SEZIONE SECONDA
STRUTTURE DIDATTICHE E DI RICERCA
Articolo 24
Strutture didattiche e di ricerca
1. Per l'organizzazione, il coordinamento
e la gestione delle attività didattiche e di ricerca
l'Università è articolata in Facoltà
e Dipartimenti. Possono essere costituiti Centri interdipartimentali
di ricerca, secondo quanto stabilito dall'articolo 45.
2. Gli elenchi delle Facoltà, con
i relativi Corsi di studio, e dei Dipartimenti istituiti
sono riportati, rispettivamente, nelle tabelle 1 e 2 allegate
al presente statuto.
3. L'organico del personale docente dell'Ateneo,
con valori ripartiti per Facoltà, risulta dalla tabella
3 allegata al presente statuto.
Articolo 25
Attività didattica
1. L'attività didattica dell'Università
si svolge nell'ambito:
a) dei Corsi di Laurea
b) dei Corsi di Laurea Specialistica
c) dei Corsi di Diploma di Specializzazione
d) dei Corsi di Dottorato di Ricerca
e) dei Corsi di Master di I livello
f) dei Corsi di Master di II livello
2. Essa può, altresì, esplicarsi
attraverso l'istituzione e l'attivazione di altri corsi
consentiti dalla normativa vigente.
Articolo 26
Le Facoltà
1. Le Facoltà sono strutture dell'Università
caratterizzate da una sostanziale affinità culturale
ed hanno come fine primario lo sviluppo culturale e professionale
dei rispettivi ambiti. Esse organizzano l'attività
didattica dei Corsi di laurea, nonché eventualmente
dei Corsi di diploma e delle Scuole di specializzazione, nonché
degli altri corsi previsti dalla legge, d'intesa con i Dipartimenti
interessati e con tutte le articolazioni pertinenti dell'Ateneo.
2. Alle Facoltà afferiscono uno o più
Corsi di laurea nonché eventualmente Corsi di diploma
e Scuole di specializzazione, nel seguito tutti indicati come
Corsi di studio.
3. Nelle Facoltà comprendenti più
Corsi di studio, eventualmente anche organizzati in indirizzi,
sono istituiti i Consigli di Corso di studio.
4. Nelle Facoltà comprendenti solo un
Corso di laurea, il Preside ed il Consiglio di Facoltà
assumono le competenze rispettivamente del Presidente e del
Consiglio di Corso di laurea.
5. Quando più Facoltà concorrono
alla costituzione di un Corso di studio, il Senato accademico
determina la Facoltà alla quale tale Corso afferisce
ai fini amministrativi, ferme restando le attribuzioni assegnate
dallo statuto al Consiglio del Corso stesso.
6. Qualora un Corso di studio interfacoltà
sia articolato in più indirizzi, il Senato accademico,
sempre ai soli fini amministrativi, può determinare
l'afferenza a differenti Facoltà di ciascuno degli
indirizzi attivati. I criteri per l'utilizzazione delle risorse
ed il coordinamento dell'attività didattica sono definiti
con regolamento di ateneo.
Articolo 27
Organi delle Facoltà
Sono organi delle Facoltà:
- il Preside;
- il Consiglio di Facoltà;
- i Consigli di Corso di studio.
Articolo 28
Il Preside: elezione
1. Il Preside è eletto, a scrutinio
segreto, fra i professori di ruolo di prima fascia della Facoltà
a tempo pieno, o che dichiarino di optare per il regime a
tempo pieno in caso di nomina, dura in carica 3 anni accademici
e non può essere rieletto consecutivamente più
di due volte.
2. L'elettorato attivo spetta ai membri con
diritto di voto del Consiglio di Facoltà.
3. Il Preside è eletto a maggioranza
assoluta nella prima votazione ed a maggioranza semplice nelle
successive votazioni.
4. Il Preside è nominato dal Rettore
con proprio decreto.
Articolo 29
Il Preside: funzioni
1. Il Preside ha la rappresentanza della Facoltà
ed è membro di diritto del Senato accademico.
2. Spetta al Preside:
- convocare e presiedere il Consiglio di Facoltà
e dare attuazione alle relative deliberazioni;
- sovrintendere e vigilare sul regolare svolgimento delle
attività didattiche, o delegare queste funzioni
ai Presidenti dei Consigli dei Corsi di studio;
3. Il Preside esercita inoltre tutte le altre
attribuzioni che gli sono demandate dall'ordinamento universitario
nazionale, dallo statuto e dai regolamenti.
