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TITOLO II
STRUTTURE ORGANIZZATIVE

SEZIONE PRIMA
ORGANI CENTRALI DELL'UNIVERSITÀ

Articolo 9
Organi centrali di Governo

Sono organi centrali di governo dell'Università il Rettore, il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione.

Articolo 10
Il Rettore: elezione

1. Il Rettore è eletto tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno, o che dichiarino di optare per il regime a tempo pieno in caso di nomina, dura in carica tre anni accademici e non può essere rieletto consecutivamente più di due volte. Le candidature, sottoscritte da 25 elettori, devono essere trasmesse al decano almeno 5 giorni prima di ogni votazione.

2. L'elettorato attivo spetta:

  1. a tutti i professori di ruolo e fuori ruolo di prima e seconda fascia;
  2. ai ricercatori confermati e alle figure a questi giuridicamente assimilate;
  3. al personale tecnico-amministrativo e dirigente con peso pari al 10% del numero dei professori e con modalità definite da Regolamento;
  4. ai componenti del Consiglio degli studenti.

3. La convocazione del corpo elettorale è effettuata dal decano o, in caso di sua assenza o impedimento, dal professore di prima fascia che lo segue in ordine di anzianità nel ruolo, per l'ultimo lunedì del mese di settembre prima della scadenza del Rettore in carica. Nel caso di anticipata cessazione, la convocazione deve aver luogo per il quinto lunedì successivo alla data della cessazione. Il decano provvede altresì alla costituzione del seggio elettorale e alla designazione del professore ordinario che dovrà presiederlo; il segretario del seggio è scelto dal presidente tra i professori di ruolo.

4. Il Rettore è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto nella prima votazione ed a maggioranza dei votanti nella seconda votazione. Qualora nessun candidato riporti tale maggioranza, si procede ad una terza votazione con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nella votazione precedente abbiano riportato il maggior numero di voti. La seconda e la terza votazione si svolgono, rispettivamente, il secondo e il terzo lunedì dopo la prima. E' eletto chi ottiene il maggior numero di voti. A parità di voti è eletto o entra in ballottaggio il candidato con maggiore anzianità nel ruolo dei professori di prima fascia e, in caso di ulteriore parità, quello con maggiore anzianità anagrafica.

5. Il Rettore è proclamato eletto dal presidente del seggio elettorale e, nel termine di sette giorni dall'ultima votazione, è nominato dal Ministro con proprio decreto. Entra in carica all'inizio dell'anno accademico. Nel caso di anticipata cessazione del suo predecessore, l'eletto assume la carica all'atto della nomina e completa il mandato interrotto se, alla data della cessazione, mancano più di due anni al termine di detto mandato; altrimenti, porta a termine il mandato interrotto e rimane in carica per il triennio successivo. In ambedue le eventualità, il completamento del mandato interrotto non è computato ai fini del precedente comma 1.

Articolo 11
Il Rettore: funzioni

1. Il Rettore rappresenta l'Università ad ogni effetto di legge, salvo che per le materie rientranti nella sfera di autonomia di altre articolazioni organizzative dell'Università, ai sensi del presente statuto. Il Rettore esercita funzioni di iniziativa, di coordinamento e di attuazione.

