TITOLO II
STRUTTURE ORGANIZZATIVE
SEZIONE PRIMA
ORGANI CENTRALI DELL'UNIVERSITÀ
Articolo 9
Organi centrali di Governo
Sono organi centrali di governo dell'Università
il Rettore, il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione.
Articolo 10
Il Rettore: elezione
1. Il Rettore è eletto tra i professori
di ruolo di prima fascia a tempo pieno, o che dichiarino
di optare per il regime a tempo pieno in caso di nomina,
dura in carica tre anni accademici e non può essere
rieletto consecutivamente più di due volte. Le candidature,
sottoscritte da 25 elettori, devono essere trasmesse al
decano almeno 5 giorni prima di ogni votazione.
2. L'elettorato attivo spetta:
- a tutti i professori di ruolo e fuori ruolo di prima
e seconda fascia;
- ai ricercatori confermati e alle figure a questi giuridicamente
assimilate;
- al personale tecnico-amministrativo e dirigente con
peso pari al 10% del numero dei professori e con modalità
definite da Regolamento;
- ai componenti del Consiglio degli studenti.
3. La convocazione del corpo elettorale è
effettuata dal decano o, in caso di sua assenza o impedimento,
dal professore di prima fascia che lo segue in ordine di anzianità
nel ruolo, per l'ultimo lunedì del mese di settembre
prima della scadenza del Rettore in carica. Nel caso di anticipata
cessazione, la convocazione deve aver luogo per il quinto
lunedì successivo alla data della cessazione. Il decano
provvede altresì alla costituzione del seggio elettorale
e alla designazione del professore ordinario che dovrà
presiederlo; il segretario del seggio è scelto dal
presidente tra i professori di ruolo.
4. Il Rettore è eletto a maggioranza
assoluta degli aventi diritto nella prima votazione ed a maggioranza
dei votanti nella seconda votazione. Qualora nessun candidato
riporti tale maggioranza, si procede ad una terza votazione
con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nella
votazione precedente abbiano riportato il maggior numero di
voti. La seconda e la terza votazione si svolgono, rispettivamente,
il secondo e il terzo lunedì dopo la prima. E' eletto
chi ottiene il maggior numero di voti. A parità di
voti è eletto o entra in ballottaggio il candidato
con maggiore anzianità nel ruolo dei professori di
prima fascia e, in caso di ulteriore parità, quello
con maggiore anzianità anagrafica.
5. Il Rettore è proclamato eletto dal
presidente del seggio elettorale e, nel termine di sette giorni
dall'ultima votazione, è nominato dal Ministro con
proprio decreto. Entra in carica all'inizio dell'anno accademico.
Nel caso di anticipata cessazione del suo predecessore, l'eletto
assume la carica all'atto della nomina e completa il mandato
interrotto se, alla data della cessazione, mancano più
di due anni al termine di detto mandato; altrimenti, porta
a termine il mandato interrotto e rimane in carica per il
triennio successivo. In ambedue le eventualità, il
completamento del mandato interrotto non è computato
ai fini del precedente comma 1.
Articolo 11
Il Rettore: funzioni
1. Il Rettore rappresenta l'Università
ad ogni effetto di legge, salvo che per le materie rientranti
nella sfera di autonomia di altre articolazioni organizzative
dell'Università, ai sensi del presente statuto. Il
Rettore esercita funzioni di iniziativa, di coordinamento
e di attuazione.
