REGOLAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE
DEL PERSONALE RICERCATORE DIPENDENTE DELL'UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA" A SOCIETÀ
DI ALTA TECNOLOGIA DI CUI ALL'ART. 2 - COMMA 1, LETT. E),
DEL DECRETO LEGISLATIVO 27 LUGLIO 1999 N. 297 ED ALL'ART.
11 DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA
RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DELL'8 AGOSTO 2000 N.
593. (D.R. n. 203 del 25/01/2002)
Art. 1
Principi generali
Nel rispetto dei propri fini istituzionali l'Università
di Roma "Tor Vergata", di seguito denominata "Università",
persegue gli obiettivi di promozione e sostegno della ricerca
scientifica segnalati dal decreto legislativo 27 luglio
1999, n. 297, d'ora in avanti citato come decreto 297, prendendo
atto della loro realizzabilità anche a mezzo della
partecipazione diretta di proprio personale docente (o comunque
rientrante nelle categorie di cui all'art. 1, comma 1, lett.
e) del predetto decreto) a società di alta tecnologia,
costituite o da costituire, previste dall'art. 2, comma
1, lett. e, del decreto 297 e dall'art. 11 del decreto del
Ministero 8 agosto 2000, n. 593, di seguito citato come
decreto 593.
La presenza del personale predetto a società di alta
tecnologia richiamate nel comma precedente è improntata,
nel rispetto dei fini istituzionali dell'Università,
a criteri di elasticità nell'alternativa tra le forme
giuridiche previste dai citati decreti n. 297 e n. 593;
e garantisce la massima tutela dei dipendenti interessati,
compatibilmente con il perseguimento dei fini istituzionali
e degli interessi della medesima Università e con
i principi di parità di trattamento, trasparenza
e correttezza delle procedure.
Art. 2
Modalità di partecipazione del personale alle
società di alta tecnologia
Il personale di cui all'art. 2 del decreto 297, autorizzato,
ai sensi dei successivi articoli 5, 6 e 9, a svolgere la
propria attività a favore di società di alta
tecnologia costituite o da costituire previste dai decreti
297 e 593, è alternativamente:
-
mantenuto in servizio, con partecipazione
ai risultati di lavoro e di capitale delle ricerche svolte
nei termini compatibili con la disciplina della società
partecipata, la quale dovrà riconoscere all'Università
il diritto ad una privativa pari alle somme a qualsiasi
titolo corrisposte al dipendente partecipante;
-
posto in congedo senza assegni, con attribuzione
dei risultati di lavoro e di capitale della ricerca alla
società e al dipendente nei termini previsti dalla
legislazione vigente, salvi i diritti dell'Università
per conferimento di tecnologia o di immagine di cui ai
successivi articoli 3 e 7.
L'autorizzazione, in relazione alle esigenze delle situazioni
in concreto interessate, ha durata determinata non superiore
a due anni, con possibilità di rinnovo nei limiti
posti dalla legge. Il rientro in servizio anticipato del
dipendente nelle condizioni originarie è valutato
entro tre mesi dalla richiesta del dipendente medesimo.
L'autorizzazione può essere revocata, per giustificati
motivi, entro tre mesi dalla comunicazione di tali motivi
alla società interessata ed al dipendente, nonché
nei casi di sussistenza di conflitti di interessi in danno
dell'Università di cui al successivo articolo 4 e
di violazione dell'obbligo di relazione periodica di cui
al successivo articolo 4.
Art. 3
Attribuzione dei risultati delle ricerche svolte e
partecipazione ai risultati dell'Università e/o del
suo personale
Nei casi di autorizzazione di cui al precedente articolo
2, all'Università compete comunque il corrispettivo
dell'apporto fornito, accertato con stima accettata dalla
società partecipata dal dipendente, e da regolarsi
in termini di partecipazione periodica ai risultati della
ricerca ovvero di liquidazione forfetaria in unica soluzione.
La materia sarà comunque oggetto di regolamentazione
in sede di accordi dell'Università con la società
di alta tecnologia interessata, ovvero con i partecipanti
alla medesima nel momento della costituzione impegnati a
garantire l'applicazione della disciplina da parte della
società e di eventuali futuri altri soci. I regolamenti,
che in sede di accordi tra l'Università e la società
di alta tecnologia si conviene che vengano adottati dalla
stessa società di alta tecnologia in relazione all'attività
di ricerca, dovranno rispettare le indicazioni convenute
e comunque essere tempestivamente comunicati all'Università.
