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TITOLO III
FONTI DI AUTONOMIA

Articolo 55
Elenco delle fonti

L'autonomia normativa dell'Università spetta anche alle strutture didattiche e di ricerca. Sono fonti normative dell'Ateneo lo statuto ed i regolamenti di Ateneo. Sono fonti normative delle strutture i regolamenti delle Facoltà, dei Corsi di studio e dei Dipartimenti. Altre strutture possono adottare norme regolamentari solo se espressamente abilitate da norme statutarie.

Articolo 56
Le fonti normative d'Ateneo

Le modifiche statutarie e - salvo che non sia diversamente disposto dal presente statuto - i regolamenti di Ateneo sono deliberati dal Senato accademico.

Articolo 57
Modifiche statutarie e procedimento di revisione dello statuto

1. Le proposte di modifica dello statuto sono presentate dai componenti del Senato accademico, dal Consiglio di amministrazione, dalla Conferenza dei Direttori di Dipartimento, dal Consiglio degli studenti, dai Consigli di Facoltà, dai Consigli di Dipartimento. Esse sono trasmesse, prima della discussione generale, al Consiglio di amministrazione, al Consiglio degli studenti ed ai Consigli di Facoltà e di Dipartimento, perché possano formulare il proprio parere.

2. Le modifiche statutarie sono deliberate dal Senato accademico a maggioranza assoluta, secondo il procedimento legislativamente previsto e in conformità al regolamento generale di Ateneo.

Articolo 58
Il regolamento generale di Ateneo

1. Il regolamento generale di Ateneo disciplina l'organizzazione ed i procedimenti degli organi centrali dell'Università. Fissa altresì i principi che devono essere osservati dai regolamenti delle strutture didattiche e scientifiche, nonché le modalità di elezione delle componenti elettive degli organi centrali e delle strutture didattiche e di ricerca.

2. Il regolamento generale di Ateneo è deliberato dal Senato accademico a maggioranza assoluta, sentiti il Consiglio di amministrazione, la Conferenza dei Direttori di Dipartimento, i Consigli di Facoltà, i Consigli dei Corsi di studio, i Consigli di Dipartimento ed il Consiglio degli studenti. Esso è emanato con decreto del Rettore.

3. Proposte di modifica del regolamento generale di Ateneo possono essere presentate, oltre che dai componenti del Senato accademico, dal Consiglio di amministrazione, dai Consigli delle strutture didattiche e di ricerca e dal Consiglio degli studenti.

Articolo 59
Regolamento Generale d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità

1. Il Regolamento Generale d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità è deliberato dal Consiglio d'Amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti, sentiti il Senato Accademico, le Facoltà ed i Dipartimenti.

2. Il Regolamento di cui al comma precedente dovrà prevedere, nel rispetto dei principi di unicità ed universalità del bilancio, l'autonoma gestione delle entrate e delle spese da parte degli autonomi centri di spesa per cio che riguarda i contributi di ricerca, le iscrizioni a corsi, scuole o seminari autonomamente gestiti e, in genere, le entrate derivanti dal convenzionamento con enti pubblici o privati.

Articolo 60
I regolamenti didattici

1. I regolamenti didattici disciplinano l'ordinamento curriculare degli studi dei corsi di cui al precedente articolo 25.

2. Essi sono approvati dal Senato accademico, sulla base di proposte deliberate a maggioranza assoluta dei loro componenti dai Consigli di Corso di studio o, in difetto, dai Consigli di Facoltà, sentiti le Facoltà ed i Dipartimenti cui afferiscono i docenti titolari degli insegnamenti in essi impartiti. Il Senato accademico non può modificare tali proposte. In caso di dissenso sul loro contenuto, il Senato accademico può rinviarle, con richiesta motivata di riesame, al collegio proponente.

3. I regolamenti didattici sono emanati dal Rettore, con proprio decreto, espletate le procedure e decorsi i termini di cui alla legislazione vigente.

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