4. Il Preside può designare tra i professori
di ruolo di prima fascia un Vicepreside, che lo supplisce
in tutte le sue funzioni in caso di impedimento o di assenza.
Il Vicepreside è nominato dal Rettore con proprio decreto.
Il Preside può, altresì, delegare l'esercizio
di talune sue funzioni a professori di ruolo o ricercatori
componenti il Consiglio di Facoltà, informandone immediatamente
il Rettore ed il Consiglio di Facoltà.
Articolo 30
Il Consiglio di Facoltà: composizione
1. Il Consiglio di Facoltà è
composto:
- dai professori di ruolo e fuori ruolo della Facoltà;
- da un numero di ricercatori della Facoltà pari
al 20% dei professori di cui alla lettera a), che durano
in carica un triennio;
- da un numero di rappresentanti degli studenti iscritti
alla Facoltà pari al 15% dei docenti di cui alle
lettere a) e b); tali rappresentanti sono eletti per due
anni accademici dagli studenti iscritti alla Facoltà
e partecipano alle sedute con voto deliberativo per le
delibere di cui al successivo articolo 31, comma 1, lettere
b), c), d), e), i).
2. Al fine di adeguare la composizione del
Consiglio di Facoltà alle specificità organizzative
e funzionali della Facoltà stessa, il Consiglio, con
apposito regolamento, può prevedere che la componente
di cui alla lettera b), venga incrementata per comprendere
personale di altro ruolo con funzioni di ricerca, di didattica
e, ove previsto, di assistenza.
3. Nel caso di anticipata cessazione di un
rappresentante dei ricercatori o di un rappresentante degli
studenti, per portare a termine il mandato interrotto subentra
il primo dei non eletti della rispettiva categoria.
Articolo 31
Il Consiglio di Facoltà: funzioni
1. Spetta al Consiglio di Facoltà:
a) programmare e definire, nel quadro delle deliberazioni
assunte al riguardo dagli organi di governo dell'Università,
sentiti i Consigli dei Corsi di studio e dei Dipartimenti
interessati, la utilizzazione delle risorse umane e materiali
a disposizione della Facoltà, rendendo possibile
una efficace offerta didattica con un razionale ed equilibrato
impegno dei docenti, nella salvaguardia della libertà d'insegnamento
e con il consenso del professore interessato;
b) proporre i regolamenti didattici, ove non siano costituiti
i Consigli dei Corsi di studio;
c) deliberare i regolamenti di esecuzione di cui all'articolo
67, comma 2;
d) presentare al Senato accademico, in vista della predisposizione
del piano pluriennale di sviluppo dell'Ateneo, le iniziative
ritenute opportune per lo sviluppo della Facoltà,
tenuto conto delle esigenze manifestate dai Corsi di studio;
e) procedere annualmente alla programmazione didattica;
f) provvedere all'attivazione degli insegnamenti ed all'attribuzione
degli affidamenti e delle supplenze, nonché nell'ambito
di appositi stanziamenti preventivamente definiti all’attivazione
ed al conferimento di lettorati e di contratti;
g) programmare e destinare le risorse disponibili, comprese
quelle per il personale docente e ricercatore, con riferimento
ai settori scientifico-disciplinari ed alle tipologie di
docenza;
h) provvedere alle dichiarazioni di vacanza dei propri posti,
alla richiesta di concorsi per professori di ruolo e per
ricercatori, nonché alla chiamata di professori di
ruolo;
i) deliberare eventuali regolamenti di Facoltà;
l) approvare le delibere del Consiglio di Corso di Studio
in ordine al riconoscimento dei titoli accademici conseguiti
all'estero
2. Le deliberazioni di cui alla lettera h) sono adottate
con il voto palese della maggioranza assoluta degli aventi
diritto al voto e vanno singolarmente indicate nell'ordine
del giorno.
3. Il Consiglio esercita inoltre tutte le altre attribuzioni
che gli sono demandate dall'ordinamento universitario nazionale,
dallo statuto e dai regolamenti.
