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SEZIONE SECONDA
STRUTTURE DIDATTICHE E DI RICERCA

Articolo 24
Strutture didattiche e di ricerca

1. Per l'organizzazione, il coordinamento e la gestione delle attività didattiche e di ricerca l'Università è articolata in Facoltà e Dipartimenti. Possono essere costituiti Centri interdipartimentali di ricerca, secondo quanto stabilito dall'articolo 45.

2. Gli elenchi delle Facoltà, con i relativi Corsi di studio, e dei Dipartimenti istituiti sono riportati, rispettivamente, nelle tabelle 1 e 2 allegate al presente statuto.

3. L'organico del personale docente dell'Ateneo, con valori ripartiti per Facoltà, risulta dalla tabella 3 allegata al presente statuto.

Articolo 25
Attività didattica

1. L'attività didattica dell'Università si svolge nell'ambito:

a) dei Corsi di Laurea
b) dei Corsi di Laurea Specialistica
c) dei Corsi di Diploma di Specializzazione
d) dei Corsi di Dottorato di Ricerca
e) dei Corsi di Master di I livello
f) dei Corsi di Master di II livello

2. Essa può, altresì, esplicarsi attraverso l'istituzione e l'attivazione di altri corsi consentiti dalla normativa vigente.

Articolo 26
Le Facoltà

1. Le Facoltà sono strutture dell'Università caratterizzate da una sostanziale affinità culturale ed hanno come fine primario lo sviluppo culturale e professionale dei rispettivi ambiti. Esse organizzano l'attività didattica dei Corsi di laurea, nonché eventualmente dei Corsi di diploma e delle Scuole di specializzazione, nonché degli altri corsi previsti dalla legge, d'intesa con i Dipartimenti interessati e con tutte le articolazioni pertinenti dell'Ateneo.

2. Alle Facoltà afferiscono uno o più Corsi di laurea nonché eventualmente Corsi di diploma e Scuole di specializzazione, nel seguito tutti indicati come Corsi di studio.

3. Nelle Facoltà comprendenti più Corsi di studio, eventualmente anche organizzati in indirizzi, sono istituiti i Consigli di Corso di studio.

4. Nelle Facoltà comprendenti solo un Corso di laurea, il Preside ed il Consiglio di Facoltà assumono le competenze rispettivamente del Presidente e del Consiglio di Corso di laurea.

5. Quando più Facoltà concorrono alla costituzione di un Corso di studio, il Senato accademico determina la Facoltà alla quale tale Corso afferisce ai fini amministrativi, ferme restando le attribuzioni assegnate dallo statuto al Consiglio del Corso stesso.

6. Qualora un Corso di studio interfacoltà sia articolato in più indirizzi, il Senato accademico, sempre ai soli fini amministrativi, può determinare l'afferenza a differenti Facoltà di ciascuno degli indirizzi attivati. I criteri per l'utilizzazione delle risorse ed il coordinamento dell'attività didattica sono definiti con regolamento di ateneo.

Articolo 27
Organi delle Facoltà

Sono organi delle Facoltà:

  1. il Preside;
  2. il Consiglio di Facoltà;
  3. i Consigli di Corso di studio.

Articolo 28
Il Preside: elezione

1. Il Preside è eletto, a scrutinio segreto, fra i professori di ruolo di prima fascia della Facoltà a tempo pieno, o che dichiarino di optare per il regime a tempo pieno in caso di nomina, dura in carica 3 anni accademici e non può essere rieletto consecutivamente più di due volte.

2. L'elettorato attivo spetta ai membri con diritto di voto del Consiglio di Facoltà.

3. Il Preside è eletto a maggioranza assoluta nella prima votazione ed a maggioranza semplice nelle successive votazioni.

4. Il Preside è nominato dal Rettore con proprio decreto.

Articolo 29
Il Preside: funzioni

1. Il Preside ha la rappresentanza della Facoltà ed è membro di diritto del Senato accademico.

2. Spetta al Preside:

  1. convocare e presiedere il Consiglio di Facoltà e dare attuazione alle relative deliberazioni;
  2. sovrintendere e vigilare sul regolare svolgimento delle attività didattiche, o delegare queste funzioni ai Presidenti dei Consigli dei Corsi di studio;

3. Il Preside esercita inoltre tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dall'ordinamento universitario nazionale, dallo statuto e dai regolamenti.

