SEZIONE TERZA
STRUTTURE DI SERVIZIO
Articolo 46
Strutture di servizio
Le strutture di servizio forniscono servizi
generali d'Ateneo e/o servizi integrativi per la ricerca
e la didattica e/o particolari servizi ad utenti interni
ed esterni alla comunità universitaria.
Articolo 47
Servizi generali d'Ateneo
1. La struttura organizzativa dell'amministrazione
centrale dell'Ateneo è ordinata in Divisioni, cui
sono preposti i dirigenti, e in Uffici di coordinamento
generale.
2. Le Divisioni si articolano in Settori,
affidati di norma a personale in possesso del pertinente
profilo professionale.
3. Agli Uffici di coordinamento generale
fanno capo i Servizi, i quali possono articolarsi in più
Sezioni, per competenze omogenee.
4. L'individuazione degli uffici di livello
dirigenziale e di quelli di coordinamento generale, gli
ambiti di competenza degli stessi, la loro dotazione di
risorse umane, strumentali e finanziarie, le attribuzioni
e le connesse responsabilità dei funzionari e degli
impiegati sono fissati, su proposta del Direttore amministrativo,
con apposito decreto del Rettore, su parere conforme del
Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico.
Articolo 48
Dirigenti e Vicedirigenti
1. Ai Dirigenti spetta la gestione finanziaria
e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti
che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante
autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse
umane e strumentali e di controllo.
2. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali
sono conferiti con decreto del Rettore su proposta del
Direttore amministrativo e udito il Consiglio di amministrazione.
3. L'assegnazione agli uffici di personale con funzioni
vicedirigenziali, nei limiti delle dotazioni organiche, è disposta
dal Direttore Amministrativo.
4. I dirigenti operano, nell'ambito delle proprie attribuzioni,
in posizione di autonomia e sono responsabili dell'attività svolta
dagli uffici ai quali sono preposti, della realizzazione
dei programmi e del raggiungimento degli obiettivi loro
assegnati, anche in relazione alla congruità delle
decisioni organizzative e di gestione del personale. Le
modalità di verifica delle responsabilità dirigenziali
sono disciplinate con regolamento di Ateneo.
5. La copertura dei posti delle qualifiche dirigenziali
avviene per concorso o per trasferimento conformemente
alla normativa nazionale.
6. Per obiettive esigenze di servizio le funzioni dirigenziali
possono essere attribuite a dipendenti dell'Università non
in possesso di qualifica di dirigente, ma in possesso di
adeguata e specifica preparazione professionale desumibile
dal curriculum formativo o da esperienze lavorative, mediante
contratto di lavoro di diritto privato di durata correlata
agli obiettivi programmati e, comunque, non superiore a
tre anni e con carattere di onnicomprensività, rinnovabile
una sola volta previa verifica annuale dei risultati ottenuti.
Per la durata del contratto il dipendente è collocato
in aspettativa senza assegni con riconoscimento dell'anzianità di
servizio. In caso di inosservanza delle direttive o di
mancato conseguimento degli obiettivi, gli incarichi di
cui al presente comma possono essere revocati dal Rettore,
con provvedimento motivato.
Articolo 49
Centri di servizi interdipartimentali
1. I Centri di servizi interdipartimentali
sono le strutture ordinarie della Università per
la gestione e la utilizzazione di servizi e di complessi
apparati scientifici e tecnici d'uso comune a più
strutture dell'Ateneo.
2. L'attivazione di un Centro è deliberata
dal Senato accademico, nell'ambito della verifica annuale
sullo stato di attuazione del piano triennale, d'intesa
con il Consiglio di amministrazione, su parere della Conferenza
dei Direttori di Dipartimento e delle strutture scientifiche
e/o didattiche interessate. Nella delibera istitutiva deve
essere precisato l'elenco dei Dipartimenti interessati al
Centro.
3. Le risorse di personale, finanziarie e
di spazi sono fornite dall'Università, in accordo
con i Dipartimenti interessati al Centro.
4. Un Centro ha la stessa autonomia finanziaria
e di bilancio di un Dipartimento, a meno che l'atto istitutivo
non preveda che la sua gestione sia assunta da uno dei Dipartimenti
interessati o da altra struttura dotata di tale autonomia.
5. Ciascun Centro è retto di regola
da un Comitato tecnico-scientifico composto da rappresentanti
dei Consigli dei Dipartimenti interessati che eleggono nel
proprio seno un Presidente. Diverse soluzioni organizzative
possono essere adottate dal Senato Accademico con delibera
motivata. Ai Centri dotati di autonomia di bilancio e di
spesa è altresì assegnato un Segretario amministrativo.
Ai Centri, ove necessario, può essere inoltre assegnato
un Direttore scelto fra i funzionari di qualifica superiore
dotati di adeguate competenze relative al settore di attività
del Centro.
6. Nell'atto istitutivo di ogni Centro vanno
precisate attribuzioni e composizione degli organi.
7. Entro il 31 dicembre 2002, tutte le strutture
dell'Università che rientrino nella tipologia descritta
al comma 1 vengono adeguate alle norme del presente statuto.
Articolo 50
Servizio bibliotecario
1. Il servizio bibliotecario è fornito
dalle seguenti strutture: a) biblioteche di dipartimento,
b) biblioteche di area. Alle esigenze di raccordo scientifico
provvede la Commissione per le biblioteche di area, costituita
da un rappresentante per ogni biblioteca di area, eletto
dal relativo Comitato tecnico-scientifico fra i propri componenti.