4. Alle deliberazioni di cui alla lettera h) la Facoltà procede
sulla base del principio del Consiglio ristretto a categorie
non inferiori a quelle dei chiamandi.
5. Per le deliberazioni di cui alle lettere d), e), f), g),
e h), deve essere richiesto il parere dei Consigli dei
Corsi di studio e dei Dipartimenti interessati.
6. Il Consiglio di Facoltà, per lo svolgimento dei
compiti che gli sono demandati, può deliberare la
istituzione di commissioni istruttorie.
7. Il Consiglio di Facoltà è convocato dal
Preside almeno ogni due mesi e straordinariamente sempre
che occorra o quando un quarto dei componenti e, in ogni
caso, non meno di tre di essi ne faccia domanda motivata,
indicando i punti da inserire all'ordine del giorno.
Articolo 32
Comitati per la didattica ed il diritto allo studio
Le Facoltà disciplinano, con propri regolamenti,
comitati paritetici di docenti e studenti per la didattica
ed il diritto allo studio. Tali comitati sono costituiti a
livello di Corso di studio ed hanno la funzione di rilevare
la qualità dei servizi didattici, di formulare proposte
per il miglioramento degli stessi, di presentare relazioni
al Consiglio del Corso di studio ed al Consiglio di Facoltà
nonché al nucleo di Valutazione di Ateneo.
Articolo 33
Consigli dei Corsi di studio: composizione
1. Il Consiglio del Corso di studio è
costituito:
a. dai docenti di ruolo dell'Ateneo che siano titolari di insegnamenti ufficiali impartiti nel Corso o di altre attività di insegnamento esplicitamente previste dall'ordinamento curriculare e attribuite con delibera dell'organo competente.
b. da 3 rappresentanti dei ricercatori che svolgono altre attività didattiche nel corso stesso, previa opzione per il Corso di studio ai fini dell'elettorato;
c. da un numero di rappresentanti degli studenti iscritti al Corso di studio pari al 15% dei componenti di cui alle lettere a) e b); tali rappresentanti sono eletti per due anni accademici dagli studenti iscritti al Corso di studio.
2. I docenti titolari di insegnamenti e/o moduli didattici in più Corsi di studio di pari livello optano, all'inizio di ogni anno accademico, per uno dei Corsi di studio predetti. Possono partecipare, altresì, con voto consultivo, ai Consigli dei restanti Corsi di studio. L'incompatibilità di cui al presente comma non vale per le Scuole di specializzazione e, nel caso specifico della Facoltà di Medicina e Chirurgia, tra il corso di laurea specialistica a ciclo unico in medicina e chirurgia e uno dei Consigli dei corsi di laurea di area sanitaria della medesima Facoltà.
3. Nel caso di anticipata cessazione di un rappresentante dei ricercatori o di un rappresentante degli studenti, per portare a termine il mandato interrotto subentra il primo dei non eletti della rispettiva categoria.
4. Alle sedute del Consiglio partecipano, senza che la loro presenza concorra alla formazione del numero legale e senza diritto di voto, i docenti esterni.
5. Con delibera del Consiglio di Facoltà è possibile disporre che Corsi di studio distinti siano amministrati da un unico Consiglio di Corso di Studio. In tal caso, ai fini della costituzione della rappresentanza degli studenti, i seggi disponibili:
a) nel rispetto della percentuale di cui al comma 1, lett.c), sono divisi tra i Corsi di studio in modo proporzionale ai docenti a ciascun afferenti, garantendo ad ogni Corso la presenza di almeno uno studente;
b) sono attribuiti mediante elezioni distinte per ciascun Corso.
6. L'aggregazione di cui al comma 5 è obbligatoria:
a) in presenza di corsi di laurea e di laurea specialistica in totale sequenza;
b) quando i docenti di ruolo titolari di insegnamenti impartiti nel corso non superino il numero di cinque.
7. Qualora, nell'ipotesi di cui al comma 6, lett. b), non sia possibile costituire il Consiglio di Corso di studio, le relative funzioni sono esercitate dal Consiglio di Facoltà.
8. In caso di aggregazione di più Corsi di studio, o di esercizio delle relative funzioni da parte del Consiglio di Facoltà, ai sensi dei precedenti commi, la partecipazione alle sedute di docenti esterni è consentita limitatamente ai punti all'ordine del giorno di pertinenza del corso di rispettiva appartenenza.