2. Spetta, in particolare, al Rettore:

  1. convocare e presiedere il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione e provvedere - per quanto di competenza - alla esecuzione delle relative deliberazioni;
  2. assumere le iniziative necessarie al buon andamento dell'Università ed alla trasparenza dell'azione amministrativa ;
  3. vigilare sull'osservanza dello statuto, dei regolamenti dell'Università e delle norme legislative applicabili, ivi incluse quelle sullo stato giuridico del personale docente e non docente;
  4. curare la gestione dei beni e dei servizi di pertinenza dell'Università in base a criteri di funzionalità ed economicità, fatte salve le competenze della dirigenza;
  5. provvedere in via provvisoria, con proprio decreto, in casi straordinari di necessità e di urgenza, in materia di competenza del Consiglio di amministrazione, salvo ratifica dell'organo nella seduta immediatamente successiva;
  6. emanare lo statuto ed i regolamenti di Ateneo;
  7. presentare al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le relazioni periodiche ed i piani previsti per legge;
  8. predisporre ogni anno una relazione pubblica sullo stato dell'Ateneo;
  9. adottare gli atti concernenti lo stato giuridico ed economico del personale docente e non docente, fatte salve le competenze della dirigenza;
  10. emanare i bandi di concorso per il personale docente e non docente;
  11. nominare le commissioni di concorso per il reclutamento del personale, per quanto di competenza dell'Università, sulla base di regolamenti d'Ateneo che debbono garantire la designazione dei membri da parte delle strutture interessate, per il personale ad esse destinato;
  12. esercitare l'autorità disciplinare nei confronti del personale nei casi e nell'ambito delle competenze previsti dalla legge e dagli accordi contrattuali;
  13. esercitare l'autorità disciplinare sugli studenti;
  14. esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dallo statuto, dai regolamenti e dalle norme legislative applicabili.

3. Il Rettore nomina un Prorettore vicario scelto tra i professori di ruolo di prima fascia, che lo supplisce in tutte le funzioni da lui esercitate nei casi di assenza o di impedimento. In caso di anticipata cessazione del mandato rettorale, il Prorettore vicario svolge le funzioni del Rettore, nel periodo compreso tra la data della cessazione e la data della nomina del nuovo Rettore.

4. A domanda il Rettore e il Prorettore vicario sono esonerati dall'insegnamento.

5. Il Rettore può nominare, tra i professori di ruolo, altri Prorettori, attribuendo loro incarichi specifici.

6. Il Rettore può delegare funzioni ed attribuire specifici incarichi ad altri professori di ruolo.

Articolo 12
Il Senato accademico: composizione

1. Il Senato accademico è costituito con decreto del Rettore ed è composto da:
  1. il Rettore che lo presiede;
  2. il Prorettore vicario, con voto consultivo;
  3. i Presidi di Facoltà;
  4. una rappresentanza dei docenti dell'Ateneo così formata:
    1. due professori di ruolo, di fascia diversa, o un professore di ruolo e un ricercatore, in rappresentanza di ciascuna delle Aree scientifico-disciplinari di cui al successivo comma 2, eletti, con preferenza unica e in collegio unico per ciascuna aggregazione, dai professori di ruolo e fuori ruolo e dai ricercatori;
    2. due docenti in rappresentanza di ciascuna delle Facoltà in cui almeno il 70% dei professori e ricercatori appartenga ad una medesima Area scientifico-disciplinare, eletti con preferenza unica dai docenti presenti nel Consiglio di Facoltà;
  5. il Direttore amministrativo;
  6. 7 studenti eletti da tutti gli studenti iscritti con metodo proporzionale;
  7. 4 rappresentanti del personale non docente eletti a preferenza unica ed in collegio unico.

2. Con riferimento ai settori scientifico-disciplinari di cui al decreto 4.10.2000 del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e all'art. 2 del D.M. 23.12.1999 (supplemento ordinario alla G.U., n. 249 del 24.10.2000)le Aree scientifico-disciplinari dell'Ateneo sono così costituite.
Area I. Tutti i settori che iniziano con MAT/ e INF/con la sola esclusione del settore MAT/09.
Area II. Tutti i settori che iniziano con FIS/.
Area III. Tutti i settori che iniziano con CHIM/.
Area IV. Tutti i settori che iniziano con GEO/, BIO/ e AGR/.

Area V. Tutti i settori che iniziano con MED/ e VET/.
Area VI. Tutti i settori che iniziano con ICAR/.
Area VII. Tutti i settori che iniziano con ING-IND/, ING-INF e il settore MAT/09.
Area VIII. Tutti i settori che iniziano con L-ANT/, L-ART/, L-FIL-LET, L-LIN/ e L-OR.
Area IX. Tutti i settori che iniziano con M-STO/, M-DEA/, M-GGR/, M-FIL/, M-PED/, M-PSI/ e M-EDF.
Area X Tutti i settori che iniziano con IUS/.
Area XI Tutti i settori che iniziano con SECS-P/, SECS-S e SPS/.

