TITOLO VII
NORME GENERALI
Articolo 78
Prorogatio
Ove non diversamente disposto dalla legge
o dallo statuto, gli organi accademici a carattere elettivo,
unipersonali o collegiali, o i singoli componenti di questi
ultimi, i quali siano scaduti, conservano, nelle more per
la sostituzione o la conferma, le rispettive funzioni per
gli atti inerenti al normale funzionamento.
Articolo 79
Organi collegiali
1. Ove non diversamente disposto, le sedute
degli organi collegiali sono valide con la presenza della
metà più uno dei componenti. Il computo del
quorum si effettua detraendo preventivamente dal numero
dei componenti quello di quanti abbiano giustificato la
propria assenza. Negli organi che prevedono componenti elettive
la mancata designazione o la sopravvenuta cessazione di
uno o più rappresentanti non pregiudica la validità
della costituzione e del funzionamento dell'organo stesso.
2. Per la validità delle sedute è
inoltre necessario che tutti coloro che hanno qualità
per intervenirvi siano stati convocati per iscritto dal
Presidente dell'organo almeno 3 giorni prima della seduta,
salvo il caso d'urgenza, con l'indicazione degli oggetti
da trattarsi (ordine del giorno).
3. Le sedute non sono pubbliche. Ad esse
possono essere invitati, con deliberazione del collegio,
soggetti estranei, al solo fine dell'acquisizione degli
elementi conoscitivi che il collegio stesso ritenga utili
allo svolgimento dei propri lavori. Tali soggetti non possono,
comunque, essere presenti alle discussioni ed alle votazioni.
4. Le votazioni hanno luogo a scrutinio palese:
per alzata di mano o per appello nominale. Ciascun componente
ha il diritto di far constare a verbale il contenuto del
suo voto.
5. Alle elezioni si procede a scrutinio segreto.
Parimenti si procede a voto segreto alle designazioni di
membri del collegio per determinati uffici, qualora il voto
segreto venga richiesto da un quarto degli aventi diritto
al voto.
6. Salvo che non siano prescritte maggioranze
speciali, le deliberazioni vengono adottate a maggioranza
semplice: con il voto favorevole della metà più
uno dei presenti. In caso di parità, prevale il voto
del presidente. Si considerano presenti anche gli astenuti
o, nel caso di votazioni a scrutinio segreto, quanti abbiano
espresso il proprio voto con scheda bianca o nulla.
7. Ciascun componente di un collegio ha il
diritto di esercitare l'iniziativa in ordine all'adozione
di atti di competenza del collegio di cui fa parte ed ha
accesso a tutti gli atti e documenti acquisiti in sede istruttoria.
8. Il segretario del collegio procede alla
stesura del processo verbale di ciascuna seduta, il quale,
sottoscritto dal segretario e dal presidente, viene sottoposto
all'approvazione del collegio nella seduta immediatamente
successiva.
Articolo 80
Termini per le elezioni
Negli organi che prevedono componenti elettive
interne, in caso di sopravvenuta cessazione di uno o più
rappresentanti, è fatto obbligo all'organo competente
dell'Università di indire tempestivamente le elezioni,
le quali debbono svolgersi non oltre 60 giorni dal verificarsi
della cessazione predetta.
Articolo 81
Elezioni dei Presidenti degli organi collegiali
Le elezioni dei Presidenti degli organi collegiali
sono indette dal componente con maggiore anzianità
nel ruolo, per i professori (fermo restando il principio
della fascia), o con maggiore anzianità d'iscrizione,
per gli studenti. In mancanza di tempestiva iniziativa,
provvede il Rettore, previa diffida indirizzata al componente
legittimato.
Articolo 82
Disposizioni in materia di accesso alle cariche accademiche
1. L'efficacia delle elezioni e delle designazioni
è subordinata all'accettazione dell'interessato.
2. Qualora la titolarità di una carica
accademica sia riservata ai docenti a tempo pieno, la relativa
opzione dovrà essere compiuta non oltre il momento
dell'accettazione della carica stessa.
3. Non si può essere simultaneamente
titolari di due, o più, dei seguenti uffici: Presidente
del Corso di Laurea, Direttore di Dipartimento, Preside
di Facoltà, Prorettore vicario e Rettore. E’
possibile essere contemporaneamente Presidente di due Corsi
di Laurea di diverso livello.
