TITOLO VI
ATTIVITÀ SANITARIA DELLA FACOLTÀ DI MEDICINA
E CHIRURGIA
Articolo 76
Il Policlinico
1. L'Università, e per essa la Facoltà di
medicina e chirurgia ed i Dipartimenti competenti, effettua,
nell'ambito del Policlinico universitario e delle strutture
convenzionate, le attività sanitarie, in connessione
inscindibile con le attività di didattica e di ricerca.
2. Il Policlinico universitario è un'azienda dell'Università,
dotata di autonomia organizzativa amministrativa, patrimoniale
e contabile. L'azienda è costituita con decreto del
Rettore.
3. Su delibera conforme del Senato accademico e del Consiglio
di amministrazione, sentiti i Dipartimenti competenti e
la Facoltà di medicina e chirurgia, il Rettore emana
il provvedimento che definisce le assegnazioni di strutture,
di apparecchiature e di personale non medico per l'attività
assistenziale da mettere a disposizione del Policlinico
all'atto della costituzione come azienda.
Articolo 77
Disciplina attuativa
Le norme sull'organizzazione e sul funzionamento del Policlinico
sono adottati con apposito regolamento emanato dal Rettore
su delibera conforme del Senato accademico e del Consiglio
di amministrazione, sentiti i Dipartimenti competenti e
la Facoltà di medicina e chirurgia.