2. Spetta, in particolare, al Rettore:
- convocare e presiedere il Senato accademico ed il Consiglio
di amministrazione e provvedere - per quanto di competenza
- alla esecuzione delle relative deliberazioni;
- assumere le iniziative necessarie al buon andamento
dell'Università ed alla trasparenza dell'azione
amministrativa ;
- vigilare sull'osservanza dello statuto, dei regolamenti
dell'Università e delle norme legislative applicabili,
ivi incluse quelle sullo stato giuridico del personale
docente e non docente;
- curare la gestione dei beni e dei servizi di pertinenza
dell'Università in base a criteri di funzionalità
ed economicità, fatte salve le competenze della
dirigenza;
- provvedere in via provvisoria, con proprio decreto,
in casi straordinari di necessità e di urgenza,
in materia di competenza del Consiglio di amministrazione,
salvo ratifica dell'organo nella seduta immediatamente
successiva;
- emanare lo statuto ed i regolamenti di Ateneo;
- presentare al Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica le relazioni periodiche
ed i piani previsti per legge;
- predisporre ogni anno una relazione pubblica sullo
stato dell'Ateneo;
- adottare gli atti concernenti lo stato giuridico ed
economico del personale docente e non docente, fatte salve
le competenze della dirigenza;
- emanare i bandi di concorso per il personale
docente e non docente;
- nominare le commissioni di concorso per il reclutamento
del personale, per quanto di competenza dell'Università,
sulla base di regolamenti d'Ateneo che debbono garantire
la designazione dei membri da parte delle strutture interessate,
per il personale ad esse destinato;
- esercitare l'autorità disciplinare nei confronti
del personale nei casi e nell'ambito delle competenze
previsti dalla legge e dagli accordi contrattuali;
- esercitare l'autorità disciplinare sugli studenti;
- esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono
demandate dallo statuto, dai regolamenti e dalle norme
legislative applicabili.
3. Il Rettore nomina un Prorettore vicario
scelto tra i professori di ruolo di prima fascia, che lo supplisce
in tutte le funzioni da lui esercitate nei casi di assenza
o di impedimento. In caso di anticipata cessazione del mandato
rettorale, il Prorettore vicario svolge le funzioni del Rettore,
nel periodo compreso tra la data della cessazione e la data
della nomina del nuovo Rettore.
4. A domanda il Rettore e il Prorettore vicario
sono esonerati dall'insegnamento.
5. Il Rettore può nominare, tra i professori
di ruolo, altri Prorettori, attribuendo loro incarichi specifici.
6. Il Rettore può delegare funzioni
ed attribuire specifici incarichi ad altri professori di ruolo.
Articolo 12
Il Senato accademico: composizione
1. Il Senato accademico è costituito
con decreto del Rettore ed è composto da:
- il Rettore che lo presiede;
- il Prorettore vicario, con voto consultivo;
- i Presidi di Facoltà;
- una rappresentanza dei docenti dell'Ateneo così
formata:
- due professori di ruolo, di fascia diversa, o un
professore di ruolo e un ricercatore, in rappresentanza
di ciascuna delle Aree scientifico-disciplinari di
cui al successivo comma 2, eletti, con preferenza
unica e in collegio unico per ciascuna aggregazione,
dai professori di ruolo e fuori ruolo e dai ricercatori;
- due docenti in rappresentanza di ciascuna delle
Facoltà in cui almeno il 70% dei professori
e ricercatori appartenga ad una medesima Area scientifico-disciplinare,
eletti con preferenza unica dai docenti presenti nel
Consiglio di Facoltà;
- il Direttore amministrativo;
- 7 studenti eletti da tutti gli studenti iscritti con
metodo proporzionale;
- 4 rappresentanti del personale non docente eletti a
preferenza unica ed in collegio unico.
2. Con riferimento ai settori scientifico-disciplinari
di cui al decreto 4.10.2000 del Ministero dell'Università
e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e all'art. 2 del
D.M. 23.12.1999 (supplemento ordinario alla G.U., n. 249 del
24.10.2000)le Aree scientifico-disciplinari dell'Ateneo sono
così costituite.
Area I. Tutti i settori che iniziano con MAT/ e INF/con la
sola esclusione del settore MAT/09.
Area II. Tutti i settori che iniziano con FIS/.
Area III. Tutti i settori che iniziano con CHIM/.
Area IV. Tutti i settori che iniziano con GEO/, BIO/ e AGR/.
Area V. Tutti i settori che iniziano con MED/
e VET/.
Area VI. Tutti i settori che iniziano con ICAR/.
Area VII. Tutti i settori che iniziano con ING-IND/, ING-INF
e il settore MAT/09.
Area VIII. Tutti i settori che iniziano con L-ANT/, L-ART/,
L-FIL-LET, L-LIN/ e L-OR.
Area IX. Tutti i settori che iniziano con M-STO/, M-DEA/,
M-GGR/, M-FIL/, M-PED/, M-PSI/ e M-EDF.
Area X Tutti i settori che iniziano con IUS/.
Area XI Tutti i settori che iniziano con SECS-P/, SECS-S e
SPS/.