4. Il Preside può designare tra i professori di ruolo di prima fascia un Vicepreside, che lo supplisce in tutte le sue funzioni in caso di impedimento o di assenza. Il Vicepreside è nominato dal Rettore con proprio decreto. Il Preside può, altresì, delegare l'esercizio di talune sue funzioni a professori di ruolo o ricercatori componenti il Consiglio di Facoltà, informandone immediatamente il Rettore ed il Consiglio di Facoltà.

Articolo 30
Il Consiglio di Facoltà: composizione

1. Il Consiglio di Facoltà è composto:

  1. dai professori di ruolo e fuori ruolo della Facoltà;
  2. da un numero di ricercatori della Facoltà pari al 20% dei professori di cui alla lettera a), che durano in carica un triennio;
  3. da un numero di rappresentanti degli studenti iscritti alla Facoltà pari al 15% dei docenti di cui alle lettere a) e b); tali rappresentanti sono eletti per due anni accademici dagli studenti iscritti alla Facoltà e partecipano alle sedute con voto deliberativo per le delibere di cui al successivo articolo 31, comma 1, lettere b), c), d), e), i).

2. Al fine di adeguare la composizione del Consiglio di Facoltà alle specificità organizzative e funzionali della Facoltà stessa, il Consiglio, con apposito regolamento, può prevedere che la componente di cui alla lettera b), venga incrementata per comprendere personale di altro ruolo con funzioni di ricerca, di didattica e, ove previsto, di assistenza.

3. Nel caso di anticipata cessazione di un rappresentante dei ricercatori o di un rappresentante degli studenti, per portare a termine il mandato interrotto subentra il primo dei non eletti della rispettiva categoria.

Articolo 31
Il Consiglio di Facoltà: funzioni

1. Spetta al Consiglio di Facoltà:


a) programmare e definire, nel quadro delle deliberazioni assunte al riguardo dagli organi di governo dell'Università, sentiti i Consigli dei Corsi di studio e dei Dipartimenti interessati, la utilizzazione delle risorse umane e materiali a disposizione della Facoltà, rendendo possibile una efficace offerta didattica con un razionale ed equilibrato impegno dei docenti, nella salvaguardia della libertà d'insegnamento e con il consenso del professore interessato;


b) proporre i regolamenti didattici, ove non siano costituiti i Consigli dei Corsi di studio;


c) deliberare i regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 67, comma 2;


d) presentare al Senato accademico, in vista della predisposizione del piano pluriennale di sviluppo dell'Ateneo, le iniziative ritenute opportune per lo sviluppo della Facoltà, tenuto conto delle esigenze manifestate dai Corsi di studio;


e) procedere annualmente alla programmazione didattica;


f) provvedere all'attivazione degli insegnamenti ed all'attribuzione degli affidamenti e delle supplenze, nonché nell'ambito di appositi stanziamenti preventivamente definiti all’attivazione ed al conferimento di lettorati e di contratti;


g) programmare e destinare le risorse disponibili, comprese quelle per il personale docente e ricercatore, con riferimento ai settori scientifico-disciplinari ed alle tipologie di docenza;


h) provvedere alle dichiarazioni di vacanza dei propri posti, alla richiesta di concorsi per professori di ruolo e per ricercatori, nonché alla chiamata di professori di ruolo;


i) deliberare eventuali regolamenti di Facoltà;


l) approvare le delibere del Consiglio di Corso di Studio in ordine al riconoscimento dei titoli accademici conseguiti all'estero


2. Le deliberazioni di cui alla lettera h) sono adottate con il voto palese della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto e vanno singolarmente indicate nell'ordine del giorno.


3. Il Consiglio esercita inoltre tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dall'ordinamento universitario nazionale, dallo statuto e dai regolamenti.


4. Alle deliberazioni di cui alla lettera h) la Facoltà procede sulla base del principio del Consiglio ristretto a categorie non inferiori a quelle dei chiamandi.