Tale Commissione elegge nel proprio seno il Presidente.
2. È facoltà dei Dipartimenti
conferire il proprio patrimonio librario ad una biblioteca
di area.
3. L'Università dota le biblioteche
di apposite risorse, nell'ambito del bilancio di previsione
e conformemente al piano triennale ed alle verifiche annuali
sul suo stato di attuazione.
4. Le biblioteche di Dipartimento sono gestite
dai Dipartimenti in piena autonomia.
5. Le biblioteche d'area sono individuate
con criteri di omogeneità scientifico-culturale.
La loro ubicazione deve essere funzionale alle esigenze
dei rispettivi bacini d'utenza. E' garantito l'accesso ad
esse da parte di tutti i membri della comunità universitaria.
Ogni biblioteca d'area regolamenta l'accesso di altri studiosi
e del pubblico.
6. L'elenco delle biblioteche d'area istituite
è riportato nella tabella 3 allegata al presente
statuto. Le biblioteche d'area, entro il 31 dicembre dell'anno
successivo all'entrata in vigore del presente statuto, vengono
tutte configurate come Centri di servizi interdipartimentali,
ai sensi del precedente articolo 49.
7. I Centri di cui al precedente comma 6
provvedono anche alla gestione delle spese relative alla
didattica per i Corsi di studio afferenti alle rispettive
aree scientifico-culturali, sulla base di delibere dei Consigli
di questi. Essi, d'accordo con i Dipartimenti interessati,
possono collaborare alla gestione biblioteconomica del patrimonio
librario delle biblioteche di Dipartimento.
Articolo 51
Servizio di calcolo
1. Il servizio di calcolo è fornito
dalle seguenti strutture: a) laboratori per il calcolo didattico,
b) centri per il calcolo scientifico, c) Centro di Calcolo
d'Ateneo.
2. I laboratori per il calcolo didattico forniscono,
per quanto di competenza, sostegno all'attività didattica
(Corsi di diploma, di laurea e di specializzazione). La
loro ubicazione deve essere funzionale alle esigenze dei
rispettivi bacini d'utenza. Sono istituiti, sentite le strutture
didattiche interessate, e dotati di apposite risorse dall'Università,
nell'ambito del bilancio di previsione e conformemente al
piano triennale ed alle verifiche annuali sul suo stato
di attuazione. La loro gestione è affidata ad uno
dei Dipartimenti presenti nello stesso polo edilizio.
3. I centri per il calcolo scientifico forniscono,
per quanto di competenza, sostegno all'attività scientifica
svolta nell'Università. Possono essere di Dipartimento
o interdipartimentali; nel secondo caso, sono disciplinati
ai sensi del precedente articolo 49.
4. Il Centro di Calcolo di Ateneo, ove costituito
in centro interdipartimentale di servizi, è disciplinato
ai sensi del precedente art. 49. Esso, in ogni caso:
1. Il servizio linguistico è fornito
dalle seguenti strutture: a) laboratori per l'insegnamento
di base delle lingue straniere, b) Centro Linguistico d'Ateneo.
2. I laboratori per l'insegnamento di base
delle lingue straniere forniscono, per quanto di competenza,
sostegno all'attività didattica (Corsi di diploma,
di laurea e di specializzazione). La loro ubicazione deve
essere funzionale alle esigenze dei rispettivi bacini di utenza.
Sono istituiti e dotati di apposite risorse dall'Università
nell'ambito del bilancio di previsione e conformemente al
piano triennale ed alle verifiche annuali sul suo stato di
attuazione. La loro gestione è affidata ad uno dei
Dipartimenti presenti nello stesso polo edilizio.
3. Il Centro Linguistico d'Ateneo, configurato
ai sensi del precedente articolo 49, integra per quanto necessario
il servizio assicurato dai citati laboratori ed assicura l'insegnamento
della lingua italiana per stranieri.
1. L'Università può dotarsi di
strutture museali ed affini, configurandole come articolazioni
di un dipartimento, come centri per la ricerca interdipartimentale,
ai sensi del precedente art. 45, come centri di servizi interdipartimentali,
ai sensi del precedente articolo 49 o come aziende dell'Università.
2. L'Università può dotarsi di
ulteriori strutture per la formazione finalizzata ed i servizi
didattici integrativi, configurandole, ove occorra, ai sensi
del precedente articolo 49.
3. L'Università può dotarsi di
strutture editoriali ed affini, configurandole ai sensi del
precedente articolo 49, oppure come aziende dell'Università.
4. Il Policlinico dell'Università è
costituito in azienda dell'Università ai sensi del
successivo Titolo VI.
1. I criteri per l'utilizzazione dei beni immobili
e la eventuale decisione di installare nuove opere sono adottati
dal Senato accademico nell'ambito del piano triennale di sviluppo
dell'Ateneo.
2. In particolare, conformemente all'articolo
1, comma 3, il Senato accademico può consentire l'insediamento
nel comprensorio dell'Università di qualificate strutture
culturali e di ricerca, sulla base di apposite convenzioni,
sentite le strutture didattiche e di ricerca interessate,
nonché la Conferenza dei Direttori di Dipartimento.
3. Entro il 31 dicembre dell'anno successivo
all'entrata in vigore del presente statuto, il Senato accademico
avvia la procedura per la redazione di un piano urbanistico
generale del comprensorio ed adotta uno schema tipo per le
convenzioni di cui al comma 2, che specifichi in dettaglio
oneri, benefici e modalità di co-gestione.