3. Le deliberazioni, salvo diversa previsione
dello statuto o del regolamento, sono prese a maggioranza
semplice; in caso di parità prevale il voto del Rettore
4. I membri di cui alle lettere d) e g) durano
in carica 3 anni accademici. I membri di cui alla lettera
f) durano in carica 2 anni accademici. L'elezione dei membri
di cui alle lettere d), f) e g) è disciplinata da un
Regolamento di Ateneo. Nel caso di anticipata cessazione,
per portare a termine il mandato interrotto, subentra il primo
dei non eletti, escludendo, per i rappresentanti delle aree
scientifico-disciplinari, gli appartenenti alla fascia e al
ruolo del rappresentante che permane.
5. Il Senato accademico è convocato
dal Rettore ordinariamente ogni 2 mesi e straordinariamente
sempre che occorra o qualora ne faccia richiesta scritta almeno
un quinto dei componenti, indicando i punti da inserire all'ordine
del giorno. In tal caso la seduta deve essere convocata non
oltre quindici giorni dalla ricezione della richiesta.
6. Le procedure per il funzionamento del Senato
accademico sono fissate dal regolamento generale di Ateneo.
Articolo 13
Il Senato accademico: funzioni
1. Il Senato accademico esercita tutte le
competenze relative all'indirizzo, alla programmazione e
al coordinamento delle attività dell'Ateneo, fatte
salve le attribuzioni delle singole strutture.
2. All'inizio di ogni anno accademico, sentite le strutture
competenti, il Senato accademico predispone e delibera
un documento di indirizzo e programmazione delle attività istituzionali
dell'Università, contenente sia le indicazioni circa
il reperimento delle risorse finanziarie sia le priorità su
cui il Consiglio di amministrazione dimensiona il proprio
intervento.
3. Ad esso spetta, in particolare:
a) deliberare le modifiche statutarie, nonché i regolamenti
d'Ateneo, ove non attribuiti alla competenza di organi diversi;
b) deliberare il piano triennale di sviluppo, sentiti i
Consigli di Facoltà e di Dipartimento, il Consiglio
di amministrazione ed il Consiglio degli studenti;
c) verificare annualmente lo stato di attuazione del programma
triennale apportando ad esso gli adeguamenti resi eventualmente
necessari dai mutamenti intervenuti;
d) deliberare in riferimento all'organico di Ateneo e con
cadenza di regola raccordata alla predisposizione del bilancio
di previsione, d'intesa con la Conferenza dei Presidi,
la distribuzione tra le Facoltà ed i settori scientifico-disciplinari
dei posti di ruolo del personale docente e delle risorse
ad essi relative, nonché quella delle risorse destinate
alle supplenze d'insegnamento ed allo svolgimento delle
attività didattiche di cui all'articolo 90, comma
2. Qualora i professori e i ricercatori di una Facoltà appartengano
per almeno il 70% ad una medesima Area scientifico-disciplinare,
per i posti assegnati a quella Facoltà può essere
omessa l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari;
e) deliberare la ripartizione dei posti di personale non
docente e le relative risorse tra le diverse articolazioni
dell'Ateneo, sentite le strutture interessate e la Conferenza
dei Direttori di Dipartimento;
f) fissare i criteri per l'assegnazione delle risorse finanziarie
destinate alla didattica ed ai servizi, sentito il Consiglio
di amministrazione;
g) definire gli interventi per il diritto allo studio;
h) fissare i criteri per l'assegnazione delle risorse finanziarie
destinate alla ricerca scientifica, sentito, per quanto
di competenza, il Comitato per la ricerca scientifica;
i) fissare i criteri e le priorità in merito ai servizi
sociali, culturali e ricreativi, sentito il Consiglio degli
studenti;
j) fissare i criteri e le priorità per la ripartizione
degli spazi e delle risorse finanziarie tra attività scientifiche,
didattiche e di servizio;
k) nominare commissioni consultive temporanee o permanenti;
l) esprimere parere in merito alle convenzioni dell'Università o,
nei casi previsti dal regolamento generale d'Ateneo, di sue
articolazioni, con soggetti pubblici o privati;
m) dettare criteri per la partecipazione a programmi di
cooperazione nazionali ed internazionali;
n) dettare criteri per i rapporti di collaborazione o forniture
di servizi con soggetti pubblici o privati, con garanzia