Gli accordi di cui al comma precedente potranno fra l'altro
riguardare, secondo principi di tutela dell'interesse scientifico
dell'Università e di economicità per la medesima
e nel rispetto di trasparenza e correttezza contrattuale:
-
l'utilizzazione delle strutture dell'Università
a mezzo di conferimento diretto o di ricorso a contratti
di scambio a titolo gratuito o verso equo corrispettivo;
-
il trasferimento del know how, reso o
meno oggetto di tutela brevettuale o analoga, a mezzo
di contratti di cessione o di licenza, a titolo esclusivo
o non esclusivo, senza o dietro corrispettivo;
-
l'utilizzazione di personale nelle forme
giudicate più adeguate, anche al di fuori delle
ipotesi di partecipazione diretta del personale medesimo
alla società ai sensi del precedente articolo 2,
sempre con il consenso del personale medesimo e nel rispetto
dei termini previsti dalla legislazione vigente;
-
nelle ipotesi di spin-off, la durata
dell'intervento dell'Università o del suo personale,
nonché l'eventuale effettuazione di azioni di tutoraggio
ed assistenza;
-
la dismissione della partecipazione dell'Università
o del suo personale, e la regolamentazione dei rapporti
economici relativi ai beni e valori conferiti in caso
di non restituzione dei medesimi o di variazione del loro
valore rispetto all'inizio del rapporto;
-
i criteri di trasferimento dei risultati
di know how e di innovazione da parte delle società
a terzi, con preferenza per enti o imprese che hanno condiviso
l'iniziativa.
Art. 4
Regolamentazione delle ipotesi di conflitto di interessi
Al fine di evitare che si verifichino situazioni di
conflitto di interessi, il personale dell'Università
che voglia essere autorizzato, ai sensi del presente regolamento,
a partecipare a società di alta tecnologia, presenta,
nella fase di istruzione del procedimento, apposita dichiarazione
dalla quale emergano, con la massima trasparenza e senza
inesattezze o reticenze, gli interessi del dipendente medesimo
nella iniziativa e il livello dei dati dal medesimo posseduti
sul valore e sulla potenzialità delle tecnologie
suscettibili di trasferimento.
In pendenza dell'autorizzazione, il personale sopra detto
ha l'obbligo di informare l'Università di ogni circostanza
che possa risultare significativa ai fini della possibile
lesione di interessi dell'Università medesima per
conflitto con i propri interessi.
Nel momento della cessazione degli effetti dell'autorizzazione,
il personale, sia nel caso nel quale intenda richiedere
il reinserimento nella condizione originaria, sia nel caso
in cui intenda risolvere il rapporto di lavoro con l'Università,
deve informare l'Università di ogni circostanza di
potenziale conflitto tra i propri interessi e quelli dell'Università
connessa alla persistenza di rapporti, anche di mera partecipazione,
con la società di alta tecnologia interessata, o
a prospettive di ulteriori sviluppi delle ricerche effettuate.
In ogni caso, il dipendente autorizzato ad operare in società
di alta tecnologia ai sensi del presente regolamento sarà
tenuto al rispetto assoluto degli obblighi di lealtà,
di correttezza e riservatezza nei confronti dell'Università
e delle attività da questa gestite, con l'obbligo
di inviare annualmente una dettagliata relazione in merito
all'attività svolta presso la società ed ai
risultati del lavoro svolto.
Art. 5
Procedure di valutazione e decisioni connesse
Con delibera del Consiglio di Amministrazione, su parere
conforme del Senato Accademico, sono stabiliti i criteri
di valutazione delle ipotesi di partecipazione del proprio
personale a società di alta tecnologia, tenendo conto
anche dell'alternativa della partecipazione diretta dell'Università
in iniziative comuni con altri soggetti pubblici o privati,
italiani o stranieri.
L'autorizzazione a partecipare in società di alta
tecnologia è concessa al personale dell'Università
sulla base di idonea istruttoria effettuata, su iniziativa
del personale interessato o della struttura presso la quale
il medesimo opera, dalla apposita organizzazione preposta
di cui al successivo articolo 10, tenendo conto, in particolare,
dell'adeguatezza della partecipazione del personale a realizzare
gli interessi dell'Università, in relazione ai seguenti
elementi:
-
l'oggetto della società presso
la quale il personale dell'Università svolgerà
la propria attività e la sua capacità di
contribuire al perseguimento dei fini istituzionali dell'Università:
- le attività ad alto contenuto scientifico
e tecnologico;
- la valorizzazione ed il trasferimento tecnologico
dei risultati delle ricerche;
- la formazione che il personale autorizzato potrebbe
maturare
- la collaborazione della società con enti
e organismi sovranazionali;
- il supporto tecnico-scientifico alle amministrazioni
pubbliche;
-
la natura della società alla quale
il dipendente parteciperà e le sue caratteristiche
significative, quali tra l'altro:
- l'applicazione o meno del diritto italiano;
- lo scopo di lucro o mutualistico;
- la destinazione dei risultati della ricerca, tenuto
conto dell'oggetto e della natura dei partecipanti;
- la destinazione dei risultati economici della gestione;
- il rischio economico che la partecipazione del
dipendente può comportare;
- la dimensione dell'ente e della sua struttura organizzativa;
- il carattere aperto o chiuso delle partecipazioni;
- la durata dell'iniziativa ed i ruoli di "incubazione"
o tutoraggio eventualmente da svolgere, nonché
le eventuali condizioni di dismissione delle partecipazioni
limitate a fasi di avvio delle iniziative;
-
l'eventuale coinvolgimento di istituti
di ricerca o di un programma nazionale o internazionale
di ricerca, (strutture di ricerca) e la possibilità
per tali strutture di operare al fine di consentire la
efficace partecipazione dell'Università all'iniziativa;
-
le caratteristiche degli altri partecipanti,
da valutare al fine di evitare rischi di carattere economico
o per l'immagine, nell'adesione all'iniziativa;
-
il ruolo che l'Università è
chiamata a svolgere in termini di sostegno tecnico e finanziario
dell'iniziativa;
-
i termini dell'eventuale coinvolgimento
di beni, strutture e personale e i riflessi di tale coinvolgimento
sulla normale funzionalità dell'azione istituzionale;
-
le prospettive di riconoscimento ai dipendenti
dell'Università autorizzati a partecipare all'iniziativa
di un ruolo negli organi di scelta, di gestione, di controllo
di valutazione tecnica ed i riflessi di tale assunzione
di ruoli sulla funzionalità dell'attività
istituzionale.