4. Nessuno studente, nell’arco della propria carriera
universitaria può ricoprire, complessivamente, ruoli
di rappresentanza studentesca per più di quattro
mandati elettivi, anche in caso di rinuncia agli studi o
re-iscrizione.
5. I rappresentanti degli studenti che conseguano la laurea
triennale decadono dal mandato il 120° giorno successivo
al conseguimento della laurea stessa, a meno che, entro
tale termine, non si iscrivano ad un corso di laurea specialistica
presso l'Ateneo.
6. Per i rappresentanti degli studenti l'anzianità
accademica si intende in relazione al giorno di immatricolazione
all'Università di Roma "Tor Vergata".
6.bis. Gli studenti iscritti ai dottorati di ricerca sono
equiparati, nei termini di elettorato attivo e passivo,
agli iscritti ai corsi di laurea e laurea specialistica.
Per il passaggio dai corsi di laurea al dottorato di ricerca
si applicano le stesse modalità previste dal comma
5.
Articolo 83
Principio del collegio ristretto
A tutte le deliberazioni riguardanti persone,
nonché a quelle aventi ad oggetto posti di ruolo
di personale docente, si applica il principio del collegio
ristretto a categorie non inferiori a quella cui appartiene
il soggetto o il posto al quale la deliberazione si riferisce.
Articolo 84
Disciplina dei procedimenti
1. L'iniziativa del procedimento spetta ai
soggetti ed agli organi, di volta in volta indicati. Essa
si esercita attraverso la presentazione di un progetto che,
per gli atti normativi, deve essere redatto in articoli.
Le proposte degli organi collegiali sono trasmesse all'organo
deliberante dai rispettivi presidenti.
2. Il presidente dell'organo deliberante,
ricevuto l'atto di iniziativa, lo trasmette ai membri del
collegio e fissa la data della seduta in cui verrà
esaminato.
3. In assenza di espresse previsioni in senso
diverso, la proposta si intende approvata, se il collegio
ha espresso voto favorevole a maggioranza semplice. La fase
deliberativa dei procedimenti è disciplinata dal
presente statuto, dal regolamento generale di ateneo e,
nel rispetto dei principi da questo fissati, dai regolamenti
interni delle singole strutture.
4. I pareri obbligatori previsti dal presente
statuto debbono essere formulati entro venti giorni dalla
ricezione della richiesta. In caso di decorrenza del termine
senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo
adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è
in facoltà dell'organo richiedente procedere indipendentemente
dall'acquisizione del parere. Lo scostamento dal contenuto
dei pareri obbligatori contemplati dal presente statuto
deve essere motivato.
5. Copia dei pareri acquisiti nel corso del
procedimento va trasmessa agli organi chiamati ad intervenire
nella fase successiva della sequenza. Per gli atti sottoposti
a controllo, il presidente dell'organo deliberante è,
inoltre, tenuto a comunicare immediatamente il contenuto
delle deliberazioni ai presidenti degli organi consultati,
i quali - sentito il collegio - possono inviare i propri
rilievi all'organo di controllo.
6. Gli atti normativi dell'Ateneo e delle
strutture sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale dell'Università
ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a
quello della loro pubblicazione, salvo che gli atti stessi
stabiliscano un termine diverso.
7. Formano altresì oggetto di pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale dell'Università il bilancio
di previsione ed il conto consuntivo, unitamente ai rispettivi
allegati.
Articolo 85
Autonomia di bilancio
Il bilancio finanziario annuale di previsione
ed il conto consuntivo annuale dei centri dotati di autonomia
amministrativa sono allegati al bilancio finanziario annuale
di previsione ed al conto consuntivo annuale dell'Ateneo.
Articolo 86
Risorse prodotte dall'Università
1. L'utilizzazione economica di invenzioni,
di procedimenti e di ogni altro tipo di trovato derivante
dall'attività svolta in qualsiasi settore dal personale
appartenente all'Università, anche in collaborazione
con altri soggetti estranei all'Università, in occasione
dell'esecuzione dei propri compiti è riservata all'Università
salvo il riconoscimento all'autore del diritto di inventore,
nonché di un congruo compenso commisurato all'importanza
economica dell'invenzione.
