Torna alla home page
English version  Help   Numeri Utili   Attuazione legge 104/92

Dona il sangue, salva una vita... Dona il sangue, salva una vita...

Barra divisoria

SEZIONE TERZA
STRUTTURE DI SERVIZIO

Articolo 46
Strutture di servizio

Le strutture di servizio forniscono servizi generali d'Ateneo e/o servizi integrativi per la ricerca e la didattica e/o particolari servizi ad utenti interni ed esterni alla comunità universitaria.

Articolo 47
Servizi generali d'Ateneo

1. La struttura organizzativa dell'amministrazione centrale dell'Ateneo è ordinata in Divisioni, cui sono preposti i dirigenti, e in Uffici di coordinamento generale.

2. Le Divisioni si articolano in Settori, affidati di norma a personale in possesso del pertinente profilo professionale.

3. Agli Uffici di coordinamento generale fanno capo i Servizi, i quali possono articolarsi in più Sezioni, per competenze omogenee.

4. L'individuazione degli uffici di livello dirigenziale e di quelli di coordinamento generale, gli ambiti di competenza degli stessi, la loro dotazione di risorse umane, strumentali e finanziarie, le attribuzioni e le connesse responsabilità dei funzionari e degli impiegati sono fissati, su proposta del Direttore amministrativo, con apposito decreto del Rettore, su parere conforme del Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico.

Articolo 48
Dirigenti e Vicedirigenti

1. Ai Dirigenti spetta la gestione finanziaria e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo.

2. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali sono conferiti con decreto del Rettore su proposta del Direttore amministrativo e udito il Consiglio di amministrazione.

3. L'assegnazione agli uffici di personale con funzioni vicedirigenziali, nei limiti delle dotazioni organiche, è disposta dal Direttore Amministrativo.

4. I dirigenti operano, nell'ambito delle proprie attribuzioni, in posizione di autonomia e sono responsabili dell'attività svolta dagli uffici ai quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e del raggiungimento degli obiettivi loro assegnati, anche in relazione alla congruità delle decisioni organizzative e di gestione del personale. Le modalità di verifica delle responsabilità dirigenziali sono disciplinate con regolamento di Ateneo.

5. La copertura dei posti delle qualifiche dirigenziali avviene per concorso o per trasferimento conformemente alla normativa nazionale.

6. Per obiettive esigenze di servizio le funzioni dirigenziali possono essere attribuite a dipendenti dell'Università non in possesso di qualifica di dirigente, ma in possesso di adeguata e specifica preparazione professionale desumibile dal curriculum formativo o da esperienze lavorative, mediante contratto di lavoro di diritto privato di durata correlata agli obiettivi programmati e, comunque, non superiore a tre anni e con carattere di onnicomprensività, rinnovabile una sola volta previa verifica annuale dei risultati ottenuti. Per la durata del contratto il dipendente è collocato in aspettativa senza assegni con riconoscimento dell'anzianità di servizio. In caso di inosservanza delle direttive o di mancato conseguimento degli obiettivi, gli incarichi di cui al presente comma possono essere revocati dal Rettore, con provvedimento motivato.

Articolo 49
Centri di servizi interdipartimentali

1. I Centri di servizi interdipartimentali sono le strutture ordinarie della Università per la gestione e la utilizzazione di servizi e di complessi apparati scientifici e tecnici d'uso comune a più strutture dell'Ateneo.

2. L'attivazione di un Centro è deliberata dal Senato accademico, nell'ambito della verifica annuale sullo stato di attuazione del piano triennale, d'intesa con il Consiglio di amministrazione, su parere della Conferenza dei Direttori di Dipartimento e delle strutture scientifiche e/o didattiche interessate. Nella delibera istitutiva deve essere precisato l'elenco dei Dipartimenti interessati al Centro.

3. Le risorse di personale, finanziarie e di spazi sono fornite dall'Università, in accordo con i Dipartimenti interessati al Centro.

4. Un Centro ha la stessa autonomia finanziaria e di bilancio di un Dipartimento, a meno che l'atto istitutivo non preveda che la sua gestione sia assunta da uno dei Dipartimenti interessati o da altra struttura dotata di tale autonomia.

5. Ciascun Centro è retto di regola da un Comitato tecnico-scientifico composto da rappresentanti dei Consigli dei Dipartimenti interessati che eleggono nel proprio seno un Presidente. Diverse soluzioni organizzative possono essere adottate dal Senato Accademico con delibera motivata. Ai Centri dotati di autonomia di bilancio e di spesa è altresì assegnato un Segretario amministrativo. Ai Centri, ove necessario, può essere inoltre assegnato un Direttore scelto fra i funzionari di qualifica superiore dotati di adeguate competenze relative al settore di attività del Centro.

6. Nell'atto istitutivo di ogni Centro vanno precisate attribuzioni e composizione degli organi.

7. Entro il 31 dicembre 2002, tutte le strutture dell'Università che rientrino nella tipologia descritta al comma 1 vengono adeguate alle norme del presente statuto.

Articolo 50
Servizio bibliotecario

1. Il servizio bibliotecario è fornito dalle seguenti strutture: a) biblioteche di dipartimento, b) biblioteche di area. Alle esigenze di raccordo scientifico provvede la Commissione per le biblioteche di area, costituita da un rappresentante per ogni biblioteca di area, eletto dal relativo Comitato tecnico-scientifico fra i propri componenti. Tale Commissione elegge nel proprio seno il Presidente.

2. È facoltà dei Dipartimenti conferire il proprio patrimonio librario ad una biblioteca di area.