3. Le deliberazioni, salvo diversa previsione dello statuto o del regolamento, sono prese a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto del Rettore

4. I membri di cui alle lettere d) e g) durano in carica 3 anni accademici. I membri di cui alla lettera f) durano in carica 2 anni accademici. L'elezione dei membri di cui alle lettere d), f) e g) è disciplinata da un Regolamento di Ateneo. Nel caso di anticipata cessazione, per portare a termine il mandato interrotto, subentra il primo dei non eletti, escludendo, per i rappresentanti delle aree scientifico-disciplinari, gli appartenenti alla fascia e al ruolo del rappresentante che permane.

5. Il Senato accademico è convocato dal Rettore ordinariamente ogni 2 mesi e straordinariamente sempre che occorra o qualora ne faccia richiesta scritta almeno un quinto dei componenti, indicando i punti da inserire all'ordine del giorno. In tal caso la seduta deve essere convocata non oltre quindici giorni dalla ricezione della richiesta.

6. Le procedure per il funzionamento del Senato accademico sono fissate dal regolamento generale di Ateneo.

Articolo 13
Il Senato accademico: funzioni

1. Il Senato accademico esercita tutte le competenze relative all'indirizzo, alla programmazione e al coordinamento delle attività dell'Ateneo, fatte salve le attribuzioni delle singole strutture.


2. All'inizio di ogni anno accademico, sentite le strutture competenti, il Senato accademico predispone e delibera un documento di indirizzo e programmazione delle attività istituzionali dell'Università, contenente sia le indicazioni circa il reperimento delle risorse finanziarie sia le priorità su cui il Consiglio di amministrazione dimensiona il proprio intervento.


3. Ad esso spetta, in particolare:


a) deliberare le modifiche statutarie, nonché i regolamenti d'Ateneo, ove non attribuiti alla competenza di organi diversi;


b) deliberare il piano triennale di sviluppo, sentiti i Consigli di Facoltà e di Dipartimento, il Consiglio di amministrazione ed il Consiglio degli studenti;


c) verificare annualmente lo stato di attuazione del programma triennale apportando ad esso gli adeguamenti resi eventualmente necessari dai mutamenti intervenuti;


d) deliberare in riferimento all'organico di Ateneo e con cadenza di regola raccordata alla predisposizione del bilancio di previsione, d'intesa con la Conferenza dei Presidi, la distribuzione tra le Facoltà ed i settori scientifico-disciplinari dei posti di ruolo del personale docente e delle risorse ad essi relative, nonché quella delle risorse destinate alle supplenze d'insegnamento ed allo svolgimento delle attività didattiche di cui all'articolo 90, comma 2. Qualora i professori e i ricercatori di una Facoltà appartengano per almeno il 70% ad una medesima Area scientifico-disciplinare, per i posti assegnati a quella Facoltà può essere omessa l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari;


e) deliberare la ripartizione dei posti di personale non docente e le relative risorse tra le diverse articolazioni dell'Ateneo, sentite le strutture interessate e la Conferenza dei Direttori di Dipartimento;


f) fissare i criteri per l'assegnazione delle risorse finanziarie destinate alla didattica ed ai servizi, sentito il Consiglio di amministrazione;


g) definire gli interventi per il diritto allo studio;


h) fissare i criteri per l'assegnazione delle risorse finanziarie destinate alla ricerca scientifica, sentito, per quanto di competenza, il Comitato per la ricerca scientifica;


i) fissare i criteri e le priorità in merito ai servizi sociali, culturali e ricreativi, sentito il Consiglio degli studenti;


j) fissare i criteri e le priorità per la ripartizione degli spazi e delle risorse finanziarie tra attività scientifiche, didattiche e di servizio;


k) nominare commissioni consultive temporanee o permanenti;


l) esprimere parere in merito alle convenzioni dell'Università o, nei casi previsti dal regolamento generale d'Ateneo, di sue articolazioni, con soggetti pubblici o privati;


m) dettare criteri per la partecipazione a programmi di cooperazione nazionali ed internazionali;


