Accesso ai documenti
Privacy
Autocertificazione
Normative
Come raggiungere l'urp
Links utili
Facoltà
Dipartimenti
Servizio di Leva
Struttura dell'Amministrazione centrale dell'ateneo |
AUTOCERTIFICAZIONE
Che cosa è l’autocertificazione? E’ una dichiarazione che l’interessato redige e sottoscrive
nel proprio interesse su stati, fatti e qualità personali e che utilizza
nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con i concessionari ed i gestori
di pubblici servizi.
Nel rapporto con un soggetto privato il ricorso all’autocertificazione è rimandato
alla discrezionalità di quest’ultimo.
La dichiarazione di autocertificazione può sostituire le normali
certificazioni e gli atti notori. Hanno diritto all’autocertificazione a) tutti i cittadini italiani;
b) tutti i cittadini dell’Unione Europea con le stesse modalità dei
cittadini italiani;
c) tutti i cittadini di paesi extracomunitari residenti in Italia ma limitatamente
a dati e fatti che si sono verificati presso fonti italiane (amministrazioni
pubbliche e soggetti privati).
Le amministrazioni ed i servizi pubblici (vedi INPS, ENEL, ACEA, ecc.) sono
obbligati ad accettare l’autocertificazione in tutti i casi previsti mentre i privati (banche, assicurazioni, ecc.) ed i tribunali non sono tenuti
ad accettare l’autocertificazione. La mancata accettazione dell’autocertificazione
costituisce violazione dei doveri d’ufficio.
L’autocertificazione può essere fatta in tutti gli uffici della
Pubblica Amministrazione ed in particolare i Comuni, le Scuole, l’Università e
la Motorizzazione Civile non possono più chiedere certificati ma solo
autocertificazioni.
Per autocertificare è sufficiente scrivere una dichiarazione in carta
semplice o su appositi moduli messi a disposizione dalle amministrazioni
stesse e sui quali è inserito il richiamo alle sanzione penali previste
dall’art. 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate. Il modulo contiene anche l’informativa di cui
all’art. 10 della legge 31/12/96, n. 675 (art. 48 D.P.R. 445/00)
L’autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di certificazione):
- va firmata dal cittadino interessato senza
autentica e senza bollo;
-
può essere presentata anche da un’altra persona o spedita;
- è definitiva ed ha la stessa validità del certificato
che sostituisce.
Gli uffici pubblici non possono richiedere gli estratti di stato
civile (sono le amministrazioni che se li devono procurare nei
casi necessari
quali la richiesta di pubblicazione di matrimonio, l’adozione,
ecc.). Dichiarazioni che sostituiscono le certificazioni
Come si possono fare le dichiarazioni sostitutive dei certificati? Scrivendo su carta semplice e firmando sotto la propria ed esclusiva responsabilità (non è necessario
firmare davanti all’impiegato) o compilando dichiarazioni sostitutive.
Trasmettendo documenti, atti e certificati per fax, per posta o mezzo telematico
ed informatico, alle amministrazioni pubbliche. Le
dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà Tutte le altre situazioni, fatti e qualità personali conosciute dal
cittadino e non comprese nell’elenco: “dichiarazioni che sostituiscono
le certificazioni” possono essere dichiarate con dichiarazioni sostitutive
di atto di notorietà (art.47 D.P.R. n.445/00).
Quando l’atto di notorietà è presentato insieme o successivamente
ad una domanda non va autenticato, ma può essere:
Come si possono fare le dichiarazioni
sostitutive di atto di notorietà? Dichiarando stati, fatti o qualità personali
a diretta conoscenza dell’interessato e non compresi nell’elenco: “dichiarazioni
che sostituiscono le certificazioni”, anche contestualmente all’istanza
e sottoscritti dall’interessato in presenza del dipendente addetto
(art.47 D.P.R. n.445/00).
Per chi partecipa ai concorsi pubblici non è più prevista la
presentazione di copia autentica (quindi in bollo) dei titoli ma una semplice
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che dichiari la conformità all’originale.
Le amministrazioni non possono richiedere l’autenticazione della sottoscrizione
delle domande per la partecipazione a selezioni per assunzioni in pubblici
concorsi (art.3, comma 5, legge 127/97).
Non è più necessaria la presenza di testimoni nel caso in cui
le dichiarazioni sostitutive siano rese da chi non sa o non può firmare. Validità delle
dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti notori I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati
e fatti personali non soggetti a modificazioni hanno validità illimitata;
le restanti certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data di
rilascio (art.41 D.P.R. n.445/00).
Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e le dichiarazioni sostitutive
dell’atto di notorietà hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono (art.48 D.P.R. n.445/00). Quando
l’autocertificazione non è ammessa? L’autocertificazione non è ammessa (art.49, comma 1, D.P.R.
n.445/00):
-
per i certificati medici;
-
per i certificati sanitari;
-
per i certificati veterinari;
-
per i certificati di origine;
-
per i certificati di conformità all’Unione Europea;
-
per i certificati di marchi;
-
per i certificati di brevetti.
I certificati medici e sanitari richiesti dalle
istituzioni scolastiche per pratica di attività sportiva non agonistica sono sostituiti con un
unico certificato di idoneità alla pratica non agonistica rilasciato
dal medico di base con validità di un intero anno scolastico (art.49,
comma 2, D.P.R. n.445/00). Come si presenta una copia autentica di un documento Le copie autentiche, totali o parziali, di atti e documenti possono essere
ottenute con qualsiasi procedimento che dia garanzia della riproduzione fedele
e duratura dell’atto o documento. Esse possono essere validamente prodotto
in luogo degli originali.
L’autenticazione delle copie può essere fatta dal pubblico ufficiale
dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l’originale,
o al quale deve essere prodotto il documento nonché da un notaio,
cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.
Essa consiste nell’attestazione di conformità con l’originale
scritta alla fine della copia, a cura del pubblico ufficiale autorizzato,
il quale deve altresì indicare la data ed il luogo del rilascio, il
numero dei fogli impiegati, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita,
nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell’ufficio.
Se la copia dell’atto o documento consta di più fogli il pubblico
ufficiale appone la propria firma a margine di ciascun foglio intermedio.
Nei casi in cui l’interessato debba presentare alle amministrazioni
o ai gestori di pubblici servizi copia autentica di un documento, l’autenticazione
della copia può essere fatta da responsabile del procedimento o da
qualsiasi altro dipendente competente a ricevere la documentazione, su esibizione
dell’originale e senza obbligo di deposito dello stesso presso l’amministrazione
procedente. In tal caso la copia autentica può essere utilizzata solo
nel procedimento in corso.
Quali sono i casi in cui le amministrazioni non
devono più chiedere
i certificati ai cittadini? Quando si tratta di tutti i dati contenuti in un documento di riconoscimento
presentati dall’interessato (art.3, comma 1, legge 127/90).
Quando il responsabile del procedimento accerta d’ufficio fatti e qualità che
l’amministrazione è tenuta a certificare (art.18 legge 241/90). Cosa
fare se l’autocertificazione non viene accettata. Il pubblico ufficiale o il funzionario dell'ufficio pubblico che non ammette
l'autocertificazione o la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà,
nonostante ci siano tutti i presupposti per accoglierla, incorre nelle sanzioni
previste dall'art. 328 del Codice penale e rischiano di essere puniti per
omissioni o rifiuto di atti d'ufficio.Il cittadino dovrà, in primo
luogo, accertare chi è il responsabile della pratica inoltrata, richiedendo
nome, cognome e qualifica, inoltre è necessario conoscere il numero
di protocollo della stessa e il tipo di procedimento attribuito.Così come
la Pubblica Amministrazione sa chi è il suo interlocutore, il cittadino,
ha altrettanto diritto di sapere chi segue il procedimento che lo riguarda
e come risalire agli atti relativi.Ottenuti i dati, il cittadino dovrà richiedere,
per iscritto, le ragioni del mancato accoglimento dell'autocertificazione
o della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà segnalando
anche, per conoscenza, il tesserino, con gli estremi della pratica al Comitato
Provinciale della Pubblica Amministrazione presso la Prefettura del luogo
in cui è stata rifiutata l'autocertificazione e alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dip. Funzione Pubblica - ROMA.La richiesta deve
essere redatta in forma scritta. Se entro trenta giorni dalla data della
richiesta, il pubblico ufficiale o l'incaricato non compie l'atto e non risponde
per esporre le ragioni del ritardo/rifiuto, scattano i presupposti per le
sanzioni della reclusione fino a un anno o della multa fino a due milioni
di lire.Il termine dei trenta giorni decorre dalla data di ricezione della
richiesta.La procedibilità è d'ufficio, pertanto non sono richieste
querele, istanze o quant'altro.Quindi colui che si vedrà rifiutata
la propria autocertificazione o la dichiarazione sostitutiva, si troverà nelle
condizioni di denunciare semplicemente l'omissione di atti d'ufficio. D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N.445
(TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI
IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA) Articolo
1 – Definizioni
Ai fini del presente testo unico si intende per:
a) DOCUMENTO AMMINISTRATIVO ogni rappresentazione, comunque formata, del
contenuto di atti, anche
interni, delle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell’attività amministrativa.
