formative propedeutiche,
integrative o di recupero.
c) aver partecipato come componente o come Presidente ai
lavori della
Commissione per l'orientamento e il tutorato.
2. I compensi di cui alla lett. c) non sono cumulabili
con quelli restanti delle lettere del precedente comma.
3. Le domande possono essere presentate da singoli professori
per quanto riguarda i corsi da essi tenuti individualmente,
o da gruppi di professori per quanto riguarda progetti articolati
in più insegnamenti all'interno di un corso di studio.
Sono ammessi a concorrere progetti che riguardano insegnamenti
impartiti in corsi di Laurea, corsi di Diploma, scuole di
Perfezionamento, scuole di Specializzazione, corsi di Dottorato
di Ricerca e corsi di formazione permanente.
Art. 3.
1. Proceduto alla corresponsione di cui al comma 2, lett.
c), il Senato Accademico suddivide i finanziamenti fra le
Facoltà, al fine di realizzare i seguenti obiettivi:
a) favorire la riduzione del rapporto studenti/docenti (inteso
come rapporto fra il numero di studenti e le ore di docenza,
esercitazioni, assistenza, tutorato, orientamento ed accertamento
del profitto), in relazione ai carichi didattici da parte
del personale docente e ricercatore afferente alle aree
e Dipartimenti interessati;
b) migliorare l'efficacia degli studi, diminuendo il ritardo
medio con cui gli studenti portano a termine il proprio
corso di studi;
c) realizzare progetti di miglioramento qualitativo della
didattica dal punto di vista dell'innovazione metodologica
e tecnologica;
d) favorire attività formative propedeutiche, integrative
o di recupero.
I coefficienti di ripartizione sono calcolati come segue:
i) una quota pari al 40% dell'importo complessivo viene
suddivisa fra le Facoltà in parti proporzionali ai
numeri di docenti e ricercatori a tempo pieno ad esse afferenti;
ii) una quota pari al 60% dell'importo complessivo viene
suddivisa proporzionalmente al rapporto globale studenti
equivalenti/docenti nei corsi di Laurea e di Diplomi attivati
presso le Facoltà (il numero di studenti equivalenti
è inteso nel senso stabilito e calcolato periodicamente
dal Nucleo di Valutazione).
2. Le Facoltà ripartiscono i finanziamenti ricevuti,
sentiti i Corsi di Studio delle discipline di competenza,
inclusi tutti quelli di cui al precedente Art. 2 fra tutti
i docenti che soddisfano i requisiti previsti dall'art.
4 della legge n. 370 del 19.10.1999. Le Facoltà sono
autonome nell'individuazione dei criteri di ripartizione
al proprio interno. I criteri seguiti saranno illustrati
in una relazione che viene acclusa alla documentazione da
inviare alle Commissioni responsabili della valutazione
di cui al successivo Art. 4, lett. b).
Art. 4.
1. Le attività didattiche descritte nei progetti
incentivati vengono sottoposte a duplice monitoraggio:
a) da parte degli studenti frequentanti, che inviano alle
rispettive Facoltà appositi moduli di valutazione
per ciascuna attività didattica, incluse le attività
di orientamento, assistenza, tutorato ed accertamento dell'apprendimento,
con particolare riferimento alla continuità e assiduità
dell'attività didattica; tali moduli saranno resi
disponibili solo ad appropriate Commissioni di valutazione
nominate dalle Facoltà, ed alla Commissione di cui
alla successiva lett. b);
b) da parte di una Commissione nominata dal Nucleo di Valutazione
di Ateneo, che include anche un rappresentante degli studenti;
tale Commissione, presa visione della documentazione di
cui alla precedente lett. a), esamina, mediante appropriati
indicatori, l'efficacia dei programmi didattici. Per tale
valutazione la Commissione acquisisce i pareri delle Facoltà
e dei Corsi di Studio interessati.
2. Le incentivazioni sono erogate solo in seguito a valutazioni
positive per i punti a) e b). Le valutazioni negative vengono
comunicate ai docenti e ricercatori interessati, i quali
possono richiedere di essere ascoltati e possono presentare
ricorso al Rettore.
Art. 5.
1. Il presente Regolamento e la lista dei professori o ricercatori
proposti per l'incentivazione vengono affissi all'albo e
pubblicati sul sito telematico dell'Ateneo. Per ciascun
docente/ricercatore o progetto incentivato, viene pubblicata
sul sito telematico d'Ateneo, con accesso riservato solo
ai docenti e ricercatori dell'Ateneo, una sintesi della
relazione della Commissione di valutazione di cui alla lett.
b) del precedente Art. 4.