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STATUTO
DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA"

TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI

Articolo 1
Struttura giuridica e funzioni dell'Università

1- L'Università degli studi di Roma "Tor Vergata", di seguito denominata Università o Ateneo, ha personalità giuridica e piena capacità di diritto pubblico e privato. l'Università ha per scopo l'elaborazione, lo sviluppo, la trasmissione e la diffusione del sapere scientifico, mediante il libero esercizio della ricerca e dell'insegnamento.

2.- L'Università è sede della ricerca e della formazione scientifica e professionale. Promuove e coordina la ricerca e la didattica, nonché le attività integrative e di supporto. Può, inoltre, organizzare - anche in collaborazione con altri enti - attività di formazione di livello superiore ed attività culturali, eventualmente esterne, comprese le iniziative rivolte all'educazione permanente e ricorrente, nonché all'aggiornamento culturale degli adulti, anche in vista dell'inserimento professionale nel mercato del lavoro.

3.- Per il perseguimento dei propri fini istituzionali, l'Università promuove la collaborazione con qualificate istituzioni, nazionali ed internazionali, sia pubbliche che private, anche consentendo l'insediamento, nel proprio comprensorio, di laboratori, musei, biblioteche, parchi scientifici ed altre strutture culturali o di ricerca.

4.- Rientra tra i compiti fondamentali dell'Università la cooperazione culturale nazionale ed internazionale, nonché lo sviluppo degli scambi internazionali di docenti e studenti. A tal fine, l'Università può dotarsi delle necessarie strutture logistiche.

5.- Compatibilmente con i fini e compiti di cui sopra, l'Università può svolgere attività di consulenza e di servizio, nel rispetto delle norme poste da apposito regolamento.

6.- Il Policlinico universitario svolge le sue funzioni conformemente alla legge ed al presente statuto.

Articolo 2
Autonomia universitaria

1.- L'autonomia universitaria è rivolta a garantire ed a rendere effettive le libertà di insegnamento e di scienza riconosciute dalla Costituzione. Essa spetta all'Università nel suo complesso, alle Facoltà, ai Corsi di laurea e di diploma, alle Scuole di specializzazione, ai Dipartimenti ed ai Centri interdipartimentali di ricerca. Di autonomia possono essere, altresì, dotati i Centri di servizio costituiti nel rispetto delle leggi e del presente statuto.
2.- Le sfere di competenza delle diverse articolazioni organizzative dell'Università e dei rispettivi organi sono definite dal presente statuto.

3.- L'Università garantisce a tutte le articolazioni organizzative dotate di autonomia le strutture, il personale ed i mezzi necessari allo svolgimento delle rispettive funzioni.

Articolo 3
La comunità universitaria

1.- Sono membri della comunità universitaria i docenti (professori e ricercatori), il personale tecnico ed amministrativo e i discenti (studenti, specializzandi e dottorandi). Ciascuna componente contribuisce al perseguimento dei fini dell'Università conformemente alle proprie funzioni.

2.- Fanno parte, altresì, della comunità universitaria i professori visitatori, i professori a contratto, i docenti ed i discenti ospiti, anche stranieri.

3.- Tutti coloro che, a diverso titolo, fanno parte della comunità universitaria hanno il dovere di rispettare le libertà di ricerca e di insegnamento ed il diritto allo studio. Essi hanno il dovere di assolvere i propri compiti, nell'ambito delle rispettive funzioni e responsabilità.

4.- L'Università favorisce le attività comunitarie di carattere culturale e sociale, nel rispetto della pluralità degli orientamenti politici e culturali, nonché delle convinzioni religiose ed etiche, assicurando piena garanzia alle libertà individuali e collettive. L'Università favorisce in particolare le attività formative autogestite dagli studenti nei settori della cultura e scambi culturali, dello sport e del tempo libero. Il regolamento disciplina le procedure per l'uso di mezzi, sedi ed attrezzature.

5.- L'Università, anche in collaborazione con altre istituzioni, promuove l'erogazione di servizi sociali, quali, ad esempio, la mensa, il pronto soccorso, gli asili-nido e le comunicazioni all'interno dell'area universitaria.