5. Per le deliberazioni di cui alle lettere d), e), f), g), e h), deve essere richiesto il parere dei Consigli dei Corsi di studio e dei Dipartimenti interessati.


6. Il Consiglio di Facoltà, per lo svolgimento dei compiti che gli sono demandati, può deliberare la istituzione di commissioni istruttorie.


7. Il Consiglio di Facoltà è convocato dal Preside almeno ogni due mesi e straordinariamente sempre che occorra o quando un quarto dei componenti e, in ogni caso, non meno di tre di essi ne faccia domanda motivata, indicando i punti da inserire all'ordine del giorno.

Articolo 32
Comitati per la didattica ed il diritto allo studio

Le Facoltà disciplinano, con propri regolamenti, comitati paritetici di docenti e studenti per la didattica ed il diritto allo studio. Tali comitati sono costituiti a livello di Corso di studio ed hanno la funzione di rilevare la qualità dei servizi didattici, di formulare proposte per il miglioramento degli stessi, di presentare relazioni al Consiglio del Corso di studio ed al Consiglio di Facoltà nonché al nucleo di Valutazione di Ateneo.

Articolo 33
Consigli dei Corsi di studio: composizione

1. Il Consiglio del Corso di studio è costituito:

a. dai docenti di ruolo dell'Ateneo che siano titolari di insegnamenti ufficiali impartiti nel Corso o di altre attività di insegnamento esplicitamente previste dall'ordinamento curriculare e attribuite con delibera dell'organo competente.

b. da 3 rappresentanti dei ricercatori che svolgono altre attività didattiche nel corso stesso, previa opzione per il Corso di studio ai fini dell'elettorato;

c. da un numero di rappresentanti degli studenti iscritti al Corso di studio pari al 15% dei componenti di cui alle lettere a) e b); tali rappresentanti sono eletti per due anni accademici dagli studenti iscritti al Corso di studio.

2. I docenti titolari di insegnamenti e/o moduli didattici in più Corsi di studio di pari livello optano, all'inizio di ogni anno accademico, per uno dei Corsi di studio predetti. Possono partecipare, altresì, con voto consultivo, ai Consigli dei restanti Corsi di studio. L'incompatibilità di cui al presente comma non vale per le Scuole di specializzazione e, nel caso specifico della Facoltà di Medicina e Chirurgia, tra il corso di laurea specialistica a ciclo unico in medicina e chirurgia e uno dei Consigli dei corsi di laurea di area sanitaria della medesima Facoltà.

3. Nel caso di anticipata cessazione di un rappresentante dei ricercatori o di un rappresentante degli studenti, per portare a termine il mandato interrotto subentra il primo dei non eletti della rispettiva categoria.

4. Alle sedute del Consiglio partecipano, senza che la loro presenza concorra alla formazione del numero legale e senza diritto di voto, i docenti esterni.

5. Con delibera del Consiglio di Facoltà è possibile disporre che Corsi di studio distinti siano amministrati da un unico Consiglio di Corso di Studio. In tal caso, ai fini della costituzione della rappresentanza degli studenti, i seggi disponibili:

a) nel rispetto della percentuale di cui al comma 1, lett.c), sono divisi tra i Corsi di studio in modo proporzionale ai docenti a ciascun afferenti, garantendo ad ogni Corso la presenza di almeno uno studente;
b) sono attribuiti mediante elezioni distinte per ciascun Corso.

6. L'aggregazione di cui al comma 5 è obbligatoria:

a) in presenza di corsi di laurea e di laurea specialistica in totale sequenza;
b) quando i docenti di ruolo titolari di insegnamenti impartiti nel corso non superino il numero di cinque.

7. Qualora, nell'ipotesi di cui al comma 6, lett. b), non sia possibile costituire il Consiglio di Corso di studio, le relative funzioni sono esercitate dal Consiglio di Facoltà.

8. In caso di aggregazione di più Corsi di studio, o di esercizio delle relative funzioni da parte del Consiglio di Facoltà, ai sensi dei precedenti commi, la partecipazione alle sedute di docenti esterni è consentita limitatamente ai punti all'ordine del giorno di pertinenza del corso di rispettiva appartenenza.