n) dettare criteri per i rapporti di collaborazione o forniture di servizi con soggetti pubblici o privati, con garanzia delle funzioni e dell'autonomia dei Dipartimenti;

o) approvare i regolamenti didattici contenenti gli ordinamenti degli studi;


p) deliberare, a maggioranza assoluta, sulle proposte d'istituzione e soppressione delle strutture didattiche e di servizio, universitarie o interuniversitarie, disponendo la modifica delle rispettive tabelle allegate allo statuto, ove previste;


q) deliberare, a maggioranza assoluta, sulle proposte di istituzione e soppressione delle strutture di ricerca, universitarie o interuniversitarie, disponendo la modifica delle rispettive tabelle allegate allo statuto, ove previste;


r) deliberare, a maggioranza assoluta, eventuali modifiche del sigillo dell'Università;


s) esprimere parere sulle relazioni periodiche e sulla relazione annuale del Rettore;


t) approvare le delibere della Facoltà competente, in ordine al conferimento di lauree deliberate honoris causa dai Consigli di Facoltà;


u) formulare, sentite le strutture competenti, proposte al Consiglio di amministrazione in merito all'entità e alla ripartizione per voci delle tasse e dei contributi relativi all'iscrizione e alla frequenza;


v) decidere i ricorsi in materia di afferenza ai Dipartimenti;


w) autorizzare, per quanto di competenza, il Rettore a stare in giudizio;


x) eleggere Commissioni di saggi chiamate e dirimere eventuali controversie tra le articolazioni dell'Ateneo;


y) deliberare annualmente il calendario accademico;


z) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dallo statuto, dai regolamenti e dalle norme legislative applicabili.


4. Le delibere di cui alle lettere d), m), o) e v) del presente articolo sono adottate con la partecipazione dei soli componenti di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 12.


5. Qualora una modifica dell'organico del personale docente dell'Ateneo comporti un'alterazione dei valori ripartiti per Facoltà, deve essere acquisito il parere positivo delle Facoltà coinvolte, espresso dai relativi Consigli. In mancanza di tale parere positivo, la modifica deve essere deliberata dal Senato accademico con la maggioranza dei due terzi.

Articolo 14
Il Consiglio di amministrazione: composizione

1. Il Consiglio di amministrazione è costituito con decreto del Rettore ed è composto da:

  1. il Rettore che lo presiede, sostituito, in caso di assenza o di impedimento, dal Prorettore vicario;
  2. Il Direttore Amministrativo che funge, altresì, da segretario;
  3. quattro membri, proposti dal Rettore sulla base di specifiche competenze tecnico-amministrative e tenuto anche conto delle componenti dell'Università, e nominati sulla base del voto favorevole su ciascuno, espresso, a scrutinio segreto, dal Senato accademico.
  4. un rappresentante degli studenti eletto dal Consiglio degli Studenti.

2. I membri di cui alla lettera c) durano in carica sino alla scadenza del mandato del Rettore che li ha proposti. In caso di anticipata cessazione del Rettore, essi esercitano le loro funzioni sino alla nomina dei successori, alla quale si procede ai sensi del precedente comma 1, lett. c). Il membro di cui alla lettera d) dura in carica 3 anni con decorrenza dalla nomina. I membri di cui alla lett. c) e d) non sono revocabili, né immediatamente rieleggibili.

3. Nel Consiglio di amministrazione non possono comunque sedere i Presidi, i Direttori di Dipartimento e di strutture ad essi assimilate, i Presidenti di Corso di laurea o diploma, i Direttori di Scuole di specializzazione, i membri del Senato accademico.

4. I membri del Consiglio di amministrazione devono operare in posizione di indipendenza.

5. Possono altresì partecipare alle riunioni del Consiglio di amministrazione, a titolo consultivo e senza che la loro presenza concorra alla formazione del numero legale, rappresentanti di soggetti pubblici e privati che contribuiscono al bilancio dell'Università con erogazione di fondi non finalizzati allo svolgimento di specifiche attività didattiche, di ricerca o di servizio. Il contributo deve essere superiore al 10% dell'ammontare complessivo del bilancio dell'Ateneo.