6.- Per garantire ai disabili parità di opportunità, l'Università realizza interventi atti a rimuovere tutte le condizioni di svantaggio. Promuove ogni iniziativa rivolta a tale scopo, anche in collaborazione con diversi soggetti, pubblici o privati.

7.- L'Università, di concerto con le altre sedi istituzionali competenti, favorisce la residenzialità degli studenti e le attività sportive, anche mediante la realizzazione di adeguate strutture nell'area universitaria.

Articolo 4
Attività di ricerca

1.- L'Università garantisce la libertà di ricerca e l'accesso dei singoli e dei gruppi che la esercitano alle risorse all'uopo destinate.

2.- Le ricerche su temi liberamente scelti dagli studiosi possono essere finanziate anche con contributi esterni, erogati da enti di ricerca o da altri soggetti pubblici o privati. Tali contributi non possono essere impiegati per la remunerazione del personale docente dell'Università.

3.- Nell'ambito dell'Università possono essere, altresì, svolte ricerche sulla base di convenzioni, contratti od accordi con soggetti pubblici o privati. I proventi di tali attività sono destinati, oltre che alle spese di ricerca ed alla remunerazione del personale docente e non docente in esse impegnato, al finanziamento dei Dipartimenti e Centri interdipartimentali di rispettiva afferenza, al finanziamento - mediante la costituzione di apposito fondo d'Ateneo - delle ricerche libere, nonché a quello delle spese generali dell'Università.

Articolo 5
Attività didattica

1.- Nell'Università vengono svolti corsi per il conseguimento dei titoli di laurea, di laurea specialistica, di diploma di specializzazione, di dottorato di ricerca, di Master di I livello e di Master di II livello. In essa vengono, altresì, organizzati corsi relativi a tutti gli altri livelli di formazione universitaria e post-universitaria previsti dagli ordinamenti vigenti. Vengono, infine, svolti corsi di formazione, di perfezionamento e di aggiornamento post-laurea e post-laurea specialistica e corsi di specializzazione in presenza e a distanza con attestato di frequenza e/o di profitto finalizzati anche al personale della scuola di ogni ordine e grado. Tutti i corsi di cui sopra sono tenuti, almeno in prevalenza, da personale docente dell'Università salvo deroghe previste dalla normativa vigente o deliberate dalle strutture didattiche competenti ed approvate dal Senato accademico.

2.- L'ordinamento degli studi, dei corsi, e delle attività formative è disciplinato da regolamenti didattici.

3.- L'Università considera prioritaria l'esigenza che l'attività didattica abbia la massima efficacia; nel rispetto della libertà di insegnamento e dell'autonomia delle strutture competenti, garantisce lo svolgimento delle attività didattiche necessarie al conseguimento dei titoli da essa rilasciati.

4.- Per offrire agli studenti più ampie opportunità formative, possono essere stipulati accordi con istituzioni pubbliche o private.

Articolo 6
Diritto allo studio

1.- L'Università - per quanto di competenza - contribuisce a realizzare le condizioni che rendono effettivo il diritto allo studio, attraverso azioni dirette ed azioni indirette, da svolgere anche in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati.

2.- Essa promuove iniziative rivolte a favorire l'orientamento degli studenti ai fini dell'iscrizione agli studi universitari, della scelta dell'attività professionale, nonché dell'iscrizione a corsi post-universitari; promuove, inoltre, l'assistenza agli studenti mediante forme di tutorato.

3.- Anche sulla base di convenzioni con altri soggetti, pubblici o privati, l'Università e le sue articolazioni interne possono istituire premi o borse di studio in favore di studenti, laureandi o laureati. All'assegnazione di tali premi o borse si provvede mediante concorso.

Articolo 7
Il personale

1.- L'Università, nel rispetto della normativa vigente, provvede alla qualificazione costante del proprio personale, in forma obbligatoria o facoltativa, anche mediante strumenti di formazione curriculare, certificata, valutabile ai fini dell'avanzamento di carriera. Essa inoltre persegue il miglioramento dei servizi resi, anche mediante forme di incentivazione destinate al personale.

2.- L'Università favorisce le attività culturali, ricreative e sociali del personale.

Articolo 8
Sigillo dell'Università

Il sigillo dell'Università raffigura una torre stilizzata, inserita nella lettera U, con le diciture: "Università di Roma" in alto e "Tor Vergata" in basso.

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