9. Qualora le funzioni del Consiglio di corso di studio siano esercitate dal Consiglio di Facoltà, ai sensi del comma 7, la rappresentanza studentesca del Corso di studio è rapportata al numero dei docenti della Facoltà, nel rispetto della percentuale di cui al comma 1, lett. c, partecipa alle sedute limitatamente ai punti all'ordine del giorno di rispettiva appartenenza.
Articolo 34
Consigli dei Corsi di studio: funzioni
1. Spetta ai Consigli dei Corsi di studio:
- organizzare e coordinare le attività di insegnamento
per il conseguimento del titolo accademico relativo al
Corso di studio;
- esaminare ed approvare i piani di studio proposti dagli
studenti per il conseguimento del titolo accademico;
- sperimentare nuove modalità didattiche, nei limiti
previsti dalle disposizioni di legge;
- avanzare proposte di professori a contratto, ai fini
della programmazione didattica della Facoltà;
- presentare al Consiglio di Facoltà la richiesta
di attivazione di insegnamenti previsti dai regolamenti
didattici;
- approvare la relazione annuale sull'attività
didattica del Corso di studio, contenente anche una valutazione
complessiva dei risultati conseguiti e della funzionalità
dei servizi didattici disponibili;
- avanzare richieste per il potenziamento e l'attivazione
dei servizi didattici;
- presentare al Consiglio di Facoltà le proposte
relative alla programmazione ed all'impiego delle risorse
didattiche disponibili, al fine di pervenire, con razionale
ed equilibrato impegno dei docenti, alla individuazione
di una efficace offerta didattica;
- formulare al Consiglio di Facoltà proposte e
pareri in merito alla istituzione o alla soppressione
di Corsi di studio;
- formulare al Consiglio di Facoltà
proposte e pareri in merito alla destinazione dei posti
in organico di professore di ruolo e di ricercatore ed
alla richiesta di nuovi posti in organico di professore
di ruolo e di ricercatore, per gli insegnamenti impartiti
nel Corso di studio;
- proporre il regolamento didattico del Corso di studio
e deliberare i regolamenti di esecuzione di cui all'articolo
67, comma 2;
- deliberare eventuali regolamenti di Corso di studio;
- deliberare in ordine all'iscrizione di studenti che
abbiano conseguito all'estero il titolo di studio;
- deliberare in ordine al riconoscimento dei titoli accademici
conseguiti all'estero;
- attribuire, con il consenso dell'interessato, la responsabilità
didattica di corsi di insegnamento e moduli didattici.
2. Il Consiglio del Corso di studio esercita
inoltre tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate
dall'ordinamento universitario nazionale, dallo statuto e
dai regolamenti.
3. Il Consiglio di Corso di studio è
convocato di regola almeno ogni 2 mesi e straordinariamente
sempre che occorra o quando un quarto dei componenti e, in
ogni caso, non meno di 3 di essi ne faccia domanda motivata,
indicando i punti da inserire all'ordine del giorno.
4. Le competenze di cui alle lettere d), l)
e q) del comma 1 sono esercitate dal Consiglio con l'esclusione
dei componenti di cui alla lettera c) dell'articolo 33, comma
1, fermo restando il principio delle competenze per fascia.
Nelle materie di cui alle lettere o) e p) i componenti di
cui alla lettera c) dell'articolo 33, comma 1, partecipano
alla discussione, ma non alla votazione.
Articolo 35
Il Presidente del Consiglio del Corso di diploma o di laurea
1. Ciascun Consiglio di Corso di diploma o
di laurea elegge un Presidente al quale spetta:
- convocare e presiedere il Consiglio, coordinandone l'attività
e provvedendo alla esecuzione delle relative deliberazioni;
- adottare provvedimenti di urgenza su argomenti afferenti
alle competenze del Consiglio sottoponendoli allo stesso,
per ratifica, nella prima adunanza successiva;
- predisporre la relazione annuale sull'attività
didattica, di cui all'articolo 34, comma 1, lettera f);
- sovrintendere alle attività del Corso di studio
e vigilare, su eventuale delega del Preside , al regolare
svolgimento delle stesse;
- nominare la commissione per il conseguimento del titolo
accademico e nominare, su proposta dei professori ufficiali,
le commissioni per gli esami dei singoli insegnamenti.