6. Il Pro-Rettore vicario, in caso di presenza del Rettore, partecipa alle sedute con voto consultivo e senza che la sua presenza concorra alla formazione del numero legale.

Articolo 15
Il Consiglio di amministrazione: funzioni

1. Il Consiglio di amministrazione, in coerenza con le scelte programmatiche, le priorità ed i criteri di ripartizione stabiliti dal Senato accademico, e nel rispetto delle prerogative delle strutture cui lo statuto attribuisce autonomia finanziaria e di spesa, sovraintende alla gestione amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell'Ateneo e ne verifica l'esecuzione.

2. Spetta in particolare al Consiglio di amministrazione:

  1. approvare il bilancio di previsione gli storni di bilancio ed il conto consuntivo, sentito il Senato accademico;
  2. assicurare, per quanto di competenza, l'attuazione delle delibere, delle direttive e dei programmi del Senato accademico;
  3. esercitare la vigilanza sulla conservazione del patrimonio immobiliare;
  4. determinare gli importi delle tasse e dei contributi a carico degli studenti e la destinazione di tali somme, su parere del Senato accademico;
  5. approvare le convenzioni di cui all'articolo 13, comma 3, lettera l);
  6. autorizzare, per quanto di competenza, il Rettore a stare in giudizio;
  7. adottare, nel rispetto della normativa statale e del Contratto collettivo di comparto, deliberazioni sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale non docente, in quanto non rientranti nelle competenze demandate alla dirigenza o spettanti ad altri organi dell'Università;
  8. deliberare sui provvedimenti che comportano, per l'amministrazione centrale dell'Università, oneri superiori ai valori fissati dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Università e verificare la copertura finanziaria delle spese deliberate dalle strutture dotate di autonomia finanziaria e di spesa, ove tali spese superino gli importi indicati dal regolamento predetto, tenendo altresì conto degli eventuali oneri accessori;
  9. determinare i limiti di valore delle spese che possono essere direttamente impegnate dal Direttore amministrativo e dai dirigenti;
  10. formulare pareri sulle modifiche dello statuto dell'Università;
  11. esprimere pareri al Senato accademico in merito alla compatibilità tra le soluzioni organizzative e le disponibilità finanziarie.
  12. stabilire la misura delle indennità di carica previste a favore del Rettore, del Pro-Rettore vicario, dei Presidi di Facoltà, dei Direttori di Dipartimento e figure equiparate, dei Presidenti dei corsi di laurea e di diploma, nonché di titolari di altri organi previsti dallo Statuto ed indicati in apposito regolamento.
  13. deliberare il Regolamento Generale d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, a maggioranza assoluta e sentito il Senato accademico;
  14. approvare i contratti di diritto privato di cui all'articolo 90;
  15. esercitare tutte le altre attribuzioni che allo stesso sono demandate dallo statuto, dai regolamenti di Ateneo e dalle norme legislative applicabili.

3. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Rettore, il quale è tenuto a procedere alla convocazione straordinaria, non oltre 7 giorni dalla ricezione, qualora ne facciano richiesta scritta almeno due componenti, indicando i punti da inserire all'ordine del giorno. Le procedure per la convocazione ed il funzionamento del Consiglio di amministrazione sono fissate dal regolamento generale di Ateneo.

Articolo 16
Il Direttore amministrativo

1. Il Direttore amministrativo è responsabile della corretta attuazione delle direttive per la gestione dell'Ateneo fissate dal Rettore e dal Consiglio di amministrazione, fatte salve le sfere di autonomia delle singole strutture riconosciute dal presente statuto. Inoltre il Direttore amministrativo sovrintende agli uffici e ai servizi dell'amministrazione centrale dell'Ateneo e ne cura l'organizzazione e la gestione nel rispetto delle prerogative attribuite dalla legge alla dirigenza delle amministrazioni pubbliche. Sovrintende altresì, direttamente o attraverso un dirigente all'uopo incaricato, alla gestione del personale non docente dell'amministrazione centrale e delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio. Infine il Direttore amministrativo coordina e verifica l'attività dei dirigenti, esercitando altresì il potere sostitutivo nei casi di inerzia degli stessi.

