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Regolamento per l'autorizzazione all'esercizio di incarichi retribuiti, Ex Art. 26, comma 7, D. L.vo 31 marzo 1998, N. 80. (D.R. n. 2727 del 30/11/1998)

ART. 1

FINALITÀ

Il presente regolamento è emanato in applicazione dell'art. 58 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'art. 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, ed è finalizzato all'individuazione dei criteri e delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento degli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri d'ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso.

ART. 2

DESTINATARI

Destinatari del presente regolamento sono i docenti ed i ricercatori universitari a tempo pieno di questo Ateneo, con esclusione - per effetto dell'art. 4, comma 7, della Legge 30.12.1991, n. 412, dell'art. 1, commi 5-15, della Legge 23.12.1996, n. 662 e del D.M. Sanità del 31.7.1997 - del personale afferente alla Facoltà di Medicina e Chirurgia, inserito nell'attività assistenziale e limitatamente agli aspetti ad essa correlati.

ART. 3

CRITERI

L'Università adeguerà la propria valutazione ai criteri di:

compatibilità:

  • istituzionale, nel senso che l'incarico deve essere compatibile con lo svolgimento dei relativi carichi didattici e di ricerca, senza che venga arrecato pregiudizio di ordine funzionale allo svolgimento della normale attività;
  • temporale, cioè limitata nel tempo.

ART. 4

INCARICHI NON SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE

Non sono soggetti ad autorizzazione:

  1. gli incarichi gratuiti;
  2. gli incarichi compresi nei compiti e doveri di ufficio, intendendo per tali quelli ai quali il docente non vi si può sottrarre senza adeguata giustificazione;
  3. le attività pubblicistiche, espletate al di fuori dei compiti istituzionali;
  4. gli incarichi conferiti e regolamentati nell'ambito di convenzioni stipulate tra l'Ateneo e/o strutture e centri interdipartimentali con Amministrazioni diverse;
  5. le ipotesi espressamente elencate dal comma 6 dell'art. 58, che, di seguito, si riportano:
    1. l'utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzione industriale;
    2. la partecipazione a convegni e seminari;
    3. gli incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
    4. gli incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
    5. gli incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita.

Le ipotesi di cui alla lettera a) ed e) n. 3 del presente articolo restano comunque disciplinate dal Regio Decreto 3.6.1926, n. 941 e successive modificazioni e integrazioni e dalla Legge 18.12.1973, n. 836 e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 5

INCARICHI SOGGETTI A MERA COMUNICAZIONE

Le perizie e consulenze su nomina del giudice sono soggette a semplice comunicazione.

ART. 6

PROCEDURA AUTORIZZATIVA

La procedura di autorizzazione è così articolata:

  1. istanza dell'interessato e acquisizione del parere del Preside sentito il Consiglio di Facoltà;
  2. decisione definitiva del Rettore.

La richiesta di autorizzazione allo svolgimento di ogni singola prestazione professionale retribuita va redatta esclusivamente sull'apposito modello.

L'istanza, di cui alla lettera a), va presentata alla Divisione II - Ripartizione III.

ART. 7

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile del procedimento è individuato nel Responsabile della Ripartizione III della Divisione II - Area delle gestione amministrativa del personale.

ART. 8

TERMINI

L'Amministrazione è tenuta a pronunciarsi sull'istanza di autorizzazione entro i trenta giorni dalla sua acquisizione.
Decorso tale termine, l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da parte di Amministrazioni Pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente negata.

ART. 9

SVOLGIMENTO DI SUPPLENZE FUORI SEDE

Per la concessione dell'autorizzazione allo svolgimento di supplenze fuori sede si applicano esclusivamente le norme di cui all'art. 114 del D.P.R. 382/80 e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 10

NORMA TRANSITORIA

Per le istanze inoltrate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento i termini di cui agli articoli precedenti iniziano a decorrere dal giorno della predetta entrata in vigor

ART. 11

DISPOSIZIONE FINALE

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua emanazione e sarà inviato a tutte le strutture dell'Ateneo.

Roma lì 30.11.1998

IL RETTORE

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