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Regolamento Universitario
sulle procedure e criteri di reclutamento dei professori
di ruolo e dei ricercatori (D.R. n. 739 del 23/03/1999)
Art. 1
Norma Generale
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Le procedure concernenti la destinazione,
la utilizzazione e la copertura dei posti di ruolo di
professore e di ricercatore relativamente ai settori scientifico-disciplinari
e alle discipline in essi comprese e le procedure riguardanti
i trasferimenti sono adottate con deliberazione della
maggioranza assoluta dei componenti legittimati al voto
della Facoltà a cui il posto è assegnato.
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Il termine indicato dalle Facoltà
per la presentazione delle domande, dei titoli e delle
pubblicazioni da parte dei candidati, nelle procedure
di bando di posti di professore e di ricercatore per la
partecipazione alle valutazioni comparative di cui all'Art.
2 della Legge 3.7.1998, n. 210, ovvero nelle procedure
di bando per trasferimento, non potrà essere né
inferiore a trenta giorni né superiore a sessanta
giorni dalla pubblicazione del bando dell'Università
nella Gazzetta Ufficiale.
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Le pubblicazioni suscettibili di valutazione,
senza limitazioni di numero, devono essere in regola con
le vigenti leggi sulla stampa.
Art. 2
Valutazioni comparative: procedure e criteri valutativi
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Ferme le regole procedimentali stabilite
nell'art. 2 del Regolamento governativo di attuazione
della L. 3 luglio 1998, n. 210 e osservate le norme dettate
per le Commissioni giudicatrici nell'art 3 del Regolamento
governativo di attuazione della legge 3.7.1998, n. 210,
per quanto concerne la valutazione - facendo uso della
facoltà riservata dal comma 2 dell'art. 1, della
legge 3.7.1998, n. 210 e in sostituzione del comma 7 dell'art.
2 del Regolamento governativo - il criterio della personalità
scientifica del candidato come risulta dal curriculum
e dai titoli, ferma la congruenza delle pubblicazioni
e dei titoli con il settore scientifico-disciplinare per
il quale è bandito il concorso, ha in assoluto
valore preminente e costituisce il parametro di ammissione
alle successive fasi della valutazione.
La valutazione finale, nonché ogni altra valutazione
richiesta, anche comparativa, deve essere espressa in un
giudizio, non in una valutazione numerica.
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Il Responsabile del procedimento amministrativo
di cui al Regolamento governativo, nominato con decreto
del Rettore, in sede di bando, fra i funzionari dell'Ateneo,
assicura la pubblicazione degli atti del procedimento
concorsuale nonché, a richiesta del Presidente
della Commissione giudicatrice, ogni altro adempimento
amministrativo. Esso non partecipa ai lavori collegiali.
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Su richiesta delle Commissione giudicatrice
motivata da gravi ed eccezionali ragioni, il Rettore proroga
per non più di una volta e per un tempo non superiore
a quattro mesi il termine per la conclusione dei lavori
della Commissione.
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I trasferimenti deliberati dalle Facoltà
sulla base delle domande presentate ai sensi del 2°
comma dell'art. 1 del presente regolamento, preceduti
dal parere del Dipartimento competente con riferimento
al settore scientifico-disciplinare o connessa disciplina,
devono essere motivati tenendo in preminente considerazione
la personalità scientifica del candidato come risulta
dal curriculum e dai titoli anche nei profili di eventuale
interazione metodologica e didattica.
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Le deliberazioni delle Facoltà
contenenti proposte di trasferimento devono essere comunicate
dall'Università, oltre che al professore o al ricercatore
proposto per il trasferimento, anche agli altri interessati
che l'avessero parimenti richiesto con regolare domanda.
Entro sessanta giorni dalla ricevuta comunicazione questi
ultimi possono presentare ricorso al Tribunale amministrativo
competente.
Sulle proposte di trasferimento il Rettore provvede quando
vi siano terzi interessati dopo che sia decorso il termine
di sessanta giorni e nessun ricorso, neanche straordinario
al Presidente della Repubblica, sia presentato o, in caso
di presentazione di ricorsi, sempre che non sia intervenuta
nel termine di novanta giorni dalla ricevuta comunicazione
sospensiva giudiziaria della deliberazione.
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Le domande di trasferimento, che devono
essere indirizzate al Preside della Facoltà nei
trenta giorni dalla pubblicazione della Gazzetta Ufficiale
del bando rettorale di vacanza per il trasferimento del
posto, possono essere presentate dall'interessato anche
nel corso del terzo anno di permanenza in una diversa
Università.
- La mobilità da uno ad altro posto di ruolo della
stessa fascia interna ad una stessa Facoltà o tra
diverse Facoltà dell'Università stessa per
il medesimo settore scientifico-disciplinare o settori affini
può essere effettuata, su domanda dell'interessato
alla Facoltà, semplicemente con deliberazione adottata
ai sensi del 1° comma del precedente articolo 1 senza
necessità di bandire il posto. Le Facoltà
possono emanare bandi di mobilità interna. Le deliberazioni
relative alla mobilità interna sono pubblicate nell'Albo
ufficiale dell'Università.
Il presente decreto sarà pubblicato
nel Bollettino Ufficiale del Ministero dell'Università
e della Ricerca Scientifica e Tecnologica ed acquisito alla
raccolta nell'apposito registro di questa Amministrazione.
Roma, 23.3.1999
IL RETTORE
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