TITOLO IV
ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA
Articolo 61
Principi applicabili
Ai procedimenti amministrativi si applicano i principi
della disciplina generale sui procedimenti posta dal legislatore
statale. Ad essi si estende, altresì - in quanto
non derogata - la disciplina generale contenuta nel Titolo
VII.
Articolo 62
Obbligo di motivazione
I provvedimenti amministrativi vanno motivati. Quelli
che procedono alla ripartizione delle risorse finanziarie,
strumentali ed umane tra le diverse articolazioni dell'Ateneo
debbono fare applicazione di criteri fondati su elementi
e parametri oggettivi, in coerenza con l'articolazione del
bilancio.
Articolo 63
Principio di collaborazione
I rapporti tra le diverse articolazioni organizzative
dell'Università debbono essere improntati al principio
di leale collaborazione. Gli organi e le strutture sono
tenuti a fornirsi reciprocamente ed a richiesta ogni notizia
utile allo svolgimento delle loro funzioni.
Articolo 64
Convenzioni e contratti
1. Ove non diversamente disposto dal presente statuto
o dai regolamenti di Ateneo, alla stipulazione delle convenzioni
e dei contratti dell'Ateneo procede il Rettore, uditi il
Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione.
2. Ove non diversamente disposto dallo statuto o dai regolamenti
di Ateneo, alla stipulazione delle convenzioni e dei contratti
che impegnano il Dipartimento procede il Direttore del Dipartimento,
sulla base di delibera del Consiglio di Dipartimento.
Articolo 65
Delega amministrativa
1. Nei casi previsti dal presente statuto o dai regolamenti
d'Ateneo o delle strutture, le competenze di un organo o
di una struttura possono essere delegate ad organi o strutture
diverse, nonché a commissioni permanenti o ad hoc.
2. L'atto di delega deve contenere l'esatta indicazione
dell'oggetto della delega stessa, nonché quella dei
principi e criteri direttivi. Esso può prevedere
che il delegato acquisisca pareri obbligatori o vincolanti.
Il delegante può, inoltre, riservarsi il potere di
formulare direttive ai fini dell'esercizio della delega.
3. La delega può essere revocata in ogni tempo
dal delegante. Gli atti adottati anteriormente alla revoca
conservano i loro effetti, ove non revocati od abrogati.
4. Il delegante conserva il potere di sostituirsi al delegato.
5. Qualora il delegante sia il presidente di un organo
collegiale, della delega deve essere informato il collegio
di cui fa parte.
6. È vietata la subdelegazione.