2. Il Presidente esercita inoltre tutte le
altre attribuzioni che gli sono demandate dall'ordinamento
universitario nazionale, dallo statuto e dai regolamenti.
3. Il Presidente è eletto a scrutinio
segreto dai componenti del Consiglio fra i professori di ruolo
che ne fanno parte e che siano a tempo pieno o che dichiarino
di optare per il regime a tempo pieno in caso di nomina.
4. Il Presidente è eletto a maggioranza
assoluta nella prima votazione ed a maggioranza semplice nelle
successive votazioni.
5. Il Presidente è nominato dal Rettore
con proprio decreto.
6. Il Presidente dura in carica 3 anni accademici
e non può essere rieletto consecutivamente più
di due volte.
7. Il Presidente può designare tra i
professori di ruolo un Vicepresidente che lo supplisce in
tutte le sue funzioni in caso di impedimento o di assenza.
Il Vicepresidente è nominato dal Rettore con proprio
decreto. Il Presidente può, altresì, delegare
l'esercizio di talune sue funzioni a professori di ruolo o
ricercatori componenti il Consiglio di Corso, informandone
immediatamente il Rettore ed il Consiglio del Corso.
Articolo 36
Il Direttore della Scuola di Specializzazione
1. Ciascun Consiglio di Scuola di Specializzazione
elegge un Direttore, al quale spetta:
- convocare e presiedere il Consiglio coordinandone l'attività
e provvedendo all'esecuzione delle relative deliberazioni;
- proporre alla Facoltà, per l'approvazione, previo
parere del Consiglio: la commissione per il concorso di
ammissione, le commissioni dell'esame finale di ciascun
anno accademico e la commissione di diploma;
- proporre alla Facoltà, per l'approvazione, previo
parere del Consiglio, i nominativi dei docenti, titolari
e integrati, dei vari insegnamenti;
- adottare provvedimenti di urgenza su argomenti afferenti
alle competenze del Consiglio sottoponendoli allo stesso,
per ratifica, nella prima adunanza successiva.
2. Il Direttore è eletto dai membri
del Consiglio, a scrutinio segreto e a maggioranza semplice,
tra i professori di ruolo e fuori ruolo della Scuola stessa,
titolari della materia cui è intestata la Scuola, di
preferenza, oppure di materia affine.
3. Il Direttore è nominato dal Rettore
con proprio decreto.
4. Il Direttore dura in carica 3 anni accademici
e non può essere rieletto consecutivamente più
di 2 volte.
Articolo 37
Specifiche categorie di Scuole di specializzazione e Corsi
di diploma
La disciplina di cui ai precedenti articoli
della presente sezione lascia impregiudicate le normative
comunitarie o nazionali riguardanti specifiche categorie di
Scuole di specializzazione e Corsi di diploma.
Articolo 38
Il Dipartimento
1. Il Dipartimento è sede primaria della
ricerca ed è deputato all'organizzazione di uno o più
settori di ricerca omogenei per fini o per metodi.
2. Eventuali articolazioni interne del Dipartimento
non possono avere rappresentatività esterna, la quale
rimane in ogni caso attribuita al Direttore del Dipartimento.
3. Il Dipartimento:
- promuove, coordina e gestisce le attività di
ricerca svolte nel proprio ambito, nel rispetto della
libertà scientifica dei singoli docenti e del loro
diritto ad accedere direttamente ai finanziamenti per
la ricerca;
- garantisce a tutti gli afferenti un equo e regolamentato
accesso alle sue risorse;
- organizza le attività necessarie per il conseguimento
del dottorato di ricerca;
- mette a disposizione delle Facoltà e dei Corsi
di studio le proprie risorse tecniche e materiali al fine
di contribuire alle attività didattiche relative
ai settori scientifico-disciplinari di propria competenza,
formulando, se del caso, proposte in merito alla distribuzione
dei carichi didattici;
- esprime pareri e formula proposte sulla destinazione
e copertura dei posti di professore di ruolo e di ricercatore,
sul conferimento delle supplenze e sulla attribuzione
dei compiti didattici da parte delle Facoltà, relativamente
ai settori scientifico-disciplinari di propria competenza.
- formula proposte relativamente ai settori scientifico-disciplinari
di sua competenza.
