Regolamento per le attività
di lavoro espletate fuori dalla ordinaria sede di servizio
(missioni). (D.R. n. 1579 del 28/05/2001)
Art. 1
Ambito d'applicazione
1. Il presente Regolamento
disciplina lo svolgimento delle missioni da parte di tutto
il personale dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata",
compreso quello afferente ai Centri di Spesa e del personale
previsto dal successivo articolo 4. Esso si applica altresì
ai collaboratori esterni debitamente autorizzati.
2. Per missione s'intende
la prestazione di un'attività di servizio fuori dalla ordinaria
sede di servizio, sia nel territorio nazionale che all'estero,
nell'interesse dell'Università.
3. Al personale docente
in congedo ai sensi dell'articolo 10 della legge 18/3/1958,
n. 311/58 commi 1, 2, 3 o dell'articolo 17 del D.P.R. 11/7/80
n. 382 commi 1, 2, 3, 4 e 5, che abbia titolo all'uso dei
fondi di ricerca e svolga missioni connesse all'attività di
ricerca finanziata, spetta l'intero trattamento economico
per missione entro il limite temporale massimo di cui al successivo
art. 5.
Art. 2
Imputazione della spesa
1. La spesa per la missione
grava sui fondi dell'Ateneo o della struttura di afferenza,
ivi compresi i fondi finalizzati all'esecuzione di programmi
di ricerca (comunque finanziati) e quelli relativi a convenzioni,
contratti, commesse o prestazioni in conto terzi.
Art. 3
Autorizzazione
1. Il provvedimento
di autorizzazione è disposto:
-
dal Rettore,
o suo delegato, nel caso di missioni che interessino componenti
degli organi accademici centrali, o docenti incaricati
di missione per conto dell'Amministrazione universitaria;
-
dal Preside,
o suo delegato, nel caso di missioni che interessino l'attività
della Facoltà;
-
dal Direttore
del Dipartimento o del Centro ordinatore di spesa, o suo
delegato, per il personale (anche tecnico-amministrativo),
che fa capo al Dipartimento od al Centro;
-
dal Direttore
Amministrativo, o suo delegato, per il personale in servizio
presso l'Amministrazione centrale.
2. Quando le missioni del
personale tecnico-amministrativo che fa capo alle strutture
didattiche o di ricerca gravano sui fondi dell'Amministrazione
centrale, l'autorizzazione viene disposta dal Direttore amministrativo,
su parere conforme del responsabile della struttura.
3. Le missioni compiute
dal Rettore, dal Prorettore, dai Presidi di Facoltà, dal Direttore
Amministrativo, dai Direttori di Dipartimento o dei Centri
ordinatori di spesa, non sono soggette ad alcuna autorizzazione.
4. Per il personale
non dipendente dall'Università l'autorizzazione alla spesa
è disposta dal Responsabile della struttura che liquida la
missione.
5. L'autorizzazione
è concessa a domanda dell'interessato o a seguito di incarico,
previa verifica della copertura della spesa relativa.
6. Se la missione grava
su convenzioni (di qualunque natura) o su fondi di ricerca,
essa è disposta dal responsabile scientifico della convenzione
o dei fondi predetti ed è autorizzata dal Direttore del Dipartimento
o del centro. Quest'ultimo è chiamato a verificare che l'assenza
dell'interessato non pregiudichi le attività istituzionali
della struttura e che le spese relative siano coperte. Il
documento di autorizzazione è sottoscritto dal Direttore ed
è controfirmato dal responsabile scientifico, che - per realizzare
risparmi - può fissare i limiti e le modalità di spesa. Ciascuno
di tali soggetti risponde per la parte di propria competenza.
7. L'autorizzazione
del Responsabile della struttura per i dottorandi di ricerca
e per gli iscritti a scuole di specializzazione va concessa
su parere conforme del Coordinatore del Corso di dottorato
e del Direttore della Scuola.
8. L'autorizzazione
a compiere la missione deve risultare da apposito provvedimento,
adottato, di regola, prima che abbia inizio la missione stessa.
9. Dal provvedimento
di cui al precedente comma devono risultare i seguenti elementi:
a) cognome e nome; b) qualifica, parametro, classe stipendiale
o livello; c) località della missione; d) giorno d'inizio
della missione e giorno di fine missione, ovvero, durata presumibile;
e) descrizione dello scopo della missione, f) mezzo di trasporto
usato; g) fondo sul quale deve gravare la spesa.