9. Qualora le funzioni del Consiglio di corso di studio siano esercitate dal Consiglio di Facoltà, ai sensi del comma 7, la rappresentanza studentesca del Corso di studio è rapportata al numero dei docenti della Facoltà, nel rispetto della percentuale di cui al comma 1, lett. c, partecipa alle sedute limitatamente ai punti all'ordine del giorno di rispettiva appartenenza.

Articolo 34
Consigli dei Corsi di studio: funzioni

1. Spetta ai Consigli dei Corsi di studio:

  1. organizzare e coordinare le attività di insegnamento per il conseguimento del titolo accademico relativo al Corso di studio;
  2. esaminare ed approvare i piani di studio proposti dagli studenti per il conseguimento del titolo accademico;
  3. sperimentare nuove modalità didattiche, nei limiti previsti dalle disposizioni di legge;
  4. avanzare proposte di professori a contratto, ai fini della programmazione didattica della Facoltà;
  5. presentare al Consiglio di Facoltà la richiesta di attivazione di insegnamenti previsti dai regolamenti didattici;
  6. approvare la relazione annuale sull'attività didattica del Corso di studio, contenente anche una valutazione complessiva dei risultati conseguiti e della funzionalità dei servizi didattici disponibili;
  7. avanzare richieste per il potenziamento e l'attivazione dei servizi didattici;
  8. presentare al Consiglio di Facoltà le proposte relative alla programmazione ed all'impiego delle risorse didattiche disponibili, al fine di pervenire, con razionale ed equilibrato impegno dei docenti, alla individuazione di una efficace offerta didattica;
  9. formulare al Consiglio di Facoltà proposte e pareri in merito alla istituzione o alla soppressione di Corsi di studio;
  10. formulare al Consiglio di Facoltà proposte e pareri in merito alla destinazione dei posti in organico di professore di ruolo e di ricercatore ed alla richiesta di nuovi posti in organico di professore di ruolo e di ricercatore, per gli insegnamenti impartiti nel Corso di studio;
  11. proporre il regolamento didattico del Corso di studio e deliberare i regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 67, comma 2;
  12. deliberare eventuali regolamenti di Corso di studio;
  13. deliberare in ordine all'iscrizione di studenti che abbiano conseguito all'estero il titolo di studio;
  14. deliberare in ordine al riconoscimento dei titoli accademici conseguiti all'estero;
  15. attribuire, con il consenso dell'interessato, la responsabilità didattica di corsi di insegnamento e moduli didattici.

2. Il Consiglio del Corso di studio esercita inoltre tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dall'ordinamento universitario nazionale, dallo statuto e dai regolamenti.

3. Il Consiglio di Corso di studio è convocato di regola almeno ogni 2 mesi e straordinariamente sempre che occorra o quando un quarto dei componenti e, in ogni caso, non meno di 3 di essi ne faccia domanda motivata, indicando i punti da inserire all'ordine del giorno.

4. Le competenze di cui alle lettere d), l) e q) del comma 1 sono esercitate dal Consiglio con l'esclusione dei componenti di cui alla lettera c) dell'articolo 33, comma 1, fermo restando il principio delle competenze per fascia. Nelle materie di cui alle lettere o) e p) i componenti di cui alla lettera c) dell'articolo 33, comma 1, partecipano alla discussione, ma non alla votazione.

Articolo 35
Il Presidente del Consiglio del Corso di diploma o di laurea

1. Ciascun Consiglio di Corso di diploma o di laurea elegge un Presidente al quale spetta:

  1. convocare e presiedere il Consiglio, coordinandone l'attività e provvedendo alla esecuzione delle relative deliberazioni;
  2. adottare provvedimenti di urgenza su argomenti afferenti alle competenze del Consiglio sottoponendoli allo stesso, per ratifica, nella prima adunanza successiva;
  3. predisporre la relazione annuale sull'attività didattica, di cui all'articolo 34, comma 1, lettera f);
  4. sovrintendere alle attività del Corso di studio e vigilare, su eventuale delega del Preside , al regolare svolgimento delle stesse;
  5. nominare la commissione per il conseguimento del titolo accademico e nominare, su proposta dei professori ufficiali, le commissioni per gli esami dei singoli insegnamenti.