3. L'Università dota le biblioteche di apposite risorse, nell'ambito del bilancio di previsione e conformemente al piano triennale ed alle verifiche annuali sul suo stato di attuazione.

4. Le biblioteche di Dipartimento sono gestite dai Dipartimenti in piena autonomia.

5. Le biblioteche d'area sono individuate con criteri di omogeneità scientifico-culturale. La loro ubicazione deve essere funzionale alle esigenze dei rispettivi bacini d'utenza. E' garantito l'accesso ad esse da parte di tutti i membri della comunità universitaria. Ogni biblioteca d'area regolamenta l'accesso di altri studiosi e del pubblico.

6. L'elenco delle biblioteche d'area istituite è riportato nella tabella 3 allegata al presente statuto. Le biblioteche d'area, entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'entrata in vigore del presente statuto, vengono tutte configurate come Centri di servizi interdipartimentali, ai sensi del precedente articolo 49.

7. I Centri di cui al precedente comma 6 provvedono anche alla gestione delle spese relative alla didattica per i Corsi di studio afferenti alle rispettive aree scientifico-culturali, sulla base di delibere dei Consigli di questi. Essi, d'accordo con i Dipartimenti interessati, possono collaborare alla gestione biblioteconomica del patrimonio librario delle biblioteche di Dipartimento.

Articolo 51
Servizio di calcolo

1. Il servizio di calcolo è fornito dalle seguenti strutture: a) laboratori per il calcolo didattico, b) centri per il calcolo scientifico, c) Centro di Calcolo d'Ateneo.

2. I laboratori per il calcolo didattico forniscono, per quanto di competenza, sostegno all'attività didattica (Corsi di diploma, di laurea e di specializzazione). La loro ubicazione deve essere funzionale alle esigenze dei rispettivi bacini d'utenza. Sono istituiti, sentite le strutture didattiche interessate, e dotati di apposite risorse dall'Università, nell'ambito del bilancio di previsione e conformemente al piano triennale ed alle verifiche annuali sul suo stato di attuazione. La loro gestione è affidata ad uno dei Dipartimenti presenti nello stesso polo edilizio.

3. I centri per il calcolo scientifico forniscono, per quanto di competenza, sostegno all'attività scientifica svolta nell'Università. Possono essere di Dipartimento o interdipartimentali; nel secondo caso, sono disciplinati ai sensi del precedente articolo 49.

4. Il Centro di Calcolo di Ateneo, ove costituito in centro interdipartimentale di servizi, è disciplinato ai sensi del precedente art. 49. Esso, in ogni caso:

  • integra per quanto necessario il servizio alla didattica ed alla ricerca assicurato dalle suindicate strutture,
  • fornisce sostegno tecnico ai servizi generali d'Ateneo,
  • provvede ad ogni altra esigenza non soddisfatta da strutture specifiche.

Articolo 52
Servizio linguistico

1. Il servizio linguistico è fornito dalle seguenti strutture: a) laboratori per l'insegnamento di base delle lingue straniere, b) Centro Linguistico d'Ateneo.

2. I laboratori per l'insegnamento di base delle lingue straniere forniscono, per quanto di competenza, sostegno all'attività didattica (Corsi di diploma, di laurea e di specializzazione). La loro ubicazione deve essere funzionale alle esigenze dei rispettivi bacini di utenza. Sono istituiti e dotati di apposite risorse dall'Università nell'ambito del bilancio di previsione e conformemente al piano triennale ed alle verifiche annuali sul suo stato di attuazione. La loro gestione è affidata ad uno dei Dipartimenti presenti nello stesso polo edilizio.

3. Il Centro Linguistico d'Ateneo, configurato ai sensi del precedente articolo 49, integra per quanto necessario il servizio assicurato dai citati laboratori ed assicura l'insegnamento della lingua italiana per stranieri.

Articolo 53
Altre strutture dell'Università

1. L'Università può dotarsi di strutture museali ed affini, configurandole come articolazioni di un dipartimento, come centri per la ricerca interdipartimentale, ai sensi del precedente art. 45, come centri di servizi interdipartimentali, ai sensi del precedente articolo 49 o come aziende dell'Università.

2. L'Università può dotarsi di ulteriori strutture per la formazione finalizzata ed i servizi didattici integrativi, configurandole, ove occorra, ai sensi del precedente articolo 49.

3. L'Università può dotarsi di strutture editoriali ed affini, configurandole ai sensi del precedente articolo 49, oppure come aziende dell'Università.

4. Il Policlinico dell'Università è costituito in azienda dell'Università ai sensi del successivo Titolo VI.

Articolo 54
Strutture ospitate nell'Università

1. I criteri per l'utilizzazione dei beni immobili e la eventuale decisione di installare nuove opere sono adottati dal Senato accademico nell'ambito del piano triennale di sviluppo dell'Ateneo.

2. In particolare, conformemente all'articolo 1, comma 3, il Senato accademico può consentire l'insediamento nel comprensorio dell'Università di qualificate strutture culturali e di ricerca, sulla base di apposite convenzioni, sentite le strutture didattiche e di ricerca interessate, nonché la Conferenza dei Direttori di Dipartimento.

3. Entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'entrata in vigore del presente statuto, il Senato accademico avvia la procedura per la redazione di un piano urbanistico generale del comprensorio ed adotta uno schema tipo per le convenzioni di cui al comma 2, che specifichi in dettaglio oneri, benefici e modalità di co-gestione.

TornaBarra divisoriaSali