Art. 4
Personale non dipendente dall'Università
1. È consentito
inviare in missione sia in Italia che all'estero personale
non dipendente dell'Ateneo, ivi compreso il personale collocato
a riposo, se si tratta:
- di dipendenti di altre istituzioni
universitarie o di ricerca, anche straniere, ovvero di
amministrazioni pubbliche, inseriti nei programmi di ricerca
con imputazione della spesa sui relativi fondi;
- di non dipendenti, inclusi
i laureandi ed i dottorandi, che, come collaboratori a
vario titolo, siano inseriti, in programmi di ricerca
con imputazione della spesa sui relativi fondi con copertura
assicurativa a carico dell'Ateneo;
- di non dipendenti ai quali
vengano affidati, tramite contratto d'opera, incarichi
di natura tecnica;
- di titolari di borse di studio
post-laurea o di assegni per la ricerca scientifica nonché
di tirocinanti inseriti in programmi di ricerca.
2. Al personale indicato ai punti
b),c) e d) è riconosciuto il solo rimborso delle spese sostenute
e debitamente documentate, entro i limiti fissati dalla tabella
allegata per la voce "altre categorie".
Art. 5
Durata della missione
1. Per le missioni
effettuate, senza soluzione di continuità, nella medesima
località italiana od estera non possono essere rimborsati
più di 240 giorni in un anno solare.
2. Quando la durata
della missione supera i 30 giorni, o comunque influisce sull'andamento
delle attività didattiche che l'interessato è tenuto a svolgere,
l'autorizzazione del Direttore del Dipartimento o del Centro
è subordinata al parere del Consiglio di Facoltà di appartenenza,
od a quello del Consiglio del corso di studio, ove delegato
dal Consiglio di Facoltà. Tale parere è surrogato dall'atto
con cui l'Università autorizza il docente a dedicarsi ad esclusive
attività di ricerca scientifica, ai sensi dell'art. 1, comma
3, del presente regolamento.
Art. 6
Diaria
1. Quando la missione ha
durata superiore a 4 ore, all'interessato spetta una diaria.
2.
Per le missioni in Italia la diaria viene corrisposta nella
misura risultante dall'allegata tabella A. Gli importi della
diaria per missioni all'estero sono corrisposti ai diversi
gruppi di personale, quali individuati dall'allegata tabella
A, nella misura fissata, per i gruppi corrispondenti, dal
decreto del Ministro del tesoro 27 agosto 1998, pubblicato
in G.U. n. 202 del 31.8.1998, e successive modificazioni.
3.
Le diarie sono ridotte di 1/3, in caso di rimborso delle spese
di pernottamento o di alloggio, di 1/2, in caso di rimborso
delle spese sostenute per pasti (esclusa la prima colazione)
o per mezza pensione, e di 2/3, in caso di rimborso sia delle
spese di pernottamento o alloggio che delle spese per pasti.
Le predette riduzioni della diaria si applicano anche se le
spese di vitto e/o di alloggio sono state sostenute da un'istituzione
diversa dall'Università.
4.
Le diarie di cui al presente articolo spettano anche per le
missioni finanziate con fondi di ricerca, compresi i fondi
del cofinanziamento MURST ed i fondi 40%.
5.
È data facoltà al personale in missione di chiedere
il rimborso, entro i limiti fissati dall'allegata tabella
A, delle spese sostenute e documentate relative al viaggio,
ai trasporti, all'alloggio ed ai pasti, senza diaria o con
diaria parziale.
Art. 7
Rimborso delle spese per vitto, alloggio e trasporti
1. Le sole spese rimborsabili
sono quelle sostenute e documentate.
2. Per le missioni
in Italia e/o all'estero il rimborso ha ad oggetto:
-
le spese di
pernottamento in albergo o struttura assimilabile (compresa
la prima colazione);
-
le spese per
alloggio in appartamento (anche in residence), se più
conveniente dell'albergo e dietro presentazione di regolare
documentazione;
-
le spese per
trasporti pubblici extra-urbani, compresi i taxi, purché
comprovate da idonea documentazione;
-
le spese di
trasporto con altri mezzi, ove ammesse ai sensi del presente
regolamento.
3. Per le missioni
in Italia sono ammesse al rimborso le spese per la consumazione
dei pasti, entro i limiti massimi di cui all'allegata tabella
A. Per le missioni all'estero, l'importo massimo giornaliero
rimborsabile per pasti corrisponde ad un mezzo della diaria,
come determinata ai sensi dell'art. 6, comma 2 del presente
regolamento. Tali valori si dimezzano se la missione non supera
le sette ore della giornata di riferimento. Qualora il pasto
non sia stato consumato in un ristorante, sono ammessi al
rimborso scontrini fiscali da cui si evinca la natura dell'attività
dell'esercizio e delle spese presso esso effettuate.