2. Il Presidente esercita inoltre tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dall'ordinamento universitario nazionale, dallo statuto e dai regolamenti.

3. Il Presidente è eletto a scrutinio segreto dai componenti del Consiglio fra i professori di ruolo che ne fanno parte e che siano a tempo pieno o che dichiarino di optare per il regime a tempo pieno in caso di nomina.

4. Il Presidente è eletto a maggioranza assoluta nella prima votazione ed a maggioranza semplice nelle successive votazioni.

5. Il Presidente è nominato dal Rettore con proprio decreto.

6. Il Presidente dura in carica 3 anni accademici e non può essere rieletto consecutivamente più di due volte.

7. Il Presidente può designare tra i professori di ruolo un Vicepresidente che lo supplisce in tutte le sue funzioni in caso di impedimento o di assenza. Il Vicepresidente è nominato dal Rettore con proprio decreto. Il Presidente può, altresì, delegare l'esercizio di talune sue funzioni a professori di ruolo o ricercatori componenti il Consiglio di Corso, informandone immediatamente il Rettore ed il Consiglio del Corso.

Articolo 36
Il Direttore della Scuola di Specializzazione

1. Ciascun Consiglio di Scuola di Specializzazione elegge un Direttore, al quale spetta:

  1. convocare e presiedere il Consiglio coordinandone l'attività e provvedendo all'esecuzione delle relative deliberazioni;
  2. proporre alla Facoltà, per l'approvazione, previo parere del Consiglio: la commissione per il concorso di ammissione, le commissioni dell'esame finale di ciascun anno accademico e la commissione di diploma;
  3. proporre alla Facoltà, per l'approvazione, previo parere del Consiglio, i nominativi dei docenti, titolari e integrati, dei vari insegnamenti;
  4. adottare provvedimenti di urgenza su argomenti afferenti alle competenze del Consiglio sottoponendoli allo stesso, per ratifica, nella prima adunanza successiva.

2. Il Direttore è eletto dai membri del Consiglio, a scrutinio segreto e a maggioranza semplice, tra i professori di ruolo e fuori ruolo della Scuola stessa, titolari della materia cui è intestata la Scuola, di preferenza, oppure di materia affine.

3. Il Direttore è nominato dal Rettore con proprio decreto.

4. Il Direttore dura in carica 3 anni accademici e non può essere rieletto consecutivamente più di 2 volte.

Articolo 37
Specifiche categorie di Scuole di specializzazione e Corsi di diploma

La disciplina di cui ai precedenti articoli della presente sezione lascia impregiudicate le normative comunitarie o nazionali riguardanti specifiche categorie di Scuole di specializzazione e Corsi di diploma.

Articolo 38
Il Dipartimento

1. Il Dipartimento è sede primaria della ricerca ed è deputato all'organizzazione di uno o più settori di ricerca omogenei per fini o per metodi.

2. Eventuali articolazioni interne del Dipartimento non possono avere rappresentatività esterna, la quale rimane in ogni caso attribuita al Direttore del Dipartimento.

3. Il Dipartimento:

  1. promuove, coordina e gestisce le attività di ricerca svolte nel proprio ambito, nel rispetto della libertà scientifica dei singoli docenti e del loro diritto ad accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca;
  2. garantisce a tutti gli afferenti un equo e regolamentato accesso alle sue risorse;
  3. organizza le attività necessarie per il conseguimento del dottorato di ricerca;
  4. mette a disposizione delle Facoltà e dei Corsi di studio le proprie risorse tecniche e materiali al fine di contribuire alle attività didattiche relative ai settori scientifico-disciplinari di propria competenza, formulando, se del caso, proposte in merito alla distribuzione dei carichi didattici;
  5. esprime pareri e formula proposte sulla destinazione e copertura dei posti di professore di ruolo e di ricercatore, sul conferimento delle supplenze e sulla attribuzione dei compiti didattici da parte delle Facoltà, relativamente ai settori scientifico-disciplinari di propria competenza.
  6. formula proposte relativamente ai settori scientifico-disciplinari di sua competenza.

