Torna alla home page
English version  Help   Numeri Utili   Attuazione legge 104/92

Dona il sangue, salva una vita... Dona il sangue, salva una vita...

Barra divisoria

TITOLO VII
NORME GENERALI

Articolo 78
Prorogatio

Ove non diversamente disposto dalla legge o dallo statuto, gli organi accademici a carattere elettivo, unipersonali o collegiali, o i singoli componenti di questi ultimi, i quali siano scaduti, conservano, nelle more per la sostituzione o la conferma, le rispettive funzioni per gli atti inerenti al normale funzionamento.

Articolo 79
Organi collegiali

1. Ove non diversamente disposto, le sedute degli organi collegiali sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti. Il computo del quorum si effettua detraendo preventivamente dal numero dei componenti quello di quanti abbiano giustificato la propria assenza. Negli organi che prevedono componenti elettive la mancata designazione o la sopravvenuta cessazione di uno o più rappresentanti non pregiudica la validità della costituzione e del funzionamento dell'organo stesso.

2. Per la validità delle sedute è inoltre necessario che tutti coloro che hanno qualità per intervenirvi siano stati convocati per iscritto dal Presidente dell'organo almeno 3 giorni prima della seduta, salvo il caso d'urgenza, con l'indicazione degli oggetti da trattarsi (ordine del giorno).

3. Le sedute non sono pubbliche. Ad esse possono essere invitati, con deliberazione del collegio, soggetti estranei, al solo fine dell'acquisizione degli elementi conoscitivi che il collegio stesso ritenga utili allo svolgimento dei propri lavori. Tali soggetti non possono, comunque, essere presenti alle discussioni ed alle votazioni.

4. Le votazioni hanno luogo a scrutinio palese: per alzata di mano o per appello nominale. Ciascun componente ha il diritto di far constare a verbale il contenuto del suo voto.

5. Alle elezioni si procede a scrutinio segreto. Parimenti si procede a voto segreto alle designazioni di membri del collegio per determinati uffici, qualora il voto segreto venga richiesto da un quarto degli aventi diritto al voto.

6. Salvo che non siano prescritte maggioranze speciali, le deliberazioni vengono adottate a maggioranza semplice: con il voto favorevole della metà più uno dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del presidente. Si considerano presenti anche gli astenuti o, nel caso di votazioni a scrutinio segreto, quanti abbiano espresso il proprio voto con scheda bianca o nulla.

7. Ciascun componente di un collegio ha il diritto di esercitare l'iniziativa in ordine all'adozione di atti di competenza del collegio di cui fa parte ed ha accesso a tutti gli atti e documenti acquisiti in sede istruttoria.

8. Il segretario del collegio procede alla stesura del processo verbale di ciascuna seduta, il quale, sottoscritto dal segretario e dal presidente, viene sottoposto all'approvazione del collegio nella seduta immediatamente successiva.

Articolo 80
Termini per le elezioni

Negli organi che prevedono componenti elettive interne, in caso di sopravvenuta cessazione di uno o più rappresentanti, è fatto obbligo all'organo competente dell'Università di indire tempestivamente le elezioni, le quali debbono svolgersi non oltre 60 giorni dal verificarsi della cessazione predetta.

Articolo 81
Elezioni dei Presidenti degli organi collegiali

Le elezioni dei Presidenti degli organi collegiali sono indette dal componente con maggiore anzianità nel ruolo, per i professori (fermo restando il principio della fascia), o con maggiore anzianità d'iscrizione, per gli studenti. In mancanza di tempestiva iniziativa, provvede il Rettore, previa diffida indirizzata al componente legittimato.

Articolo 82
Disposizioni in materia di accesso alle cariche accademiche

1. L'efficacia delle elezioni e delle designazioni è subordinata all'accettazione dell'interessato.

2. Qualora la titolarità di una carica accademica sia riservata ai docenti a tempo pieno, la relativa opzione dovrà essere compiuta non oltre il momento dell'accettazione della carica stessa.