4. Le spese di pernottamento
sono rimborsabili alle condizioni indicate nell'allegata tabella
A. Deroghe sono ammissibili, qualora l'uso di strutture di
livello superiore, anche convenzionate, non comporti un aumento
della spesa, ovvero, quando il titolare dei fondi lo reputi
opportuno ai fini della massimizzazione dell'utilità scientifica
della missione. Tale valutazione del titolare dei fondi va
espressa per iscritto e motivata.
5. È consentita
la liquidazione della missione con rimborso analitico delle
spese. In tal caso non viene prevista alcuna diaria e vengono
riconosciute, oltre alle spese di cui ai commi precedenti,
le altre spese inerenti alla missione - anche non documentabili
- sostenute dal dipendente, nei limiti giornalieri di Lit.
30.000, se la missione si è svolta in Italia, e di Lit. 50.000
per le missioni all'estero.
6.
La documentazione per la consumazione di pasti, di cui al
precedente comma 3, si intende prodotta anche con la presentazione
del cosiddetto "scontrino parlante" . E' considerata spesa
ammissibile anche l'onere del servizio, se documentato.
7.
Sono ammesse al rimborso le spese di viaggio ed alloggio documentate
in unica fattura dall'agenzia cui è stata affidata l'organizzazione
del viaggio e del soggiorno.
8.
Per i soggiorni effettuati in territorio estero la categoria
alberghiera, se non desumibile dalla documentazione presentata,
deve risultare da dichiarazione sostitutiva rilasciata dall'interessato
sotto la sua responsabilità.
9. Le missioni espletate
in località distanti meno di 10 Km danno diritto al solo rimborso
delle spese di viaggio.
10.
Per le missioni all'estero, in presenza di documentazione
giustificativa non contenente gli elementi tipici del documento
fiscale italiano, il soggetto che fruisce del trattamento
di missione deve dichiarare, sotto la sua personale responsabilità,
gli elementi che costituiscono la spesa e la sua pertinenza
alla missione (anche con riferimento ai tempi di svolgimento
della stessa).
11.
In ogni caso, in presenza di documentazione di spesa in lingua
straniera, l'interessato dovrà autocertificare gli elementi
che costituiscono la spesa e la loro pertinenza all'incarico
di missione.
Art. 8
Mezzi di trasporto
1. Il personale comandato
in missione è tenuto, ove non sia stato autorizzato ad avvalersi
di mezzi straordinari, ad usare il mezzo ordinario.
2. Sono mezzi ordinari:
-
il treno
-
gli altri mezzi
in regolare servizio di linea (aereo - compresi i voli
charter -, nave, servizi di autobus extraurbani, etc.);
-
gli eventuali
mezzi di trasporto dell'Amministrazione universitaria.
3. Sono considerati
mezzi straordinari:
- i mezzi noleggiati;
- il mezzo di proprietà dell'incaricato.
4. L'impiego dei mezzi straordinari,
per missioni in Italia e/o all'estero, è sempre subordinato
a preventiva autorizzazione e alla sussistenza di una delle
seguenti condizioni:
-
quando esista
una convenienza economica, risultante dal raffronto tra
la spesa globale che si sosterrebbe (spese di viaggio,
di eventuale vitto e/o pernottamento), qualora venisse
usato il mezzo ordinario, e quella equivalente per le
stesse voci derivanti dall'uso dei mezzo straordinario;
a tal fine l'interessato deve fornire nella richiesta
ogni utile elemento di comparazione;
-
quando il luogo
della missione non sia servito da ferrovia né da altri
mezzi ordinari di linea;
-
quando vi sia
una particolare esigenza di servizio o la necessità dichiarata
di raggiungere rapidamente il luogo della missione;
-
quando debbano
essere trasportati materiali e strumenti delicati e/o
ingombranti indispensabili per il disimpegno del servizio;
-
quando la missione
comporti spostamenti dell'interessato per i quali presenti
particolare utilità l'uso del mezzo proprio o noleggiato
-
per i percorsi
da e per l'aeroporto, anche con partenza dall'abitazione
dell'interessato o dal luogo in cui si svolge la missione.