4. Le modalità per la gestione ed il
funzionamento di ogni Dipartimento sono contenute nel regolamento
del Dipartimento.
5. Il Dipartimento è costituito, secondo
le normative vigenti, dai professori di ruolo e fuori ruolo
e dai ricercatori che vi afferiscono, nonché dal personale
tecnico, amministrativo, bibliotecario e ausiliario ad esso
assegnato.
6. Ciascun professore e ricercatore deve afferire
ad un Dipartimento e non può afferire a più
d'uno. E' garantita ad ogni professore e ricercatore la libertà
di afferenza ad uno dei Dipartimenti; sulla richiesta decide
il Consiglio di Dipartimento interessato, tenendo conto delle
competenze e degli interessi del richiedente e sentito l'eventuale
Dipartimento di provenienza.
7. Il Dipartimento ha autonomia finanziaria,
amministrativa e contabile, compresa l'autonomia di spesa,
e la esercita nelle forme previste dal regolamento per l'amministrazione,
la finanza e la contabilità.
8. Il Dipartimento, per il raggiungimento dei
propri fini istituzionali, può stipulare contratti
con la pubblica amministrazione e con enti pubblici e privati,
e può fornire prestazioni a favore di terzi, nel rispetto
delle norme fissate dal regolamento per l'amministrazione,
la finanza e la contabilità.
9. Le attività di consulenza e di ricerca
su contratto o convenzione da eseguirsi all'interno dell'Università
si svolgono di norma nell'ambito dei Dipartimenti.
Articolo 39
Organi del Dipartimento
Sono organi del Dipartimento:
- il Direttore;
- il Consiglio;
- la Giunta.
Articolo 40
Il Direttore del Dipartimento: elezione
1. Il Direttore è eletto fra i professori
di ruolo di prima fascia del Dipartimento in regime di impegno
a tempo pieno o che dichiarino di optare per il regime a tempo
pieno in caso di nomina.
2. Il Direttore è eletto dai membri
del Consiglio di Dipartimento, a scrutinio segreto, a maggioranza
assoluta nella prima votazione ed a maggioranza semplice nelle
successive votazioni.
3. Il Direttore è nominato con decreto
del Rettore, dura in carica 3 anni accademici e non può
essere rieletto consecutivamente più di due volte.
Articolo 41
Il Direttore del Dipartimento: funzioni
1. Il Direttore ha la rappresentanza del Dipartimento
ed esercita funzioni di iniziativa e di promozione nell'ambito
del Dipartimento.
2. Spetta al Direttore:
- convocare e presiedere le riunioni del Consiglio e
della Giunta, ove costituita, e dare esecuzione alle relative
deliberazioni;
- adottare provvedimenti di urgenza su oggetti afferenti
alle competenze del Consiglio, sottoponendoli allo stesso,
per ratifica, nella prima adunanza successiva;
- assicurare l'osservanza nell'ambito del Dipartimento
delle norme dell'ordinamento universitario nazionale,
dello statuto e dei regolamenti;
- curare la gestione dei beni e dei servizi di pertinenza
del Dipartimento in base a criteri di funzionalità
ed economicità;
- curare, sulla base degli indirizzi fissati dal Consiglio
di Dipartimento, l'organizzazione del lavoro del personale
tecnico-amministrativo ed assicurarne una corretta gestione
secondo principi di efficienza e responsabilità;
- disporre tutti gli atti amministrativi, finanziari e
contabili del Dipartimento, con l'assenso dei titolari
dei fondi di ricerca per quanto riguarda le spese gravanti
sui fondi stessi, con esclusione delle quote proporzionali
eventualmente destinate dal Consiglio di Dipartimento
alla copertura delle spese generali;
- stipulare i contratti e le convenzioni di interesse
del Dipartimento;
- autorizzare le missioni del personale docente e tecnico-amministrativo
del Dipartimento.
