STATUTO
DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA"
TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI
Articolo 1
Struttura giuridica e funzioni dell'Università
1- L'Università degli studi di Roma "Tor
Vergata", di seguito denominata Università o Ateneo,
ha personalità giuridica e piena capacità di
diritto pubblico e privato. l'Università ha per scopo
l'elaborazione, lo sviluppo, la trasmissione e la diffusione
del sapere scientifico, mediante il libero esercizio della
ricerca e dell'insegnamento.
2.- L'Università è sede della
ricerca e della formazione scientifica e professionale. Promuove
e coordina la ricerca e la didattica, nonché le attività
integrative e di supporto. Può, inoltre, organizzare
- anche in collaborazione con altri enti - attività
di formazione di livello superiore ed attività culturali,
eventualmente esterne, comprese le iniziative rivolte all'educazione
permanente e ricorrente, nonché all'aggiornamento culturale
degli adulti, anche in vista dell'inserimento professionale
nel mercato del lavoro.
3.- Per il perseguimento dei propri fini istituzionali,
l'Università promuove la collaborazione con qualificate
istituzioni, nazionali ed internazionali, sia pubbliche che
private, anche consentendo l'insediamento, nel proprio comprensorio,
di laboratori, musei, biblioteche, parchi scientifici ed altre
strutture culturali o di ricerca.
4.- Rientra tra i compiti fondamentali dell'Università
la cooperazione culturale nazionale ed internazionale, nonché
lo sviluppo degli scambi internazionali di docenti e studenti.
A tal fine, l'Università può dotarsi delle necessarie
strutture logistiche.
5.- Compatibilmente con i fini e compiti di
cui sopra, l'Università può svolgere attività
di consulenza e di servizio, nel rispetto delle norme poste
da apposito regolamento.
6.- Il Policlinico universitario svolge le
sue funzioni conformemente alla legge ed al presente statuto.
Articolo 2
Autonomia universitaria
1.- L'autonomia universitaria è rivolta
a garantire ed a rendere effettive le libertà di insegnamento
e di scienza riconosciute dalla Costituzione. Essa spetta
all'Università nel suo complesso, alle Facoltà,
ai Corsi di laurea e di diploma, alle Scuole di specializzazione,
ai Dipartimenti ed ai Centri interdipartimentali di ricerca.
Di autonomia possono essere, altresì, dotati i Centri
di servizio costituiti nel rispetto delle leggi e del presente
statuto.
2.- Le sfere di competenza delle diverse articolazioni organizzative
dell'Università e dei rispettivi organi sono definite
dal presente statuto.
3.- L'Università garantisce a tutte
le articolazioni organizzative dotate di autonomia le strutture,
il personale ed i mezzi necessari allo svolgimento delle rispettive
funzioni.
Articolo 3
La comunità universitaria
1.- Sono membri della comunità universitaria
i docenti (professori e ricercatori), il personale tecnico
ed amministrativo e i discenti (studenti, specializzandi e
dottorandi). Ciascuna componente contribuisce al perseguimento
dei fini dell'Università conformemente alle proprie
funzioni.
2.- Fanno parte, altresì, della comunità
universitaria i professori visitatori, i professori a contratto,
i docenti ed i discenti ospiti, anche stranieri.
3.- Tutti coloro che, a diverso titolo, fanno
parte della comunità universitaria hanno il dovere
di rispettare le libertà di ricerca e di insegnamento
ed il diritto allo studio. Essi hanno il dovere di assolvere
i propri compiti, nell'ambito delle rispettive funzioni e
responsabilità.
4.- L'Università favorisce le attività
comunitarie di carattere culturale e sociale, nel rispetto
della pluralità degli orientamenti politici e culturali,
nonché delle convinzioni religiose ed etiche, assicurando
piena garanzia alle libertà individuali e collettive.
L'Università favorisce in particolare le attività
formative autogestite dagli studenti nei settori della cultura
e scambi culturali, dello sport e del tempo libero. Il regolamento
disciplina le procedure per l'uso di mezzi, sedi ed attrezzature.
5.- L'Università, anche in collaborazione
con altre istituzioni, promuove l'erogazione di servizi sociali,
quali, ad esempio, la mensa, il pronto soccorso, gli asili-nido
e le comunicazioni all'interno dell'area universitaria.
6.- Per garantire ai disabili parità
di opportunità, l'Università realizza interventi
atti a rimuovere tutte le condizioni di svantaggio. Promuove
ogni iniziativa rivolta a tale scopo, anche in collaborazione
con diversi soggetti, pubblici o privati.
