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English version  Help   Numeri Utili   Attuazione legge 104/92

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TITOLO VI
ATTIVITÀ SANITARIA DELLA FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA

Articolo 76
Il Policlinico

1. L'Università, e per essa la Facoltà di medicina e chirurgia ed i Dipartimenti competenti, effettua, nell'ambito del Policlinico universitario e delle strutture convenzionate, le attività sanitarie, in connessione inscindibile con le attività di didattica e di ricerca.

2. Il Policlinico universitario è un'azienda dell'Università, dotata di autonomia organizzativa amministrativa, patrimoniale e contabile. L'azienda è costituita con decreto del Rettore.

3. Su delibera conforme del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, sentiti i Dipartimenti competenti e la Facoltà di medicina e chirurgia, il Rettore emana il provvedimento che definisce le assegnazioni di strutture, di apparecchiature e di personale non medico per l'attività assistenziale da mettere a disposizione del Policlinico all'atto della costituzione come azienda.

Articolo 77
Disciplina attuativa

Le norme sull'organizzazione e sul funzionamento del Policlinico sono adottati con apposito regolamento emanato dal Rettore su delibera conforme del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, sentiti i Dipartimenti competenti e la Facoltà di medicina e chirurgia.

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