5. L'autorizzazione
all'uso del mezzo proprio è subordinata alla copertura assicurativa
prevista dall'art. 8 del D.P.R. 319/90, per l'attivazione
della quale l'interessato deve attenersi alle disposizioni
impartite dall'Amministrazione e connesse alla peculiarità
della polizza assicurativa. La predetta copertura assicurativa
è estesa al personale docente.
6. In ogni caso per
l'uso del mezzo proprio deve essere preventivamente rilasciata,
da parte del richiedente, apposita dichiarazione scritta rivolta
a sollevare l'Ateneo da qualsiasi responsabilità per l'uso
del mezzo stesso, per eventuali danni, anche personali, subiti
dall'interessato o da terzi, ivi compresi i trasportati e
il conducente se diverso dall'interessato, ovvero dal mezzo
di trasporto.
7. Il rimborso della
spesa del taxi in Italia o all'estero è concesso, su motivata
domanda dell'interessato, dall'organo che autorizza la missione.
Nel caso di missioni che gravino sui fondi di ricerca o su
fondi relativi a convenzioni, contratti, commesse o prestazioni
in conto terzi, tale rimborso è subordinato al parere conforme
del responsabile scientifico dei fondi di ricerca o della
convenzione.
8. In aggiunta al rimborso
delle spese di viaggio compete una indennità supplementare
sul costo del biglietto pari al 10% del costo del biglietto
a tariffa intera per i viaggi compiuti per via terrestre o
marittima ed al 5% del costo del biglietto aereo (art.14 legge
836/73).
Art. 9
Spese di viaggio
1.
Per determinare l'entità del rimborso delle spese di viaggio,
si considera sede di partenza la sede di servizio. E' sede
di servizio anche la sede distaccata o la sede dove il dipendente
si trovi in missione. Al dipendente assente per ferie e che
sia richiamato in servizio è riconosciuto il trattamento di
missione per i viaggi da e per la località in cui fruisce
le ferie stesse.
2.
Se la destinazione della missione corrisponde al Comune della
residenza del dipendente è riconosciuto il solo rimborso delle
spese di viaggio.
3.
Il rimborso delle spese effettivamente sostenute compete,
per i viaggi in aereo, in ferrovia o in nave, nel limite del
costo del biglietto per la classe di diritto, secondo l'allegata
tabella A.
4. Oltre al rimborso
del biglietto di viaggio, spetta il rimborso dell'eventuale
spesa sostenuta per l'uso di carrozza letto, posto letto o
cuccetta, secondo l'allegata tabella A. Sono altresì rimborsabili,
nell'ambito della classe spettante, le spese sostenute per
supplementi, prenotazioni, tasse d'imbarco e altri oneri accessori.
5. Nei viaggi in aereo
con mezzi di linea, all'interno o all'estero, è dovuto anche
il rimborso di un'assicurazione sulla vita, per l'uso dei
mezzi stessi, nel limite di un massimale ragguagliato allo
stipendio annuo lordo moltiplicato per il coefficiente 10
per i casi di morte o di invalidità permanente. Il relativo
rimborso è subordinato all'esibizione della polizza.
6. Al personale autorizzato
a servirsi del proprio mezzo di trasporto compete un'indennità
pari ad 1/5 del prezzo di un litro di benzina super a chilometro.
L'interessato deve indicare, sotto la propria responsabilità,
il numero dei chilometri percorsi.
7. Per i viaggi compiuti
con mezzi di trasporto forniti dall'Amministrazione, non compete
alcuna indennità chilometrica.
8. È consentito
il rimborso della spesa per il pedaggio autostradale su presentazione
del relativo documento giustificativo.
9. In caso di noleggio
di autovettura senza autista, sono ammesse al rimborso le
spese sostenute per il nolo e per l'acquisto di carburante.
10.
Il rimborso delle spese di viaggio avviene previa presentazione
del biglietto di viaggio originale. Se il biglietto di viaggio
è privo del prezzo, perché sia ammesso al rimborso, occorre
sia allegata una fattura od altro idoneo documento dell'agenzia
che lo ha emesso. In difetto dell'emissione del titolo di
viaggio cartaceo, l'interessato può documentare la spesa anche
mediante la ricevuta del pagamento avvenuto con carta di credito,
accompagnata da un'autodichiarazione resa sotto la sua personale
responsabilità. Sono ammessi al rimborso, purché debitamente
fatturati o documentati, gli importi corrisposti all'agenzia
di viaggio per la prenotazione del biglietto aereo e dei servizi
alberghieri.
11.
