TITOLO III
FONTI DI AUTONOMIA
Articolo 55
Elenco delle fonti
L'autonomia normativa dell'Università spetta anche
alle strutture didattiche e di ricerca. Sono fonti normative
dell'Ateneo lo statuto ed i regolamenti di Ateneo. Sono
fonti normative delle strutture i regolamenti delle Facoltà,
dei Corsi di studio e dei Dipartimenti. Altre strutture
possono adottare norme regolamentari solo se espressamente
abilitate da norme statutarie.
Articolo 56
Le fonti normative d'Ateneo
Le modifiche statutarie e - salvo che non sia diversamente
disposto dal presente statuto - i regolamenti di Ateneo
sono deliberati dal Senato accademico.
Articolo 57
Modifiche statutarie e procedimento di revisione dello
statuto
1. Le proposte di modifica dello statuto sono presentate
dai componenti del Senato accademico, dal Consiglio di amministrazione,
dalla Conferenza dei Direttori di Dipartimento, dal Consiglio
degli studenti, dai Consigli di Facoltà, dai Consigli
di Dipartimento. Esse sono trasmesse, prima della discussione
generale, al Consiglio di amministrazione, al Consiglio
degli studenti ed ai Consigli di Facoltà e di Dipartimento,
perché possano formulare il proprio parere.
2. Le modifiche statutarie sono deliberate dal Senato
accademico a maggioranza assoluta, secondo il procedimento
legislativamente previsto e in conformità al regolamento
generale di Ateneo.
Articolo 58
Il regolamento generale di Ateneo
1. Il regolamento generale di Ateneo disciplina l'organizzazione
ed i procedimenti degli organi centrali dell'Università.
Fissa altresì i principi che devono essere osservati
dai regolamenti delle strutture didattiche e scientifiche,
nonché le modalità di elezione delle componenti
elettive degli organi centrali e delle strutture didattiche
e di ricerca.
2. Il regolamento generale di Ateneo è deliberato
dal Senato accademico a maggioranza assoluta, sentiti il
Consiglio di amministrazione, la Conferenza dei Direttori
di Dipartimento, i Consigli di Facoltà, i Consigli
dei Corsi di studio, i Consigli di Dipartimento ed il Consiglio
degli studenti. Esso è emanato con decreto del Rettore.
3. Proposte di modifica del regolamento generale di Ateneo
possono essere presentate, oltre che dai componenti del
Senato accademico, dal Consiglio di amministrazione, dai
Consigli delle strutture didattiche e di ricerca e dal Consiglio
degli studenti.
Articolo 59
Regolamento Generale d'Ateneo per l'amministrazione,
la finanza e la contabilità
1. Il Regolamento Generale d'Ateneo per l'amministrazione,
la finanza e la contabilità è deliberato dal
Consiglio d'Amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi
componenti, sentiti il Senato Accademico, le Facoltà
ed i Dipartimenti.
2. Il Regolamento di cui al comma precedente dovrà
prevedere, nel rispetto dei principi di unicità ed
universalità del bilancio, l'autonoma gestione delle
entrate e delle spese da parte degli autonomi centri di
spesa per cio che riguarda i contributi di ricerca, le iscrizioni
a corsi, scuole o seminari autonomamente gestiti e, in genere,
le entrate derivanti dal convenzionamento con enti pubblici
o privati.
Articolo 60
I regolamenti didattici
1. I regolamenti didattici disciplinano l'ordinamento
curriculare degli studi dei corsi di cui al precedente articolo
25.
2. Essi sono approvati dal Senato accademico, sulla base
di proposte deliberate a maggioranza assoluta dei loro componenti
dai Consigli di Corso di studio o, in difetto, dai Consigli
di Facoltà, sentiti le Facoltà ed i Dipartimenti
cui afferiscono i docenti titolari degli insegnamenti in
essi impartiti. Il Senato accademico non può modificare
tali proposte. In caso di dissenso sul loro contenuto, il
Senato accademico può rinviarle, con richiesta motivata
di riesame, al collegio proponente.
3. I regolamenti didattici sono emanati dal Rettore, con
proprio decreto, espletate le procedure e decorsi i termini
di cui alla legislazione vigente.