2. Con regolamento deliberato dal Senato
accademico, sentiti il Consiglio di amministrazione e la
Conferenza dei Direttori di Dipartimento, verranno stabilite
le modalità di ripartizione dei proventi di tale
utilizzazione, tenendo anche conto dell'apporto dei singoli
Dipartimenti e dei loro componenti all'attività produttiva
di risorse.
Articolo 87
Partecipazione a società di diritto privato
1. La partecipazione dell'Università
a strutture societarie o consortili è deliberata
a maggioranza assoluta dal Consiglio di amministrazione,
su parere conforme espresso dal Senato accademico a maggioranza
assoluta, nel rispetto dei seguenti principi generali:
- che gli obiettivi sociali siano strumentali o consequenziali
ad attività didattiche o di ricerca, o comunque
utili al perseguimento dei fini istituzionali dell'Ateneo;
- che sia accertata la disponibilità delle risorse;
- che l'Università risponda di eventuali perdite
nei limiti della sua quota di conferimento;
- che sia garantita la destinazione a finalità
istituzionali degli eventuali dividendi, fermo restando
il disposto del successivo comma 4;
- che per dar corso ad eventuali aumenti di capitali sociali
sia necessario il previo consenso a maggioranza assoluta
del Consiglio di amministrazione dell'Università;
- che si preveda la verifica del livello scientifico
dei risultati da parte di un apposito comitato nominato
dal Rettore in base a delibera del Senato accademico,
su proposta delle strutture competenti dell'Università.
2. L'Università partecipa al capitale
sociale concedendo in uso beni e/o strutture (ai sensi dell'articolo
2343 C.C.) e/o contribuendo finanziariamente fino a concorrenza
della quota sottoscritta.
3. Il Rettore nomina i rappresentanti dell'Università
proporzionalmente alla quota da essa sottoscritta, o secondo
quanto prestabilito nell'atto costitutivo, ai sensi dell'articolo
2458 C.C..
4. Le modalità di ripartizione degli
utili o delle perdite sono disciplinate con regolamento del
Consiglio di amministrazione, adottato su parere conforme
del Senato accademico e sentiti i responsabili della revisione
dei conti. Tale regolamento è tenuto al rispetto di
principi corrispondenti a quelli di cui all'articolo 4, comma
3 ed a tener conto dell'eventuale apporto delle strutture
che abbiano promosso, costituito o comunque partecipato alle
iniziative di cui al presente articolo.
Articolo 88
Rappresentanza processuale
1. L'Ateneo, le Facoltà ed i Dipartimenti
hanno capacità processuale, nei limiti delle rispetive
competenze.
2. La rappresentanza processuale dell'Ateneo
spetta al Rettore, quella delle Facoltà ai Presidi
e quella dei Dipartimenti ai Direttori di Dipartimento. L'autorizzazione
a costituirsi in giudizio nelle liti attive o passive è
deliberata a maggioranza assoluta: per l'Ateneo, dal Senato
accademico o dal Consiglio di amministrazione, nell'ambito
delle competenze rispettive, per le Facoltà, dal Consiglio
di Facoltà e, per i Dipartimenti, dal Consiglio di
Dipartimento. In caso d'urgenza, gli organi monocratici sopra
indicati possono procedere direttamente, sottoponendo i propri
atti d'iniziativa a ratifica degli organi collegiali competenti,
nella prima seduta utile.
3. Il mandato processuale può essere
conferito all'Avvocatura dello Stato, agli avvocati dell'Ufficio
legale dell'Università od a professionisti del libero
foro.
4. Il Regolamento Generale d'Ateneo per la
finanza e la contabilità prevede appositi capitoli
di spesa destinati alla copertura delle spese processuali.
5. L'Ateneo e le sue strutture decentrate non
concorreranno alle spese processuali delle liti attive con
parte avversa interna all'Ateneo.
Articolo 89
Termine iniziale di funzionamento degli organi
1. Il presente statuto entra in vigore il quindicesimo
giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana.
2. Le nuove norme statutarie sull'elezione
degli organi monocratici non comportano anticipata scadenza
dei rispettivi mandati, ma qualora si verifichi una vacanza,
successivamente all'entrata in vigore del presente statuto,
si procederà all'elezione con le dette nuove norme.
3. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del
presente statuto si procederà all'integrazione della
composizione dei Consigli di Facoltà, di Corso di studio
e di Dipartimento per adeguarla agli articoli 30, 33 e 42,
previa adozione delle norme regolamentari a ciò necessarie.
4. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore
del presente statuto si procederà alla elezione e alla
nomina dei rappresentanti di cui all'articolo 12, comma 1,
lettere d) e g). Successivamente il Senato Accademico, su
iniziativa del Rettore, procederà, senza indugio, alla
formulazione dei pareri di cui all'articolo 14 comma 1, lettera
c). Contestualmente a detta nomina perverrà a termine
anticipato l'eventuale mandato ancora in corso del precedente
Consiglio di Amministrazione.
5. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore
del presente statuto, ma comunque dopo gli adempimenti del
comma precedente, il Senato accademico provvederà a
regolare la modalità di cui all'articolo 10, comma
2, lettera c).
Articolo 90
Contratti di diritto privato
1. Nei limiti delle norme vigenti, l'Università
può stipulare contratti di diritto privato per prestazioni
di lavoro e consulenze, nonché per la copertura di
insegnamenti e/o lo svolgimento di attività scientifiche.
2. I contratti per la copertura di insegnamenti
sono richiesti dai Consigli di Facoltà su proposta
formulata dai Consigli di Corso di Studio, con delibere a
maggioranza assoluta. Essi non possono essere utilizzati come
mezzo ordinario ai fini dell'espletamento delle attività
didattiche dell'Università. Le relative richieste vengono
avanzate dai Consigli di Facoltà, tenendo anche conto
della disponibilità dei docenti di ruolo dell'Ateneo
a ricoprire gli insegnamenti in questione per supplenza o
affidamento aggiuntivo. I suddetti contratti possono essere
stipulati con studiosi ed esperti italiani o stranieri, di
riconosciuta competenza; la loro durata non può superare
i tre anni. Essi non possono essere consecutivamente rinnovati.
3. I contratti per lo svolgimento di attività
scientifiche vengono proposti dal Consiglio di Dipartimento
a maggioranza assoluta. Ad essi, per il resto, si applica
la disciplina di cui al comma precedente.
4. L'attuazione del presente articolo sarà
disciplinata dal Regolamento Generale d'Ateneo.
Articolo 91
Attività professionale intramurale
Senza pregiudizio dell'espletamento delle proprie
funzioni istituzionali, il personale docente a tempo pieno
può svolgere attività professionale all'interno
delle strutture dell'Università. L'utilizzazione delle
stesse ai fini dell'attività professionale è
disciplinata da regolamenti di Dipartimento. I proventi di
tale attività sono destinati, oltre che alla remunerazione
del personale che la svolge, al finanziamento dei Dipartimenti
o dei Centri interdipartimentali di afferenza, al finanziamento,
mediante la costituzione di un apposito fondo, dei Dipartimenti
e dei Centri interdipartimentali di Ateneo, nonché
a quello delle spese generali dell'Università. Le quote
destinate ai Dipartimenti, ai Centri interdipartimentali ed
all'Ateneo sono determinate con regolamento deliberato dal
Consiglio di amministrazione.
Articolo 92
Utilizzazione congiunta dei diritti di privativa
Fermo il disposto dell'articolo 86 per quanto
concerne il rapporto fra l'Università ed i suoi ricercatori,
i diritti di privativa o gli utili dei ritrovati derivanti
dalle ricerche condotte da consorzi o associazioni, anche
temporanee, ai quali partecipi l'Università si suddividono
fra i consorziati o associati. La quota dell'Università
deve essere approvata dal Senato accademico, sentito il Consiglio
di amministrazione.
Articolo 93
Clausola di salvaguardia degli ordinamenti didattici
Gli ordinamenti didattici di cui ai titoli
IV, V, VI, VII, VIII e IX dello statuto previgente permangono
in vigore sino a quando non modificati mediante il procedimento
regolato dall'articolo 60.
Articolo 94
Norma di rinvio
Per quanto non diversamente regolato dal presente
statuto e dai regolamenti da esso contemplati seguitano ad
applicarsi le norme generali sull'ordinamento universitario.
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