4. Le modalità per la gestione ed il funzionamento di ogni Dipartimento sono contenute nel regolamento del Dipartimento.

5. Il Dipartimento è costituito, secondo le normative vigenti, dai professori di ruolo e fuori ruolo e dai ricercatori che vi afferiscono, nonché dal personale tecnico, amministrativo, bibliotecario e ausiliario ad esso assegnato.

6. Ciascun professore e ricercatore deve afferire ad un Dipartimento e non può afferire a più d'uno. E' garantita ad ogni professore e ricercatore la libertà di afferenza ad uno dei Dipartimenti; sulla richiesta decide il Consiglio di Dipartimento interessato, tenendo conto delle competenze e degli interessi del richiedente e sentito l'eventuale Dipartimento di provenienza.

7. Il Dipartimento ha autonomia finanziaria, amministrativa e contabile, compresa l'autonomia di spesa, e la esercita nelle forme previste dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

8. Il Dipartimento, per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, può stipulare contratti con la pubblica amministrazione e con enti pubblici e privati, e può fornire prestazioni a favore di terzi, nel rispetto delle norme fissate dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

9. Le attività di consulenza e di ricerca su contratto o convenzione da eseguirsi all'interno dell'Università si svolgono di norma nell'ambito dei Dipartimenti.

Articolo 39
Organi del Dipartimento

Sono organi del Dipartimento:

  • il Direttore;
  • il Consiglio;
  • la Giunta.

Articolo 40
Il Direttore del Dipartimento: elezione

1. Il Direttore è eletto fra i professori di ruolo di prima fascia del Dipartimento in regime di impegno a tempo pieno o che dichiarino di optare per il regime a tempo pieno in caso di nomina.

2. Il Direttore è eletto dai membri del Consiglio di Dipartimento, a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta nella prima votazione ed a maggioranza semplice nelle successive votazioni.

3. Il Direttore è nominato con decreto del Rettore, dura in carica 3 anni accademici e non può essere rieletto consecutivamente più di due volte.

Articolo 41
Il Direttore del Dipartimento: funzioni

1. Il Direttore ha la rappresentanza del Dipartimento ed esercita funzioni di iniziativa e di promozione nell'ambito del Dipartimento.

2. Spetta al Direttore:

  1. convocare e presiedere le riunioni del Consiglio e della Giunta, ove costituita, e dare esecuzione alle relative deliberazioni;
  2. adottare provvedimenti di urgenza su oggetti afferenti alle competenze del Consiglio, sottoponendoli allo stesso, per ratifica, nella prima adunanza successiva;
  3. assicurare l'osservanza nell'ambito del Dipartimento delle norme dell'ordinamento universitario nazionale, dello statuto e dei regolamenti;
  4. curare la gestione dei beni e dei servizi di pertinenza del Dipartimento in base a criteri di funzionalità ed economicità;
  5. curare, sulla base degli indirizzi fissati dal Consiglio di Dipartimento, l'organizzazione del lavoro del personale tecnico-amministrativo ed assicurarne una corretta gestione secondo principi di efficienza e responsabilità;
  6. disporre tutti gli atti amministrativi, finanziari e contabili del Dipartimento, con l'assenso dei titolari dei fondi di ricerca per quanto riguarda le spese gravanti sui fondi stessi, con esclusione delle quote proporzionali eventualmente destinate dal Consiglio di Dipartimento alla copertura delle spese generali;
  7. stipulare i contratti e le convenzioni di interesse del Dipartimento;
  8. autorizzare le missioni del personale docente e tecnico-amministrativo del Dipartimento.