delle funzioni e dell'autonomia dei Dipartimenti;
o) approvare i regolamenti didattici contenenti gli ordinamenti
degli studi;
p) deliberare, a maggioranza assoluta, sulle proposte d'istituzione
e soppressione delle strutture didattiche e di servizio,
universitarie o interuniversitarie, disponendo la modifica
delle rispettive tabelle allegate allo statuto, ove previste;
q) deliberare, a maggioranza assoluta, sulle proposte di
istituzione e soppressione delle strutture di ricerca,
universitarie o interuniversitarie, disponendo la modifica
delle rispettive tabelle allegate allo statuto, ove previste;
r) deliberare, a maggioranza assoluta, eventuali modifiche
del sigillo dell'Università;
s) esprimere parere sulle relazioni periodiche e sulla relazione
annuale del Rettore;
t) approvare le delibere della Facoltà competente,
in ordine al conferimento di lauree deliberate honoris causa
dai Consigli di Facoltà;
u) formulare, sentite le strutture competenti, proposte al
Consiglio di amministrazione in merito all'entità e
alla ripartizione per voci delle tasse e dei contributi
relativi all'iscrizione e alla frequenza;
v) decidere i ricorsi in materia di afferenza ai Dipartimenti;
w) autorizzare, per quanto di competenza, il Rettore a stare
in giudizio;
x) eleggere Commissioni di saggi chiamate e dirimere eventuali
controversie tra le articolazioni dell'Ateneo;
y) deliberare annualmente il calendario accademico;
z) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate
dallo statuto, dai regolamenti e dalle norme legislative
applicabili.
4. Le delibere di cui alle lettere d), m), o) e v) del presente
articolo sono adottate con la partecipazione dei soli componenti
di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 12.
5. Qualora una modifica dell'organico del personale docente
dell'Ateneo comporti un'alterazione dei valori ripartiti
per Facoltà, deve essere acquisito il parere positivo
delle Facoltà coinvolte, espresso dai relativi Consigli.
In mancanza di tale parere positivo, la modifica deve essere
deliberata dal Senato accademico con la maggioranza dei
due terzi.
Articolo 14
Il Consiglio di amministrazione: composizione
1. Il Consiglio di amministrazione è
costituito con decreto del Rettore ed è composto da:
- il Rettore che lo presiede, sostituito, in caso di
assenza o di impedimento, dal Prorettore vicario;
- Il Direttore Amministrativo che funge, altresì,
da segretario;
- quattro membri, proposti dal Rettore sulla base di
specifiche competenze tecnico-amministrative e tenuto
anche conto delle componenti dell'Università, e
nominati sulla base del voto favorevole su ciascuno, espresso,
a scrutinio segreto, dal Senato accademico.
- un rappresentante degli studenti eletto dal Consiglio
degli Studenti.
2. I membri di cui alla lettera c) durano in
carica sino alla scadenza del mandato del Rettore che li ha
proposti. In caso di anticipata cessazione del Rettore, essi
esercitano le loro funzioni sino alla nomina dei successori,
alla quale si procede ai sensi del precedente comma 1, lett.
c). Il membro di cui alla lettera d) dura in carica 3 anni
con decorrenza dalla nomina. I membri di cui alla lett. c)
e d) non sono revocabili, né immediatamente rieleggibili.
3. Nel Consiglio di amministrazione non possono
comunque sedere i Presidi, i Direttori di Dipartimento e di
strutture ad essi assimilate, i Presidenti di Corso di laurea
o diploma, i Direttori di Scuole di specializzazione, i membri
del Senato accademico.
4. I membri del Consiglio di amministrazione
devono operare in posizione di indipendenza.
5. Possono altresì partecipare alle
riunioni del Consiglio di amministrazione, a titolo consultivo
e senza che la loro presenza concorra alla formazione del
numero legale, rappresentanti di soggetti pubblici e privati
che contribuiscono al bilancio dell'Università con
erogazione di fondi non finalizzati allo svolgimento di specifiche
attività didattiche, di ricerca o di servizio. Il contributo
deve essere superiore al 10% dell'ammontare complessivo del
bilancio dell'Ateneo.
6. Il Pro-Rettore vicario, in caso di presenza
del Rettore, partecipa alle sedute con voto consultivo e senza
che la sua presenza concorra alla formazione del numero legale.
