Regolamento per l'Orientamento
ed il Tutorato (D.R. n.1392 del 3/05/2000)
Articolo 1 (Finalità)
1. L'orientamento ha la funzione di fornire
l'assistenza e le basi conoscitive necessarie ai fini della
scelta del corso universitario di studio e dell'ingresso nel
mondo del lavoro post-universitario, nonché nella fase
d'accesso all'Università.
2. Il tutorato è finalizzato a migliorare,
in ogni singolo studente, l'incidenza formativa dell'esperienza
universitaria. Esso si propone di orientare e assistere gli
studenti lungo tutto il corso degli studi, di renderli attivamente
partecipi del processo formativo, di rimuovere gli ostacoli
ad una proficua frequenza universitaria.
Articolo 2 (Organizzazione)
1. Delle attività di orientamento e tutorato
sono responsabili le singole Facoltà ed i singoli Corsi
di laurea o Diplomi Universitari o equiparabili, che organizzano
le attività predette, assicurando la rappresentanza
degli studenti. Tali attività formano oggetto di relazioni
annuali da trasmettere alla Commissione d'Ateneo per l'orientamento
ed il tutorato, di cui al comma seguente.
2. Con decreto rettorale è costituita
la Commissione d'Ateneo per l'orientamento ed il tutorato.
Essa è presieduta da un professore, di nomina rettorale,
ed è composta da sei membri, in rappresentanza delle
Facoltà, designati dai rispettivi Presidi e da uno
studente designato dal Consiglio degli Studenti. Tale Commissione
può costituire sottocommissioni al proprio interno,
anche prevedendo la partecipazione ad esse di componenti esterni.
Essa è coadiuvata da personale non docente a ciò
preposto.
3. La Commissione d'Ateneo per l'orientamento
ed il tutorato svolge funzioni di monitoraggio delle attività
di cui al precedente comma 1, concorre ad intrattenere, per
conto dell'Università, rapporti con le istituzioni
pubbliche e private in materia di attività di orientamento,
culturali e didattiche integrative, elaborando i relativi
progetti anche ai fini dell'acquisizione delle risorse, promuove
e coordina le attività di cui ai progetti predetti,
organizza le attività rivolte a consolidare le competenze
nel campo dell'orientamento degli insegnanti delle scuole
secondarie, formula proposte ai Corsi di studio ed al Senato
accademico. Essa invia annualmente al Senato accademico una
relazione nella quale dà notizia delle proprie attività
e predispone un rapporto annuale sull'andamento generale ed
i risultati delle attività di orientamento e tutorato
svolte nell'Ateneo.
4. La Commissione di cui ai commi 2 e 3 sovraintende
al funzionamento del Centro per l'Orientamento.
5. Il Consiglio d'Amministrazione, su proposta
del Senato Accademico, ripartisce annualmente, per Facoltà,
le risorse destinate alle attività di tutorato.
Articolo 3 (Servizi)
1. I servizi di tutorato sono rivolti a:
-
fornire informazioni generali sull'organizzazione
dell'Università; assistere lo studente affinché
la frequenza dei corsi sia proficua;
-
illustrare gli strumenti, i contenuti
e gli obiettivi formativi della Facoltà e dei Corsi
di studio (compresi i programmi post-lauream);
-
agevolare il contatto con il personale
impegnato nell'assistenza finalizzata alla preparazione
dei singoli esami, e con quello impegnato nell'assistenza
di cui al comma 4 del presente articolo;
-
assistere lo studente nella scelta dei
diversi possibili percorsi di studio istituzionalmente
definiti (piani di studio, indirizzi, propedeuticità,
sbarramenti), aiutandolo a sviluppare la capacità
di organizzare autonomamente il proprio curriculum
universitario;
-
fornire informazioni sugli sbocchi professionali
del titolo di studio;
-
assistere nella scelta della tesi di
laurea.
2. Le modalità ed i contenuti delle attività
di cui al precedente comma 1 sono determinati dai Consigli
delle strutture didattiche competenti.
3. L'assistenza al disbrigo delle pratiche amministrative,
ivi comprese quelle relative all'esercizio del diritto allo
studio, è fornita da personale non docente, eventualmente
coadiuvato da studenti sulla base di contratti di diritto
privato con l'Università.
4. Per quanto attiene ai contenuti dei singoli
Corsi di studio, i Corsi di Laurea collaborano con la Commissione
di Ateneo, all'organizzazione delle attività di orientamento
destinate agli studenti delle scuole secondarie superiori.
Articolo 4 (Supporti telematici)
1. L'Ateneo assicura un'adeguata pubblicità
dei servizi offerti agli studenti, mediante apposite informazioni
inserite nel sito telematico dell'Università.
2. Specifiche informazioni sono offerte dalle
Facoltà e dai Corsi di studio. Di norma e con attuazione
graduale, nelle pagine web delle Facoltà e dei Corsi
vanno indicati: l'ordine degli studi (con indicazione delle
propedeuticità e delle opzioni consentite), i programmi
dei singoli corsi, gli orari delle lezioni e delle esercitazioni,
gli orari di ricevimento studenti del personale docente, gli
orari di apertura delle biblioteche e le condizioni per l'accesso
ad esse, i servizi assicurati ai sensi del comma 3 dell'art.
3, le date ufficialmente comunicate degli esami di profitto
e degli esami di laurea, le notizie riguardanti gli stages
all'estero, le ulteriori iniziative formative (come conferenze,
seminari, tavole rotonde, etc).
3. Mediante apposite pagine web, i Dipartimenti
forniscono informazioni in merito all'attività di ricerca
ed ai servizi offerti nell'ambito del Dipartimento. Nella
medesima forma sono pubblicizzate le attività facenti
capo ai corsi di dottorato e di specializzazione ed ai masters,
comunque denominati.
4. L'Ateneo promuove lo sviluppo di servizi
telematici, anche ai fini dell'espletamento delle pratiche
amministrative degli studenti, dell'accesso ai servizi, della
prenotazione degli esami di profitto a distanza e dell'assistenza
a distanza degli studenti e dei dottorandi.
Roma, 3/5/2000
IL RETTORE
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