3. Spetta inoltre al Direttore, con la collaborazione della Giunta, ove costituita:

  1. creare, compatibilmente con le risorse disponibili, le condizioni generali per la miglior conduzione delle ricerche che si svolgono nel Dipartimento;
  2. predisporre annualmente il piano delle ricerche del Dipartimento da sottoporre all'approvazione del Consiglio;
  3. predisporre annualmente le richieste di spazi, di finanziamenti e di personale necessari alla realizzazione dei programmi di sviluppo e di potenziamento delle attività di ricerca ed allo svolgimento delle attività didattiche, da inoltrare agli organi competenti previa approvazione del Consiglio;
  4. promuovere le azioni opportune per il reperimento dei fondi necessari per le attività del Dipartimento, anche attraverso la stipula di convenzioni e di contratti con enti pubblici o privati;
  5. predisporre annualmente un rapporto sulle ricerche svolte nel Dipartimento, da inviare agli organi competenti;
  6. predisporre il bilancio preventivo ed il conto consuntivo del Dipartimento.

4. Il Direttore esercita inoltre tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dall'ordinamento universitario nazionale, dallo statuto e dai regolamenti.

5. Per tutti gli adempimenti di carattere finanziario e contabile, il Direttore è coadiuvato dal Segretario amministrativo, che ne controfirma gli atti e ne assume in solido la responsabilità.

6. Il Direttore, informandone il Rettore ed il Consiglio, può delegare talune sue funzioni a professori e ricercatori del Dipartimento; può, inoltre, designare un Vicedirettore scelto tra i professori di ruolo di prima fascia. Il Vicedirettore, che è nominato con decreto del Rettore, supplisce il Direttore in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza.

Articolo 42
Il Consiglio di Dipartimento: composizione

1. Il Consiglio di Dipartimento è costituito dai professori di ruolo e fuori ruolo e dai ricercatori. Fanno inoltre parte del Consiglio 1 rappresentante eletto dai dottorandi e 2 rappresentanti del personale tecnico-amministrativo. Il regolamento del Dipartimento può incrementare la rappresentanza del personale al fine di adeguarla alle specificità organizzative e funzionali del Dipartimento quali risultano anche dalle diverse aree funzionali.

2. Alle adunanze partecipa, con voto consultivo e senza che la sua presenza concorra alla formazione del numero legale, il Segretario amministrativo anche con funzioni di verbalizzante.

Articolo 43
Il Consiglio di Dipartimento: funzioni

1. Il Consiglio è l'organo che indirizza, programma e coordina le attività del Dipartimento.

2. Spetta al Consiglio:

  1. fissare i criteri relativi a:
    1. utilizzazione dei fondi assegnati al Dipartimento per il conseguimento dei propri compiti istituzionali;
    2. gestione del personale tecnico-amministrativo;
  2. deliberare in ordine all'uso dei beni in dotazione al Dipartimento;
  3. approvare la stipula dei contratti e delle convenzioni di interesse del Dipartimento;
  4. approvare le proposte formulate dal Direttore relativamente all'articolo 38, comma 3, lettere b), c) ed e);
  5. approvare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
  6. organizzare o concorrere all'organizzazione delle attività necessarie per il conseguimento del dottorato di ricerca;
  7. esprimere pareri obbligatori ed avanzare proposte ai consigli di Facoltà interessati, limitatamente ai settori scientifico-disciplinari di competenza del Dipartimento, in merito al conferimento di supplenze e affidamenti, alla destinazione dei posti di professore di ruolo e di ricercatore, alla richiesta di posti e di concorsi per professori di ruolo e ricercatori, alla chiamata dei professori di ruolo, al trasferimento dei ricercatori, all'attivazione di insegnamenti a contratto;
  8. esprimere pareri obbligatori sull'inserimento, la soppressione o la modificazione delle discipline nei regolamenti didattici, relativamente ai settori di competenza del Dipartimento;
  9. proporre al Senato accademico, in vista della predisposizione del piano triennale di sviluppo dell'ateneo di cui all'articolo 13, le iniziative ritenute opportune per lo sviluppo del Dipartimento;
  10. deliberare il regolamento del Dipartimento;
  11. collaborare con gli organi di governo dell'Università e gli organi di programmazione sovranazionali, nazionali, regionali e locali alla elaborazione e alla attuazione di programmi di insegnamento non finalizzati al conseguimento dei titoli di studio previsti dalla legge, ma rispondenti a precise esigenze di qualificazione e riqualificazione professionale, di formazione di nuovi profili professionali di alta qualificazione e di educazione permanente;
  12. approvare le relazioni di pertinenza del Dipartimento.