Articolo 15
Il Consiglio di amministrazione: funzioni
1. Il Consiglio di amministrazione, in coerenza
con le scelte programmatiche, le priorità ed i criteri
di ripartizione stabiliti dal Senato accademico, e nel rispetto
delle prerogative delle strutture cui lo statuto attribuisce
autonomia finanziaria e di spesa, sovraintende alla gestione
amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell'Ateneo e ne
verifica l'esecuzione.
2. Spetta in particolare al Consiglio di amministrazione:
- approvare il bilancio di previsione gli storni di bilancio
ed il conto consuntivo, sentito il Senato accademico;
- assicurare, per quanto di competenza, l'attuazione
delle delibere, delle direttive e dei programmi del Senato
accademico;
- esercitare la vigilanza sulla conservazione del patrimonio
immobiliare;
- determinare gli importi delle tasse e dei contributi
a carico degli studenti e la destinazione di tali somme,
su parere del Senato accademico;
- approvare le convenzioni di cui all'articolo 13, comma
3, lettera l);
- autorizzare, per quanto di competenza, il Rettore a
stare in giudizio;
- adottare, nel rispetto della normativa statale e del
Contratto collettivo di comparto, deliberazioni sullo
stato giuridico ed il trattamento economico del personale
non docente, in quanto non rientranti nelle competenze
demandate alla dirigenza o spettanti ad altri organi dell'Università;
- deliberare sui provvedimenti che comportano, per l'amministrazione
centrale dell'Università, oneri superiori ai valori
fissati dal regolamento per l'amministrazione, la finanza
e la contabilità dell'Università e verificare
la copertura finanziaria delle spese deliberate dalle
strutture dotate di autonomia finanziaria e di spesa,
ove tali spese superino gli importi indicati dal regolamento
predetto, tenendo altresì conto degli eventuali
oneri accessori;
- determinare i limiti di valore delle spese che possono
essere direttamente impegnate dal Direttore amministrativo
e dai dirigenti;
- formulare pareri sulle modifiche dello statuto
dell'Università;
- esprimere pareri al Senato accademico in merito alla
compatibilità tra le soluzioni organizzative e
le disponibilità finanziarie.
- stabilire la misura delle indennità di carica
previste a favore del Rettore, del Pro-Rettore vicario,
dei Presidi di Facoltà, dei Direttori di Dipartimento
e figure equiparate, dei Presidenti dei corsi di laurea
e di diploma, nonché di titolari di altri organi
previsti dallo Statuto ed indicati in apposito regolamento.
- deliberare il Regolamento Generale d'Ateneo per l'amministrazione,
la finanza e la contabilità, a maggioranza assoluta
e sentito il Senato accademico;
- approvare i contratti di diritto privato di cui all'articolo
90;
- esercitare tutte le altre attribuzioni che allo stesso
sono demandate dallo statuto, dai regolamenti di Ateneo
e dalle norme legislative applicabili.
3. Il Consiglio di amministrazione è
convocato dal Rettore, il quale è tenuto a procedere
alla convocazione straordinaria, non oltre 7 giorni dalla
ricezione, qualora ne facciano richiesta scritta almeno due
componenti, indicando i punti da inserire all'ordine del giorno.
Le procedure per la convocazione ed il funzionamento del Consiglio
di amministrazione sono fissate dal regolamento generale di
Ateneo.
Articolo 16
Il Direttore amministrativo
1. Il Direttore amministrativo è responsabile
della corretta attuazione delle direttive per la gestione
dell'Ateneo fissate dal Rettore e dal Consiglio di amministrazione,
fatte salve le sfere di autonomia delle singole strutture
riconosciute dal presente statuto. Inoltre il Direttore amministrativo
sovrintende agli uffici e ai servizi dell'amministrazione
centrale dell'Ateneo e ne cura l'organizzazione e la gestione
nel rispetto delle prerogative attribuite dalla legge alla
dirigenza delle amministrazioni pubbliche. Sovrintende altresì,
direttamente o attraverso un dirigente all'uopo incaricato,
alla gestione del personale non docente dell'amministrazione
centrale e delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio.
Infine il Direttore amministrativo coordina e verifica l'attività
dei dirigenti, esercitando altresì il potere sostitutivo
nei casi di inerzia degli stessi.
