TITOLO V
ATTIVITÀ DIDATTICA
Articolo 66
Anno accademico
L'anno accademico ha inizio il 1° novembre
e termina il 31 ottobre dell'anno successivo. In funzione
della cadenza temporale dei corsi la competente struttura
didattica stabilisce, dandone pubblicità con congruo
preavviso, il calendario dell'attività didattica
ed il termine per le iscrizioni.
Articolo 67
Iscrizioni e svolgimento attività didattica
1. Il numero massimo degli iscritti a ciascun
corso può essere stabilito annualmente dal Senato
accademico, su proposta delle strutture competenti e fatte
salve le norme vigenti, in base alle risorse disponibili.
2. Le strutture competenti adottano con appositi
regolamenti, nel rispetto della libertà di insegnamento
e di scienza ed in conformità con i regolamenti didattici,
le norme di esecuzione eventualmente necessarie in materia
di svolgimento dell'attività didattica.
Articolo 68
Diploma universitario (articolo soppresso)
Articolo 69
Corsi di laurea (articolo soppresso)
Articolo 70
Diploma di specializzazione (articolo soppresso)
Articolo 71
Dottorato di ricerca (articolo soppresso)
Articolo 72
Piani di studio
1. Le strutture didattiche competenti predispongono
piani di studio-tipo sulla base degli insegnamenti attivati,
fatta salva la facoltà degli studenti di avvalersi
delle deroghe previste dalla legge.
2. L'articolazione degli insegnamenti può
essere pluriennale, annuale o semestrale. Gli insegnamenti
annuali possono articolarsi in due moduli semestrali anche
con distinta prova d'esame, o possono essere concentrati
in un semestre, mantenendo inalterati i contenuti ed il
numero delle ore di insegnamento. I corsi ed i moduli semestrali
comprendono - di regola - un numero di ore di insegnamento
corrispondente alla metà di quelle previste per gli
insegnamenti annuali. L'articolazione dei corsi, il loro
calendario e l'eventuale sospensione delle attività
d'insegnamento in occasione delle sessioni d'esame sono
deliberati dal Consiglio della struttura competente.
Articolo 73
Insegnamento diverso da quello di titolarità
Ai fini del temporaneo soddisfacimento di
esigenze didattiche prive di adeguata copertura, è
possibile - con il consenso dell'interessato e della Facoltà
di appartenenza - che l'attività didattica di un
docente venga, per uno o più anni accademici, espletata
per un insegnamento o in un settore diverso da quello di
titolarità, purchè affine.
Articolo 74
Esami
1. La composizione delle commissioni preposte
agli esami di profitto è disciplinata con regolamenti
deliberati dai Consigli di Corso di studio competenti, nel
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) che tali commissioni siano di regola, presiedute dal
responsabile del corso o del modulo (o da uno dei responsabili
dei corsi o dei moduli, nel caso di corsi integrati);
b) che i restanti membri siano tratti dal personale docente
dell'Università e/o da cultori della materia; che
questi ultimi vengano individuati in base a delibera del
Consiglio, adottata su proposta del Presidente della commissione
d'esame;
c) che il Presidente del Corso di studio adotti il provvedimento
di nomina della Commissione, di norma, su proposta del titolare
del corso o del modulo, dandone adeguata informazione.
2. La composizione delle commissioni preposte all'esame
conclusivo per il conseguimento dei titoli è disciplinata
con regolamenti dei Corsi di studio competenti, nel rispetto
della normativa statale e del Regolamento didattico di Ateneo.
Tali regolamenti fissano il numero dei componenti, che devono
essere tratti - di regola - dal personale docente afferente
ai Corsi di studio medesimi. I componenti effettivi e supplenti
sono nominati dal Presidente del Corso di studio con provvedimento
che va comunicato al Rettore.
3. Per tutte le prove d'esame i punteggi attribuibili sono
stabiliti con regolamenti dei Corsi di studio competenti,
nel rispetto della normativa statale, nonché di criteri
generali fissati con regolamento deliberato dal Senato accademico.
Articolo 75
Ulteriori iniziative didattiche (articolo soppresso)