Quale documentazione sostitutiva di biglietti di viaggio o
di altro documento di spesa per cui non è possibile richiedere
la duplicazione, è ammessa un'autodichiarazione di smarrimento
o sottrazione corredata da una denuncia alle autorità di polizia.
Si prescinde dalla denuncia per importi inferiori a Lit.50.000.
12.
Qualora la società ferroviaria straniera ritiri il biglietto
originale, sarà cura dell'interessato farsi rilasciare una
dichiarazione sostitutiva che indichi il prezzo, la data e
il percorso. In difetto, quale documentazione sostitutiva
è ammessa la fotocopia del biglietto stesso accompagnata da
un'autodichiarazione con la quale l'interessato illustri le
circostanze che gli impediscono di allegare il titolo originale
di viaggio.
13.
Al personale incaricato di svolgere compiti ispettivi o sopralluoghi
tecnici, anche nell'ambito del territorio in cui ha la propria
sede di lavoro, compete il rimborso chilometrico per l'uso
del mezzo proprio allorquando sia stato autorizzato. La predetta
autorizzazione non può superare l'anno solare cui si riferisce
e può essere rinnovata.
Art. 10
Disposizioni generali sul trattamento economico
1.
Il personale comandato in missione al seguito di personale
di qualifica più elevata, ed il personale facente parte
di delegazione ufficiale dell'Ateneo, può essere autorizzato
a fruire delle stesse condizioni di rimborso delle spese previste
per la persona in missione di qualifica più elevata.
2.
La corresponsione della diaria al personale tecnico-amministrativo
non esime l'Amministrazione dal pagamento delle indennità
dovute per orario su fasce pomeridiane, per particolari condizioni
di lavoro o per lavoro straordinario, ove ne ricorrano i presupposti.
3.
Il personale che durante la missione dimostri di aver lavorato
in giorni festivi potrà chiedere il recupero compensativo.
4. Le ore di viaggio
non vengono computate come ore di lavoro straordinario.
5.
I componenti del Senato Accademico o del Consiglio d'Amministrazione
in missione in rappresentanza dell'Ateneo, se non hanno titolo
ad un trattamento più favorevole, sono equiparati, ai fini
del trattamento di missione, al personale con qualifica compresa
tra EP1 ed EP3. Tale disposizione si applica anche al Presidente
del Consiglio degli studenti.
Art. 11
Partecipazione a convegni o congressi
1.
La spesa d'iscrizione per la partecipazione a convegni o congressi
è trattata dal Centro ordinatore di spesa come una qualunque
altra spesa che sia ordinata per l'acquisto di beni o servizi,
ovvero come spesa inerente all'effettuazione della missione.
2.
Qualora l'iscrizione sia comprensiva dell'alloggio e/o del
vitto e sia possibile differenziare l'importo dell'iscrizione
da quello dell'alloggio e/o del vitto, l'importo dell'iscrizione
viene pagato secondo quanto previsto dal comma 1, mentre le
spese di alloggio e/o del vitto sono rimborsate nell'ambito
del trattamento di missione. Qualora non sia possibile differenziare
l'importo dell'iscrizione, l'intero importo viene pagato secondo
quanto previsto dal precedente comma 1, e - ai fini dell'applicazione
del trattamento di missione - trova applicazione l'art. 6,
comma 3, del presente regolamento.
Art. 12
Anticipazioni
1.
Il personale incaricato di effettuare una missione ha facoltà
di richiedere una anticipazione pari al settantacinque per
cento del costo presunto spettante per la missione (indennità
e spese ammesse al rimborso), cui può aggiungersi l'intero
prezzo dei biglietti di viaggio.
2.
La richiesta deve essere inoltrata all'Amministrazione con
un congruo anticipo, rispetto alla data di inizio della missione,
in modo da consentire il pagamento prima della partenza. Su
richiesta dell'interessato, gli importi necessari alla prenotazione
e/o all'acquisto dei biglietti di viaggio sono erogati in
tempo utile ai fini dei pagamenti, anche per consentire il
godimento di eventuali agevolazioni.
3.
Il personale che ha richiesto ed ottenuto l'anticipazione
è tenuto, una volta terminato l'incarico di missione, a far
pervenire sollecitamente all'Amministrazione tutta la documentazione
necessaria ai fini della liquidazione della missione.
4.
Coloro che ottenuta l'anticipazione siano impossibilitati
ad effettuare la missione, debbono provvedere alla restituzione
dell'anticipo ricevuto entro 10 giorni dalla data in cui avrebbe
dovuto aver inizio la missione.
5.