2. Il Direttore amministrativo esercita tutte le funzioni attribuitegli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

3. Il Direttore amministrativo è nominato dal Rettore all'inizio del proprio mandato e cessa dall'incarico con la nomina del successore da parte del nuovo Rettore. Il suo incarico può essere rinnovato.

4. Il Direttore amministrativo può essere revocato in ogni tempo con atto motivato dal Rettore, su parere conforme espresso a maggioranza assoluta dal Consiglio di amministrazione. Dopo la revoca il Rettore provvede, senza indugio, alla nomina del successore.

5. In caso di assenza o impedimento temporaneo le funzioni del Direttore amministrativo sono svolte da un vicario, da lui designato tra i dirigenti in servizio nell'Ateneo, all'atto della sua nomina. In caso di dimissioni, decadenza o altra causa di cessazione dal servizio le sue funzioni sono esercitate, fino alla nomina del nuovo Direttore amministrativo, dal dirigente dell'Ateneo più anziano nel ruolo e, in caso di parità, più anziano di età.

Articolo 17
Comitati consultivi

1. Sono costituiti, con funzioni consultive, i seguenti Comitati:

  1. il Comitato per la ricerca scientifica è composto da un rappresentante per ogni Dipartimento, eletto dal rispettivo Consiglio tra i professori di ruolo, e da tre rappresentanti eletti dai ricercatori; esso svolge funzioni consultive in ordine alla gestione delle risorse finanziarie destinate alla ricerca, di cui all'articolo 4, comma 1;
  2. il Comitato per il coordinamento per le attività studentesche è composto da un docente designato dai professori e ricercatori di ciascun Consiglio di Facoltà e da uno studente designato dagli studenti presenti nel Consiglio medesimo; esso svolge funzioni consultive in ordine alle risorse destinate alle attività autogestite dagli studenti.

2. Altri Comitati consultivi potranno essere istituiti con delibera del Senato accademico.

3. I Comitati consultivi durano in carica per tre anni accademici e la loro attività è disciplinata dal regolamento generale.

4. Ciascun Comitato consultivo elegge nel proprio seno il Presidente.

Articolo 18
Il Comitato per le pari opportunità

È istituito presso l'Università un Comitato per le pari opportunità che opera per l'attuazione dei principi fissati dalla vigente legislazione in materia.

Articolo 19
I revisori dei conti

1. Il Rettore, su designazione del Senato Accademico, nomina tre revisori dei conti ufficiali e due supplenti, i quali durano in carica due anni.

2. I revisori dei conti esercitano la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione ed attestano la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione contabile e finanziaria, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo. Esprimono parere sul bilancio preventivo e sugli storni di bilancio.

3. L'Università mette a disposizione dei revisori dei conti i mezzi ed il personale necessari allo svolgimento delle loro funzioni.

4. All'attuazione della disciplina contenuta nel presente articolo, si provvede con Regolamento Generale d'Ateneo".

Articolo 20
La Conferenza dei Presidi

La Conferenza dei Presidi di Facoltà concorre, con separata deliberazione, alle intese sulle materie che formano oggetto dell'articolo 13, comma 3, lettera d), ed è titolare di poteri consultivi e di proposta nei confronti degli organi dell'Ateneo. Essa si compone di tutti i Presidi di Facoltà ed elegge di volta in volta, nel proprio seno, il Presidente il quale convoca la successiva seduta e ne formula l'ordine del giorno.

Articolo 21
La Conferenza dei Direttori di Dipartimento

1. La conferenza dei Direttori di Dipartimento si compone di tutti i Direttori di Dipartimento dell'Ateneo. Essa elegge, nel suo seno, il Presidente ed il Vicepresidente, che sono nominati con decreto del Rettore.

