Torna alla home page
English version  Help   Numeri Utili   Attuazione legge 104/92

Dona il sangue, salva una vita... Dona il sangue, salva una vita...

Barra divisoria

Puoi scaricare i files nei seguenti formati:

Scarica la versione Rtf del file - Rtf
Scarica la versione word 2000 del file - Word 2000
Scarica la versione pdf del file - Pdf

Regolamento Universitario sulle procedure e criteri di reclutamento dei professori di ruolo e dei ricercatori (D.R. n. 739 del 23/03/1999)

Art. 1
Norma Generale

  1. Le procedure concernenti la destinazione, la utilizzazione e la copertura dei posti di ruolo di professore e di ricercatore relativamente ai settori scientifico-disciplinari e alle discipline in essi comprese e le procedure riguardanti i trasferimenti sono adottate con deliberazione della maggioranza assoluta dei componenti legittimati al voto della Facoltà a cui il posto è assegnato.
  2. Il termine indicato dalle Facoltà per la presentazione delle domande, dei titoli e delle pubblicazioni da parte dei candidati, nelle procedure di bando di posti di professore e di ricercatore per la partecipazione alle valutazioni comparative di cui all'Art. 2 della Legge 3.7.1998, n. 210, ovvero nelle procedure di bando per trasferimento, non potrà essere né inferiore a trenta giorni né superiore a sessanta giorni dalla pubblicazione del bando dell'Università nella Gazzetta Ufficiale.
  3. Le pubblicazioni suscettibili di valutazione, senza limitazioni di numero, devono essere in regola con le vigenti leggi sulla stampa.

Art. 2
Valutazioni comparative: procedure e criteri valutativi

  1. Ferme le regole procedimentali stabilite nell'art. 2 del Regolamento governativo di attuazione della L. 3 luglio 1998, n. 210 e osservate le norme dettate per le Commissioni giudicatrici nell'art 3 del Regolamento governativo di attuazione della legge 3.7.1998, n. 210, per quanto concerne la valutazione - facendo uso della facoltà riservata dal comma 2 dell'art. 1, della legge 3.7.1998, n. 210 e in sostituzione del comma 7 dell'art. 2 del Regolamento governativo - il criterio della personalità scientifica del candidato come risulta dal curriculum e dai titoli, ferma la congruenza delle pubblicazioni e dei titoli con il settore scientifico-disciplinare per il quale è bandito il concorso, ha in assoluto valore preminente e costituisce il parametro di ammissione alle successive fasi della valutazione.

    La valutazione finale, nonché ogni altra valutazione richiesta, anche comparativa, deve essere espressa in un giudizio, non in una valutazione numerica.
  1. Il Responsabile del procedimento amministrativo di cui al Regolamento governativo, nominato con decreto del Rettore, in sede di bando, fra i funzionari dell'Ateneo, assicura la pubblicazione degli atti del procedimento concorsuale nonché, a richiesta del Presidente della Commissione giudicatrice, ogni altro adempimento amministrativo. Esso non partecipa ai lavori collegiali.
  1. Su richiesta delle Commissione giudicatrice motivata da gravi ed eccezionali ragioni, il Rettore proroga per non più di una volta e per un tempo non superiore a quattro mesi il termine per la conclusione dei lavori della Commissione.

Art. 3
Trasferimenti

  1. I trasferimenti deliberati dalle Facoltà sulla base delle domande presentate ai sensi del 2° comma dell'art. 1 del presente regolamento, preceduti dal parere del Dipartimento competente con riferimento al settore scientifico-disciplinare o connessa disciplina, devono essere motivati tenendo in preminente considerazione la personalità scientifica del candidato come risulta dal curriculum e dai titoli anche nei profili di eventuale interazione metodologica e didattica.
  2. Le deliberazioni delle Facoltà contenenti proposte di trasferimento devono essere comunicate dall'Università, oltre che al professore o al ricercatore proposto per il trasferimento, anche agli altri interessati che l'avessero parimenti richiesto con regolare domanda. Entro sessanta giorni dalla ricevuta comunicazione questi ultimi possono presentare ricorso al Tribunale amministrativo competente.
    Sulle proposte di trasferimento il Rettore provvede quando vi siano terzi interessati dopo che sia decorso il termine di sessanta giorni e nessun ricorso, neanche straordinario al Presidente della Repubblica, sia presentato o, in caso di presentazione di ricorsi, sempre che non sia intervenuta nel termine di novanta giorni dalla ricevuta comunicazione sospensiva giudiziaria della deliberazione.
  3. Le domande di trasferimento, che devono essere indirizzate al Preside della Facoltà nei trenta giorni dalla pubblicazione della Gazzetta Ufficiale del bando rettorale di vacanza per il trasferimento del posto, possono essere presentate dall'interessato anche nel corso del terzo anno di permanenza in una diversa Università.

Art. 4
Mobilità

  1. La mobilità da uno ad altro posto di ruolo della stessa fascia interna ad una stessa Facoltà o tra diverse Facoltà dell'Università stessa per il medesimo settore scientifico-disciplinare o settori affini può essere effettuata, su domanda dell'interessato alla Facoltà, semplicemente con deliberazione adottata ai sensi del 1° comma del precedente articolo 1 senza necessità di bandire il posto. Le Facoltà possono emanare bandi di mobilità interna. Le deliberazioni relative alla mobilità interna sono pubblicate nell'Albo ufficiale dell'Università.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica ed acquisito alla raccolta nell'apposito registro di questa Amministrazione.

Roma, 23.3.1999

IL RETTORE

TornaBarra divisoriaSali