b) DOCUMENTO INFORMATICO la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati
giuridicamente rilevanti.
c) DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO ogni documento munito di fotografia del titolare
e rilasciato, su
supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione
italiana o di altri Stati, che
consente l’identificazione personale del titolare.
d) DOCUMENTO D’IDENTITA’ la carta di identità ed ogni altro
documento munito di fotografia rilasciato, su
supporto cartaceo, magnetico o informatico, dall’amministrazione competente
dello Stato italiano o di altri
Stati, con la finalità prevalente di dimostrare l’identità personale
del suo titolare.
e) DOCUMENTO D’IDENTITA’ ELETTRONICO il documento analogo alla
carta d’identità elettronica
rilasciato dal comune fino al compimento del quindicesimo anno di età.
f) CERTIFICATO il documento rilasciato da una amministrazione pubblica avente
funzioni di ricognizione,
riproduzione e partecipazione a terzi di stati, qualità personali e
fatti contenuti in albi, elenchi o registri
pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche.
g) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE il documento, sottoscritto dall’interessato,
prodotto in sostituzione dei certificati di cui alla lettera f).
h) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ il documento, sottoscritto
dall’interessato,
concernente stati, qualità personali e fatti, che siano a diretta conoscenza
di questi, resa nelle forme
previste dal testo unico.
i) AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE l’attestazione, da parte di un pubblico
ufficiale, che la
sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento
dell’identità della persona che
sottoscrive.
l) LEGALIZZAZIONE DI FIRMA l’attestazione ufficiale della legale qualità di
chi ha apposto la propria firma
sopra atti, certificati, copie ed estratti, nonchè dell’autenticità della
firma stessa.
m) LEGALIZZAZIONE DI FOTOGRAFIA l’attestazione, da parte di una pubblica
amministrazione
competente, che un’immagine fotografica corrisponde alla persona dell’interessato.
n) FIRMA DIGITALE il risultato della procedura informatica (validazione) basata
su un sistema di chiavi
asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata, che consente al sottoscrittore
tramite la chiave privata
e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta
e di verificare la
provenienza e l’integrità di un documento informatico o di un
insieme di documenti informatici.
o) AMMINISTRAZIONI PROCEDENTI le amministrazioni e, nei rapporti con l’utenza,
i gestori di pubblici
servizi che ricevono le dichiarazioni sostitutive di cui alle lettere g) e
h).
p) AMMINISTRAZIONI CERTIFICANTI le amministrazioni e i gestori di pubblici
servizi che detengono nei
propri archivi le informazioni e i dati contenuti nelle dichiarazioni sostitutive,
o richiesti direttamente dalle
amministrazioni procedenti.
q) GESTIONE DEI DOCUMENTI l’insieme delle attività finalizzate
alla registrazione di protocollo e alla
classificazione, organizzazione, assegnazione e reperimento dei documenti amministrativi
formati o
acquisiti dalle amministrazioni, nell’ambito del sistema di classificazione
d’archivio adottato; essa è
effettuata mediante sistemi informativi automatizzati.
r) SISTEMA DI GESTIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI l’insieme delle risorse
di calcolo, degli
apparati, delle reti di comunicazione e delle procedure informatiche utilizzati
dalle amministrazioni per la
gestione dei documenti.
s) SEGNATURA DI PROTOCOLLO l’apposizione o l’associazione, all’originale
del documento, in forma
permanente e non modificabile delle informazioni riguardanti il documento stesso. Documenti
di identità e riconoscimento In tutti i casi in cui viene richiesto un documento di identità,
esso può sempre essere sostituito dal documento di riconoscimento
equipollente. Sono equipollenti alla carta d’identità il passaporto,
la patente di guida, la patente nautica., il libretto di pensione, il patentino
di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d’armi
, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro
o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un’ amministrazione
dello Stato. Nei documenti d’identità e di riconoscimento non è necessaria
l’indicazione o l’attestazione dello stato civile, salvo specifica
istanza del richiedente. L’Università di “Tor Vergata” ha emanato con Decreto
Rettorale del 3/9/1998 il proprio regolamento
in materia di “autocertificazione”.
Moduli
-
Dichiarazione sostitutiva di certificazione ( Doc, Rtf,
Pdf)
- Dichiarazioni
sostitutive di certificazioni (Doc, Rtf,
Pdf)
Normative di riferimento |