2. Il Direttore amministrativo esercita tutte
le funzioni attribuitegli dalla legge, dallo statuto e dai
regolamenti.
3. Il Direttore amministrativo è nominato
dal Rettore all'inizio del proprio mandato e cessa dall'incarico
con la nomina del successore da parte del nuovo Rettore. Il
suo incarico può essere rinnovato.
4. Il Direttore amministrativo può essere
revocato in ogni tempo con atto motivato dal Rettore, su parere
conforme espresso a maggioranza assoluta dal Consiglio di
amministrazione. Dopo la revoca il Rettore provvede, senza
indugio, alla nomina del successore.
5. In caso di assenza o impedimento temporaneo
le funzioni del Direttore amministrativo sono svolte da un
vicario, da lui designato tra i dirigenti in servizio nell'Ateneo,
all'atto della sua nomina. In caso di dimissioni, decadenza
o altra causa di cessazione dal servizio le sue funzioni sono
esercitate, fino alla nomina del nuovo Direttore amministrativo,
dal dirigente dell'Ateneo più anziano nel ruolo e,
in caso di parità, più anziano di età.
Articolo 17
Comitati consultivi
1. Sono costituiti, con funzioni consultive,
i seguenti Comitati:
- il Comitato per la ricerca scientifica è composto
da un rappresentante per ogni Dipartimento, eletto dal
rispettivo Consiglio tra i professori di ruolo, e da tre
rappresentanti eletti dai ricercatori; esso svolge funzioni
consultive in ordine alla gestione delle risorse finanziarie
destinate alla ricerca, di cui all'articolo 4, comma 1;
- il Comitato per il coordinamento per le attività
studentesche è composto da un docente designato
dai professori e ricercatori di ciascun Consiglio di Facoltà
e da uno studente designato dagli studenti presenti nel
Consiglio medesimo; esso svolge funzioni consultive in
ordine alle risorse destinate alle attività autogestite
dagli studenti.
2. Altri Comitati consultivi potranno essere
istituiti con delibera del Senato accademico.
3. I Comitati consultivi durano in carica per
tre anni accademici e la loro attività è disciplinata
dal regolamento generale.
4. Ciascun Comitato consultivo elegge nel proprio
seno il Presidente.
Articolo 18
Il Comitato per le pari opportunità
È istituito presso l'Università
un Comitato per le pari opportunità che opera per l'attuazione
dei principi fissati dalla vigente legislazione in materia.
Articolo 19
I revisori dei conti
1. Il Rettore, su designazione del Senato Accademico,
nomina tre revisori dei conti ufficiali e due supplenti, i
quali durano in carica due anni.
2. I revisori dei conti esercitano la vigilanza
sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione
ed attestano la corrispondenza del rendiconto alle risultanze
della gestione contabile e finanziaria, redigendo apposita
relazione che accompagna la proposta di deliberazione del
conto consuntivo. Esprimono parere sul bilancio preventivo
e sugli storni di bilancio.
3. L'Università mette a disposizione
dei revisori dei conti i mezzi ed il personale necessari allo
svolgimento delle loro funzioni.
4. All'attuazione della disciplina contenuta
nel presente articolo, si provvede con Regolamento Generale
d'Ateneo".
Articolo 20
La Conferenza dei Presidi
La Conferenza dei Presidi di Facoltà
concorre, con separata deliberazione, alle intese sulle materie
che formano oggetto dell'articolo 13, comma 3, lettera d),
ed è titolare di poteri consultivi e di proposta nei
confronti degli organi dell'Ateneo. Essa si compone di tutti
i Presidi di Facoltà ed elegge di volta in volta, nel
proprio seno, il Presidente il quale convoca la successiva
seduta e ne formula l'ordine del giorno.
Articolo 21
La Conferenza dei Direttori di Dipartimento
1. La conferenza dei Direttori di Dipartimento
si compone di tutti i Direttori di Dipartimento dell'Ateneo.
Essa elegge, nel suo seno, il Presidente ed il Vicepresidente,
che sono nominati con decreto del Rettore.
2. La conferenza ha poteri consultivi e di
proposta nei confronti degli organi dell'Ateneo.
