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English version  Help   Numeri Utili   Attuazione legge 104/92

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TITOLO IV
ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Articolo 61
Principi applicabili

Ai procedimenti amministrativi si applicano i principi della disciplina generale sui procedimenti posta dal legislatore statale. Ad essi si estende, altresì - in quanto non derogata - la disciplina generale contenuta nel Titolo VII.

Articolo 62
Obbligo di motivazione

I provvedimenti amministrativi vanno motivati. Quelli che procedono alla ripartizione delle risorse finanziarie, strumentali ed umane tra le diverse articolazioni dell'Ateneo debbono fare applicazione di criteri fondati su elementi e parametri oggettivi, in coerenza con l'articolazione del bilancio.

Articolo 63
Principio di collaborazione

I rapporti tra le diverse articolazioni organizzative dell'Università debbono essere improntati al principio di leale collaborazione. Gli organi e le strutture sono tenuti a fornirsi reciprocamente ed a richiesta ogni notizia utile allo svolgimento delle loro funzioni.

Articolo 64
Convenzioni e contratti

1. Ove non diversamente disposto dal presente statuto o dai regolamenti di Ateneo, alla stipulazione delle convenzioni e dei contratti dell'Ateneo procede il Rettore, uditi il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione.

2. Ove non diversamente disposto dallo statuto o dai regolamenti di Ateneo, alla stipulazione delle convenzioni e dei contratti che impegnano il Dipartimento procede il Direttore del Dipartimento, sulla base di delibera del Consiglio di Dipartimento.

Articolo 65
Delega amministrativa

1. Nei casi previsti dal presente statuto o dai regolamenti d'Ateneo o delle strutture, le competenze di un organo o di una struttura possono essere delegate ad organi o strutture diverse, nonché a commissioni permanenti o ad hoc.

2. L'atto di delega deve contenere l'esatta indicazione dell'oggetto della delega stessa, nonché quella dei principi e criteri direttivi. Esso può prevedere che il delegato acquisisca pareri obbligatori o vincolanti. Il delegante può, inoltre, riservarsi il potere di formulare direttive ai fini dell'esercizio della delega.

3. La delega può essere revocata in ogni tempo dal delegante. Gli atti adottati anteriormente alla revoca conservano i loro effetti, ove non revocati od abrogati.

4. Il delegante conserva il potere di sostituirsi al delegato.

5. Qualora il delegante sia il presidente di un organo collegiale, della delega deve essere informato il collegio di cui fa parte.

6. È vietata la subdelegazione.

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