3. Non si può essere simultaneamente titolari di due, o più, dei seguenti uffici: Presidente del Corso di Laurea, Direttore di Dipartimento, Preside di Facoltà, Prorettore vicario e Rettore. E’ possibile essere contemporaneamente Presidente di due Corsi di Laurea di diverso livello.

4. Nessuno studente, nell’arco della propria carriera universitaria può ricoprire, complessivamente, ruoli di rappresentanza studentesca per più di quattro mandati elettivi, anche in caso di rinuncia agli studi o re-iscrizione.

5. I rappresentanti degli studenti che conseguano la laurea triennale decadono dal mandato il 120° giorno successivo al conseguimento della laurea stessa, a meno che, entro tale termine, non si iscrivano ad un corso di laurea specialistica presso l'Ateneo.

6. Per i rappresentanti degli studenti l'anzianità accademica si intende in relazione al giorno di immatricolazione all'Università di Roma "Tor Vergata".

6.bis. Gli studenti iscritti ai dottorati di ricerca sono equiparati, nei termini di elettorato attivo e passivo, agli iscritti ai corsi di laurea e laurea specialistica. Per il passaggio dai corsi di laurea al dottorato di ricerca si applicano le stesse modalità previste dal comma 5.

Articolo 83
Principio del collegio ristretto

A tutte le deliberazioni riguardanti persone, nonché a quelle aventi ad oggetto posti di ruolo di personale docente, si applica il principio del collegio ristretto a categorie non inferiori a quella cui appartiene il soggetto o il posto al quale la deliberazione si riferisce.

Articolo 84
Disciplina dei procedimenti

1. L'iniziativa del procedimento spetta ai soggetti ed agli organi, di volta in volta indicati. Essa si esercita attraverso la presentazione di un progetto che, per gli atti normativi, deve essere redatto in articoli. Le proposte degli organi collegiali sono trasmesse all'organo deliberante dai rispettivi presidenti.

2. Il presidente dell'organo deliberante, ricevuto l'atto di iniziativa, lo trasmette ai membri del collegio e fissa la data della seduta in cui verrà esaminato.

3. In assenza di espresse previsioni in senso diverso, la proposta si intende approvata, se il collegio ha espresso voto favorevole a maggioranza semplice. La fase deliberativa dei procedimenti è disciplinata dal presente statuto, dal regolamento generale di ateneo e, nel rispetto dei principi da questo fissati, dai regolamenti interni delle singole strutture.

4. I pareri obbligatori previsti dal presente statuto debbono essere formulati entro venti giorni dalla ricezione della richiesta. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell'organo richiedente procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Lo scostamento dal contenuto dei pareri obbligatori contemplati dal presente statuto deve essere motivato.

5. Copia dei pareri acquisiti nel corso del procedimento va trasmessa agli organi chiamati ad intervenire nella fase successiva della sequenza. Per gli atti sottoposti a controllo, il presidente dell'organo deliberante è, inoltre, tenuto a comunicare immediatamente il contenuto delle deliberazioni ai presidenti degli organi consultati, i quali - sentito il collegio - possono inviare i propri rilievi all'organo di controllo.

6. Gli atti normativi dell'Ateneo e delle strutture sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale dell'Università ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della loro pubblicazione, salvo che gli atti stessi stabiliscano un termine diverso.

7. Formano altresì oggetto di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale dell'Università il bilancio di previsione ed il conto consuntivo, unitamente ai rispettivi allegati.

Articolo 85
Autonomia di bilancio

Il bilancio finanziario annuale di previsione ed il conto consuntivo annuale dei centri dotati di autonomia amministrativa sono allegati al bilancio finanziario annuale di previsione ed al conto consuntivo annuale dell'Ateneo.

Articolo 86
Risorse prodotte dall'Università

1. L'utilizzazione economica di invenzioni, di procedimenti e di ogni altro tipo di trovato derivante dall'attività svolta in qualsiasi settore dal personale appartenente all'Università, anche in collaborazione con altri soggetti estranei all'Università, in occasione dell'esecuzione dei propri compiti è riservata all'Università salvo il riconoscimento all'autore del diritto di inventore, nonché di un congruo compenso commisurato all'importanza economica dell'invenzione.