Articolo 22
Il Consiglio degli studenti
1. Il Consiglio degli studenti è organo
di rappresentanza degli studenti. E' costituito con decreto
del Rettore ed è composto dagli studenti eletti nei
Consigli di Facoltà e nel Senato accademico. Le modalità
di funzionamento del Consiglio sono fissate da un apposito
regolamento, deliberato dal Consiglio stesso, sentito il Senato
accademico. Il Consiglio degli studenti elegge al proprio
interno a rotazione annuale il Presidente e il Vicepresidente
che, unitamente agli studenti eletti nel Senato accademico,
costituiscono l'ufficio di presidenza.
2. Esprime parere obbligatorio al Senato accademico
e alle competenti strutture didattiche per le deliberazioni
relative ai seguenti oggetti:
- piano triennale di sviluppo dell'Università;
- piano annuale della didattica;
- regolamento generale d'Ateneo;
- regolamento degli studenti;
- istituzione e soppressione di Facoltà e Corsi
di studio;
- determinazione degli importi delle tasse universitarie
e dei contributi per i laboratori e le biblioteche;
- determinazione di criteri di esenzioni e benefici,
a studenti meritevoli e in condizioni economiche disagiate,
per l'attuazione del diritto allo studio;
- attività culturali, sportive e ricreative gestite
dagli studenti;
- organizzazione della mobilità e degli scambi
degli studenti con Università italiane e straniere.
3. Predispone una relazione annuale sull'organizzazione
e sull'efficacia della offerta didattica dell'Ateneo. Essa
verrà trasmessa al Rettore, ai Presidi di Facoltà
e ai Presidenti dei Consigli di Corso di studio, che ne faranno,
nella prima seduta utile, oggetto di discussione negli organi
da loro presieduti.
4. Valuta la corrispondenza tra il bilancio
di previsione e il conto consuntivo per quanto riguarda i
capitoli di spesa riguardanti gli studenti e la didattica.
5. Esprime parere facoltativo su ogni altro
argomento di interesse degli studenti e può presentare
proposte agli organi competenti.
6. L'Università garantisce al Consiglio
degli studenti le strutture e le risorse necessarie, comprese
quelle finanziarie che saranno gestite in apposito capitolo
del bilancio generale d'Ateneo. Gli impegni di spesa saranno
assunti su delibera del Consiglio dal Presidente del medesimo.
Articolo 23
Il Nucleo di valutazione d'Ateneo
1. È istituito nell'Università
il Nucleo di valutazione d'Ateneo, con il compito di verificare,
anche mediante analisi e valutazioni comparative, la realizzazione
degli obiettivi, la correttezza ed economicità della
gestione, l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione
amministrativa, l'efficacia dell'attività didattica,
la validità degli interventi di sostegno al diritto
allo studio, l'efficienza, l'efficacia e la qualità
delle strutture di ricerca, didattiche e di servizio, ferma
la garanzia della libertà dell'insegnamento e della
ricerca.
2. Il Nucleo presenta al Rettore relazioni periodiche sui
risultati della verifica; il Rettore trasmette copia della
relazione, con eventuali sue osservazioni, al Direttore amministrativo
e agli organi centrali dell'Università, mettendola
a disposizione delle strutture didattiche, di ricerca e di
servizio. Il Nucleo di Valutazione trasmette le prescritte
relazioni ai competenti organi ministeriali, conformemente
alla normativa vigente.
3. Il Nucleo di valutazione si compone di otto membri nominati
dal Rettore, su designazione del Senato Accademico, di cui
6 professori di ruolo in rappresentanza di ciascuna delle
Facoltà di Ateneo, e 2 esperti, anche esterni, in discipline
che attengono alle tecniche di valutazione, al controllo di
gestione e alle scienze dell'organizzazione. Fa altresì
parte del Nucleo di Valutazione, 1 studente, eletto fra i
rappresentanti degli Studenti nel Senato Accademico.
4. Il Nucleo dura in carica un periodo di tre anni accademici
e i componenti possono essere confermati nell'incarico per
non più di una volta; il Senato Accademico redige un
regolamento interno per la disciplina del suo funzionamento.
Il Nucleo si avvale di una unità organizzativa messa
a sua disposizione dall'Università.
6. Il Nucleo di valutazione ed i Gruppi di lavoro si avvalgono
della collaborazione di tutti gli uffici centrali e delle
strutture decentrate dell'Università, nonché
dei comitati per la didattica e il diritto allo studio. |