Regolamento recante la disciplina
dei professori a contratto (D.R. n. 1260 del 10/5/2002)
Art. 1
(Ambito di applicazione)
1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi del D.M.
21 maggio 1998 n. 242, i criteri e le procedure per il conferimento
di incarichi d'insegnamento nei corsi di diploma, di laurea,
di laurea specialistica, di perfezionamento, di specializzazione,
di Master e di dottorato, nonché per lo svolgimento
di attività didattiche integrative tramite contratti
di diritto privato con personale non dipendente da università
italiane e con personale universitario in quiescenza.
2. Il presente regolamento non si applica alla disciplina
del conferimento di funzioni di professore a contratto a
titolo gratuito nell'ambito di un rapporto convenzionale;
tale disciplina è definita di volta in volta nelle
convenzioni dell'Ateneo con enti o aziende.
Art. 2
(Finalità dei contratti)
1. Per sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche
nei corsi indicati all'art.1 ovvero per lo svolgimento di
attività didattiche integrative, Il Rettore, nei
limiti degli appositi stanziamenti di bilancio, stipula
contratti di diritto privato, con studiosi ed esperti anche
di cittadinanza straniera, di comprovata qualificazione
scientifica e/o professionale, previa deliberazione dei
Consigli di Facoltà adottata secondo modalità
stabilite nei seguenti articoli e in conformità alla
medesima.
2. Tramite il contratto di cui al presente regolamento può
essere impartito l'insegnamento in corsi ufficiali e moduli,
in corsi integrativi di corsi ufficiali e di moduli, nonché
lo svolgimento di attività didattiche a prevalente
carattere tecnico-pratico connesse a specifici insegnamenti
professionali.
Art. 3
(Durata dei contratti)
1. I contratti di cui al presente regolamento hanno durata
non superiore ad un anno accademico e sono rinnovabili per
non più di sei anni.
Art. 4
(Procedura per il conferimento degli incarichi di insegnamento).
1. Nel quadro della programmazione didattica annuale, i
Consigli di Facoltà, tenendo conto delle proposte
delle strutture didattiche e nei limiti delle risorse annualmente
assegnate per supplenze e contratti, individuano le tipologie
di incarichi di insegnamento da coprire mediante contratto
nell'ambito dei corsi di studio afferenti alle Facoltà,
il numero delle ore richieste fino ad un massimo di 250
annue, per incarico, e, ove previsto, il compenso.
2. Le delibere dei Consigli di Facoltà sono pubblicate
in apposita pagina del sito informatico della Facoltà
con indicazione della data iniziale della pubblicazione.
3. Gli interessati presentano domanda al Preside di Facoltà
nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione.
4. I Consigli di Facoltà deliberano sul conferimento
dei contratti, sulla base di valutazione comparativa dei
candidati.
5. I Consigli di Facoltà possono deliberare, nell'anno
accademico successivo, il rinnovo del contratto previa valutazione
dell'attività didattica svolta.
6. I titolari dei contratti disciplinati dal presente articolo
rivestono a pieno titolo la responsabilità del corso
loro affidato.
Art. 5
(Procedura per il conferimento degli incarichi di insegnamento
integrativo).
1. Il Rettore, su motivata delibera del Consiglio
di Facoltà, conferisce gli incarichi di insegnamento
integrativo con contratto di diritto privato a studiosi
e ad esperti, ove risultino necessarie specifiche competenze
scientifico-professionali in relazione all'oggetto ed alle
caratteristiche del corso, qualora il numero delle ore richieste
non sia superiore a venti. In tal caso gli studiosi e gli
esperti assumono il titolo di "incaricato di attività
didattiche integrative".
Art. 6
(Particolari casi di conferimento di incarico)
1. In deroga alle procedure di cui al precedente art. 4,
il Rettore, su motivata delibera del Consiglio di Facoltà,
conferisce incarichi di insegnamento con contratto di diritto
privato a studiosi di chiara fama.
Art. 7
(Diritti e doveri dei professori a contratto e degli incarichi
di insegnamento integrativo)
1. Nell'ambito dell'organizzazione didattica della Facoltà,
i professori a contratto incaricati di insegnamento concordano
con i Responsabili dei Consigli delle strutture didattiche
le modalità di svolgimento dei propri compiti.
2. Gli incaricati di attività didattiche integrative
sono tenuti a svolgere la propria attività nel rispetto
degli orari, delle forme e dei programmi concordati con
il titolare del corso.
3. I professori a contratto sono tenuti a svolgere personalmente
le attività didattiche loro affidate.
4. Al termine del corso, i professori a contratto sono tenuti
a presentare il registro delle attività svolte. Tale
registro deve essere controfirmato dal Responsabile della
struttura didattica e depositato presso la Presidenza di
Facoltà.
5. L'inosservanza dei doveri di cui ai precedenti comma
del presente articolo è motivo di risoluzione di
diritto dal contratto da parte dell'Università.
Art. 8
(Medici titolari di contratto)
1. Ai titolari di un contratto d'insegnamento ovvero per
lo svolgimento di attività didattiche integrative
in discipline medico-chirurgiche ed odontoiatriche è
consentita, secondo le modalità previste dalle singole
convenzioni, la frequenza delle strutture sanitarie convenzionate
con l'Ateneo, al fine di avere accesso ai dati utili all'espletamento
delle attività in questione, ivi compresi quelli
clinici relativi alle terapie applicate ai pazienti, nel
rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei dati
personali.
Art. 9
(Entrata in vigore)
1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di
pubblicazione del decreto del Rettore e si applica ai contratti
stipulati a partire dall'anno accademico 2002/2003.
2. E' abrogato il Regolamento in materia approvato nella
seduta del Senato Accademico 25 marzo 1999."