Regolamento per l'autorizzazione
all'esercizio di incarichi retribuiti, Ex Art. 26,
comma 7, D. L.vo 31 marzo 1998, N. 80. (D.R. n. 2727 del
30/11/1998)
ART. 1
FINALITÀ
Il presente regolamento è emanato in
applicazione dell'art. 58 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, come modificato dall'art. 26 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 80, ed è finalizzato all'individuazione
dei criteri e delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni
allo svolgimento degli incarichi, anche occasionali, non compresi
nei compiti e doveri d'ufficio, per i quali è previsto,
sotto qualsiasi forma, un compenso.
ART. 2
DESTINATARI
Destinatari del presente regolamento sono i
docenti ed i ricercatori universitari a tempo pieno di questo
Ateneo, con esclusione - per effetto dell'art. 4, comma 7,
della Legge 30.12.1991, n. 412, dell'art. 1, commi 5-15, della
Legge 23.12.1996, n. 662 e del D.M. Sanità del 31.7.1997
- del personale afferente alla Facoltà di Medicina
e Chirurgia, inserito nell'attività assistenziale e
limitatamente agli aspetti ad essa correlati.
ART. 3
CRITERI
L'Università adeguerà la propria
valutazione ai criteri di:
compatibilità:
- istituzionale, nel senso che l'incarico deve
essere compatibile con lo svolgimento dei relativi carichi
didattici e di ricerca, senza che venga arrecato pregiudizio
di ordine funzionale allo svolgimento della normale attività;
- temporale, cioè limitata nel tempo.
ART. 4
INCARICHI NON SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE
Non sono soggetti ad autorizzazione:
- gli incarichi gratuiti;
- gli incarichi compresi nei compiti e doveri di ufficio,
intendendo per tali quelli ai quali il docente non vi
si può sottrarre senza adeguata giustificazione;
- le attività pubblicistiche, espletate al di
fuori dei compiti istituzionali;
- gli incarichi conferiti e regolamentati nell'ambito
di convenzioni stipulate tra l'Ateneo e/o strutture e
centri interdipartimentali con Amministrazioni diverse;
- le ipotesi espressamente elencate dal comma 6 dell'art.
58, che, di seguito, si riportano:
- l'utilizzazione economica da parte dell'autore
o inventore di opere dell'ingegno e di invenzione
industriale;
- la partecipazione a convegni e seminari;
- gli incarichi per i quali è corrisposto
solo il rimborso delle spese documentate;
- gli incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente
è posto in posizione di aspettativa, di comando
o di fuori ruolo;
- gli incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali
a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa
non retribuita.
Le ipotesi di cui alla lettera a) ed e) n. 3
del presente articolo restano comunque disciplinate dal Regio
Decreto 3.6.1926, n. 941 e successive modificazioni e integrazioni
e dalla Legge 18.12.1973, n. 836 e successive modificazioni
e integrazioni.
ART. 5
INCARICHI SOGGETTI A MERA COMUNICAZIONE
Le perizie e consulenze su nomina del giudice
sono soggette a semplice comunicazione.
ART. 6
PROCEDURA AUTORIZZATIVA
La procedura di autorizzazione è così
articolata:
- istanza dell'interessato e acquisizione del parere
del Preside sentito il Consiglio di Facoltà;
- decisione definitiva del Rettore.
La richiesta di autorizzazione allo svolgimento
di ogni singola prestazione professionale retribuita va redatta
esclusivamente sull'apposito modello.
L'istanza, di cui alla lettera a), va presentata
alla Divisione II - Ripartizione III.
ART. 7
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile del procedimento è individuato
nel Responsabile della Ripartizione III della Divisione II
- Area delle gestione amministrativa del personale.
ART. 8
TERMINI
L'Amministrazione è tenuta a pronunciarsi
sull'istanza di autorizzazione entro i trenta giorni dalla
sua acquisizione.
Decorso tale termine, l'autorizzazione, se richiesta per incarichi
da conferirsi da parte di Amministrazioni Pubbliche, si intende
accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente
negata.
ART. 9
SVOLGIMENTO DI SUPPLENZE FUORI SEDE
Per la concessione dell'autorizzazione allo
svolgimento di supplenze fuori sede si applicano esclusivamente
le norme di cui all'art. 114 del D.P.R. 382/80 e successive
modificazioni e integrazioni.
ART. 10
NORMA TRANSITORIA
Per le istanze inoltrate prima dell'entrata
in vigore del presente Regolamento i termini di cui agli articoli
precedenti iniziano a decorrere dal giorno della predetta
entrata in vigor
ART. 11
DISPOSIZIONE FINALE
Il presente regolamento entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua emanazione e sarà inviato
a tutte le strutture dell'Ateneo.
Roma lì 30.11.1998
IL RETTORE
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