3. Spetta inoltre al Direttore, con la collaborazione
della Giunta, ove costituita:
- creare, compatibilmente con le risorse disponibili,
le condizioni generali per la miglior conduzione delle
ricerche che si svolgono nel Dipartimento;
- predisporre annualmente il piano delle ricerche del
Dipartimento da sottoporre all'approvazione del Consiglio;
- predisporre annualmente le richieste di spazi, di finanziamenti
e di personale necessari alla realizzazione dei programmi
di sviluppo e di potenziamento delle attività di
ricerca ed allo svolgimento delle attività didattiche,
da inoltrare agli organi competenti previa approvazione
del Consiglio;
- promuovere le azioni opportune per il reperimento dei
fondi necessari per le attività del Dipartimento,
anche attraverso la stipula di convenzioni e di contratti
con enti pubblici o privati;
- predisporre annualmente un rapporto sulle ricerche
svolte nel Dipartimento, da inviare agli organi competenti;
- predisporre il bilancio preventivo ed il conto consuntivo
del Dipartimento.
4. Il Direttore esercita inoltre tutte le altre
attribuzioni che gli sono demandate dall'ordinamento universitario
nazionale, dallo statuto e dai regolamenti.
5. Per tutti gli adempimenti di carattere finanziario
e contabile, il Direttore è coadiuvato dal Segretario
amministrativo, che ne controfirma gli atti e ne assume in
solido la responsabilità.
6. Il Direttore, informandone il Rettore ed
il Consiglio, può delegare talune sue funzioni a professori
e ricercatori del Dipartimento; può, inoltre, designare
un Vicedirettore scelto tra i professori di ruolo di prima
fascia. Il Vicedirettore, che è nominato con decreto
del Rettore, supplisce il Direttore in tutte le sue funzioni
nei casi di impedimento o di assenza.
Articolo 42
Il Consiglio di Dipartimento: composizione
1. Il Consiglio di Dipartimento è costituito
dai professori di ruolo e fuori ruolo e dai ricercatori. Fanno
inoltre parte del Consiglio 1 rappresentante eletto dai dottorandi
e 2 rappresentanti del personale tecnico-amministrativo. Il
regolamento del Dipartimento può incrementare la rappresentanza
del personale al fine di adeguarla alle specificità
organizzative e funzionali del Dipartimento quali risultano
anche dalle diverse aree funzionali.
2. Alle adunanze partecipa, con voto consultivo
e senza che la sua presenza concorra alla formazione del numero
legale, il Segretario amministrativo anche con funzioni di
verbalizzante.
Articolo 43
Il Consiglio di Dipartimento: funzioni
1. Il Consiglio è l'organo che indirizza,
programma e coordina le attività del Dipartimento.
2. Spetta al Consiglio:
- fissare i criteri relativi a:
- utilizzazione dei fondi assegnati al Dipartimento
per il conseguimento dei propri compiti istituzionali;
- gestione del personale tecnico-amministrativo;
- deliberare in ordine all'uso dei beni in dotazione al
Dipartimento;
- approvare la stipula dei contratti e delle convenzioni
di interesse del Dipartimento;
- approvare le proposte formulate dal Direttore relativamente
all'articolo 38, comma 3, lettere b), c) ed e);
- approvare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
- organizzare o concorrere all'organizzazione delle attività
necessarie per il conseguimento del dottorato di ricerca;
- esprimere pareri obbligatori ed avanzare proposte ai
consigli di Facoltà interessati, limitatamente
ai settori scientifico-disciplinari di competenza del
Dipartimento, in merito al conferimento di supplenze e
affidamenti, alla destinazione dei posti di professore
di ruolo e di ricercatore, alla richiesta di posti e di
concorsi per professori di ruolo e ricercatori, alla chiamata
dei professori di ruolo, al trasferimento dei ricercatori,
all'attivazione di insegnamenti a contratto;
- esprimere pareri obbligatori sull'inserimento, la soppressione
o la modificazione delle discipline nei regolamenti didattici,
relativamente ai settori di competenza del Dipartimento;
- proporre al Senato accademico, in vista della predisposizione
del piano triennale di sviluppo dell'ateneo di cui all'articolo
13, le iniziative ritenute opportune per lo sviluppo del
Dipartimento;
- deliberare il regolamento del Dipartimento;
- collaborare con gli organi di governo dell'Università
e gli organi di programmazione sovranazionali, nazionali,
regionali e locali alla elaborazione e alla attuazione
di programmi di insegnamento non finalizzati al conseguimento
dei titoli di studio previsti dalla legge, ma rispondenti
a precise esigenze di qualificazione e riqualificazione
professionale, di formazione di nuovi profili professionali
di alta qualificazione e di educazione permanente;
- approvare le relazioni di pertinenza del Dipartimento.