L'istruttoria di cui al presente articolo dovrà
altresì verificare se sussistano, tenuto conto della
rilevanza scientifica ed economica dell'iniziativa, eventuali
esigenze di scelta a mezzo di avviso pubblico degli altri
soggetti partecipanti alle iniziative di costituzione di società
di alta tecnologia partecipate da personale autorizzato dell'Università;
in caso affermativo, degli elementi di valutazione di cui
al comma precedente dovrà tenersi evidente conto nelle
procedure di individuazione dei potenziali partecipanti alla
gara.
Art. 6
Coinvolgimento delle strutture di ricerca dell'Università
Nel caso, di cui al precedente art 5, comma 2, lett.
c), di coinvolgimento diretto di una struttura di ricerca
dell'Università, l'interesse alla partecipazione
diretta risulta dalla proposta dei competenti organi della
struttura, relativamente alla convenienza, per tale struttura,
dell'adesione, tenendo anche conto del rapporto tra il prevedibile
impegno ed i prevedibili benefici. Tali pareri sono resi
entro trenta giorni dalla richiesta.
Nel caso di cui al comma 1, l'Università, nell'autorizzare
la presenza di proprio personale nell'iniziativa, può,
con la delibera di approvazione, determinare le competenze,
proprie o delegate, della struttura di ricerca interessata
alla gestione di rapporti con la società in questione,
ferma restando la possibilità di direttive generali
da parte del Senato Accademico dell'Università, relativamente
agli obblighi di comunicazione periodica e di segnalazione
di questioni urgenti di particolare rilevanza.
Art. 7
Tutela del nome e dell'immagine dell'Università
e del suo personale
Gli accordi collegati alla costituzione di società
di alta tecnologia con la partecipazione di personale dell'Università
autorizzato ai sensi del presente regolamento disciplinano
tra l'altro la spendita e la utilizzazione del nome e dell'immagine
dell'Università.
In particolare, dovrà prevedersi l'adozione di ogni
cautela al fine di prevenire ed impedire comportamenti che
possano ledere il nome e l'immagine dell'Università
e dovrà essere riconosciuto all'Università,
in caso di risultati della ricerca, il giusto riconoscimento
dell'apporto anche in termini di nome ed immagine direttamente
forniti o di collegamento con il proprio personale coinvolto.
Art. 8
Referenti dell'Università per le iniziative
partecipate
Per ogni iniziativa di cui al presente provvedimento,
il Rettore dell'Università, nel rispetto di cui all'art.
5, comma 1, ferme restando le competenze delle strutture
di ricerca eventualmente coinvolte nell'iniziativa, impegna
il dipendente dell'Università operante nella società
in questione (ovvero altro soggetto appartenente all'organizzazione
di cui al successivo articolo 10) a verificare, nella gestione
della partecipazione, il rispetto delle regole e degli adempimenti
di cui al presente regolamento, ed in particolare di operare
perché l'Ateneo disponga di adeguata informazione
sullo stato dell'iniziativa partecipata e sull'insorgenza
di questioni di particolare rilievo.
Art. 9
Informazione sui servizi prestati dall'Università
L'ufficio di cui al successivo articolo 10, comma 1,
organizza una informazione periodica a favore di tutti i
soggetti attualmente o potenzialmente interessati sui servizi
prestati ai sensi del presente regolamento e sui tempi previsti
per la istruzione delle azioni da svolgere. I tempi dovranno
risultare compatibili con gli obiettivi di efficienza adeguati
alla partecipazione dell'Università o di proprio
personale a società di alta tecnologia.
Art. 10
Organizzazione preposta
Con decreto del Rettore dell'Università é
individuata la struttura competente a svolgere l'attività
istruttoria e ogni altra attività prevista dalle
disposizioni che precedono, curando il monitoraggio degli
effetti dell'eventuale partecipazione dei dipendenti dell'Università
alle iniziative disciplinate dal presente regolamento, anche
in termini di riflessi sul nome e sull'immagine dell'Università
stessa.
La struttura di cui al comma 1 fornisce alle strutture scientifiche
direttamente coinvolte l'assistenza, giuridica e tecnica,
necessaria per la migliore gestione della tutela delle idee
che si sviluppano o della partecipazione dell'Università
o di suo personale nelle società di alta tecnologia.
IL RETTORE
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