7.- L'Università, di concerto con le
altre sedi istituzionali competenti, favorisce la residenzialità
degli studenti e le attività sportive, anche mediante
la realizzazione di adeguate strutture nell'area universitaria.
Articolo 4
Attività di ricerca
1.- L'Università garantisce la libertà
di ricerca e l'accesso dei singoli e dei gruppi che la esercitano
alle risorse all'uopo destinate.
2.- Le ricerche su temi liberamente scelti dagli
studiosi possono essere finanziate anche con contributi esterni,
erogati da enti di ricerca o da altri soggetti pubblici o
privati. Tali contributi non possono essere impiegati per
la remunerazione del personale docente dell'Università.
3.- Nell'ambito dell'Università possono
essere, altresì, svolte ricerche sulla base di convenzioni,
contratti od accordi con soggetti pubblici o privati. I proventi
di tali attività sono destinati, oltre che alle spese
di ricerca ed alla remunerazione del personale docente e non
docente in esse impegnato, al finanziamento dei Dipartimenti
e Centri interdipartimentali di rispettiva afferenza, al finanziamento
- mediante la costituzione di apposito fondo d'Ateneo - delle
ricerche libere, nonché a quello delle spese generali
dell'Università.
Articolo 5
Attività didattica
1.- Nell'Università vengono svolti corsi
per il conseguimento dei titoli di laurea, di laurea specialistica,
di diploma di specializzazione, di dottorato di ricerca, di
Master di I livello e di Master di II livello. In essa vengono,
altresì, organizzati corsi relativi a tutti gli altri
livelli di formazione universitaria e post-universitaria previsti
dagli ordinamenti vigenti. Vengono, infine, svolti corsi di
formazione, di perfezionamento e di aggiornamento post-laurea
e post-laurea specialistica e corsi di specializzazione in
presenza e a distanza con attestato di frequenza e/o di profitto
finalizzati anche al personale della scuola di ogni ordine
e grado. Tutti i corsi di cui sopra sono tenuti, almeno in
prevalenza, da personale docente dell'Università salvo
deroghe previste dalla normativa vigente o deliberate dalle
strutture didattiche competenti ed approvate dal Senato accademico.
2.- L'ordinamento degli studi, dei corsi, e
delle attività formative è disciplinato da regolamenti
didattici.
3.- L'Università considera prioritaria
l'esigenza che l'attività didattica abbia la massima
efficacia; nel rispetto della libertà di insegnamento
e dell'autonomia delle strutture competenti, garantisce lo
svolgimento delle attività didattiche necessarie al
conseguimento dei titoli da essa rilasciati.
4.- Per offrire agli studenti più ampie
opportunità formative, possono essere stipulati accordi
con istituzioni pubbliche o private.
Articolo 6
Diritto allo studio
1.- L'Università - per quanto di competenza
- contribuisce a realizzare le condizioni che rendono effettivo
il diritto allo studio, attraverso azioni dirette ed azioni
indirette, da svolgere anche in collaborazione con altri soggetti
pubblici o privati.
2.- Essa promuove iniziative rivolte a favorire
l'orientamento degli studenti ai fini dell'iscrizione agli
studi universitari, della scelta dell'attività professionale,
nonché dell'iscrizione a corsi post-universitari; promuove,
inoltre, l'assistenza agli studenti mediante forme di tutorato.
3.- Anche sulla base di convenzioni con altri
soggetti, pubblici o privati, l'Università e le sue
articolazioni interne possono istituire premi o borse di studio
in favore di studenti, laureandi o laureati. All'assegnazione
di tali premi o borse si provvede mediante concorso.
Articolo 7
Il personale
1.- L'Università, nel rispetto della
normativa vigente, provvede alla qualificazione costante del
proprio personale, in forma obbligatoria o facoltativa, anche
mediante strumenti di formazione curriculare, certificata,
valutabile ai fini dell'avanzamento di carriera. Essa inoltre
persegue il miglioramento dei servizi resi, anche mediante
forme di incentivazione destinate al personale.
2.- L'Università favorisce le attività
culturali, ricreative e sociali del personale.
Articolo 8
Sigillo dell'Università
Il sigillo dell'Università raffigura
una torre stilizzata, inserita nella lettera U, con le diciture:
"Università di Roma" in alto e "Tor
Vergata" in basso.
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