ISTRUZIONI PER L'IMMATRICOLAZIONE DI
CITTADINI ITALIANI E COMUNITARI CON TITOLO DI STUDIO CONSEGUITO
ALL'ESTERO E CITTADINI EXTRA COMUNITARI LEGALMENTE SOGGIORNANTI
IN ITALIA
1. CITTADINI COMUNITARI E CITTADINI ITALIANI CON TITOLO
DI STUDIO CONSEGUITO ALL'ESTERO.
- Oltre alla documentazione richiesta per tutti i candidati, devono produrre presso la Segreteria Studenti del corso
di studio scelto, la seguente ulteriore documentazione:
1) titolo finale originale di studi secondari o auto certificazione;
2) traduzione ufficiale in lingua italiana di tale titolo;
3) legalizzazione di tale titolo;
4) dichiarazione di valore di tale titolo.
Nota: 3),4) devono essere eseguiti dalla Rappresentanza
italiana del Paese al cui ordinamento appartiene la scuola
che ha rilasciato il titolo.
Nota: 2),3) non devono essere prodotti se il titolo è
autocertificato.
- Certificato attestante il superamento dell'eventuale
prova di "idoneità accademica" che fosse
prevista per l'accesso all'Università del Paese di
provenienza o autocertificazione.
- i possessori di titoli di studi conseguiti al termine
di un periodo scolastico inferiore ai dodici anni, dovranno
produrre certificati di studi accademici parziali o titoli
post secondari non universitari (esami superati e documentazione
ufficiale circa i programmi degli esami) per completare
gli anni mancanti di scolarità del diploma Tale certificazione
accademica consente solo l'immatricolazione al primo anno
accademico e non l'iscrizione con abbreviazione di corso.
2. CITTADINI EXTRA COMUNITARI LEGALMENTE SOGGIORNANTI IN
ITALIA CON TITOLO DI STUDIO CONSEGUITO ALL'ESTERO.
- Oltre alla documentazione richiesta per tutti i candidati, devono produrre presso la Segreteria Studenti del corso
di studio scelto, la seguente ulteriore documentazione:
1) titolo finale originale di studi secondari;
2) traduzione ufficiale in lingua italiana di tale titolo;
3) legalizzazione di tale titolo;
4) dichiarazione di valore di tale titolo;
5) fotocopia del permesso o carta di soggiorno che dimostri
il regolare soggiorno (carta di soggiorno o permesso di
soggiorno per lavoro subordinato o autonomo, per motivi
familiari, per asilo politico, per asilo umanitario e
per motivi religiosi).
Nota: 3),4) devono essere eseguiti dalla Rappresentanza
italiana del Paese al cui ordinamento appartiene la scuola
che ha rilasciato il titolo.
- Certificato attestante il superamento dell'eventuale
prova di "idoneità accademica" che fosse
prevista per l'accesso all'Università del Paese di
provenienza.
- i possessori di titoli di studi conseguiti al termine
di un periodo scolastico inferiore ai dodici anni, dovranno
produrre certificati di studi accademici parziali o titoli
post secondari non universitari (esami superati e documentazione
ufficiale circa i programmi degli esami) per completare
gli anni mancanti di scolarità del diploma.Tale certificazione
accademica consente solo l'immatricolazione al primo anno
accademico e non l'iscrizione con abbreviazione di corso.
3. CITTADINI EXTRA COMUNITARI LEGALMENTE SOGGIORNANTI IN
ITALIA CON TITOLO DI STUDIO CONSEGUITO IN ITALIA.
- Oltre alla documentazione richiesta per tutti i candidati, devono produrre presso la Segreteria Studenti del corso
di studio scelto, fotocopia del permesso o carta di soggiorno
che dimostri il regolare soggiorno (carta di soggiorno o
permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo
umanitario e per motivi religiosi).
N.B. I documenti di studio rilasciati da autorità
estere vanno corredati di traduzione ufficiale in
lingua italiana, nonché di legalizzazione
e di "dichiarazione di valore in loco"
a cura della Rappresentanza diplomatico-consolare italiana
competente per territorio.
Tutti i documenti redatti in lingua straniera devono essere
corredati di traduzione ufficiale in lingua italiana fatta
eseguire a cura degli interessati che possono rivolgersi,
se in Italia, al Tribunale di zona, ovvero a traduttori
ufficiali giurati, o anche alle Rappresentanze diplomatico
consolari, operanti in Italia, del Paese ove il documento
è stato rilasciato. Nel caso di traduzioni rilasciate
da traduttori operanti nel Paese di provenienza dei candidati,
la traduzione sarà confermata dalla Rappresentanza
italiana competente per territorio, alla quale i medesimi
devono rivolgersi per ogni informazione.
Nei casi in cui il titolo di studio sia stato rilasciato
da scuola con ordinamento diverso da quello del Paese
in cui il candidato risieda (es. studente svizzero che
studi in scuola ad ordinamento britannico in Svizzera) oppure
nel quale il candidato studi o abbia studiato (es. studente
svizzero che studi in Kenia in una scuola ad ordinamento
britannico), il titolo deve comunque essere munito di legalizzazione
e di "dichiarazione di valore" della Rappresentanza
italiana nel Paese al cui ordinamento appartiene la scuola
che lo ha rilasciato (nei due precedenti esempi trattasi
del Consolato Generale d'Italia in Londra).
I candidati, al fine di ottenere i predetti atti consolari,
devono inviare alle Rappresentanze italiane i titoli di
studio già legalizzati dalle competenti Autorità
del Paese che ha rilasciato il titolo, ove previsto dalle
norme locali.
Per i Paesi che hanno aderito alla Convenzione dell'Aja
del 5.10.1961, i documenti devono essere muniti di timbro
"Apostille" previsto da tale Convenzione ed apposto
a cura delle competenti Autorità locali, salvo
esonero anche da tale atto per i Paesi aderenti alla Convenzione
Europea di Bruxelles del 25 maggio 1987 (Belgio, Danimarca,
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda, Francia e Irlanda)
ratificata dall'Italia con legge 24 aprile 1990, n. 106,
nonché per la Germania in virtù della Convenzione
italo-tedesca in materia di esenzione dalla legalizzazione
di atti, conclusa a Roma il 7 giugno 1969 e ratificata con
legge 12 aprile 1973, n. 176.
I candidati i cui documenti di studio non siano stati già
perfezionati devono richiedere il perfezionamento stesso
alla Rappresentanza italiana competente per territorio,
utilizzando gli appositi Modelli "C" o
"D" - disponibili presso le Rappresentanze,
nonché sul sito internet www.uniroma2.it
- in una delle seguenti forme:
- se residenti all'estero, presentando e ritirando
i documenti originali personalmente o tramite terzi all'uopo
delegati;
- se residenti in Italia, ed impossibilitati a provvedere
di persona o tramite terzi, inviando i documenti originali
con idoneo mezzo postale (raccomandata con avviso di ricevimento,
assicurata o altro mezzo che fornisca analoghe garanzie).
La Rappresentanza italiana provvederà in tal caso
- a mezzo assicurata e tramite l'Ufficio Corrieri del M.A.E.,
con la dicitura "posta in transito" - a restituire
agli interessati gli originali perfezionati.