2. Con regolamento deliberato dal Senato accademico, sentiti il Consiglio di amministrazione e la Conferenza dei Direttori di Dipartimento, verranno stabilite le modalità di ripartizione dei proventi di tale utilizzazione, tenendo anche conto dell'apporto dei singoli Dipartimenti e dei loro componenti all'attività produttiva di risorse.

Articolo 87
Partecipazione a società di diritto privato

1. La partecipazione dell'Università a strutture societarie o consortili è deliberata a maggioranza assoluta dal Consiglio di amministrazione, su parere conforme espresso dal Senato accademico a maggioranza assoluta, nel rispetto dei seguenti principi generali:

  1. che gli obiettivi sociali siano strumentali o consequenziali ad attività didattiche o di ricerca, o comunque utili al perseguimento dei fini istituzionali dell'Ateneo;
  2. che sia accertata la disponibilità delle risorse;
  3. che l'Università risponda di eventuali perdite nei limiti della sua quota di conferimento;
  4. che sia garantita la destinazione a finalità istituzionali degli eventuali dividendi, fermo restando il disposto del successivo comma 4;
  5. che per dar corso ad eventuali aumenti di capitali sociali sia necessario il previo consenso a maggioranza assoluta del Consiglio di amministrazione dell'Università;
  6. che si preveda la verifica del livello scientifico dei risultati da parte di un apposito comitato nominato dal Rettore in base a delibera del Senato accademico, su proposta delle strutture competenti dell'Università.

2. L'Università partecipa al capitale sociale concedendo in uso beni e/o strutture (ai sensi dell'articolo 2343 C.C.) e/o contribuendo finanziariamente fino a concorrenza della quota sottoscritta.

3. Il Rettore nomina i rappresentanti dell'Università proporzionalmente alla quota da essa sottoscritta, o secondo quanto prestabilito nell'atto costitutivo, ai sensi dell'articolo 2458 C.C..

4. Le modalità di ripartizione degli utili o delle perdite sono disciplinate con regolamento del Consiglio di amministrazione, adottato su parere conforme del Senato accademico e sentiti i responsabili della revisione dei conti. Tale regolamento è tenuto al rispetto di principi corrispondenti a quelli di cui all'articolo 4, comma 3 ed a tener conto dell'eventuale apporto delle strutture che abbiano promosso, costituito o comunque partecipato alle iniziative di cui al presente articolo.

Articolo 88
Rappresentanza processuale

1. L'Ateneo, le Facoltà ed i Dipartimenti hanno capacità processuale, nei limiti delle rispetive competenze.

2. La rappresentanza processuale dell'Ateneo spetta al Rettore, quella delle Facoltà ai Presidi e quella dei Dipartimenti ai Direttori di Dipartimento. L'autorizzazione a costituirsi in giudizio nelle liti attive o passive è deliberata a maggioranza assoluta: per l'Ateneo, dal Senato accademico o dal Consiglio di amministrazione, nell'ambito delle competenze rispettive, per le Facoltà, dal Consiglio di Facoltà e, per i Dipartimenti, dal Consiglio di Dipartimento. In caso d'urgenza, gli organi monocratici sopra indicati possono procedere direttamente, sottoponendo i propri atti d'iniziativa a ratifica degli organi collegiali competenti, nella prima seduta utile.

3. Il mandato processuale può essere conferito all'Avvocatura dello Stato, agli avvocati dell'Ufficio legale dell'Università od a professionisti del libero foro.

4. Il Regolamento Generale d'Ateneo per la finanza e la contabilità prevede appositi capitoli di spesa destinati alla copertura delle spese processuali.

5. L'Ateneo e le sue strutture decentrate non concorreranno alle spese processuali delle liti attive con parte avversa interna all'Ateneo.

Articolo 89
Termine iniziale di funzionamento degli organi

1. Il presente statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

2. Le nuove norme statutarie sull'elezione degli organi monocratici non comportano anticipata scadenza dei rispettivi mandati, ma qualora si verifichi una vacanza, successivamente all'entrata in vigore del presente statuto, si procederà all'elezione con le dette nuove norme.

3. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente statuto si procederà all'integrazione della composizione dei Consigli di Facoltà, di Corso di studio e di Dipartimento per adeguarla agli articoli 30, 33 e 42, previa adozione delle norme regolamentari a ciò necessarie.

4. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente statuto si procederà alla elezione e alla nomina dei rappresentanti di cui all'articolo 12, comma 1, lettere d) e g). Successivamente il Senato Accademico, su iniziativa del Rettore, procederà, senza indugio, alla formulazione dei pareri di cui all'articolo 14 comma 1, lettera c). Contestualmente a detta nomina perverrà a termine anticipato l'eventuale mandato ancora in corso del precedente Consiglio di Amministrazione.

5. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente statuto, ma comunque dopo gli adempimenti del comma precedente, il Senato accademico provvederà a regolare la modalità di cui all'articolo 10, comma 2, lettera c).

Articolo 90
Contratti di diritto privato

1. Nei limiti delle norme vigenti, l'Università può stipulare contratti di diritto privato per prestazioni di lavoro e consulenze, nonché per la copertura di insegnamenti e/o lo svolgimento di attività scientifiche.

2. I contratti per la copertura di insegnamenti sono richiesti dai Consigli di Facoltà su proposta formulata dai Consigli di Corso di Studio, con delibere a maggioranza assoluta. Essi non possono essere utilizzati come mezzo ordinario ai fini dell'espletamento delle attività didattiche dell'Università. Le relative richieste vengono avanzate dai Consigli di Facoltà, tenendo anche conto della disponibilità dei docenti di ruolo dell'Ateneo a ricoprire gli insegnamenti in questione per supplenza o affidamento aggiuntivo. I suddetti contratti possono essere stipulati con studiosi ed esperti italiani o stranieri, di riconosciuta competenza; la loro durata non può superare i tre anni. Essi non possono essere consecutivamente rinnovati.

3. I contratti per lo svolgimento di attività scientifiche vengono proposti dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta. Ad essi, per il resto, si applica la disciplina di cui al comma precedente.

4. L'attuazione del presente articolo sarà disciplinata dal Regolamento Generale d'Ateneo.

Articolo 91
Attività professionale intramurale

Senza pregiudizio dell'espletamento delle proprie funzioni istituzionali, il personale docente a tempo pieno può svolgere attività professionale all'interno delle strutture dell'Università. L'utilizzazione delle stesse ai fini dell'attività professionale è disciplinata da regolamenti di Dipartimento. I proventi di tale attività sono destinati, oltre che alla remunerazione del personale che la svolge, al finanziamento dei Dipartimenti o dei Centri interdipartimentali di afferenza, al finanziamento, mediante la costituzione di un apposito fondo, dei Dipartimenti e dei Centri interdipartimentali di Ateneo, nonché a quello delle spese generali dell'Università. Le quote destinate ai Dipartimenti, ai Centri interdipartimentali ed all'Ateneo sono determinate con regolamento deliberato dal Consiglio di amministrazione.

Articolo 92
Utilizzazione congiunta dei diritti di privativa

Fermo il disposto dell'articolo 86 per quanto concerne il rapporto fra l'Università ed i suoi ricercatori, i diritti di privativa o gli utili dei ritrovati derivanti dalle ricerche condotte da consorzi o associazioni, anche temporanee, ai quali partecipi l'Università si suddividono fra i consorziati o associati. La quota dell'Università deve essere approvata dal Senato accademico, sentito il Consiglio di amministrazione.

Articolo 93
Clausola di salvaguardia degli ordinamenti didattici

Gli ordinamenti didattici di cui ai titoli IV, V, VI, VII, VIII e IX dello statuto previgente permangono in vigore sino a quando non modificati mediante il procedimento regolato dall'articolo 60.

Articolo 94
Norma di rinvio

Per quanto non diversamente regolato dal presente statuto e dai regolamenti da esso contemplati seguitano ad applicarsi le norme generali sull'ordinamento universitario.

TornaBarra divisoriaSali