3 Alle deliberazioni in materia di dichiarazione
di vacanza, richiesta di concorso per professori di ruolo
e ricercatori e chiamata di professori di ruolo il Dipartimento
procede sulla base del principio del Consiglio ristretto a
categorie non inferiori a quelle cui si riferiscono i posti
di ruolo.
4. Il Consiglio esercita inoltre tutte le altre
attribuzioni che gli sono demandate dall'ordinamento universitario
nazionale, dallo statuto e dai regolamenti.
5. Il Consiglio di Dipartimento è convocato
di regola almeno ogni due mesi e straordinariamente sempre
che occorra o quando un quarto dei componenti e, in ogni caso,
non meno di 3 di essi ne faccia domanda motivata, indicando
i punti da inserire all'ordine del giorno.
Articolo 44
La Giunta del Dipartimento
1. La Giunta del Dipartimento, ove costituita,
coadiuva il Direttore nell'esercizio delle sue funzioni. All'atto
dell'elezione di un nuovo Direttore, il Consiglio può
deliberare, con maggioranza assoluta dei suoi membri, di non
costituire Giunta alcuna per il periodo del suo mandato.
2. La Giunta del Dipartimento è composta
dal Direttore, dal Vicedirettore, dal Segretario amministrativo,
anche con funzioni di verbalizzante e con voto consultivo,
e da un ugual numero di professori di prima fascia, di professori
di seconda fascia e di ricercatori, secondo quanto stabilito
nel regolamento del Dipartimento, il quale potrà prevedere
eventuali integrazioni nella composizione della Giunta al
fine di adeguarla alle specificità organizzative e
funzionali del Dipartimento quali risultano anche dalle diverse
aree funzionali.
3. I membri della Giunta durano in carica tre
anni accademici.
4. Il Consiglio, con maggioranza assoluta dei
suoi membri, può delegare alla Giunta la deliberazione
su argomenti di sua competenza, precisando criteri, durata
e limiti della delega. La delega perde comunque efficacia
al momento del rinnovo del Direttore.
Articolo 45
Centri per la ricerca interdipartimentale
1. I Centri per la ricerca interdipartimentale
svolgono attività di ricerca cui contribuiscono professori
e ricercatori di più Dipartimenti. L'istituzione di
un Centro può essere proposta da due o più Dipartimenti,
ovvero da un gruppo di studiosi non tutti appartenenti ad
un medesimo Dipartimento. Sulla proposta decide il Senato
accademico, sentiti, in difetto di iniziativa dipartimentale,
i Dipartimenti di riferimento.
2. La proposta d'istituzione di un Centro deve
indicare in modo circostanziato le ragioni scientifiche dell'iniziativa
ed i vantaggi della dimensione interdipartimentale, precisando
se le risorse di personale, finanziarie e di spazi saranno
fornite in tutto od in parte da realtà già esistenti.
Deve indicare altresì i Dipartimenti di riferimento,
a quale Dipartimento verrà affidata la sua gestione,
ovvero se si richiede che il Centro venga dotato di autonomia
finanziaria e di spesa analoga a quella di un Dipartimento.
3. L'eventuale assegnazione di risorse di personale,
finanziarie e di spazi in tutto od in parte a carico dell'Ateneo,
può essere disposta solo nell'ambito del piano triennale
di sviluppo. L'attribuzione di risorse avviene nell'ambito
delle verifiche annuali sullo stato d'attuazione del piano
triennale.
4 Ciascun Centro predispone ogni triennio una
relazione scientifica che, munita del parere dei Dipartimenti
di riferimento, va trasmessa al Senato accademico per i provvedimenti
di competenza.
5. Nell'atto istitutivo di ciascun Centro vanno
precisate attribuzioni e composizione degli organi. Tale atto
non può disporre una durata del Centro superiore a
9 anni. Eventuali proroghe sono deliberate con il procedimento
previsto per l'istituzione.
6. In prima attuazione del presente statuto,
gli esistenti Centri per la ricerca interdipartimentale continuano
ad essere gestiti secondo la normativa preesistente fino al
31 dicembre dell'anno successivo all'entrata in vigore del
presente statuto.
|