2. La conferenza ha poteri consultivi e di proposta nei confronti degli organi dell'Ateneo.

Articolo 22
Il Consiglio degli studenti

1. Il Consiglio degli studenti è organo di rappresentanza degli studenti. E' costituito con decreto del Rettore ed è composto dagli studenti eletti nei Consigli di Facoltà e nel Senato accademico. Le modalità di funzionamento del Consiglio sono fissate da un apposito regolamento, deliberato dal Consiglio stesso, sentito il Senato accademico. Il Consiglio degli studenti elegge al proprio interno a rotazione annuale il Presidente e il Vicepresidente che, unitamente agli studenti eletti nel Senato accademico, costituiscono l'ufficio di presidenza.

2. Esprime parere obbligatorio al Senato accademico e alle competenti strutture didattiche per le deliberazioni relative ai seguenti oggetti:

  1. piano triennale di sviluppo dell'Università;
  2. piano annuale della didattica;
  3. regolamento generale d'Ateneo;
  4. regolamento degli studenti;
  5. istituzione e soppressione di Facoltà e Corsi di studio;
  6. determinazione degli importi delle tasse universitarie e dei contributi per i laboratori e le biblioteche;
  7. determinazione di criteri di esenzioni e benefici, a studenti meritevoli e in condizioni economiche disagiate, per l'attuazione del diritto allo studio;
  8. attività culturali, sportive e ricreative gestite dagli studenti;
  9. organizzazione della mobilità e degli scambi degli studenti con Università italiane e straniere.

3. Predispone una relazione annuale sull'organizzazione e sull'efficacia della offerta didattica dell'Ateneo. Essa verrà trasmessa al Rettore, ai Presidi di Facoltà e ai Presidenti dei Consigli di Corso di studio, che ne faranno, nella prima seduta utile, oggetto di discussione negli organi da loro presieduti.

4. Valuta la corrispondenza tra il bilancio di previsione e il conto consuntivo per quanto riguarda i capitoli di spesa riguardanti gli studenti e la didattica.

5. Esprime parere facoltativo su ogni altro argomento di interesse degli studenti e può presentare proposte agli organi competenti.

6. L'Università garantisce al Consiglio degli studenti le strutture e le risorse necessarie, comprese quelle finanziarie che saranno gestite in apposito capitolo del bilancio generale d'Ateneo. Gli impegni di spesa saranno assunti su delibera del Consiglio dal Presidente del medesimo.

Articolo 23
Il Nucleo di valutazione d'Ateneo

1. È istituito nell'Università il Nucleo di valutazione d'Ateneo, con il compito di verificare, anche mediante analisi e valutazioni comparative, la realizzazione degli obiettivi, la correttezza ed economicità della gestione, l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa, l'efficacia dell'attività didattica, la validità degli interventi di sostegno al diritto allo studio, l'efficienza, l'efficacia e la qualità delle strutture di ricerca, didattiche e di servizio, ferma la garanzia della libertà dell'insegnamento e della ricerca.
2. Il Nucleo presenta al Rettore relazioni periodiche sui risultati della verifica; il Rettore trasmette copia della relazione, con eventuali sue osservazioni, al Direttore amministrativo e agli organi centrali dell'Università, mettendola a disposizione delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio. Il Nucleo di Valutazione trasmette le prescritte relazioni ai competenti organi ministeriali, conformemente alla normativa vigente.
3. Il Nucleo di valutazione si compone di otto membri nominati dal Rettore, su designazione del Senato Accademico, di cui 6 professori di ruolo in rappresentanza di ciascuna delle Facoltà di Ateneo, e 2 esperti, anche esterni, in discipline che attengono alle tecniche di valutazione, al controllo di gestione e alle scienze dell'organizzazione. Fa altresì parte del Nucleo di Valutazione, 1 studente, eletto fra i rappresentanti degli Studenti nel Senato Accademico.
4. Il Nucleo dura in carica un periodo di tre anni accademici e i componenti possono essere confermati nell'incarico per non più di una volta; il Senato Accademico redige un regolamento interno per la disciplina del suo funzionamento. Il Nucleo si avvale di una unità organizzativa messa a sua disposizione dall'Università.
6. Il Nucleo di valutazione ed i Gruppi di lavoro si avvalgono della collaborazione di tutti gli uffici centrali e delle strutture decentrate dell'Università, nonché dei comitati per la didattica e il diritto allo studio.

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