Possono essere concesse anticipazioni per iscrizioni a convegni
o congressi, corrispondenti all'intero importo dovuto. La
spesa sostenuta deve essere documentata all'atto di presentazione
della domanda di liquidazione. Su richiesta dell'interessato,
gli importi necessari all'iscrizione sono erogati in tempo
utile ai fini del pagamento, anche per fruire di eventuali
agevolazioni.
Art. 13
Prescrizione
1. Il diritto alla riscossione
dei crediti nei confronti dell'Amministrazione si prescrive
dopo il 5° anno dalla data di emissione del mandato di pagamento.
Art. 14
Norme comuni e finali
1. Il presente regolamento
si applica alle missioni espletate a far data dalla sua entrata
in vigore.
2.
Rimborsi d'importo superiore a quanto previsto dal presente
regolamento possono essere corrisposti esclusivamente sulla
base di motivata delibera del Consiglio di Amministrazione.
3.
Contratti e convenzioni con enti pubblici o privati possono
prevedere trattamenti di missione o modalità di rimborso spese
diverse da quelle indicate nel presente regolamento, ma non
possono derogare alle procedure di autorizzazione.
4.
All'aggiornamento degli importi di cui all'allegata tabella
A provvede il Consiglio d'Amministrazione dell'Ateneo, sulla
base delle variazioni dell'indice ISTAT del costo della vita.
5.
Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento
si applicano le norme vigenti in materia per i dipendenti
delle Amministrazioni civili dello Stato.
TABELLA A
SISTEMAZIONI DI VIAGGIO E ALBERGHIERE, DIARIE,
LIMITI DI SPESA PER I PASTI
Qualifica |
Diaria
in Italia per 24 ore (in Lit) |
Diaria
all'estero |
Classe
treno e nave |
Classe
aereo |
Pernottam.
in treno |
Categoria
Albergo
(escluso lusso)
|
Spesa per pasti al giorno in Italia
(in Lit)
|
Qualifica |
Prof. ord. VII classe e sup.
|
56.000
|
Gruppo 2°
|
Prima
|
Prima (Business)
|
Letto in comp. singolo
|
Prima
|
119.000
|
Prof. ord. VII classe e sup.
|
Prof. ord. V e VI classe
|
47.000
|
Gruppo 2°
|
Prima
|
Prima (Business)
|
Letto in comp. singolo
|
Prima
|
119.000
|
Prof. ord. V e VI classe
|
Prof. ord. III e IV classe
|
40.000
|
Gruppo 2°
|
Prima
|
Turistica
|
Letto in comp. singolo
|
Prima
|
119.000
|
Prof. ord. III e IV classe
|
Prof. ord. I e II classe
|
40.000
|
Gruppo 2°
|
Prima
|
Turistica
|
Letto in comp. doppio.
|
Prima
|
119.000
|
Prof. ord. I e II classe
|
Prof. straord.
Prof. assoc.
|
40.000
|
Gruppo 3°
|
Prima
|
Turistica
|
Letto in comp. doppio
|
Prima
|
119.000
|
Prof. straord.
Prof. assoc.
|
Ricercatore
Ass.ord.
|
40.000
|
Gruppo 4°
|
Prima
|
Turistica
|
Letto in comp. doppio
|
Prima
|
119.000
|
Ricercatore
Ass.ord.
|
Personale con qualifica dirigenziale
|
40.000
|
Gruppo 3°
|
Prima
|
Turistica
|
Letto in comp. singolo
|
Prima
|
119.000
|
Personale con qualifica dirigenziale
|
Da EP4 a EP5
|
40.000
|
Gruppo 3°
|
Prima
|
Turistica
|
Letto in comp. singolo
|
Prima
|
119.000
|
Da EP4 a EP5
|
Da EP1 a EP3
|
40.000
|
Gruppo 4°
|
Prima
|
Turistica
|
Letto in comp. doppio
|
Seconda
|
87.000
|
Da EP1 a EP3
|
Categoria D
|
40.000
|
Gruppo 4°
|
Prima
|
Turistica
|
Letto in comp. doppio
|
Seconda
|
87.000
|
Categoria D
|
Da C4 a C5
|
40.000
|
Gruppo 4°
|
Prima
|
Turistica
|
Letto in comp. doppio
|
Seconda
|
87.000
|
Da C4 a C5
|
Altre categorie
|
40.000
|
Gruppo 5°
|
Seconda
|
Turistica
|
Cucc. I classe
|
Seconda
|
87.000
|
Altre categorie
|
Roma lì 28.5.2001
IL RETTORE
|