3 Alle deliberazioni in materia di dichiarazione di vacanza, richiesta di concorso per professori di ruolo e ricercatori e chiamata di professori di ruolo il Dipartimento procede sulla base del principio del Consiglio ristretto a categorie non inferiori a quelle cui si riferiscono i posti di ruolo.

4. Il Consiglio esercita inoltre tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dall'ordinamento universitario nazionale, dallo statuto e dai regolamenti.

5. Il Consiglio di Dipartimento è convocato di regola almeno ogni due mesi e straordinariamente sempre che occorra o quando un quarto dei componenti e, in ogni caso, non meno di 3 di essi ne faccia domanda motivata, indicando i punti da inserire all'ordine del giorno.

Articolo 44
La Giunta del Dipartimento

1. La Giunta del Dipartimento, ove costituita, coadiuva il Direttore nell'esercizio delle sue funzioni. All'atto dell'elezione di un nuovo Direttore, il Consiglio può deliberare, con maggioranza assoluta dei suoi membri, di non costituire Giunta alcuna per il periodo del suo mandato.

2. La Giunta del Dipartimento è composta dal Direttore, dal Vicedirettore, dal Segretario amministrativo, anche con funzioni di verbalizzante e con voto consultivo, e da un ugual numero di professori di prima fascia, di professori di seconda fascia e di ricercatori, secondo quanto stabilito nel regolamento del Dipartimento, il quale potrà prevedere eventuali integrazioni nella composizione della Giunta al fine di adeguarla alle specificità organizzative e funzionali del Dipartimento quali risultano anche dalle diverse aree funzionali.

3. I membri della Giunta durano in carica tre anni accademici.

4. Il Consiglio, con maggioranza assoluta dei suoi membri, può delegare alla Giunta la deliberazione su argomenti di sua competenza, precisando criteri, durata e limiti della delega. La delega perde comunque efficacia al momento del rinnovo del Direttore.

Articolo 45
Centri per la ricerca interdipartimentale

1. I Centri per la ricerca interdipartimentale svolgono attività di ricerca cui contribuiscono professori e ricercatori di più Dipartimenti. L'istituzione di un Centro può essere proposta da due o più Dipartimenti, ovvero da un gruppo di studiosi non tutti appartenenti ad un medesimo Dipartimento. Sulla proposta decide il Senato accademico, sentiti, in difetto di iniziativa dipartimentale, i Dipartimenti di riferimento.

2. La proposta d'istituzione di un Centro deve indicare in modo circostanziato le ragioni scientifiche dell'iniziativa ed i vantaggi della dimensione interdipartimentale, precisando se le risorse di personale, finanziarie e di spazi saranno fornite in tutto od in parte da realtà già esistenti. Deve indicare altresì i Dipartimenti di riferimento, a quale Dipartimento verrà affidata la sua gestione, ovvero se si richiede che il Centro venga dotato di autonomia finanziaria e di spesa analoga a quella di un Dipartimento.

3. L'eventuale assegnazione di risorse di personale, finanziarie e di spazi in tutto od in parte a carico dell'Ateneo, può essere disposta solo nell'ambito del piano triennale di sviluppo. L'attribuzione di risorse avviene nell'ambito delle verifiche annuali sullo stato d'attuazione del piano triennale.

4 Ciascun Centro predispone ogni triennio una relazione scientifica che, munita del parere dei Dipartimenti di riferimento, va trasmessa al Senato accademico per i provvedimenti di competenza.

5. Nell'atto istitutivo di ciascun Centro vanno precisate attribuzioni e composizione degli organi. Tale atto non può disporre una durata del Centro superiore a 9 anni. Eventuali proroghe sono deliberate con il procedimento previsto per l'istituzione.

6. In prima attuazione del presente statuto, gli esistenti Centri per la ricerca interdipartimentale continuano ad essere gestiti secondo la normativa preesistente fino al 31 dicembre dell'anno successivo all'entrata in vigore del presente statuto.

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